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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2144/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2144 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Luca Semproni
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Anna Catoni
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 21.10.2022 sponeva: Parte_1
che aveva lavorato per la (d'ora in avanti, Euro o società) dall'1.1.2005 all'11.4.2022, data Controparte_1
del suo illegittimo licenziamento;
che il rapporto era stato regolarizzato soltanto in data 17.6.2013;
che era stato inquadrato nel III livello del CCNL Metalmeccanica Piccola e Media Industria;
che, per le mansioni concretamente svolte, aveva diritto all'inquadramento nel IV livello;
che dall'inizio del rapporto aveva prestato la sua attività dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.30,
senza percepire la retribuzione per il lavoro straordinario;
che alla cessazione del rapporto non gli era stato versato il TFR.
2. Tanto esposto, chiedeva al Tribunale di Roma:
a) di accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento comminato nei propri confronti, con condanna della datrice di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno dallo stesso patito;
b) di accertare e dichiarare che egli aveva lavorato svolgendo mansioni proprie del IV livello;
c) di accertare e dichiarare che, per l'intero periodo di lavoro (dal 01.01.2005 all'11.04.2022) aveva lavorato dalle ore 7.30 alle 18.00 svolgendo pertanto 7,5 ore di straordinario a settimana;
CP_ d) di accertare e dichiarare che la non gli aveva corrisposto il dovuto TFR e le dovute differenze di fine rapporto;
e) condannare, pertanto, la al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma lorda di CP_1
€.104.894,95 oltre interessi e rivalutazione.
Resisteva la società. 3. Nel corso del giudizio il ricorrente – preso atto delle risultanze istruttorie - rinunciava alle domande relative all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e della natura subordinata del rapporto di lavoro dal
2005 al 2013.
4. Dato atto di tale rinuncia, con riferimento alle restanti domande il Tribunale affermava:
4.1 <<i/>periodico, in favore del e da parte della società, di diverse somme a titolo di anticipazioni sul TFR, ed Pt_1
in particolare datate 01.04.2016, 17.07.2016, 26.10.2017, 03.04.2019 e 05.04.2019 per complessivi
€.10.780,00 nonché dell'ulteriore prestito ammontante ad €.1.500,00. Il quantum anzi specificato è stato detratto dalla busta paga finale, contenente il TFR e, banco iudicis, la società ha corrisposto al ricorrente l'ulteriore somma di €.3.000,00 a saldo della residua quota di TFR dovuto.
La società, poi, ha dedotto, prodotto e documentalmente provato, senza contestazione alcuna da parte del ricorrente, che è stata altresì detratta dalla busta paga finale l'ulteriore somma di €.5.500,00 (cfr. doc.
13,14,15).
Alla luce di tutto quanto precede, dunque, la domanda relativa al pagamento del TFR asseritamente non corrisposto e dunque dovuto non può trovare accoglimento>>;
4.2 in ordine alla domanda di accertamento del corretto inquadramento contrattuale del ricorrente al IV
livello del CCNL, il Giudicante osserva che la società resistente non ha mai contestato l'effettivo svolgimento,
da parte del , dell'acquisizione delle richieste di soccorso stradale e della relativa distribuzione tra gli Pt_1
autisti disponibili, della preparazione di preventivi e dell'effettuazione di ordini ai vari fornitori.
Che il ricorrente svolgesse dette attività è stato confermato anche dall'istruttoria svolta nel corso del processo>>;
<
livello del CCNL “i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”. Di contro, appartengono al IV livello di inquadramento, “i lavoratori qualificati che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente”.
Il ricorrente risulta, alla luce delle declaratorie contrattuali appena citate e delle risultanze dell'escussione testimoniale, correttamente inquadrato nel III livello del CCNL. Lo stesso, infatti, non ha provato di godere di una particolare autonomia nell'espletamento delle sue mansioni, come hanno riferito i testimoni>>;
4.3 <<relativamente alla domanda di accertamento del lavoro straordinario… i testi escussi hanno dichiarato,
alcuni, che il ricorrente lavorava dalle ore 8:00 alle 18:00, altri, invece hanno riportato che l'orario effettivo svolto dal fosse dalle ore 8:00 alle 15:00/16:00 ed altri ancora dalle 8:30 alle 19:00. Pertanto, anche Pt_1
alla luce delle molteplici discordanze nelle dichiarazioni testimoniali e non avendo fornito altri elementi idonei a dimostrare quanto sostenuto, non può dirsi in alcun modo provato l'effettivo svolgimento di un orario lavorativo straordinario per 7,5 ore settimanali>>;
<
adeguatamente corroborata da riscontri probatori sufficientemente precisi e concordanti>>.
Il Tribunale, pertanto, con sentenza del 5 febbraio 2025 respingeva integralmente il ricorso ponendo le spese di lite a totale carico del lavoratore.
5. Con ricorso dell'8 agosto 2025 nterponeva appello. Parte_1
La società resisteva.
CP_ 6. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'ingiusta condanna alle spese, opponendo che, avendo la riconosciuto di essere ancora debitrice, a titolo di TFR, della somma di €.3.000,00, versata banco iudicis,
parzialmente soccombente doveva ritenersi la società a carico della quale andavano poste le spese del giudizio.
7. Con il secondo motivo, lamenta il mancato riconoscimento del diritto all'inquadramento nel IV livello.
Deduce la parte: che <
nell'autonomia impiegata nello svolgimento delle mansioni>>;
che<
lo faceva in totale autonomia>>;
8. Con il terzo motivo, l'appellante censura il capo della sentenza relativo al mancato riconoscimento del lavoro straordinario, addebitando al Tribunale un'errata ricostruzione dei fatti.
Assume il che le testimonianze hanno confermato che egli svolgeva molte ore di straordinario al Pt_1
giorno.
9. Attenendo alla regolamentazione delle spese operata dal Tribunale, il primo motivo va esaminato all'esito della valutazione dei successivi motivi, poiché ove accolti, anche in parte, occorrerebbe provvedere ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (ex multis, Cass. 32778/2019).
10. Il secondo motivo è infondato.
10.1 A norma del CCNL, appartengono alla III categoria
- i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
Con specifico riferimento al settore amministrativo, appartengono alla III categoria i lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono nell'ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi quali ad esempio:
dattilografia-stenodattilografia; compiti vari di ufficio;
perforazione e verifica di schede meccanografiche;
centralinista telefonico.
Lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono attività
esecutive di natura amministrativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su moduli e/o prospetti:
contabile; contabile clienti.
Nella IV categoria rientrano
- i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono:
cognizioni tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguiti in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti la propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate;
- i lavoratori qualificati che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.
Con specifico riferimento all'area amministrativa, appartengono alla IV categoria i lavoratori che, in base a precise istruzioni ed alle norme in uso, svolgono nell'ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esaminano per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e su schemi prefissati prospetti e/o tabelle: segretario.
10.2 Orbene, le mansioni che ha allegato di aver svolto sono le seguenti: “ acquisiva le richieste di Pt_1
soccorso stradale con il tablet aziendale e le smistava ai vari autisti incaricati di prelevare le vetture. Si
occupava di programmare i trasporti del giorno precedente decidendo autonomamente quali autisti inviare e dove, di fare preventivi e di interfacciarsi con i clienti ai quali aveva anche la possibilità di riconoscere sconti per l'officina meccanica. Provvedeva inoltre a fare gli ordini ai fornitori gestendo in autonomia le scorte di magazzino. Infatti decideva autonomamente che cosa ordinare e che cosa no e le quantità dei pezzi da ordinare. In casi di particolare pressione lavorativa sugli autisti si occupava egli stesso di uscire ad effettuare i prelievi delle vetture che necessitavano di soccorso”.
10.3 Così società ha contrastato la pretesa attorea con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado:
“il ricorrente svolgeva le proprie mansioni coadiuvando l'amministratore nella esecuzione della gestione delle richieste di soccorso stradale con il tablet aziendale, che comunque era in dotazione agli autisti che gestivano autonomamente le chiamate e nella programmazione dei trasporti del giorno precedente. E
provvedeva a fare gli ordini ai fornitori in relazione alle scorte presenti in magazzino.
Ma il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto, non agiva affatto in autonomia perché per ogni ordine o preventivo doveva chiedere l'approvazione di che in qualità di dipendente figlio CP_2
dell'amministratore dapprima, ovvero dal 2012 al dicembre 2021, e da tale ultima data di socio ed amministratore presente quotidianamente in officina, era l'unico a poter prendere decisioni inerenti la gestione dell'officina e del magazzino. ll non aveva alcun potere decisionale o di gestione. Si limitava Pt_1
ad eseguire le direttive di CP_3
Contrariamente a quanto falsamente sostenuto nel ricorso, dunque, il ricorrente non decideva autonomamente perché delle scorte di magazzino così come delle forniture si occupava direttamente il quale solo poteva decidere cosa ordinare e che cosa no e se effettuare scontistica alla CP_2
clientela…
In assenza di autonomia nell'espletamento delle proprie mansioni, avendo compiti meramente esecutivi,
correttamente il ricorrente per tutta la durata della prestazione lavorativa in favore dell'azienda resistente,
è stato inquadrato al III livello della contrattazione collettiva applicabile.”
10.4 In merito alle mansioni, i testi escussi hanno reso le seguenti deposizioni:
Tes_1 “…conosco il sig. , ha lavorato con me, è entrato presso la poco dopo di me. Io sono entrato Pt_1 CP_1
il 17 luglio 2005 e ho lavorato per 15 anni…
Il ricorrente, presso la faceva varie cose, gestiva in particolare i soccorsi stradali, aveva il compito CP_1
di spedire il carroattrezzi più vicino, aveva un tablet master dove arrivavano le richieste di soccorso, noi avevamo altri tablet con cui chiudevamo il soccorso quindi gestiva il servizio in modo. Mandava lui stesso il mezzo di soccorso sul posto, non chiedeva il permesso a nessuno perché facevamo almeno 40 soccorsi al giorno. Il sig. e suo figlio erano presenti sul posto di lavoro ma avevano uffici diversi. Il ricorrente CP_1
poteva gestire i soccorsi autonomamente. Inoltre, si occupava dell'officina, ordinando i ricambi…”
IN IO
“…Attualmente non lavoro più presso ma ci ho lavorato da ottobre 2017 a gennaio 2023, con le CP_1
mansioni di impiegato amministrativo nel settore del servizio di soccorso stradale…
Il sig. si occupava dell'assegnazione dei soccorsi stradali e dei preventivi per i pezzi di ricambio. I Pt_1
preventivi di riparazioni avvenivano previa consultazione ed autorizzazione da parte della società. Per quanto riguarda gli interventi di soccorso stradale invece, tramite dispositivo tablet si riceveva la richiesta di soccorso e il sig. e assegnava ai vari autisti…” Pt_1
Persona_1
“…ho lavorato insieme al ricorrente…
Il sig. , quando sono entrato gestiva i soccorsi, era tutto cartaceo, lui ci passava i soccorsi Pt_1
telefonicamente. Gestiva i soccorsi stando in ufficio. Successivamente però la modalità per fare i soccorsi è
cambiata, credo sia stato il 2017. È diventato tutto telematico, tramite dei tablet i soccorsi venivano mandati tramite tablet e non più telefonicamente. Ognuno di noi aveva un tablet che forniva tutte le specifiche del soccorso da fare e noi avevamo circa 2 minuti per confermare o meno il soccorso. Era l'ACI a mandare le notizie direttamente ai tablet. Anche aveva un tablet. La maggior parte delle volte era a Pt_1 Pt_1
prendere i soccorsi poi ci organizzavamo per vedere chi poteva andare fisicamente sul post. Qualche volte anche ha fatto materialmente dei soccorsi, in casi entrami ma prevalentemente ci dava una mano per Pt_1
organizzarci. Poi se avevo dubbi particolari andato dal sig. ” CP_3
Persona_2
“…non ho mai lavorato con il ricorrente, però lo conosco per motivi di lavoro da circa 20 anni. Quando il ricorrente lavorava per la interloquivo solo con lui per quanto riguarda gli ordini: lui mi dava le CP_1
targhe delle auto e mi diceva quello di cui aveva bisogno, io predisponevo il preventivo che poi il ricorrente lo sottoponeva al cliente. Il ricorrente, poi, mi confermava gli ordini dei ricambi…”
10.5 In sintesi:
A detta del il gestiva i soccorsi stradali, aveva il compito di spedire il carroattrezzi più vicino, Tes_1 Pt_1
aveva un tablet master dove arrivavano le richieste di soccorso e mandava il mezzo di soccorso sul posto;
Secondo IN IO, il ricorrente si occupava dell'assegnazione dei soccorsi stradali e dei preventivi per i pezzi di ricambio. Gli interventi di soccorso stradale avvenivano tramite dispositivo tablet, il ricorrente riceveva le richiesta di soccorso le assegnava ai vari autisti.
Negli stessi termini si è sostanzialmente espresso il il quale ha precisato che era l'ACI a mandare le Per_1
notizie direttamente ai tablet.
L' ha dichiarato che il ricorrente gli dava le targhe delle auto e gli diceva quello di cui aveva bisogno, Per_2
dopo di che l' inviava il preventivo che il ricorrente sottoponeva al cliente. Per_2
In definitiva, dalle prove testimoniali è emerso che il riceveva sul tablet le richieste di soccorso e Pt_1
disponeva l'invio del carroattrezzi più vicino sul posto.
Quanto ai pezzi di ricambio il “girava” al cliente il preventivo predisposto dall'azienda addetta alla Pt_1
riparazione.
10.6 Si tratta di attività meramente esecutive di natura tecnica e/o amministrativa che richiedono preparazione e pratica di ufficio e che ben possono essere classificate come “compiti vari di ufficio”, secondo la declaratoria del III livello. Il ricorrente non svolgeva un'attività di coordinamento e controllo, come sostanzialmente si deduce con l'atto di gravame, ma si limitava a ricevere le richieste di soccorso che gli pervenivano e a trasmetterle all'operatore più vicino al posto di intervento.
Di analoga natura era l'attività di richiesta e acquisizione di preventivi per le riparazioni.
Né si ravvisano attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la III categoria.
La doglianza va, pertanto, disattesa.
11. Il terzo motivo è infondato.
11.1 Va premesso che l'azienda appellata ha dedotto, con la memoria di costituzione in giudizio, che il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 con un'ora di pausa pranzo.
La fruizione di tale pausa non è stata negata dal ricorrente ed, anzi, è stata implicitamente, confermata con la richiesta della retribuzione di 7,5 ore di straordinario a settimana, a fronte dell'allegazione di un orario lavorativo giornaliero asseritamente osservato dalle 7.30 alle 18.00 (pari, scomputata la pausa, a n. 47,5 ore di lavoro settimanali).
11.2 Vanno ora esaminate le deposizioni rese al riguardo dai testi.
Tes_1
“…Il mio orario lavorativo era dalle 8:00 alle 18:00 ma ci possono essere delle variazioni. Quando arrivavo alle 8:00 il ricorrente era già in ufficio e molte volte quando andavo via alle 18:00 lui era ancora lì…
IN IO
“…Non so riferire sull'orario di lavoro effettivo del ricorrente…”
Persona_1
“…Per quel che riguarda gli orari di lavoro, io avevo dei turni che sono cambiati nell'arco degli anni, sapevo che doveva arrivare a lavoro alle 8:00 poteva capitare che arrivasse anche prima, anche se il lavoro Pt_1 iniziava effettivamente alle 8:00. Non so dire di preciso quando smettesse di lavorare, credo verso le
15:00/16:00…”
Persona_2
“…non ho mai lavorato con il ricorrente, però lo conosco per motivi di lavoro da circa 20 anni…
dalla mattina alle 8:00 alla sera alle 19:00 mi telefonava per l'effettuazione dei preventivi. Sempre lui mi chiamava per queste cose…
Io lavoravo dalle 8:30 alle 19:00 ma io arrivavo sempre prima e spesso il ricorrente mi chiamava già dalle
8:00.”
11.3 Orbene, di un inizio dell'attività lavorativa a ora antecedente alle 8.00, non ha detto nessun teste.
Il a riferito che quando lui arrivava in ufficio alle 8.00 il ricorrente era già lì, ma esattamente da quando Tes_1
non ha potuto, ovviamente, precisarlo.
Il ha, tuttavia, chiarito che “poteva capitare” che arrivasse prima delle 8.00, ma ha aggiunto Per_1 Pt_1
che, in ogni caso, il lavoro iniziava effettivamente alle 8:00.
Dunque, non v'è alcuna prova che il cominciasse a prestare servizio prima delle 8.00 e, tanto meno, Pt_1
alle 7.30, né sarebbe, in ogni caso, possibile stabilire, anche approssimativamente, per quante volte, ciò
sarebbe avvenuto.
Quanto all'orario di cessazione del servizio, Il ha dichiarato che molte volte quando andava via alle Tes_1
18:00 il ricorrente era era ancora sul posto di lavoro.
La dichiarazione è estremamente generica in ordine al numero delle giornate nelle quali, nel corso della settimana e/o del mese, il ricorrente sarebbe rimasto in servizio oltre le ore 17.00.
La deposizione, inoltre, non trova conferma in quanto riferito dal (“non so dire di preciso quando Per_1
smettesse di lavorare, credo verso le 15:00/16:00”).
La deposizione dell' è inconferente, atteso che il teste non lavorava insieme al ricorrente. Per_2 Né appare credibile che il si rivolgesse a lui, continuativamente, ogni giorno dalle 8.00 alle 19.00 per i Pt_1
preventivi.
E va anche rimarcato, da un lato, che neanche il ricorrente ha dichiarato di aver lavorato sino alle 19.00 (la qual cosa mina alquanto l'attendibilità del teste) e, dall'altro lato, che il teste non ha espressamente affermato che ogni giorno si sentiva con il dalle 8.00 alle 19.00 Pt_1
Con ogni probabilità il teste ha voluto dire che l'arco temporale in cui comunicava con il per la richiesta Pt_1
e la predisposizione die preventivi poteva andare dalle 8.00 alle 19.00.
Anche in questo caso, non vi sono elementi sufficienti per affermare che vi sia la prova dell'an e del quantum della prestazione di lavoro straordinario, ossia di quante volte nell'arco di una settimana il ricorrente abbia reso la sua attività lavorativa oltre le 17.00 e per quante ore.
11.4 In conclusione, correttamente il Tribunale ha rilevato che “non può dirsi in alcun modo provato l'effettivo svolgimento di un orario lavorativo straordinario per 7,5 ore settimanali”.
Deve rammentarsi che la prova dei fatti costitutivi della domanda di preteso lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale,
sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario (ex multis, Cass. 30739/2024).
E, nella specie, anche a voler ritenere pienamente probanti le deposizioni di e come pretende Tes_1 Per_2
l'appellante, non potrebbe, comunque, determinarsi, per le ragioni innanzi esposte, la misura dell'attività di straordinario asseritamente prestata dal . Pt_1
12. Può ora passarsi all'esame del terzo motivo.
La doglianza è parzialmente fondata.
L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza (Cass. 6486/2025). Nella specie, però, il aveva proposto non una ma più domande: impugnativa licenziamento, Pt_1
riconoscimento di un maggior rapporto lavorativo, espletamento di mansioni superiori e di lavoro straordinario, richiesta TFR.
È risultata fondata, parzialmente, solo la domanda di TFR.
Considerato il valore complessivo delle altre domande, deve ritenersi maggiormente soccombente l'appellante.
Appare, pertanto, equo compensare le spese per 1/3.
Pertanto, il va condannato a pagare alla società appellata 2/3 delle spese liquidate dal Tribunale. Pt_1
Nella stessa misura, stante l'esito del giudizio, vanno poste a carico dell'appellante le spese del presente grado.
Restano a totale carico del le spese della CTU grafologica, resasi necessaria per aver il ricorrente Pt_1
negato, infondatamente, l'autenticità della sottoscrizione di alcuni documenti.
Per la liquidazione si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie in parte l'appello proposto, con ricorso depositato in data 8 agosto 2025, da nei Parte_1
confronti della avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 5 febbraio 2025 Controparte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, così provvede:
condanna al pagamento, in favore della di 2/3 delle spese processuali di Parte_1 Controparte_1
primo grado, come liquidate dal Tribunale;
compensa tra le parti il restante 1/3 di dette spese;
pone a totale carico del le spese della CTU grafologica espletata nel corso del primo grado del giudizio. Pt_1
Condanna al pagamento, in favore della società appellata, di 2/3 delle spese del presente Parte_1
grado del giudizio che liquida, nell'intero, in complessivi €.5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Compensa la restante parte delle spese.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2144 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Luca Semproni
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Anna Catoni
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 21.10.2022 sponeva: Parte_1
che aveva lavorato per la (d'ora in avanti, Euro o società) dall'1.1.2005 all'11.4.2022, data Controparte_1
del suo illegittimo licenziamento;
che il rapporto era stato regolarizzato soltanto in data 17.6.2013;
che era stato inquadrato nel III livello del CCNL Metalmeccanica Piccola e Media Industria;
che, per le mansioni concretamente svolte, aveva diritto all'inquadramento nel IV livello;
che dall'inizio del rapporto aveva prestato la sua attività dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.30,
senza percepire la retribuzione per il lavoro straordinario;
che alla cessazione del rapporto non gli era stato versato il TFR.
2. Tanto esposto, chiedeva al Tribunale di Roma:
a) di accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento comminato nei propri confronti, con condanna della datrice di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno dallo stesso patito;
b) di accertare e dichiarare che egli aveva lavorato svolgendo mansioni proprie del IV livello;
c) di accertare e dichiarare che, per l'intero periodo di lavoro (dal 01.01.2005 all'11.04.2022) aveva lavorato dalle ore 7.30 alle 18.00 svolgendo pertanto 7,5 ore di straordinario a settimana;
CP_ d) di accertare e dichiarare che la non gli aveva corrisposto il dovuto TFR e le dovute differenze di fine rapporto;
e) condannare, pertanto, la al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma lorda di CP_1
€.104.894,95 oltre interessi e rivalutazione.
Resisteva la società. 3. Nel corso del giudizio il ricorrente – preso atto delle risultanze istruttorie - rinunciava alle domande relative all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e della natura subordinata del rapporto di lavoro dal
2005 al 2013.
4. Dato atto di tale rinuncia, con riferimento alle restanti domande il Tribunale affermava:
4.1 <<i/>periodico, in favore del e da parte della società, di diverse somme a titolo di anticipazioni sul TFR, ed Pt_1
in particolare datate 01.04.2016, 17.07.2016, 26.10.2017, 03.04.2019 e 05.04.2019 per complessivi
€.10.780,00 nonché dell'ulteriore prestito ammontante ad €.1.500,00. Il quantum anzi specificato è stato detratto dalla busta paga finale, contenente il TFR e, banco iudicis, la società ha corrisposto al ricorrente l'ulteriore somma di €.3.000,00 a saldo della residua quota di TFR dovuto.
La società, poi, ha dedotto, prodotto e documentalmente provato, senza contestazione alcuna da parte del ricorrente, che è stata altresì detratta dalla busta paga finale l'ulteriore somma di €.5.500,00 (cfr. doc.
13,14,15).
Alla luce di tutto quanto precede, dunque, la domanda relativa al pagamento del TFR asseritamente non corrisposto e dunque dovuto non può trovare accoglimento>>;
4.2 in ordine alla domanda di accertamento del corretto inquadramento contrattuale del ricorrente al IV
livello del CCNL, il Giudicante osserva che la società resistente non ha mai contestato l'effettivo svolgimento,
da parte del , dell'acquisizione delle richieste di soccorso stradale e della relativa distribuzione tra gli Pt_1
autisti disponibili, della preparazione di preventivi e dell'effettuazione di ordini ai vari fornitori.
Che il ricorrente svolgesse dette attività è stato confermato anche dall'istruttoria svolta nel corso del processo>>;
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livello del CCNL “i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”. Di contro, appartengono al IV livello di inquadramento, “i lavoratori qualificati che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente”.
Il ricorrente risulta, alla luce delle declaratorie contrattuali appena citate e delle risultanze dell'escussione testimoniale, correttamente inquadrato nel III livello del CCNL. Lo stesso, infatti, non ha provato di godere di una particolare autonomia nell'espletamento delle sue mansioni, come hanno riferito i testimoni>>;
4.3 <<relativamente alla domanda di accertamento del lavoro straordinario… i testi escussi hanno dichiarato,
alcuni, che il ricorrente lavorava dalle ore 8:00 alle 18:00, altri, invece hanno riportato che l'orario effettivo svolto dal fosse dalle ore 8:00 alle 15:00/16:00 ed altri ancora dalle 8:30 alle 19:00. Pertanto, anche Pt_1
alla luce delle molteplici discordanze nelle dichiarazioni testimoniali e non avendo fornito altri elementi idonei a dimostrare quanto sostenuto, non può dirsi in alcun modo provato l'effettivo svolgimento di un orario lavorativo straordinario per 7,5 ore settimanali>>;
<
adeguatamente corroborata da riscontri probatori sufficientemente precisi e concordanti>>.
Il Tribunale, pertanto, con sentenza del 5 febbraio 2025 respingeva integralmente il ricorso ponendo le spese di lite a totale carico del lavoratore.
5. Con ricorso dell'8 agosto 2025 nterponeva appello. Parte_1
La società resisteva.
CP_ 6. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'ingiusta condanna alle spese, opponendo che, avendo la riconosciuto di essere ancora debitrice, a titolo di TFR, della somma di €.3.000,00, versata banco iudicis,
parzialmente soccombente doveva ritenersi la società a carico della quale andavano poste le spese del giudizio.
7. Con il secondo motivo, lamenta il mancato riconoscimento del diritto all'inquadramento nel IV livello.
Deduce la parte: che <
nell'autonomia impiegata nello svolgimento delle mansioni>>;
che<
lo faceva in totale autonomia>>;
8. Con il terzo motivo, l'appellante censura il capo della sentenza relativo al mancato riconoscimento del lavoro straordinario, addebitando al Tribunale un'errata ricostruzione dei fatti.
Assume il che le testimonianze hanno confermato che egli svolgeva molte ore di straordinario al Pt_1
giorno.
9. Attenendo alla regolamentazione delle spese operata dal Tribunale, il primo motivo va esaminato all'esito della valutazione dei successivi motivi, poiché ove accolti, anche in parte, occorrerebbe provvedere ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (ex multis, Cass. 32778/2019).
10. Il secondo motivo è infondato.
10.1 A norma del CCNL, appartengono alla III categoria
- i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
Con specifico riferimento al settore amministrativo, appartengono alla III categoria i lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono nell'ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi quali ad esempio:
dattilografia-stenodattilografia; compiti vari di ufficio;
perforazione e verifica di schede meccanografiche;
centralinista telefonico.
Lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono attività
esecutive di natura amministrativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su moduli e/o prospetti:
contabile; contabile clienti.
Nella IV categoria rientrano
- i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono:
cognizioni tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguiti in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti la propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate;
- i lavoratori qualificati che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.
Con specifico riferimento all'area amministrativa, appartengono alla IV categoria i lavoratori che, in base a precise istruzioni ed alle norme in uso, svolgono nell'ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esaminano per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e su schemi prefissati prospetti e/o tabelle: segretario.
10.2 Orbene, le mansioni che ha allegato di aver svolto sono le seguenti: “ acquisiva le richieste di Pt_1
soccorso stradale con il tablet aziendale e le smistava ai vari autisti incaricati di prelevare le vetture. Si
occupava di programmare i trasporti del giorno precedente decidendo autonomamente quali autisti inviare e dove, di fare preventivi e di interfacciarsi con i clienti ai quali aveva anche la possibilità di riconoscere sconti per l'officina meccanica. Provvedeva inoltre a fare gli ordini ai fornitori gestendo in autonomia le scorte di magazzino. Infatti decideva autonomamente che cosa ordinare e che cosa no e le quantità dei pezzi da ordinare. In casi di particolare pressione lavorativa sugli autisti si occupava egli stesso di uscire ad effettuare i prelievi delle vetture che necessitavano di soccorso”.
10.3 Così società ha contrastato la pretesa attorea con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado:
“il ricorrente svolgeva le proprie mansioni coadiuvando l'amministratore nella esecuzione della gestione delle richieste di soccorso stradale con il tablet aziendale, che comunque era in dotazione agli autisti che gestivano autonomamente le chiamate e nella programmazione dei trasporti del giorno precedente. E
provvedeva a fare gli ordini ai fornitori in relazione alle scorte presenti in magazzino.
Ma il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto, non agiva affatto in autonomia perché per ogni ordine o preventivo doveva chiedere l'approvazione di che in qualità di dipendente figlio CP_2
dell'amministratore dapprima, ovvero dal 2012 al dicembre 2021, e da tale ultima data di socio ed amministratore presente quotidianamente in officina, era l'unico a poter prendere decisioni inerenti la gestione dell'officina e del magazzino. ll non aveva alcun potere decisionale o di gestione. Si limitava Pt_1
ad eseguire le direttive di CP_3
Contrariamente a quanto falsamente sostenuto nel ricorso, dunque, il ricorrente non decideva autonomamente perché delle scorte di magazzino così come delle forniture si occupava direttamente il quale solo poteva decidere cosa ordinare e che cosa no e se effettuare scontistica alla CP_2
clientela…
In assenza di autonomia nell'espletamento delle proprie mansioni, avendo compiti meramente esecutivi,
correttamente il ricorrente per tutta la durata della prestazione lavorativa in favore dell'azienda resistente,
è stato inquadrato al III livello della contrattazione collettiva applicabile.”
10.4 In merito alle mansioni, i testi escussi hanno reso le seguenti deposizioni:
Tes_1 “…conosco il sig. , ha lavorato con me, è entrato presso la poco dopo di me. Io sono entrato Pt_1 CP_1
il 17 luglio 2005 e ho lavorato per 15 anni…
Il ricorrente, presso la faceva varie cose, gestiva in particolare i soccorsi stradali, aveva il compito CP_1
di spedire il carroattrezzi più vicino, aveva un tablet master dove arrivavano le richieste di soccorso, noi avevamo altri tablet con cui chiudevamo il soccorso quindi gestiva il servizio in modo. Mandava lui stesso il mezzo di soccorso sul posto, non chiedeva il permesso a nessuno perché facevamo almeno 40 soccorsi al giorno. Il sig. e suo figlio erano presenti sul posto di lavoro ma avevano uffici diversi. Il ricorrente CP_1
poteva gestire i soccorsi autonomamente. Inoltre, si occupava dell'officina, ordinando i ricambi…”
IN IO
“…Attualmente non lavoro più presso ma ci ho lavorato da ottobre 2017 a gennaio 2023, con le CP_1
mansioni di impiegato amministrativo nel settore del servizio di soccorso stradale…
Il sig. si occupava dell'assegnazione dei soccorsi stradali e dei preventivi per i pezzi di ricambio. I Pt_1
preventivi di riparazioni avvenivano previa consultazione ed autorizzazione da parte della società. Per quanto riguarda gli interventi di soccorso stradale invece, tramite dispositivo tablet si riceveva la richiesta di soccorso e il sig. e assegnava ai vari autisti…” Pt_1
Persona_1
“…ho lavorato insieme al ricorrente…
Il sig. , quando sono entrato gestiva i soccorsi, era tutto cartaceo, lui ci passava i soccorsi Pt_1
telefonicamente. Gestiva i soccorsi stando in ufficio. Successivamente però la modalità per fare i soccorsi è
cambiata, credo sia stato il 2017. È diventato tutto telematico, tramite dei tablet i soccorsi venivano mandati tramite tablet e non più telefonicamente. Ognuno di noi aveva un tablet che forniva tutte le specifiche del soccorso da fare e noi avevamo circa 2 minuti per confermare o meno il soccorso. Era l'ACI a mandare le notizie direttamente ai tablet. Anche aveva un tablet. La maggior parte delle volte era a Pt_1 Pt_1
prendere i soccorsi poi ci organizzavamo per vedere chi poteva andare fisicamente sul post. Qualche volte anche ha fatto materialmente dei soccorsi, in casi entrami ma prevalentemente ci dava una mano per Pt_1
organizzarci. Poi se avevo dubbi particolari andato dal sig. ” CP_3
Persona_2
“…non ho mai lavorato con il ricorrente, però lo conosco per motivi di lavoro da circa 20 anni. Quando il ricorrente lavorava per la interloquivo solo con lui per quanto riguarda gli ordini: lui mi dava le CP_1
targhe delle auto e mi diceva quello di cui aveva bisogno, io predisponevo il preventivo che poi il ricorrente lo sottoponeva al cliente. Il ricorrente, poi, mi confermava gli ordini dei ricambi…”
10.5 In sintesi:
A detta del il gestiva i soccorsi stradali, aveva il compito di spedire il carroattrezzi più vicino, Tes_1 Pt_1
aveva un tablet master dove arrivavano le richieste di soccorso e mandava il mezzo di soccorso sul posto;
Secondo IN IO, il ricorrente si occupava dell'assegnazione dei soccorsi stradali e dei preventivi per i pezzi di ricambio. Gli interventi di soccorso stradale avvenivano tramite dispositivo tablet, il ricorrente riceveva le richiesta di soccorso le assegnava ai vari autisti.
Negli stessi termini si è sostanzialmente espresso il il quale ha precisato che era l'ACI a mandare le Per_1
notizie direttamente ai tablet.
L' ha dichiarato che il ricorrente gli dava le targhe delle auto e gli diceva quello di cui aveva bisogno, Per_2
dopo di che l' inviava il preventivo che il ricorrente sottoponeva al cliente. Per_2
In definitiva, dalle prove testimoniali è emerso che il riceveva sul tablet le richieste di soccorso e Pt_1
disponeva l'invio del carroattrezzi più vicino sul posto.
Quanto ai pezzi di ricambio il “girava” al cliente il preventivo predisposto dall'azienda addetta alla Pt_1
riparazione.
10.6 Si tratta di attività meramente esecutive di natura tecnica e/o amministrativa che richiedono preparazione e pratica di ufficio e che ben possono essere classificate come “compiti vari di ufficio”, secondo la declaratoria del III livello. Il ricorrente non svolgeva un'attività di coordinamento e controllo, come sostanzialmente si deduce con l'atto di gravame, ma si limitava a ricevere le richieste di soccorso che gli pervenivano e a trasmetterle all'operatore più vicino al posto di intervento.
Di analoga natura era l'attività di richiesta e acquisizione di preventivi per le riparazioni.
Né si ravvisano attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la III categoria.
La doglianza va, pertanto, disattesa.
11. Il terzo motivo è infondato.
11.1 Va premesso che l'azienda appellata ha dedotto, con la memoria di costituzione in giudizio, che il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 con un'ora di pausa pranzo.
La fruizione di tale pausa non è stata negata dal ricorrente ed, anzi, è stata implicitamente, confermata con la richiesta della retribuzione di 7,5 ore di straordinario a settimana, a fronte dell'allegazione di un orario lavorativo giornaliero asseritamente osservato dalle 7.30 alle 18.00 (pari, scomputata la pausa, a n. 47,5 ore di lavoro settimanali).
11.2 Vanno ora esaminate le deposizioni rese al riguardo dai testi.
Tes_1
“…Il mio orario lavorativo era dalle 8:00 alle 18:00 ma ci possono essere delle variazioni. Quando arrivavo alle 8:00 il ricorrente era già in ufficio e molte volte quando andavo via alle 18:00 lui era ancora lì…
IN IO
“…Non so riferire sull'orario di lavoro effettivo del ricorrente…”
Persona_1
“…Per quel che riguarda gli orari di lavoro, io avevo dei turni che sono cambiati nell'arco degli anni, sapevo che doveva arrivare a lavoro alle 8:00 poteva capitare che arrivasse anche prima, anche se il lavoro Pt_1 iniziava effettivamente alle 8:00. Non so dire di preciso quando smettesse di lavorare, credo verso le
15:00/16:00…”
Persona_2
“…non ho mai lavorato con il ricorrente, però lo conosco per motivi di lavoro da circa 20 anni…
dalla mattina alle 8:00 alla sera alle 19:00 mi telefonava per l'effettuazione dei preventivi. Sempre lui mi chiamava per queste cose…
Io lavoravo dalle 8:30 alle 19:00 ma io arrivavo sempre prima e spesso il ricorrente mi chiamava già dalle
8:00.”
11.3 Orbene, di un inizio dell'attività lavorativa a ora antecedente alle 8.00, non ha detto nessun teste.
Il a riferito che quando lui arrivava in ufficio alle 8.00 il ricorrente era già lì, ma esattamente da quando Tes_1
non ha potuto, ovviamente, precisarlo.
Il ha, tuttavia, chiarito che “poteva capitare” che arrivasse prima delle 8.00, ma ha aggiunto Per_1 Pt_1
che, in ogni caso, il lavoro iniziava effettivamente alle 8:00.
Dunque, non v'è alcuna prova che il cominciasse a prestare servizio prima delle 8.00 e, tanto meno, Pt_1
alle 7.30, né sarebbe, in ogni caso, possibile stabilire, anche approssimativamente, per quante volte, ciò
sarebbe avvenuto.
Quanto all'orario di cessazione del servizio, Il ha dichiarato che molte volte quando andava via alle Tes_1
18:00 il ricorrente era era ancora sul posto di lavoro.
La dichiarazione è estremamente generica in ordine al numero delle giornate nelle quali, nel corso della settimana e/o del mese, il ricorrente sarebbe rimasto in servizio oltre le ore 17.00.
La deposizione, inoltre, non trova conferma in quanto riferito dal (“non so dire di preciso quando Per_1
smettesse di lavorare, credo verso le 15:00/16:00”).
La deposizione dell' è inconferente, atteso che il teste non lavorava insieme al ricorrente. Per_2 Né appare credibile che il si rivolgesse a lui, continuativamente, ogni giorno dalle 8.00 alle 19.00 per i Pt_1
preventivi.
E va anche rimarcato, da un lato, che neanche il ricorrente ha dichiarato di aver lavorato sino alle 19.00 (la qual cosa mina alquanto l'attendibilità del teste) e, dall'altro lato, che il teste non ha espressamente affermato che ogni giorno si sentiva con il dalle 8.00 alle 19.00 Pt_1
Con ogni probabilità il teste ha voluto dire che l'arco temporale in cui comunicava con il per la richiesta Pt_1
e la predisposizione die preventivi poteva andare dalle 8.00 alle 19.00.
Anche in questo caso, non vi sono elementi sufficienti per affermare che vi sia la prova dell'an e del quantum della prestazione di lavoro straordinario, ossia di quante volte nell'arco di una settimana il ricorrente abbia reso la sua attività lavorativa oltre le 17.00 e per quante ore.
11.4 In conclusione, correttamente il Tribunale ha rilevato che “non può dirsi in alcun modo provato l'effettivo svolgimento di un orario lavorativo straordinario per 7,5 ore settimanali”.
Deve rammentarsi che la prova dei fatti costitutivi della domanda di preteso lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale,
sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario (ex multis, Cass. 30739/2024).
E, nella specie, anche a voler ritenere pienamente probanti le deposizioni di e come pretende Tes_1 Per_2
l'appellante, non potrebbe, comunque, determinarsi, per le ragioni innanzi esposte, la misura dell'attività di straordinario asseritamente prestata dal . Pt_1
12. Può ora passarsi all'esame del terzo motivo.
La doglianza è parzialmente fondata.
L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza (Cass. 6486/2025). Nella specie, però, il aveva proposto non una ma più domande: impugnativa licenziamento, Pt_1
riconoscimento di un maggior rapporto lavorativo, espletamento di mansioni superiori e di lavoro straordinario, richiesta TFR.
È risultata fondata, parzialmente, solo la domanda di TFR.
Considerato il valore complessivo delle altre domande, deve ritenersi maggiormente soccombente l'appellante.
Appare, pertanto, equo compensare le spese per 1/3.
Pertanto, il va condannato a pagare alla società appellata 2/3 delle spese liquidate dal Tribunale. Pt_1
Nella stessa misura, stante l'esito del giudizio, vanno poste a carico dell'appellante le spese del presente grado.
Restano a totale carico del le spese della CTU grafologica, resasi necessaria per aver il ricorrente Pt_1
negato, infondatamente, l'autenticità della sottoscrizione di alcuni documenti.
Per la liquidazione si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie in parte l'appello proposto, con ricorso depositato in data 8 agosto 2025, da nei Parte_1
confronti della avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 5 febbraio 2025 Controparte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, così provvede:
condanna al pagamento, in favore della di 2/3 delle spese processuali di Parte_1 Controparte_1
primo grado, come liquidate dal Tribunale;
compensa tra le parti il restante 1/3 di dette spese;
pone a totale carico del le spese della CTU grafologica espletata nel corso del primo grado del giudizio. Pt_1
Condanna al pagamento, in favore della società appellata, di 2/3 delle spese del presente Parte_1
grado del giudizio che liquida, nell'intero, in complessivi €.5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Compensa la restante parte delle spese.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis