Ordinanza cautelare 11 novembre 2024
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00248/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00892/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Bava e Leonardo Bava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS- portante il diniego del riconoscimento della dipendenza causa di servizio e dell’equo indennizzo della malattia contratta dal -OMISSIS- “ -OMISSIS- ”;
- del decreto del Ministero della Difesa-OMISSIS-nella parte in cui, ai fini della dipendenza da causa di servizio, ha recepito il parere negativo del Comitato di verifica -OMISSIS- che ha escluso detta dipendenza;
- del parere negativo del Comitato di verifica -OMISSIS-;
- per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità suddetta e per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente dell’equo indennizzo corrispondente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. RC OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) I ricorrenti, rispettivamente figli e vedova del -OMISSIS- dell’Esercito italiano -OMISSIS-(d’ora in poi anche: -OMISSIS- o militare), hanno impugnato il provvedimento ministeriale -OMISSIS- e il decreto del ministero-OMISSIS- (comunicato con nota -OMISSIS-, nella parte in cui, recependo il parimenti impugnato parere negativo del Comitato di Verifica della Cause di Servizio -OMISSIS-, hanno negato la sussistenza della dipendenza da causa di servizio della malattia contratta dal militare “ -OMISSIS- ”.
2) Il -OMISSIS-, nel corso della sua densa carriera, ha prestato reiterati e prolungati servizi in teatri operativi esteri segnati da conflitti in atto o pregressi.
3) Con domanda in data 5.3.2021 finalizzata all’accertamento della dipendenza da causa di servizio, il militare ha precisato di avere partecipato alle seguenti missioni:
a) dal -OMISSIS- a Mostar, in Bosnia, quale componente dell’Ufficio logistico ma spesso destinato ad attività di ricognizione all’interno delle basi, magazzini di stoccaggio degli armamenti in precedenza appartenuti alle diverse parti in conflitto, tra cui anche mezzi colpiti con proiettili all’uranio impoverito;
b) dal -OMISSIS- a Khartum, in Sudan, quale osservatore per la vigilanza dell’attuazione degli accordi di pare tra le fazioni in cui ha frequentato luoghi insalubri;
c) dal-OMISSIS-n Afghanistan quale componente della forza multinazionale ONU nell’operazione ISAF XII, avendo effettuato servizi e accompagnamenti in luoghi teatro di scontri armati, anche con l’uso di proiettili all’uranio impoverito;
d) dal -OMISSIS- nuovamente in Afghanistan quale addetto al Comando interforze e, in tale qualità ha effettuato servizi in luoghi teatro di scontri armati, anche con l’uso di proiettili all’uranio impoverito;
e) dal -OMISSIS- a Gibuti, in un contesto operativo caratterizzato da altissimo inquinamento atmosferico;
f) dal -OMISSIS- in Iraq, in luogo oggetto di pregressi scontri militari, anche con munizionamento non convenzionale;
g) dal -OMISSIS- nuovamente in Iraq ove si sono manifestati gli effetti della malattia.
4) Con ulteriore istanza presentata in data 8.3.2021 il -OMISSIS- ha chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dal D.P.R. n. 243/2006 per l’infermità sofferta, ossia le elargizioni spettanti alle “ vittime del dovere ”.
5) Nel frattempo il quadro clinico del militare si è aggravato e, in data -OMISSIS-, è deceduto a causa della malattia suddetta.
6) In data 28.10.2022 gli attuali ricorrenti, quali eredi del militare, hanno coltivato la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, con istanza in data 12.9.2024, hanno esteso la domanda anche ai benefici derivanti dallo status di vittima del dovere .
7) La competente Commissione Medica Ospedaliera, effettuati gli accertamenti medici sulle risultanze documentali per la verifica di dipendenza dell’infermità da causa di servizio, con verbale -OMISSIS- ha accertato che il militare è deceduto per la patologia -OMISSIS- .
8) Tale verbale, unitamente ai rapporti informativi redatti dai superiori gerarchici del militare nei singoli teatri operativi ove ha prestato servizio (doc. da 5 a 10 del Ministero), è stata trasmessa al Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (Comitato o CVCS) per l’espressione del parere medico-legale di competenza in merito alla dipendenza o meno da causa di servizio dell’infermità in questione.
9) Tra i citati rapporti informativi i seguenti appaiono rilevanti.
9.a) Il rapporto del -OMISSIS- afferma che durante la missione in Bosnia il -OMISSIS- ha effettuato plurime attività, tra cui: “ Ricognizioni all'interno di installazioni militari, inclusi depositi munizioni ” (punto 2), “ Ricognizioni a bordo di mezzi e appiedate ” (punto 3) con “ esposizione del soggetto all'interno o nelle immediate vicinanze di veicoli o di altre strutture colpite da ordigni bellici ” o in “ zone colpite in precedenza da munizionamento all'uranio impoverito ”. Inoltre “ L'espletamento del sopracitato incarico (Ufficiale Addetto ai Piani Logistici) prevedeva frequenti ricognizioni presso siti militari che ospitavano i dipendenti Gruppi tattici impegnati nell'operazione, inclusi i locali e le aree di stoccaggio di armamento e munizionamento, anche in cattivo stato di conservazione in quanto sequestrato alle differenti fazioni o rinvenuto in aree spesso oggetto di bombardamento con munizionamento all'uranio impoverito. Durante dette ricognizioni non si esclude che siano state attraversate aree che erano state oggetto di bombardamento con munizionamento all'Uranio Impoverito…” (punto 8).
9.b) Il rapporto del -OMISSIS-relativo alla missione in Afghanistan nel 2014 ha precisato che il militare in questione ha effettuato “ Ricognizioni all'interno di installazioni militari, inclusi depositi munizioni ” (punto 2) “ Attività svolte all'esterno della sede di lavoro; Ricognizioni a bordo di mezzi e appiedate; Attività logistiche ed addestrative di varia natura a bordo di mezzi e appiedate ” (punto 3), con “ esposizione del soggetto all'interno o nelle immediate vicinanze di veicoli o di altre strutture colpite da ordigni bellici ” anche in “ zone colpite in precedenza da munizionamento all'uranio impoverito ”. Il rapporto ha specificato anche che il militare ha effettuato anche “ frequenti ricognizioni … in aree spesso oggetto di precedenti attacchi con varie tipologie di munizioni, tra le quali non ho elementi per escludere quelle a uranio impoverito … ” (punto 8).
10) Il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, nell’adunanza -OMISSIS-, ha espresso parere contrario con riguardo ad entrambe le istanze (sia quella per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del 5.3.21 che quella per il riconoscimento dell’equiparazione alle vittime del dovere dell’8.3.21) affermando che “ l'infermità -OMISSIS- NON può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro reso antecedenti occupazionali associabili causalmente con quanto in -OMISSIS-; - che per il diritto ai benefici previsti dal D.P.R. 243/2006 presupposto necessario ed indispensabile è il riconoscimento ai sensi del D.P.R. 461/2001. Poiché nel caso di specie tale ultimo riconoscimento non è avvenuto per l'infermità -OMISSIS- si esprime parimenti parere negativo ai sensi del citato D.P.R. 243/2006 ”.
11) La parte motiva del citato parere ha precisato che:
- “ -OMISSIS- ” (cpv. III).
- l’eziopatogenesi della malattia è in larga parte sconosciuta, salvo che per i “ rari casi secondari ” dovuti ad esposizione a “ -OMISSIS- ” (cpv VI del parere citato);
- da plurimi rapporti e verifiche effettuate in loco nei teatri operativi frequentati dal militare, non risultano presenze nel terreno e nell’atmosfera di materiale radioattivo in concentrazioni tali da poter costituire antecedente causale della patologia contratta dal -OMISSIS- (cpv. VII, VIII, IX e X del parere citato) e, inoltre, un recente studio epidemiologico effettuato sulle patologie contratte dal personale militare che ha partecipato a missioni in Bosnia, non ha evidenziato connessioni – neppure a livello statistico - tra effettuazione della missione e la contrazione della patologia (cpv. XI).
12) Con successivo decreto -OMISSIS-, comunicato agli eredi con nota -OMISSIS- il Ministero della Difesa, richiamando le ragioni illustrate nel suddetto parere del Comitato di verifica del -OMISSIS- ha negato i benefici previsti dal D.P.R. 243/2006 per i soggetti equiparati alle vittime del dovere a causa del mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del CVCS ai sensi del D.P.R. 461/2001.
13) Il difensore dei ricorrenti, con nota -OMISSIS- ha evidenziato che il citato Decreto -OMISSIS- si è riferito espressamente al solo status di soggetto equiparato a vittima del dovere e, pertanto, ha invitato il Ministero pronunciarsi espressamente anche in ordine alla domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio ed equo indennizzo e il Ministero, con nota -OMISSIS-, ha precisato che il Decreto -OMISSIS- ha recepito integralmente il parere del Comitato di verifica, quindi anche nella parte in cui aveva negato la dipendenza da causa di servizio della patologia che, pertanto, si deve intendere definitivamente negata.
14) Con il ricorso in epigrafe gli eredi del militare hanno impugnato i citati atti nella parte in cui hanno negato la dipendenza da causa di servizio della patologia, chiedendo anche l’accertamento della spettanza dell’equo indennizzo e la condanna dell’Amministrazione al relativo pagamento.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con richiesta di rigetto del gravame.
15) Nelle more della fissazione della causa di merito sono intervenute le pronunce gemelle dell’Adunanza Plenaria n.ri 12, 13, 14 e 15 del 7.8.2025 che hanno precisato che, per le patologie -OMISSIS-ad eziologia incerta o caratterizzate da multifattorialità insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito in occasione del servizio prestato all’estero per le particolari condizioni ambientali e operative, il sistema dell’equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. -OMISSIS-/2001 è stato innovato dalla norma primaria costituita dall’art. 603 del Codice dell’ordinamento militare (COM) e dalla relativo Regolamento attuativo con agli artt. 1078 e 1079 del D.P.R. n. 90/2010, talché gli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio sono stati rimodulati esonerando il militare dalla prova relativa al nesso causale tra condizioni del servizio e patologia contratta.
16) In vista dell’udienza le parti hanno preso posizione sui nuovi arresti dell’Adunanza plenaria. La memoria di replica dei ricorrenti del 9.12.2025, a pagina 2, ha affermato che “ -OMISSIS- ”.
L’avvocatura dello stato, con propria memoria di replica, ha chiesto la cancellazione di tale frase ai sensi dell’art. 89 C.p.c. in quanto sconveniente ed offensiva, senza tuttavia avanzare istanze risarcitorie.
All’udienza del 9.1.2026, previa ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
17) Il ricorso è fondato.
18) Preliminarmente si deve ricostruire il quadro normativo applicabile.
L’art. 1907 del COM, nel testo sostituito dall'art. 5, comma 3-bis, lettera b. del D.L. 29/12/10 n. 228 che ne ha mutato anche la rubrica da " Personale militare esposto all'uranio impoverito ed altro materiale bellico " a " Personale esposto a particolari fattori di rischio " così ampliando la platea dei soggetti beneficiari.
La norma stabilisce che “ I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell'esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermità o patologie -OMISSIS-sono disciplinati dall'articolo 603 …”.
L’art. 603 del COM stabilisce a sua volta:
- al comma 1, che “ Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie -OMISSIS-per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie -OMISSIS-connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa … ”;
- al comma 2 che “ I termini e le modalità per la corresponsione, ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206, sono disciplinati dal libro VII del Regolamento …”.
Il citato libro VII del Regolamento (D.p.r. n. 90/2010) all’art. 1078 stabilisce che: “ 1. Ai fini del presente capo, si intendono: a) per missioni di qualunque natura, le attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente; b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario; c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio); d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto; e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato ”.
Infine il successivo art. 1079 del Regolamento ha precisato che “ 1. Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma 1, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie -OMISSIS-permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono: a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni di qualunque natura; b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti; c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui alle lettere a) e b) … ”.
In tale quadro sono intervenute le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria n.ri 12, 13, 14 e 15 del 7.8.2025 che hanno precisato che, per le patologie -OMISSIS-di eziologia incerta o di natura multifattoriale insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito in occasione del servizio prestato all’estero per le particolari condizioni ambientali e operative, il sistema dell’equo indennizzo di cui al d.P.R. -OMISSIS-/01 è stato innovato dall’art. 603 del COM e dalla relativa disciplina regolamentare di cui agli artt. 1078 e 1079 del D.P.R. n. 90/2010, talché gli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio sono stati rimodulati esonerando il militare dalla probatio diabolica relativa al nesso causale tra condizioni del servizio e patologia contratta.
Successivamente il Consiglio di Stato ha dato concreta applicazione a tali coordinate (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 9341/2025), precisando che:
a) il militare è tenuto a dimostrare: i) di avere svolto il proprio servizio tra quelli tipizzati dalla normativa (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento); ii) nelle particolari condizioni ambientali o operative che abbiano aumentato il rischio di malattia; iii) che la patologia manifestatasi abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) fornita tale prova, l’art. 603 COM riconosce ai militari la presunzione iuris tantum di rischio professionale specifico;
c) all’Amministrazione spetta l’onere di fornire la prova contraria relativa al fatto: i) che il richiedente non abbia assolto al proprio onere probatorio, oppure ii) che, in base alle acquisizioni della letteratura medica e per le peculiari circostanze del caso concreto, la patologia tumorale abbia una genesi extra-lavorativa. L’Amministrazione, invece, non può motivare il diniego sulla base dell’assenza di studi scientifici che dimostrino – in forza del criterio del “più probabile che non” – la correlazione causale della -OMISSIS-con l’esposizione a fattori di rischio potenziale.
19) Così delineato il quadro della normativa speciale applicabile, si può vagliare la domanda impugnatoria che è articolata in due motivi di ricorso che - in ragione della loro stretta connessione - possono essere trattati congiuntamente.
In particolare:
- con il PRIMO MOTIVO è stata dedotta la violazione dell’art. 603 del D.lgs. n. 66/2010 e dell’art. 1078 del Regolamento, nonché il difetto di istruttoria e dei presupposti, atteso che gli atti impugnati hanno erroneamente negato la dipendenza della causa di servizio, non applicando la presunzione iuris tantum di causalità e ritenendo inesistenti i fattori di rischio specifico idonei a dar luogo alla patologia -OMISSIS- contratta dal militare;
- con il SECONDO MOTIVO si è lamentato la carente motivazione e il difetto dei presupposti dell’impugnato diniego ritenendo, invece, presenti le condizioni per l’accoglimento della domanda, anche in relazione agli studi sulla maggiore incidenza delle patologie -OMISSIS-sui soggetti che hanno partecipato a missioni estere rispetto agli altri.
Le doglianze sono fondate.
19.1) In primo luogo la documentazione già trasmessa al Comitato di Verifica, dimostra che il -OMISSIS-, quantomeno durante le missioni in Bosnia e in Afghanistan di cui ai rapporti dei-OMISSIS-, è stato esposto ai particolari rischi per la salute previsti dalla menzionata normativa speciale (arrt. 603 COM e 1078 del Regolamento).
In effetti da tali rapporti informativi (cfr. sopra i punti 9.a e 9.b) si evince che il militare, lungi dall’avere effettuato attività “ indoor ” e priva di esposizione a nanoparticelle di uranio impoverito come affermato dall’impugnato parere del Comitato di Verifica e dalle difese del Ministero della Difesa (cfr. memoria del 4.12.2025):
- ha effettuato costanti attività esterne, sia a piedi che su autoveicoli, anche in zone colpite da munizionamento all’uranio impoverito;
- in plurime occasioni ha visitato “ depositi munizioni ”, luoghi espressamente menzionati come fonte di rischio specifico dall’art. 603 del COM (cfr. il punto 2 di entrambi i rapporti dei-OMISSIS-);
- è stato esposto all’uranio impoverito in relazione: alla visita di depositi di automezzi rinvenuti in aree oggetto di bombardamento con munizionamento all’uranio depleto, all’attraversamento di zone bombardate con tale tipo di munizionamento o trovandosi sottovento rispetto a tali zone (cfr. punto 6 di entrambi i Rapporti suddetti).
Pertanto è la stessa Amministrazione di appartenenza che, con i citati rapporti informativi redatti dai superiori gerarchici del -OMISSIS- nelle missioni militari all’estero, ha riconosciuto che egli durante tali missioni:
- ha svolto il servizio nei luoghi rischiosi indicati dall’art. 603 del COM (missioni internazionali con frequentazione di siti di stoccaggio di munizioni e di mezzi e luoghi oggetto di bombardamento con munizioni all’uranio impoverito);
- tali condizioni ambientali e operative hanno aumentato il rischio di malattia.
Dunque nel caso in esame risulta documentato che il ricorrente sia stato esposto ai rischi contemplati dalla citata normativa speciale, come interpretata dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui nei casi di esposizione al rischio professionale specifico e di successiva contrazione di una patologia tumorale ad eziologia incerta o avente carattere multifattoriale come quella che ha afflitto il -OMISSIS-, si presume iuris tantum l’esistenza del nesso causale tra lo svolgimento del servizio in contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di tali patologie -OMISSIS-, salva la prova contraria da parte dell’Amministrazione (Cons. Stato, A.P., n.ri 12, 13, 14 e 15/25; Cons. Stato, sez. II, n. 9341/25 cit.).
19.2) Ne consegue che, secondo tale nuovo parametro ermeneutico, i ricorrenti hanno assolto all’onere di dimostrare l’esistenza del rischio professionale specifico derivante dall’attività in concreto effettuata dal congiunto -OMISSIS-, con conseguente presunzione iuris tantum della sussistenza del nesso eziologico tra tale attività svolta e la patologia tumorale insorta, spettando quindi all’Amministrazione l’onere di fornire la prova contraria secondo i principi e i limiti enucleati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra richiamata.
19.3) Per tali ragioni i due motivi di ricorso congiuntamente scrutinati sono fondati.
20) Si devono ora esaminare le ulteriori domande di accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia contratta dal -OMISSIS- e di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento dell’equo indennizzo.
Entrambe le domande sono inammissibili atteso che le relative azioni presuppongono la titolarità di una posizione di diritto soggettivo che, invece, non è ravvisabile nella controversia in questione ove rileva unicamente un interesse legittimo per la cui corretta attuazione è necessario l’esercizio del corretto potere pubblicistico (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 22.13.2023 n. 1004; T.A.R. Lazio- Roma, sez. I, 2.2.2022, n. 1252; T.A.R. Sicilia-Catania, sez. III, 10.2.2020, n. 315).
21) Si deve vagliare, infine, l’istanza presentata dall’Avvocatura dello Stato con memoria di replica del 17.12.2025, finalizzata ad ottenere la cancellazione ex art. 89 c.p.c. della frase “ -OMISSIS- ” formulata a pagina 2 della memoria di replica dei ricorrenti del 9.12.2025.
Il Collegio ritiene che l’istanza sia fondata in quanto la frase suddetta contiene espressioni esorbitanti rispetto alle esigenze della difesa e, comunque, quantomeno sconvenienti nei riguardi della difesa tecnica effettuata dall’Avvocatura nonché dello stesso Avvocato dello Stato che l’ha curata.
22) Conclusivamente il Collegio:
a) accoglie il ricorso nella sua parte impugnatoria ed annulla tutti gli atti gravati di cui in epigrafe e dispone che l’Amministrazione competente, nel doveroso riesercizio del potere, si conformi ai principi espressi nella presente decisione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c ed e) del C.p.a.;
b) dichiara inammissibili le ulteriori domande finalizzate all’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia contratta e alla condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento dell’equo indennizzo;
c) accoglie l’istanza dell’Avvocatura dello Stato di cancellazione ex art. 89 c.p.c. della frase “ -OMISSIS- ”.
23) Le spese di lite devono essere compensate in ragione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione.
Dispone, a cura della segreteria della sezione, la cancellazione delle espressioni sconvenienti indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP AR, Presidente
RC OL, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC OL | EP AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.