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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/08/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1064/2019
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1064/2010 R.G., avente ad oggetto separazione personale, promossa
DA
, (c.f: ) nata a [...] ( RG) il 3 aprile 1982 ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nella Via Firenze n.289 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
Manuela Pepi (c.f. ) e dall'Avv. Giovanni Mangione (c.f: C.F._2
) con studio in Vittoria (Rg), Via Garibaldi n. 71, costituitisi come nuovi C.F._3 procuratori.
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f.: nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._4 nella via Firenze n. 282, elettivamente domiciliato in Vittoria presso lo studio dell'Avv. Forte
Vincenza, come da comparsa di costituzione di nuovo procuratore, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero. Rimessa al Collegio per la sola decisione sullo status all'udienza del 28.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.3.2019, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale della stessa e del marito, , con cui ha contratto matrimonio CP_1 concordatario in Vittoria in data 1.10.2009 con atto trascritto al registro dello Stato civile al n. 117, parte 2, Serie A dell'anno 2009, da cui sono nate tre figlie (Vittoria 24.3 2010), Per_1
(Vittoria 31.7.2013) e (Vittoria 19.9.2015). Per_2 Per_3
Ha chiesto altresì, addebitarsi al marito la relativa responsabilità della separazione tra i coniugi, deducendo che, oltre ad aver posto in essere condotte violente nei suoi confronti, nel 2017 abbia lasciato definitivamente la casa familiare facendo perdere le proprie tracce e disinteressandosi del sostentamento della moglie e delle figlie;
ha chiesto altresì disporsi, oltre all'affidamento delle figlie, con facoltà per il padre di averle con sé il martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e alternativamente un sabato o una domenica al mese anche con facoltà di pernotto, l'obbligo in capo al di corrisponderle la somma mensile di euro 750,00 per il mantenimento delle figlie, oltre CP_1 il 50% delle spese straordinarie e la somma mensile di euro 200,00 per il proprio mantenimento;
Costituitosi in giudizio, , non si è opposto alla domanda di separazione personale dei CP_1 coniugi, avversando le deduzioni di controparte in ordine alle ragioni che hanno determinato la crisi familiare, esclusivamente riconducibili al comportamento della ricorrente, aggressivo e violento sia nei suoi confronti che delle figlie, affermando di non aver deciso volontariamente di allontanarsi dalla casa familiare ma di esservi stato costretto a seguito di una lite con la moglie scaturita dopo la scoperta di una relazione extraconiugale della stessa. Ha pertanto chiesto il rigetto delle domande di controparte e che la separazione venisse addebitata alla , inoltre disporsi un assegno di Pt_1 mantenimento in suo carico per le sole figlie della somma di euro 300,00 mensili, deducendo che la moglie svolga attività di parrucchiera.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza dinnanzi al Presidente del
Tribunale del 12.12.2019, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, disponendo affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita paterno, disponendo in capo al resistente un contributo di mantenimento delle sole figlie di euro 500,00 mensili, nulla disponendo per il mantenimento della
, ed il giudizio è proseguito nel merito. Pt_1
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini ex art. 183 comma Vi cpc ed espletata la prova storica nei limiti di cui all'ordinanza ammissiva e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo un rinvio ai sensi dell'art. 309 cpc non essendo le parti comparse all'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 15.06.2022, nelle more del successivo rinvio essendo stato portato a conoscenza del Tribunale l'esistenza di un contrasto in ordine a se la minore , Persona_4 benché collocata presso la madre, fosse invece andata a vivere con il padre, è stata disposta dapprima la comparizione delle parti e ricevuta la disponibilità delle parti, le stesse sono state invitate a intraprendere unitamente alle figlie un percorso di mediazione familiare e il procedimento
è stato più volte rinviato in attesa del deposito della relazione da parte del consultorio.
Ancora successivamente, ricevuta la relazione del Consultorio familiare di Vittoria, è stato disposto l'ascolto della minore la quale è stata sentita all'udienza del 27 settembre 2023, e in Per_1 esito alla sua audizione, dopo aver concesso alle parti termine per prendere posizione in ordine a quanto risultante dall'audizione della minore, all'udienza di rinvio del 25.10.2024, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 12.12.2019, è stato disposto il collocamento della minore presso il padre, lasciando libere la frequentazione con la madre, in base agli Persona_4 accordi raggiunti tra le stesse, invitando tuttavia le parti ad assicurare un rapporto stabile di tutte e tre le minori con entrambi i genitori, e favorendo in particolare la frequentazione tra le sorelle stesse, e la causa nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni del 18.09.2024.
A seguito di successiva istanza avanzata da parte della difesa del , le parti sono state CP_1 nuovamente sentite all'udienza del 18.09.2024, e in esito all'ordinanza ivi presa e sciolta il
15.11.2024, è stata disposta una consulenza tecnica, conferendo al ctu il mandato di procedere ad analizzare e descrivere le dinamiche familiari, di riferire sulla capacità di ciascuno dei due genitori di accudimento, educazione, protezione, cura e assistenza morale dei figli minori e su quant'altro possa essere utile ad individuare eventuali situazioni di disagio dei minori, individuandone le cause e gli eventuali rimedi, e più in particolare:
-quale sia l'attuale situazione psicofisica delle minori;
-quale sia la attuale relazione empatica ed affettiva delle tre figlie ( Vittoria 24 Persona_4 marzo 2010 ), ( Vittoria 31.7.2013) e ( Vittoria 19.9.2015), con Persona_5 Persona_6 ciascun genitore;
-quale sia l'attuale situazione psicofisica di ciascun genitore e la sua capacità di rispondere alle esigenze e ai bisogni delle figlie in modo tutelante e adeguato a garantire un percorso di sana crescita delle stesse, la capacità di rapportarsi all'altro genitore adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale e la capacità di tutelare l'altra figura genitoriale;
-se e quali ulteriori interventi si rendano eventualmente e attualmente necessari a supporto dei genitori e delle minori, anche al fine di rendere più stabile e serena la relazione tra i genitori e le figlie”.
Inoltre, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 12.12.2019, è stata determinata, con decorrenza da luglio 2023, l'assegno di mantenimento dovuto dallo stesso in favore delle due figlie in euro
400,00,al netto dell'assegno unico familiare da percepirsi relativamente alle due figlie minori collocate presso la madre, interamente da quest'ultima, oltre alle spese straordinarie, che vanno ripartire al 50% tra i genitori per tutte e tre le minori e ammonito , ai sensi dell'art. CP_1
709 ter cpc, dal persistere nella condotta inadempiente e di dare invece puntuale osservanza ai propri obblighi contributivi in favore delle due figlie minori, e la causa rinviata al 21.05.2025.
Peraltro, nelle more, il consulente nominato dott. ha dato atto che “nel corso Persona_7 degli incontri effettuati, è stato possibile rilevare l'emergere di un processo evolutivo nella relazione tra i genitori, che ha condotto alla ripresa della frequentazione delle minori e a una maggiore disponibilità da parte di entrambi a favorire gli incontri. Parallelamente, si è osservato un incremento della consapevolezza e del senso di responsabilità nella gestione condivisa della genitorialità”, chiedendo una proroga di sessanta giorni per il deposito della relazione peritale.
Tuttavia con note depositate il 20 maggio 2025, la difesa della ricorrente , ha rassegnato che Pt_1 dalla sera del 7.05.2025, a seguito di una lite con il padre, la minore è stata Per_1 accompagnata dal padre a casa della madre con la quale da allora è rimasta vivere e che questa è la volontà della stessa, chiedendo perciò di adottare i provvedimenti conseguenti.
Di conseguenza è stato nuovamente disposto l'ascolto della minore per l'udienza del 28.05.2025.
Nella stessa udienza, tuttavia, oltre all'audizione della minore che ha confermato la volontà di andare a vivere con la madre, sono state nuovamente sentite a libero interrogatorio le parti, le quali hanno potuto esprimersi, in ciò sostenuti dai rispettivi ottimi procuratori, senza sterili contrapposizioni ma aprendosi “in profondità”, e in esito, e questa volta sembra con maggiore consapevolezza, le stesse si sono dichiarate disponibili a intraprendere un percorso di mediazione familiare, al fine di ripristinare un terreno comune di dialogo tra tutti i membri della famiglia, riconoscendosi nei rispettivi ruoli, che sono fondamentali per una crescita serena ed equilibrata dei minori, e che a tal fine i rivolgeranno al consultorio familiare del Comune di Vittoria che prenderà in carico l'intero nucleo familiare, chiedendo tuttavia che, nelle more, dovendosi ancora acquisire la relazione del consulente e dare modo alle parti di svolgere il percorso di mediazione familiare, oltre alle ulteriori domande accessorie avanzate in giudizio, pronunciarsi sentenza sullo status, pertanto, disposta la collocazione prevalente della minore ” , presso la madre, Persona_8 CP_1 lasciando liberi i tempi di frequentazione con il padre rimessi agli accordi tra gli stessi e, ritenuta la richiesta di emissione di sentenza parziale, la causa è stata rimessa al Collegio per la sola decisione sullo status.
Il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, in data 29.5.2025, nulla ha opposto;
Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'emissione di una pronuncia parziale di separazione, atteso l'esito negativo dell'esperimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del
Tribunale di Ragusa, nonché tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, dai quali si evince l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, ai sensi dell'art. 151 c.c., rilevato, altresì, come le parti vivano separate già antecedentemente l'introduzione del presente giudizio;
La causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alle questioni non decise in questa sede.
Il regolamento delle spese processuali è da rinviarsi alla decisione definitiva.
P.T.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così statuisce
- Pronuncia la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in Vittoria in data 1.10.2009 con atto trascritto al registro dello Stato civile al n. 117, parte 2, Serie A dell'anno 2009
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- Rinvia alla sentenza definitiva la pronuncia sul regolamento delle spese processuali.
Così deciso in Ragusa il 23.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1064/2010 R.G., avente ad oggetto separazione personale, promossa
DA
, (c.f: ) nata a [...] ( RG) il 3 aprile 1982 ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nella Via Firenze n.289 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
Manuela Pepi (c.f. ) e dall'Avv. Giovanni Mangione (c.f: C.F._2
) con studio in Vittoria (Rg), Via Garibaldi n. 71, costituitisi come nuovi C.F._3 procuratori.
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f.: nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._4 nella via Firenze n. 282, elettivamente domiciliato in Vittoria presso lo studio dell'Avv. Forte
Vincenza, come da comparsa di costituzione di nuovo procuratore, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero. Rimessa al Collegio per la sola decisione sullo status all'udienza del 28.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.3.2019, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale della stessa e del marito, , con cui ha contratto matrimonio CP_1 concordatario in Vittoria in data 1.10.2009 con atto trascritto al registro dello Stato civile al n. 117, parte 2, Serie A dell'anno 2009, da cui sono nate tre figlie (Vittoria 24.3 2010), Per_1
(Vittoria 31.7.2013) e (Vittoria 19.9.2015). Per_2 Per_3
Ha chiesto altresì, addebitarsi al marito la relativa responsabilità della separazione tra i coniugi, deducendo che, oltre ad aver posto in essere condotte violente nei suoi confronti, nel 2017 abbia lasciato definitivamente la casa familiare facendo perdere le proprie tracce e disinteressandosi del sostentamento della moglie e delle figlie;
ha chiesto altresì disporsi, oltre all'affidamento delle figlie, con facoltà per il padre di averle con sé il martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e alternativamente un sabato o una domenica al mese anche con facoltà di pernotto, l'obbligo in capo al di corrisponderle la somma mensile di euro 750,00 per il mantenimento delle figlie, oltre CP_1 il 50% delle spese straordinarie e la somma mensile di euro 200,00 per il proprio mantenimento;
Costituitosi in giudizio, , non si è opposto alla domanda di separazione personale dei CP_1 coniugi, avversando le deduzioni di controparte in ordine alle ragioni che hanno determinato la crisi familiare, esclusivamente riconducibili al comportamento della ricorrente, aggressivo e violento sia nei suoi confronti che delle figlie, affermando di non aver deciso volontariamente di allontanarsi dalla casa familiare ma di esservi stato costretto a seguito di una lite con la moglie scaturita dopo la scoperta di una relazione extraconiugale della stessa. Ha pertanto chiesto il rigetto delle domande di controparte e che la separazione venisse addebitata alla , inoltre disporsi un assegno di Pt_1 mantenimento in suo carico per le sole figlie della somma di euro 300,00 mensili, deducendo che la moglie svolga attività di parrucchiera.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza dinnanzi al Presidente del
Tribunale del 12.12.2019, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, disponendo affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita paterno, disponendo in capo al resistente un contributo di mantenimento delle sole figlie di euro 500,00 mensili, nulla disponendo per il mantenimento della
, ed il giudizio è proseguito nel merito. Pt_1
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini ex art. 183 comma Vi cpc ed espletata la prova storica nei limiti di cui all'ordinanza ammissiva e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo un rinvio ai sensi dell'art. 309 cpc non essendo le parti comparse all'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 15.06.2022, nelle more del successivo rinvio essendo stato portato a conoscenza del Tribunale l'esistenza di un contrasto in ordine a se la minore , Persona_4 benché collocata presso la madre, fosse invece andata a vivere con il padre, è stata disposta dapprima la comparizione delle parti e ricevuta la disponibilità delle parti, le stesse sono state invitate a intraprendere unitamente alle figlie un percorso di mediazione familiare e il procedimento
è stato più volte rinviato in attesa del deposito della relazione da parte del consultorio.
Ancora successivamente, ricevuta la relazione del Consultorio familiare di Vittoria, è stato disposto l'ascolto della minore la quale è stata sentita all'udienza del 27 settembre 2023, e in Per_1 esito alla sua audizione, dopo aver concesso alle parti termine per prendere posizione in ordine a quanto risultante dall'audizione della minore, all'udienza di rinvio del 25.10.2024, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 12.12.2019, è stato disposto il collocamento della minore presso il padre, lasciando libere la frequentazione con la madre, in base agli Persona_4 accordi raggiunti tra le stesse, invitando tuttavia le parti ad assicurare un rapporto stabile di tutte e tre le minori con entrambi i genitori, e favorendo in particolare la frequentazione tra le sorelle stesse, e la causa nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni del 18.09.2024.
A seguito di successiva istanza avanzata da parte della difesa del , le parti sono state CP_1 nuovamente sentite all'udienza del 18.09.2024, e in esito all'ordinanza ivi presa e sciolta il
15.11.2024, è stata disposta una consulenza tecnica, conferendo al ctu il mandato di procedere ad analizzare e descrivere le dinamiche familiari, di riferire sulla capacità di ciascuno dei due genitori di accudimento, educazione, protezione, cura e assistenza morale dei figli minori e su quant'altro possa essere utile ad individuare eventuali situazioni di disagio dei minori, individuandone le cause e gli eventuali rimedi, e più in particolare:
-quale sia l'attuale situazione psicofisica delle minori;
-quale sia la attuale relazione empatica ed affettiva delle tre figlie ( Vittoria 24 Persona_4 marzo 2010 ), ( Vittoria 31.7.2013) e ( Vittoria 19.9.2015), con Persona_5 Persona_6 ciascun genitore;
-quale sia l'attuale situazione psicofisica di ciascun genitore e la sua capacità di rispondere alle esigenze e ai bisogni delle figlie in modo tutelante e adeguato a garantire un percorso di sana crescita delle stesse, la capacità di rapportarsi all'altro genitore adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale e la capacità di tutelare l'altra figura genitoriale;
-se e quali ulteriori interventi si rendano eventualmente e attualmente necessari a supporto dei genitori e delle minori, anche al fine di rendere più stabile e serena la relazione tra i genitori e le figlie”.
Inoltre, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 12.12.2019, è stata determinata, con decorrenza da luglio 2023, l'assegno di mantenimento dovuto dallo stesso in favore delle due figlie in euro
400,00,al netto dell'assegno unico familiare da percepirsi relativamente alle due figlie minori collocate presso la madre, interamente da quest'ultima, oltre alle spese straordinarie, che vanno ripartire al 50% tra i genitori per tutte e tre le minori e ammonito , ai sensi dell'art. CP_1
709 ter cpc, dal persistere nella condotta inadempiente e di dare invece puntuale osservanza ai propri obblighi contributivi in favore delle due figlie minori, e la causa rinviata al 21.05.2025.
Peraltro, nelle more, il consulente nominato dott. ha dato atto che “nel corso Persona_7 degli incontri effettuati, è stato possibile rilevare l'emergere di un processo evolutivo nella relazione tra i genitori, che ha condotto alla ripresa della frequentazione delle minori e a una maggiore disponibilità da parte di entrambi a favorire gli incontri. Parallelamente, si è osservato un incremento della consapevolezza e del senso di responsabilità nella gestione condivisa della genitorialità”, chiedendo una proroga di sessanta giorni per il deposito della relazione peritale.
Tuttavia con note depositate il 20 maggio 2025, la difesa della ricorrente , ha rassegnato che Pt_1 dalla sera del 7.05.2025, a seguito di una lite con il padre, la minore è stata Per_1 accompagnata dal padre a casa della madre con la quale da allora è rimasta vivere e che questa è la volontà della stessa, chiedendo perciò di adottare i provvedimenti conseguenti.
Di conseguenza è stato nuovamente disposto l'ascolto della minore per l'udienza del 28.05.2025.
Nella stessa udienza, tuttavia, oltre all'audizione della minore che ha confermato la volontà di andare a vivere con la madre, sono state nuovamente sentite a libero interrogatorio le parti, le quali hanno potuto esprimersi, in ciò sostenuti dai rispettivi ottimi procuratori, senza sterili contrapposizioni ma aprendosi “in profondità”, e in esito, e questa volta sembra con maggiore consapevolezza, le stesse si sono dichiarate disponibili a intraprendere un percorso di mediazione familiare, al fine di ripristinare un terreno comune di dialogo tra tutti i membri della famiglia, riconoscendosi nei rispettivi ruoli, che sono fondamentali per una crescita serena ed equilibrata dei minori, e che a tal fine i rivolgeranno al consultorio familiare del Comune di Vittoria che prenderà in carico l'intero nucleo familiare, chiedendo tuttavia che, nelle more, dovendosi ancora acquisire la relazione del consulente e dare modo alle parti di svolgere il percorso di mediazione familiare, oltre alle ulteriori domande accessorie avanzate in giudizio, pronunciarsi sentenza sullo status, pertanto, disposta la collocazione prevalente della minore ” , presso la madre, Persona_8 CP_1 lasciando liberi i tempi di frequentazione con il padre rimessi agli accordi tra gli stessi e, ritenuta la richiesta di emissione di sentenza parziale, la causa è stata rimessa al Collegio per la sola decisione sullo status.
Il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, in data 29.5.2025, nulla ha opposto;
Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'emissione di una pronuncia parziale di separazione, atteso l'esito negativo dell'esperimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del
Tribunale di Ragusa, nonché tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, dai quali si evince l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, ai sensi dell'art. 151 c.c., rilevato, altresì, come le parti vivano separate già antecedentemente l'introduzione del presente giudizio;
La causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alle questioni non decise in questa sede.
Il regolamento delle spese processuali è da rinviarsi alla decisione definitiva.
P.T.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così statuisce
- Pronuncia la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in Vittoria in data 1.10.2009 con atto trascritto al registro dello Stato civile al n. 117, parte 2, Serie A dell'anno 2009
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- Rinvia alla sentenza definitiva la pronuncia sul regolamento delle spese processuali.
Così deciso in Ragusa il 23.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti