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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 511/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
AT Morabito Presidente
NU Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARDONE IG
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CARDONE IG
appellanti – appellati incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTUSO Controparte_1 C.F._3
MA appellata – appellante incidentale
(C.F. , contumace Controparte_2 C.F._4
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._5
(C.F. ), contumace Controparte_4 C.F._6
appellati
CONCLUSIONI per e : 1°) In via preliminare dichiari la inammissibilità Parte_1 Parte_2 dell'appello incidentale proposto da , non avendo essa ottemperato, entro il Controparte_1 termine perentorio a lei assegnato, ad integrare il contraddittorio, con riferimento al suo appello incidentale, nei confronti del litisconsorte necessario Controparte_4
, che era stato dichiarato contumace con riferimento all'appello proposto da
[...] Parte_1
e (…);
[...] Parte_2
IN VIA ISTRUTTORIA:
2°) Si chiede ordinarsi alla BANCA CARIME SpA, Filiale e/o Agenzia di Sant'Eufemia
d'Aspromonte di trasmettere copia degli estratti conto sin dalla loro nascita, con le copie dei contratti di aperura dei c/c e/o dei libretti di deposito a risparmio e/o al portatore e/o di eventuali altri titoli esistenti e sottoscritti dai coniugi Persona_1
e , nonché le copie di tutte le distinte di versamento e
[...] Controparte_4 di prelievo, sempre dall'inizio del rapporto alla data di estinzione dei relativi rapporti bancari esistenti, e ciò anche a seguito della corrispondenza intercorsa con il detto Istituto di Credito ed allegata al nostro fascicolo di parte;
3°) Richiamare il CTU Ing. al fine di rispondere agli specifici quesiti Persona_2 postigli sia dal nostro CTP con le sue note datate 11.01.2015, 15.12.2015 e 12.09.2018, sopra richiamate ed indicate, che da questa difesa, avendo fornito, con l'atto di appello, ampia motivazione sulla necessità di tale richiamo del CTU, ed il contenuto sia delle indicate note del CTP che della motivazione sopra riportata, va inteso in questa sede integralmente riportato e trascritto, da farne parte integrante, essenziale e sostanziale;
e ciò, specie, sia con riferimento al posizionamento degli immobili, al loro stato e consistenza, sia il loro reale valore e sia l'avvenuto condono di tutti gli immobili – fabbricati, contestati dalla appellata – appellante incidentale, del quale oggi si chiede la declaratoria di sua inammissibilità, per come sopra eccepito e dedotto;
4°) Rimettere nei termini gli appellanti al fine di chiedere al Comune di Sant'Eufemia
d'Aspromonte la copia della pratica del condono edilizio n°78 prot. N°1885 del 29.03.1986;
NEL MERITO:
5°) in riforma parziale della sentenza non definitiva n. 515//2018, dichiarare, previo accertamento del prelievo illegittimo da parte di , che nella massa Controparte_4 dividenda vanno comprese le somme che ha prelevato, fraudolentemente, Controparte_4 nella misura totale di £. 800.000.000 dai vari c/c bancari e/o libretti bancari e postali e/o titoli pag. 2/16 vari intestati ad ambedue i coniugi e , Controparte_5 Controparte_4 senza alcuna autorizzazione da parte della moglie;
6°) in riforma della sentenza definitiva n°107/2019, includere nella massa dividenda i due appartamenti siti al quarto piano f.t., e quindi assegnare complessivamente alla
[...] la quota del 77% dell'intero immobile, ed a la Controparte_5 Controparte_4 quota del 23%, sempre dell'intero immobile;
7°) Conseguentemente, in accoglimento del presente gravame e del progetto predisposto dal
CTU, e per le motivazioni da esso indicate, ed approvate sia dalla fu Controparte_5 che dai due odierni appellanti, assegnare l'intero immobile sito in Sant'Eufemia
[...]
d'Aspromonte Corso Vittorio Veneto n°111, riportato in catasto alle particelle 309 e 408, alla signora;
Controparte_5
8°) Rideterminare il valore della massa dividenda secondo il nuovo progetto che dovrà andare a predisporre il CTIU, dopo i chiarimenti sopra richiesti, e che riteniamo siano accolti dalla
Ecc.a Corte di Appello;
9°) Con la condanna degli appellati, ed in particolare della appellante incidentale, al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio, con gli accessori per come previsti dalla legge e dalla tariffa forense;
10°) Rigettare in ogni caso l'appello incidentale proposto da , sia per la sopra Controparte_1 eccepita inammissibilità, che in subordine, e solo per mero scrupolo difensivo, infondato sia in fatto che in diritto.
per parte appellata: 1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dai signori Parte_1
e , nella qualità di eredi di;
[...] Pt_2 Controparte_4
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare la sentenza di primo grado in accoglimento dei motivi formulati con il proposto appello incidentale, di cui si chiede l'integrale accoglimento. Per l'effetto escludere dalla divisione per comunione ordinaria richiesta con l'atto introduttivo del giudizio i beni in proprietà esclusiva del fu e dichiarare che la non ha diritto ad Controparte_4 CP_5 alcuna attribuzione, a titolo originario ex art. 939 c.c, delle porzioni di fabbricato costruite sul terreno ex particella 408 e sul terreno ex particella 421 di proprietà esclusive del CP_4 che per accessione sono di proprietà esclusiva del , quale proprietario delle Controparte_4
pag. 3/16 aree su cui insistono, così come del terreno libero di mq 250 della ex particella 408 e il terreno libero della particella 421;
4) dichiarare indivisibile tra le parti, ai sensi dell'art. 40 L. 47/85 e dell'art. 46 DPR 380/2001 il fabbricato rustico in cemento armato di cui alla particella 421 sub 2 e sub 3, la porzione di laboratorio marmi riportato alla particella 421 sub 1 nella porzione in comune tra il CP_4
e la così come il capannone garage riportato al foglio 7, particella 548 poiché tutti CP_5 abusivi e privi di menzione di condono edilizio e/o sanatoria e/o licenza a costruire.
5) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 2.02.2007, CP_4 conveniva in giudizio la coniuge – dalla quale era
[...] Controparte_5 legalmente separato dal 2004 – per ottenere l'annullamento dell'atto di compravendita del
8.11.2005 e del successivo atto di precisazione della compravendita del 3.4.2006 con il quale la convenuta, in virtù di procura notarile del 3.2.1991, vendeva a se stessa le quote degli immobili di proprietà dell'attore, deducendo il conflitto di interessi e la revoca della procura,
e chiedeva altresì la divisione degli immobili oggetto della compravendita secondo le quote spettanti ai condividendi dopo l'annullamento degli atti pregiudizievoli, pari al 50% per ciascuna parte.
All'udienza di prima comparizione si costituiva la convenuta, che affermava la validità della compravendita perché frutto di accordo tra le parti, che avevano compensato con il trasferimento immobiliare la sottrazione di £ 800.000.000 dai conti comuni ad opera dell'attore, non si opponeva alla divisione ma chiedeva la divisione anche delle somme presenti sui conti cointestati e prelevate indebitamente dall'attore.
Con sentenza non definitiva n. 204 del 2010, il Tribunale di Palmi annullava gli atti impugnati e rimetteva la causa in istruttoria per la divisione. Le parti formulavano riserva di appello ma il procedimento veniva interrotto per la morte di La causa veniva Controparte_4 riassunta nei confronti degli eredi, e si costituivano in giudizio i figli e Pt_1 Pt_2
i quali si associavano alle richieste della convenuta e chiedevano fosse aperta la
[...] successione ab intestato del padre e conseguente divisione, mentre le figlie e CP_2 CP_1
insistevano per l'accoglimento delle domande già formulate dal padre, chiedendo CP_3
pag. 4/16 anch'esse la divisione dei beni del padre sulla base del testamento pubblico del 9.7.2008. Il figlio restava contumace. Controparte_4
Svolta la ctu, veniva emessa la sentenza non definitiva n. 515/2018, con la quale il Tribunale di Palmi decideva le questioni controverse in tema di divisione nei seguenti termini:
“1. Dichiara che il patrimonio comune oggetto della domanda di scioglimento è composto dai seguenti beni:
a) i terreni meglio descritti nella prima relazione di c.t.u., ai numeri 1, 2 e 3, tutti in comproprietà al 50% tra i coniugi e CP_4 CP_5
b) il fabbricato iscritto in Catasto del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte al foglio 7, part. 396, e in particolare le unità immobiliari iscritte sub 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, meglio descritte al n. 4 della relazione di c.t.u., in percentuale del 30,4% al sig. e Controparte_4 del 69,6% alla sig.ra ; Controparte_5
c) il laboratorio artigianale meglio descritto al n. 6 della relazione di c.t.u., in misura del 77% all'attore e del 23% alla convenuta;
d) il fabbricato non ultimato di cui al n. 6 della c.t.u., al 50% tra le parti;
e) le corti che costituiscono pertinenza degli immobili di cui ai n. 4 e 6 della relazione di c.t.u., da inserirsi al 100% nella quota del titolare esclusivo del diritto di proprietà;
f) il locale magazzino –deposito, meglio descritto al n. 7 della relazione di c.t.u., al 50% tra le parti.
2. Rigetta la domanda di divisione delle somme “portate dai vari conti correnti bancari e/o libretti bancari e/o postali intestati ad ambedue i coniugi ed illegittimamente prelevati dal
”; Controparte_4
3. Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria sui beni dell'originario attore, ” Controparte_4
Anche avverso detta sentenza veniva formulata riserva d'appello e l'istruzione proseguiva per la formulazione del progetto di divisione. Con sentenza n. 1071/2019 il Tribunale di Palmi definiva il giudizio, disponendo:
“1. rigetta la domanda di divisione con riferimento ai due appartamenti al terzo piano f.t., facenti parte del maggior fabbricato iscritto in Catasto del Comune di Sant'Eufemia
d'Aspromonte al foglio 7, part. 396, e in particolare alle unità immobiliari identificate ai sub10 e 11;
pag. 5/16 2. assegna agli eredi dell'attore il diritto di proprietà in via esclusiva sui Controparte_4 seguenti beni:
a) terreno non agricolo sito in contrada Lacchi, descritto al n. 1 della relazione di c.t.u. depositata il 5.1.2015, iscritto al catasto terreni del Comune di Santa Eufemia d'Aspromonte al fg. 1, particelle 282 (di are 31,80, bosco ceduo, cl. 1^, r.d. euro 15,60, ra euro 1,48) e 287
(di are 38,60, bosco ceduo, cl. 1^, r.d. euro 18,94, r.a. euro 1,79), superficie catastale complessiva 7.040 mq;
b) l'appartamento, facente parte del maggior fabbricato di cui al n. 4 della citata relazione di c.t.u., assentito con licenza n. 197 del 21.8.1968e oggetto della pratica di condono edilizio n.
78 prot. 1855 del 29.3.1986, sito in contrada Scrà del Comune di Sant'Eufemia
d'Aspromonte, posto al secondo piano lato ovest, contraddistinto in Catasto al fg. 7 con la particella 396, sub 8, cat. A/4, classe 2^, vani 6, r.c. euro 161,13, P2;
c)l'intero fabbricato in c.a. costituito da piano terra di mq. 136 e piano primo non ultimato di mq. 136, meglio descritto al n. 6 della relazione di c.t.u., sito in Corso Vittorio Veneto del
Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, riportato in Catasto Fabbricati al fg. 7, part. 421/2
(categoria C/2, cl. 2^, mq 130, sup cat. mq 150, r.c. euro 181,28) e 421/3(in corso di costruzione, Corso Vittorio Veneto, P1), oggetto della pratica di condono edilizio n. 418 prot.
1507 del 16.3.1987;
d) locale magazzino-deposito, di cui al n. 7 della relazione di c.t.u., ubicato in Corso Vittorio
Veneto nn. 160 –168, piano terra, di mq 202, riportato in Catasto Terreni al fg. 2, part. 548, cat. C/2, cl. 3^, mq 180, r.c. euro 297,48, oggetto della pratica di condono del 1994, n. 208;
e) il terreno agricolo in località Scrà, descritto al n. 3 della c.t.u., riportato nel Catasto del
Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte al fg. 2, part. 546 (ex271), seminativo, cl. u., are
00,15, r.d. 0,03, r.a. euro 0,03.
3. assegna alla convenuta il diritto di proprietà in via esclusiva sui seguenti Controparte_5 beni:
f) il terreno non agricolo sito in contrada Lacchi, descritto al n. 2della relazione di c.t.u. depositata il 5.1.2015, iscritto al catasto terreni del Comune di Santa Eufemia d'Aspromonte al fg. 1, particella 303 (di are 29,90, bosco ceduo, cl. 1^, r.d. euro 14,67, r.a. euro 1,39), superficie catastale complessiva 2.990 mq;
g) le unità immobiliari facenti parte del maggior fabbricato di cui al n. 4 della citata relazione di c.t.u., assentito con licenza n. 197 del 21.8.1968e oggetto della pratica di condono edilizio pag. 6/16 n. 78 prot. 1855 del 29.3.1986, sito in contrada Scrà del Comune di Sant'Eufemia
d'Aspromonte, precisamente quelle contraddistinte in Catasto al fg. 7 con la particella
396,sub 3, 4, 5, 6, 7e9;
h)il laboratorio artigianale meglio descritto al n. 6 della relazione di c.t.u. depositata il
5.1.2015, sito in Corso Vittorio Veneto del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, riportato in Catasto Fabbricati al fg. 7, part. 421/1, categoria C/2, cl. 2^, mq. 237, sup. cat. mq 250, r.c. euro 330,48, oggetto della pratica di condono edilizio n. 77prot. 1854 del 29.3.1986;
4.condanna la convenuta a pagare in favore degli eredi a titolo di Controparte_5 CP_4 conguaglio, la somma di € 353,32, oltre interessi dalla data di passaggio in giudicato della presente decisione;
5. dispone che le corti che costituiscono pertinenza degli immobili di cui ai n. 4 e 6 della predetta relazione di c.t.u. restino in proprietà indivisa;
6. Compensa interamente tra le parti le spese di lite, comprese quelle di c.t.u.”
1.1. Con atto di citazione notificato l'8.10.2020, e in Parte_2 Parte_1 qualità di eredi di e di (deceduta dopo Controparte_4 Controparte_5 la definizione del giudizio di primo grado), impugnavano la sentenza non definitiva n.
515/2019 e la sentenza n. 1071/2019, riportandosi a tutte le eccezioni e le difese già formulate e deducendo che le figlie erano state nominate eredi nel testamento del padre per la quota di legittima e disponibile, per cui si opponevano all'accoglimento delle domande originariamente proposte dalla madre, ed articolavano i seguenti motivi di impugnazione:
1. Errata applicazione delle norme sulla divisione: il giudice di prime cure aveva sbagliato nel ritenere tardiva la domanda di divisione delle somme già esistenti sui conti correnti comuni, qualificandola domanda riconvenzionale, poiché la divisione della comunione tra coniugi impone l'inclusione di tutti i beni in comunione nella massa da dividere;
2. Difetto di contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio: il Tribunale aveva escluso la divisione appartamenti di Sant'Eufemia d'Aspromonte, iscritti in Catasto al foglio 7 part. 396 sub 10 e sub 11, privi di idoneo titolo abilitativo e quindi abusivi. Sul punto gli appellanti evidenziavano che i due immobili erano stati oggetto di domanda di condono edilizio iscritta presso il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte al n°78 protocollo n°1855 del 29.03.1986, prodotta dal ctp di parte appellante e che pronuncia delle SU n. 25021 del 7.10.2019 era stata messa dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
pag. 7/16 3. Erronea individuazione delle quote spettanti ai condividendi per l'immobile di cui al punto
4 della ctu, in quanto la particella n. 396 del foglio 7 sul quale insiste la maggior parte del fabbricato era di proprietà esclusiva di e che la posizione Controparte_5 reale del fabbricato – evidenziata dal ctp – individuava un 77% di proprietà Controparte_5 ed il 23% di proprietà CP_4
Per questi motivi
, gli appellanti chiedevano la riforma delle sentenze impugnate ed un supplemento istruttorio, nei termini sopra riportati.
Si costituiva in giudizio in qualità di erede di che Controparte_1 Controparte_4 eccepiva in via preliminare la parziale confusione processuale determinata dal fatto che gli appellanti, legittimari del padre, erano anche eredi testamentari della madre, che aveva lasciato a e la quota disponibile del proprio patrimonio. L'appellata Pt_1 Pt_2 contestava la legittimazione degli appellanti, in qualità di eredi di Persona_3
, in quanto meri chiamati alla eredità, e la carenza di interesse ad agire quali eredi di
[...]
rispetto alla cui posizione processuale non proponevano alcuna domanda. Controparte_4
Nel merito, l'appellata contestava la inammissibilità del gravame per genericità, e la infondatezza nel merito poiché:
1. Il giudizio aveva ad oggetto lo scioglimento della comunione ordinaria su alcuni beni, non lo scioglimento della comunione ereditaria o legale tra coniugi;
2. Irrilevanza del difetto di contraddittorio, in quanto gli immobili abusivi non possono essere oggetto di divisione in base al disposto degli artt. 40 e 17 della legge 47 del
1985, oggi art. 46 DPR 380/2001
3. Il terzo motivo di appello non è fondato, ed anzi la sentenza impugnata errava nell'attribuire alla madre una porzione maggiore degli immobili, da ritenere invece di proprietà in pari quota tra moglie e marito.
L'appellata spiegava, infatti, appello incidentale avverso le medesime sentenze avendo erroneamente applicato l'art. 939 c.c. anziché l'art. 934 c.c., che avrebbe portato alla esclusione della comunione per la porzione di fabbricato costruite sul terreno ex particella 408 ed ex particella 421, da ritenersi di proprietà esclusiva del padre.
Con ordinanza del 10 febbraio 2022 la Corte dispone la notifica dell'appello incidentale agli appellati contumaci e, verificata la mancata notifica nei confronti di Controparte_4
fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, riservando la decisione sulla
[...] istanza di rimessione in termini e sulle richieste istruttorie unitamente al merito. pag. 8/16 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Le eccezioni preliminari sollevate dalle parti non sono meritevoli di accoglimento.
L'acquisto della qualità di erede da parte del chiamato alla eredità, e nella specie del legittimario, avviene attraverso l'accettazione, espressa o tacita, e l'agire in giudizio o costituirsi nello stesso in qualità di erede costituisce appunto uno dei modi di accettazione tacita dell'eredità. Gli appellanti sono certamente eredi delle parti originarie, in quanto chiamati alla eredità della madre che hanno agito in giudizio spendendo detta qualità (l'eredità del padre era già stata accettata tacitamente nel corso del giudizio di primo grado). La medesima conclusione vale per l'appellata, appellante incidentale.
Nel procedimento de quo si assiste, effettivamente, ad una parziale confusione dei ruoli di attore e convenuto, in quanto le parti originarie erano i genitori dei germani CP_4 cosicché questi ultimi sono in giudizio sia in qualità di eredi dell'attore (padre) sia in qualità di eredi della convenuta (madre).
L'interesse ad agire degli eredi permane ed è sussistente, in quanto i germani sono eredi in proporzioni diverse rispetto alle distinte eredità del padre e della madre, per cui gli appellanti principali – che hanno ricevuto una maggiore quota dell'eredità della madre – hanno interesse all'accoglimento delle originarie domande ed eccezioni proposte dalla convenuta, mentre l'appellante incidentale – che ha ricevuto una quota più consistente della eredità del padre, mantiene l'interesse all'accoglimento della domanda proposta dall'originario attore.
3. Si deve, inoltre, rigettare la richiesta di rimessione in termini per la notifica dell'appello incidentale all'appellato dichiarato contumace, visto che la parte Controparte_4 non ha dimostrato che la mancata notifica fosse dovuta a causa a lei non imputabile. L'appello incidentale, infatti, è stato portato alla notifica oltre il termine fissato per il suo perfezionamento, nonostante non sussistesse alcun impedimento per l'esatto adempimento.
Il rigetto dell'istanza non determina l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'appello incidentale. Si deve, infatti escludere una pronuncia di improcedibilità nei casi (come quello oggetto dell'odierno esame) in cui una delle parti raggiunte dalla notificazione dell'appello principale rimanga contumace e l'appello incidentale da parte di altro appellato venga proposto anche nei confronti della parte rimasta contumace. In questi casi, l'appello incidentale si sostanzia “in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta pag. 9/16 parte rimasta contumace” per cui si deve fare applicazione “non già degli artt. 331 o 332
c.p.c., bensì dell'art. 292 c.p.c. (ancorché l'art. 343 c.p.c. preveda solo che la proposizione di un appello incidentale debba avvenire con il deposito tempestivo della comparsa di risposta e non anche la sua notificazione), atteso che gli artt. 331 o 332 c.p.c. concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile”. “La violazione dell'art. 292 c.p.c., secondo cui le comparse contenenti domande nuove devono essere notificate al contumace, non è rilevabile d'ufficio, nemmeno quando il contumace sia litisconsorte necessario rispetto a tale domanda, trattandosi di un obbligo stabilito nel suo interesse esclusivo” (Sez. 2, Ordinanza n. 9527 del 18/04/2018
Rv. 648089 – 02; Sez. 2, Sentenza n. 16958 del 20/06/2008, Rv. 603736 - 01).
Difatti, quando l'appello ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all'appellante incidentale, il quale abbia tempestivamente proposto l'impugnazione nei confronti dell'appellante principale, il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell'art. 331 c.p.c., sicché, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di costoro, la nullità dell'atto non notificato, conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
(Cass. Sez. 6, 17/02/2023, n. 5084, Rv. 666935 - 01).
In conclusione, la mancata notifica dell'appello incidentale ad una delle parti contumaci non può essere oggetto di rilievo, poiché trattasi di nullità posta nel solo interesse del contumace.
4.1.Passando al merito, si deve rilevare che il primo motivo dell'appello principale è privo di pregio.
Il giudice di prime cure ha dapprima evidenziato che lo scioglimento della comunione legale o ordinaria su immobili determinati è domanda diversa da quella relativa alla divisione delle somme presenti sui conti correnti cointestati, per cui la domanda doveva essere considerata riconvenzionale, tardivamente proposta. Nonostante la dichiarazione di tardività, la sentenza ha anche dato conto della infondatezza della domanda, visto che non era stata fornita alcuna prova dell'esistenza delle somme sui conti correnti e che l'ordine ex art. 210 c.p.c. richiesto dalla convenuta non poteva essere accolto, degli estratti conto, formulata dalla convenuta ex art. 210 c.p.c. “non avendo la parte onerata (peraltro cointestataria dei conti) dimostrato di essersi attivata per procurarsi la documentazione richiesta, e mancando così il requisito dell'indispensabilità dell'ordine, richiesto dal combinato disposto degli artt. 118 e 210 c.p.c.”. pag. 10/16 La domanda di restituzione delle somme indebitamente prelevate dai conti correnti e di divisione del saldo costituisce certamente una domanda riconvenzionale, visto che l'oggetto del giudizio non era la divisione dei beni derivanti dallo scioglimento della comunione legale, scioglimento che era intervenuto per scelta dei coniugi sin dal 19.2.1987, ma la divisione di immobili acquistati nel periodo di comunione legale ed immobili divenuti comuni in quanto costruiti in parte su terreno di proprietà esclusiva del marito ed in parte in proprietà esclusiva della moglie ciascuno dei coniugi.
È chiaro allora che il giudizio introdotto non era un giudizio di divisione Controparte_4 della comunione legale e che le vicende relative ai conti correnti rimasti cointestati, a distanza di un ventennio dallo scioglimento della comunione legale, non potevano essere ricomprese nella domanda di divisione se non per mezzo di una tempestiva domanda riconvenzionale.
La tardività della proposizione della domanda impedisce la valutazione del merito della questione e rende pertanto inammissibili le richieste istruttorie degli appellanti principali.
4.2. Quanto al secondo motivo, si deve evidenziare che effettivamente il giudice di prime cure non ha sottoposto la questione della indivisibilità dei beni al contraddittorio delle parti.
Occorre, anzitutto, considerare che il giudizio è stato incardinato prima dell'entrata in vigore dell'art. 101, comma secondo, c.p.c., introdotto dall'art. 45, comma tredicesimo, I. 18.6.2009,
n. 69, 7 applicabile solo ai processi introdotti dopo il 4.7.2009, e che nel regime previgente, il dovere di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via" trovava fondamento normativo nell'art. 183, comma terzo, c.p.c., ove prevedeva l'obbligo del giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritenesse necessaria la trattazione. Tuttavia, come stabilito da questa Corte, la violazione dell'obbligo di sottoporre alle parti questioni ritenute decisive ma scrutinate direttamente in sentenza senza provocare il contraddittorio, può configurare una causa di nullità della sentenza non rispetto alle questioni in diritto (quale, appunto, la qualificazione della domanda operata sulla base dei medesimi fatti costitutivi originariamente dedotti in causa), ma solo rispetto alle questioni in fatto o miste (di fatto e di diritto). Solo in tal caso la parte soccombente può censurare la decisione, indicando le facoltà di allegazione di prova pregiudicate dalla pronuncia a sorpresa. Inoltre, qualora la suddetta violazione sia compiuta dal giudice di primo grado, il vizio della sentenza si converte in motivo di gravame e va sollevato dinanzi al giudice di appello al fine di rimuovere le preclusioni maturate, senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado (cfr. Cass. Sez. 2, 28.2.2018, n. 17473; Cass. s.u. 30.9.2009, n. 20935). pag. 11/16 Nel caso in esame, la questione deve ritenersi mista, poiché all'abusività degli immobili era legata la indivisibilità degli stessi, indivisibilità confermata in giurisprudenza dalla decisione delle sezioni unite della Cassazione n. 25021/2019. La carenza di titolo abitativo era stata rilevata dal ctu, il quale aveva appunto affermato che i due appartamenti al terzo piano erano oggetto di domanda di condono edilizio, e su questa circostanza nessuna delle parti aveva mosso contestazioni, posto che gli appartamenti erano stati comunque inseriti nel progetto di divisione. Nel presente giudizio, la parte appellante si doleva della decisione che ha escluso d'ufficio i due appartamenti dalla massa da dividere, senza sottoporre la questione alle parti, che avrebbero potuto contraddire. Sotto questo specifico profilo, gli appellanti principali evidenziavano che la domanda di condono era stata presentata, per cui chiedevano di essere rimessi in termini per richiedere “al Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte la copia della pratica di condono edilizio n°78 prot. N°1885 del 29.03.1986”, senza assumere tuttavia che il condono fosse mai avvenuto e lamentando che è frequente che gli enti locali non provvedano sulle pratiche di condono edilizio, lasciando le parti nell'incertezza.
Si deve convenire con l'appellante che la non divisibilità del bene privo di titolo abilitativo integra una questione mista di fatto e di diritto che, ove rilevata d'ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza. La nullità per violazione del diritto di difesa, tuttavia, può essere pronunciata “solo ove la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato”. (cfr. Cass. Sez. 1, 06/02/2023, n. 3543, Rv.
666867 - 01).
Gli appellanti principali, dopo aver lamentato che la questione non è stata loro sottoposta, non deducono che il condono per detti immobili sia mai stato realizzato, limitandosi a richiedere l'esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. per la domanda di condono, esibizione che non potrebbe essere concessa visto che la domanda di condono poteva essere acquisita dagli stessi appellanti e, soprattutto, che non vi è prova che detta pratica edilizia sia rilevante ai fini del decidere.
Il punto decisivo della vicenda non è l'avvenuto accoglimento della originaria domanda di condono, ma il condono della costruzione abusiva degli appartamenti, come realizzati successivamente alla originaria domanda di condono.
La sentenza di prime cure, infatti, espressamente esclude gli immobili de quo dalla divisione in quanto “il titolo abilitativo (non dichiarato ma comunque) emergente ex actis (condono), in pag. 12/16 relazione al terzo piano f.t., non riguarda gli abusi, realizzati in epoca posteriore, con riferimento ai quali nessuna sanatoria edilizia è intervenuta, con la conseguenza che, ad oggi, le unità immobiliari in discorso non sono in regola con la disciplina urbanistica (e, pare di capire dalla CTU, non sono neanche regolarizzabili, in quanto la volumetria disponibile è stata già tutta utilizzata)”.
È chiaro che l'eventuale integrazione istruttoria richiesta in questa fase, se anche ritenuta ammissibile, non potrebbe condurre ad una diversa decisione, tanto più che gli immobili oggetto della domanda di condono sono stati inseriti nella divisione, rimanendone esclusi solo i due appartamenti per i quali detta domanda non sussisteva.
4.3. Anche l'ulteriore motivo dell'appello principale non appare fondato.
e sostengono, infatti, che l'immobile costruito sule particelle n. Pt_1 Parte_2
396 (di proprietà della madre) e n. 408 (di proprietà del padre) dovesse essere attribuito per il
77% alla madre e per il 23% al padre, non essendo giustificata la diversa proporzione indicata dal ctu e recepita dal giudice di prime cure, nonostante le precise contestazioni del consulente di parte.
Contrariamente a quanto affermato dagli appellanti principali, il ctu ha risposto alle osservazioni del ctp della originaria convenuta (che indicava le proporzioni in modo approssimativo, affermando che la quota spettante agli eredi di Controparte_4 dell'immobile fosse “circa il 23%”), precisando che nel calcolare l'area occupata dall'immobile per ciascuna particella ha considerato la proiezione dei balconi dul terreno, che determinano una maggiore estensione dell'immobile. La metodologia utilizzata dal ctu è quella corretta, poiché il terreno occupato non è solo quello sul quale sono poggiate le fondamenta, ma anche quello sul quale si proiettano balconi e terrazzi, o comunque parti dell'edificio sporgenti rispetto alle fondamenta. Inoltre, il ctu ha rilevato che la stima del ctp è approssimativa, in quanto non sono indicate quote e fattori di scala che consentono una accurata revisione degli elaborati.
La sentenza di prime cure ha recepito dette conclusioni, ritenendo evidentemente valido il ragionamento seguito dal consulente tecnico d'ufficio. Le conclusioni del ctu appaiono corrette e condivisibili anche secondo il giudizio di questa Corte, non ritenendosi che le successive osservazioni del ctp abbiano aggiunto alcun elemento utile ai fini del riposizionamento dell'edificio e della diversa distribuzione sulle due particelle del fabbricato.
Peraltro, lo stesso consulente tecnico della originaria parte convenuta (le cui domande sono pag. 13/16 fatte proprie dagli appellanti principali) nelle osservazioni del 15.12.2015 si associava alle conclusioni della perizia integrativa del ctu con riferimento all'immobile di cui al punto 4, limitandosi a contestare il valore attribuito all'immobile sub 6.
Gli appellanti principali contestano altresì il valore attribuito a detto bene, insistendo nelle osservazioni del 2.2.2015, evidentemente superate dalla perizia integrativa del ctu del
24.11.2015 e dalle osservazioni del proprio ctp del 15.12.2015. Anche volendo riferire il motivo di appello a queste ultime, si deve reputare che la generica contestazione del valore attribuito al fabbricato sia privo di rilievo, tenuto conto che nella divisione è stato incluso solo il locale in c.a. valutato in € 500,00 al mq, avendo quindi il giudice notato l'errore materiale commesso dal ctu nella integrazione ed utilizzato una valutazione compresa nel range considerato dalle parti (tra i 300 ed i 510 al mq).
5.L'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato.
ha contestato l'attribuzione in comproprietà dei seguenti immobili: Controparte_1
1) il fabbricato a 3 piani fuori terra, composto da n. 6 appartamenti, un garage e due depositi, sito sul corso Vittorio Veneto n. 111 del comune di Sant'Eufemia D'Aspromonte, riportato in catasto al foglio 7, particella 396, sub da 3 a 11, costruito per mq 215 sulla particella 396, di proprietà esclusiva della e per mq 94 sulla particella 408, di proprietà esclusiva del CP_5
CP_4
2) il laboratorio marmi, da molti anni inattivo, riportato in catasto al foglio 7 particella 421 sub 1, originata dall'unione della ex particella 421 di complessivi mq 312, tutta in proprietà esclusiva del e della ex particella 482 di complessi mq 680, in comproprietà tra i CP_4 due ex coniugi.
Secondo l'appellante incidentale la norma da applicare era quella di cui all'art. 934 c.c. per cui ciascuna parte originaria doveva considerarsi proprietaria delle parti di fabbricato costruite sul proprio terreno, non sussistendo alcuna convenzione per la comunione del bene e non potendo tenersi conto della qualificazione data dalle parti negli originari atti introduttivi. La decisione avrebbe così portato ad attribuire alla originaria convenuta anche le particelle di proprietà dell'originario attore, in assenza di comunione dell'edificio.
La tesi sostenuta da non trova riscontro, visto che il giudice di prime cure non Controparte_1 ha contestato la proprietà esclusiva dei terreni in capo ai condividendi, ma ha correttamente rilevato che ciascun edificio costruito su terreni di diversi proprietari costituisce una unità non pag. 14/16 divisibile in natura in corrispondenza della linea di confine, e per questo motivo ha applicato l'art. 939 c.c.
Detta soluzione è del tutto corretta e coerente con la situazione di fatto, in quanto i fabbricati in questione non si compongono di singoli edifici o separati corpi di fabbrica, o comunque agevolmente separabili, costruite sui rispettivi terreni di proprietà esclusiva, ma di un fabbricato unitario costruito su entrambe le particelle, ciascuna di proprietà esclusiva di uno dei due condividendi. Dalla lettura della consulenza tecnica e dalle stesse affermazioni delle originarie parti in causa detta comunione emerge in modo chiaro e non contestato. Ad esempio, è pacifico che il fabbricato n. 4 veniva edificato sul terreno di proprietà esclusiva della convenuta, ma si verificava un importante sconfinamento su una particella di terzi, che veniva allora acquistata dall'attore. In questi casi la proprietà dell'unico complesso edilizio diviene necessariamente di proprietà comune di entrambi i proprietari, in proporzione al valore delle quote spettanti a ciascuno, a norma dell'art. 939 comma 1 c.c., ossia nei termini indicati dalla sentenza impugnata.
La giurisprudenza di legittimità citata dalla sentenza impugnata, proprio in caso analogo a quello oggetto di giudizio, ha affermato: “La disposizione esprime positivamente un principio di ordine generale che, applicato alla costruzione eseguita sul confine tra proprietà distinte, fa si che le unità immobiliari costituenti il fabbricato vengano acquistate in comune, in virtù dell'accessione, dai proprietari dei terreni confinanti. I materiali edili utilizzati per il fabbricato (il cemento, il ferro, i conci, i mattoni ecc.), non sono separabili senza notevole deterioramento reciproco: con la loro unione o commistione, essi danno luogo a nuove res, rispetto alle quali i beni giuridici si individuano in ragione della funzione (i piani o le porzioni di piano). Come conseguenza dell'accessione, si determina l'acquisto della proprietà comune dei piani o delle porzioni di piano in capo ai proprietari dei terreni confinanti, in proporzione delle rispettive quote, delineate dalla linea ideale che dal suolo si proietta verticalmente fino al lastrico solare.” (cfr. Cass., n. 11154/1997).
A riprova della infondatezza – non solo giuridica ma anche di fatto – della tesi sostenuta dalle appellanti incidentali, è sufficiente osservare che anche affermando la proprietà esclusiva della porzione edificata su ciascuno dei fondi al proprietario esclusivo di ogni particella, si dovrebbe procedere alla divisione dell'edificio in natura secondo le rispettive quote, non essendo detta divisione sussistente in natura. In conclusione, la doglianza si risolve in una pag. 15/16 critica alla attribuzione delle singole quote dei beni, senza dedurre un difetto die criteri utilizzati o proporre una diversa distribuzione.
6. Le spese di lite possono essere compensate, considerata la reciproca soccombenza delle parti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e e sull'appello incidentale proposto da avverso
[...] Parte_2 Controparte_1 le sentenze del Tribunale di Palmi n. 515/2018 e n. 1071/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2. compensa le spese di lite;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 11 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
NU Morrone AT Morabito
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 511/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
AT Morabito Presidente
NU Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARDONE IG
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CARDONE IG
appellanti – appellati incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTUSO Controparte_1 C.F._3
MA appellata – appellante incidentale
(C.F. , contumace Controparte_2 C.F._4
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._5
(C.F. ), contumace Controparte_4 C.F._6
appellati
CONCLUSIONI per e : 1°) In via preliminare dichiari la inammissibilità Parte_1 Parte_2 dell'appello incidentale proposto da , non avendo essa ottemperato, entro il Controparte_1 termine perentorio a lei assegnato, ad integrare il contraddittorio, con riferimento al suo appello incidentale, nei confronti del litisconsorte necessario Controparte_4
, che era stato dichiarato contumace con riferimento all'appello proposto da
[...] Parte_1
e (…);
[...] Parte_2
IN VIA ISTRUTTORIA:
2°) Si chiede ordinarsi alla BANCA CARIME SpA, Filiale e/o Agenzia di Sant'Eufemia
d'Aspromonte di trasmettere copia degli estratti conto sin dalla loro nascita, con le copie dei contratti di aperura dei c/c e/o dei libretti di deposito a risparmio e/o al portatore e/o di eventuali altri titoli esistenti e sottoscritti dai coniugi Persona_1
e , nonché le copie di tutte le distinte di versamento e
[...] Controparte_4 di prelievo, sempre dall'inizio del rapporto alla data di estinzione dei relativi rapporti bancari esistenti, e ciò anche a seguito della corrispondenza intercorsa con il detto Istituto di Credito ed allegata al nostro fascicolo di parte;
3°) Richiamare il CTU Ing. al fine di rispondere agli specifici quesiti Persona_2 postigli sia dal nostro CTP con le sue note datate 11.01.2015, 15.12.2015 e 12.09.2018, sopra richiamate ed indicate, che da questa difesa, avendo fornito, con l'atto di appello, ampia motivazione sulla necessità di tale richiamo del CTU, ed il contenuto sia delle indicate note del CTP che della motivazione sopra riportata, va inteso in questa sede integralmente riportato e trascritto, da farne parte integrante, essenziale e sostanziale;
e ciò, specie, sia con riferimento al posizionamento degli immobili, al loro stato e consistenza, sia il loro reale valore e sia l'avvenuto condono di tutti gli immobili – fabbricati, contestati dalla appellata – appellante incidentale, del quale oggi si chiede la declaratoria di sua inammissibilità, per come sopra eccepito e dedotto;
4°) Rimettere nei termini gli appellanti al fine di chiedere al Comune di Sant'Eufemia
d'Aspromonte la copia della pratica del condono edilizio n°78 prot. N°1885 del 29.03.1986;
NEL MERITO:
5°) in riforma parziale della sentenza non definitiva n. 515//2018, dichiarare, previo accertamento del prelievo illegittimo da parte di , che nella massa Controparte_4 dividenda vanno comprese le somme che ha prelevato, fraudolentemente, Controparte_4 nella misura totale di £. 800.000.000 dai vari c/c bancari e/o libretti bancari e postali e/o titoli pag. 2/16 vari intestati ad ambedue i coniugi e , Controparte_5 Controparte_4 senza alcuna autorizzazione da parte della moglie;
6°) in riforma della sentenza definitiva n°107/2019, includere nella massa dividenda i due appartamenti siti al quarto piano f.t., e quindi assegnare complessivamente alla
[...] la quota del 77% dell'intero immobile, ed a la Controparte_5 Controparte_4 quota del 23%, sempre dell'intero immobile;
7°) Conseguentemente, in accoglimento del presente gravame e del progetto predisposto dal
CTU, e per le motivazioni da esso indicate, ed approvate sia dalla fu Controparte_5 che dai due odierni appellanti, assegnare l'intero immobile sito in Sant'Eufemia
[...]
d'Aspromonte Corso Vittorio Veneto n°111, riportato in catasto alle particelle 309 e 408, alla signora;
Controparte_5
8°) Rideterminare il valore della massa dividenda secondo il nuovo progetto che dovrà andare a predisporre il CTIU, dopo i chiarimenti sopra richiesti, e che riteniamo siano accolti dalla
Ecc.a Corte di Appello;
9°) Con la condanna degli appellati, ed in particolare della appellante incidentale, al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio, con gli accessori per come previsti dalla legge e dalla tariffa forense;
10°) Rigettare in ogni caso l'appello incidentale proposto da , sia per la sopra Controparte_1 eccepita inammissibilità, che in subordine, e solo per mero scrupolo difensivo, infondato sia in fatto che in diritto.
per parte appellata: 1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dai signori Parte_1
e , nella qualità di eredi di;
[...] Pt_2 Controparte_4
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare la sentenza di primo grado in accoglimento dei motivi formulati con il proposto appello incidentale, di cui si chiede l'integrale accoglimento. Per l'effetto escludere dalla divisione per comunione ordinaria richiesta con l'atto introduttivo del giudizio i beni in proprietà esclusiva del fu e dichiarare che la non ha diritto ad Controparte_4 CP_5 alcuna attribuzione, a titolo originario ex art. 939 c.c, delle porzioni di fabbricato costruite sul terreno ex particella 408 e sul terreno ex particella 421 di proprietà esclusive del CP_4 che per accessione sono di proprietà esclusiva del , quale proprietario delle Controparte_4
pag. 3/16 aree su cui insistono, così come del terreno libero di mq 250 della ex particella 408 e il terreno libero della particella 421;
4) dichiarare indivisibile tra le parti, ai sensi dell'art. 40 L. 47/85 e dell'art. 46 DPR 380/2001 il fabbricato rustico in cemento armato di cui alla particella 421 sub 2 e sub 3, la porzione di laboratorio marmi riportato alla particella 421 sub 1 nella porzione in comune tra il CP_4
e la così come il capannone garage riportato al foglio 7, particella 548 poiché tutti CP_5 abusivi e privi di menzione di condono edilizio e/o sanatoria e/o licenza a costruire.
5) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 2.02.2007, CP_4 conveniva in giudizio la coniuge – dalla quale era
[...] Controparte_5 legalmente separato dal 2004 – per ottenere l'annullamento dell'atto di compravendita del
8.11.2005 e del successivo atto di precisazione della compravendita del 3.4.2006 con il quale la convenuta, in virtù di procura notarile del 3.2.1991, vendeva a se stessa le quote degli immobili di proprietà dell'attore, deducendo il conflitto di interessi e la revoca della procura,
e chiedeva altresì la divisione degli immobili oggetto della compravendita secondo le quote spettanti ai condividendi dopo l'annullamento degli atti pregiudizievoli, pari al 50% per ciascuna parte.
All'udienza di prima comparizione si costituiva la convenuta, che affermava la validità della compravendita perché frutto di accordo tra le parti, che avevano compensato con il trasferimento immobiliare la sottrazione di £ 800.000.000 dai conti comuni ad opera dell'attore, non si opponeva alla divisione ma chiedeva la divisione anche delle somme presenti sui conti cointestati e prelevate indebitamente dall'attore.
Con sentenza non definitiva n. 204 del 2010, il Tribunale di Palmi annullava gli atti impugnati e rimetteva la causa in istruttoria per la divisione. Le parti formulavano riserva di appello ma il procedimento veniva interrotto per la morte di La causa veniva Controparte_4 riassunta nei confronti degli eredi, e si costituivano in giudizio i figli e Pt_1 Pt_2
i quali si associavano alle richieste della convenuta e chiedevano fosse aperta la
[...] successione ab intestato del padre e conseguente divisione, mentre le figlie e CP_2 CP_1
insistevano per l'accoglimento delle domande già formulate dal padre, chiedendo CP_3
pag. 4/16 anch'esse la divisione dei beni del padre sulla base del testamento pubblico del 9.7.2008. Il figlio restava contumace. Controparte_4
Svolta la ctu, veniva emessa la sentenza non definitiva n. 515/2018, con la quale il Tribunale di Palmi decideva le questioni controverse in tema di divisione nei seguenti termini:
“1. Dichiara che il patrimonio comune oggetto della domanda di scioglimento è composto dai seguenti beni:
a) i terreni meglio descritti nella prima relazione di c.t.u., ai numeri 1, 2 e 3, tutti in comproprietà al 50% tra i coniugi e CP_4 CP_5
b) il fabbricato iscritto in Catasto del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte al foglio 7, part. 396, e in particolare le unità immobiliari iscritte sub 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, meglio descritte al n. 4 della relazione di c.t.u., in percentuale del 30,4% al sig. e Controparte_4 del 69,6% alla sig.ra ; Controparte_5
c) il laboratorio artigianale meglio descritto al n. 6 della relazione di c.t.u., in misura del 77% all'attore e del 23% alla convenuta;
d) il fabbricato non ultimato di cui al n. 6 della c.t.u., al 50% tra le parti;
e) le corti che costituiscono pertinenza degli immobili di cui ai n. 4 e 6 della relazione di c.t.u., da inserirsi al 100% nella quota del titolare esclusivo del diritto di proprietà;
f) il locale magazzino –deposito, meglio descritto al n. 7 della relazione di c.t.u., al 50% tra le parti.
2. Rigetta la domanda di divisione delle somme “portate dai vari conti correnti bancari e/o libretti bancari e/o postali intestati ad ambedue i coniugi ed illegittimamente prelevati dal
”; Controparte_4
3. Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria sui beni dell'originario attore, ” Controparte_4
Anche avverso detta sentenza veniva formulata riserva d'appello e l'istruzione proseguiva per la formulazione del progetto di divisione. Con sentenza n. 1071/2019 il Tribunale di Palmi definiva il giudizio, disponendo:
“1. rigetta la domanda di divisione con riferimento ai due appartamenti al terzo piano f.t., facenti parte del maggior fabbricato iscritto in Catasto del Comune di Sant'Eufemia
d'Aspromonte al foglio 7, part. 396, e in particolare alle unità immobiliari identificate ai sub10 e 11;
pag. 5/16 2. assegna agli eredi dell'attore il diritto di proprietà in via esclusiva sui Controparte_4 seguenti beni:
a) terreno non agricolo sito in contrada Lacchi, descritto al n. 1 della relazione di c.t.u. depositata il 5.1.2015, iscritto al catasto terreni del Comune di Santa Eufemia d'Aspromonte al fg. 1, particelle 282 (di are 31,80, bosco ceduo, cl. 1^, r.d. euro 15,60, ra euro 1,48) e 287
(di are 38,60, bosco ceduo, cl. 1^, r.d. euro 18,94, r.a. euro 1,79), superficie catastale complessiva 7.040 mq;
b) l'appartamento, facente parte del maggior fabbricato di cui al n. 4 della citata relazione di c.t.u., assentito con licenza n. 197 del 21.8.1968e oggetto della pratica di condono edilizio n.
78 prot. 1855 del 29.3.1986, sito in contrada Scrà del Comune di Sant'Eufemia
d'Aspromonte, posto al secondo piano lato ovest, contraddistinto in Catasto al fg. 7 con la particella 396, sub 8, cat. A/4, classe 2^, vani 6, r.c. euro 161,13, P2;
c)l'intero fabbricato in c.a. costituito da piano terra di mq. 136 e piano primo non ultimato di mq. 136, meglio descritto al n. 6 della relazione di c.t.u., sito in Corso Vittorio Veneto del
Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, riportato in Catasto Fabbricati al fg. 7, part. 421/2
(categoria C/2, cl. 2^, mq 130, sup cat. mq 150, r.c. euro 181,28) e 421/3(in corso di costruzione, Corso Vittorio Veneto, P1), oggetto della pratica di condono edilizio n. 418 prot.
1507 del 16.3.1987;
d) locale magazzino-deposito, di cui al n. 7 della relazione di c.t.u., ubicato in Corso Vittorio
Veneto nn. 160 –168, piano terra, di mq 202, riportato in Catasto Terreni al fg. 2, part. 548, cat. C/2, cl. 3^, mq 180, r.c. euro 297,48, oggetto della pratica di condono del 1994, n. 208;
e) il terreno agricolo in località Scrà, descritto al n. 3 della c.t.u., riportato nel Catasto del
Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte al fg. 2, part. 546 (ex271), seminativo, cl. u., are
00,15, r.d. 0,03, r.a. euro 0,03.
3. assegna alla convenuta il diritto di proprietà in via esclusiva sui seguenti Controparte_5 beni:
f) il terreno non agricolo sito in contrada Lacchi, descritto al n. 2della relazione di c.t.u. depositata il 5.1.2015, iscritto al catasto terreni del Comune di Santa Eufemia d'Aspromonte al fg. 1, particella 303 (di are 29,90, bosco ceduo, cl. 1^, r.d. euro 14,67, r.a. euro 1,39), superficie catastale complessiva 2.990 mq;
g) le unità immobiliari facenti parte del maggior fabbricato di cui al n. 4 della citata relazione di c.t.u., assentito con licenza n. 197 del 21.8.1968e oggetto della pratica di condono edilizio pag. 6/16 n. 78 prot. 1855 del 29.3.1986, sito in contrada Scrà del Comune di Sant'Eufemia
d'Aspromonte, precisamente quelle contraddistinte in Catasto al fg. 7 con la particella
396,sub 3, 4, 5, 6, 7e9;
h)il laboratorio artigianale meglio descritto al n. 6 della relazione di c.t.u. depositata il
5.1.2015, sito in Corso Vittorio Veneto del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, riportato in Catasto Fabbricati al fg. 7, part. 421/1, categoria C/2, cl. 2^, mq. 237, sup. cat. mq 250, r.c. euro 330,48, oggetto della pratica di condono edilizio n. 77prot. 1854 del 29.3.1986;
4.condanna la convenuta a pagare in favore degli eredi a titolo di Controparte_5 CP_4 conguaglio, la somma di € 353,32, oltre interessi dalla data di passaggio in giudicato della presente decisione;
5. dispone che le corti che costituiscono pertinenza degli immobili di cui ai n. 4 e 6 della predetta relazione di c.t.u. restino in proprietà indivisa;
6. Compensa interamente tra le parti le spese di lite, comprese quelle di c.t.u.”
1.1. Con atto di citazione notificato l'8.10.2020, e in Parte_2 Parte_1 qualità di eredi di e di (deceduta dopo Controparte_4 Controparte_5 la definizione del giudizio di primo grado), impugnavano la sentenza non definitiva n.
515/2019 e la sentenza n. 1071/2019, riportandosi a tutte le eccezioni e le difese già formulate e deducendo che le figlie erano state nominate eredi nel testamento del padre per la quota di legittima e disponibile, per cui si opponevano all'accoglimento delle domande originariamente proposte dalla madre, ed articolavano i seguenti motivi di impugnazione:
1. Errata applicazione delle norme sulla divisione: il giudice di prime cure aveva sbagliato nel ritenere tardiva la domanda di divisione delle somme già esistenti sui conti correnti comuni, qualificandola domanda riconvenzionale, poiché la divisione della comunione tra coniugi impone l'inclusione di tutti i beni in comunione nella massa da dividere;
2. Difetto di contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio: il Tribunale aveva escluso la divisione appartamenti di Sant'Eufemia d'Aspromonte, iscritti in Catasto al foglio 7 part. 396 sub 10 e sub 11, privi di idoneo titolo abilitativo e quindi abusivi. Sul punto gli appellanti evidenziavano che i due immobili erano stati oggetto di domanda di condono edilizio iscritta presso il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte al n°78 protocollo n°1855 del 29.03.1986, prodotta dal ctp di parte appellante e che pronuncia delle SU n. 25021 del 7.10.2019 era stata messa dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
pag. 7/16 3. Erronea individuazione delle quote spettanti ai condividendi per l'immobile di cui al punto
4 della ctu, in quanto la particella n. 396 del foglio 7 sul quale insiste la maggior parte del fabbricato era di proprietà esclusiva di e che la posizione Controparte_5 reale del fabbricato – evidenziata dal ctp – individuava un 77% di proprietà Controparte_5 ed il 23% di proprietà CP_4
Per questi motivi
, gli appellanti chiedevano la riforma delle sentenze impugnate ed un supplemento istruttorio, nei termini sopra riportati.
Si costituiva in giudizio in qualità di erede di che Controparte_1 Controparte_4 eccepiva in via preliminare la parziale confusione processuale determinata dal fatto che gli appellanti, legittimari del padre, erano anche eredi testamentari della madre, che aveva lasciato a e la quota disponibile del proprio patrimonio. L'appellata Pt_1 Pt_2 contestava la legittimazione degli appellanti, in qualità di eredi di Persona_3
, in quanto meri chiamati alla eredità, e la carenza di interesse ad agire quali eredi di
[...]
rispetto alla cui posizione processuale non proponevano alcuna domanda. Controparte_4
Nel merito, l'appellata contestava la inammissibilità del gravame per genericità, e la infondatezza nel merito poiché:
1. Il giudizio aveva ad oggetto lo scioglimento della comunione ordinaria su alcuni beni, non lo scioglimento della comunione ereditaria o legale tra coniugi;
2. Irrilevanza del difetto di contraddittorio, in quanto gli immobili abusivi non possono essere oggetto di divisione in base al disposto degli artt. 40 e 17 della legge 47 del
1985, oggi art. 46 DPR 380/2001
3. Il terzo motivo di appello non è fondato, ed anzi la sentenza impugnata errava nell'attribuire alla madre una porzione maggiore degli immobili, da ritenere invece di proprietà in pari quota tra moglie e marito.
L'appellata spiegava, infatti, appello incidentale avverso le medesime sentenze avendo erroneamente applicato l'art. 939 c.c. anziché l'art. 934 c.c., che avrebbe portato alla esclusione della comunione per la porzione di fabbricato costruite sul terreno ex particella 408 ed ex particella 421, da ritenersi di proprietà esclusiva del padre.
Con ordinanza del 10 febbraio 2022 la Corte dispone la notifica dell'appello incidentale agli appellati contumaci e, verificata la mancata notifica nei confronti di Controparte_4
fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, riservando la decisione sulla
[...] istanza di rimessione in termini e sulle richieste istruttorie unitamente al merito. pag. 8/16 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Le eccezioni preliminari sollevate dalle parti non sono meritevoli di accoglimento.
L'acquisto della qualità di erede da parte del chiamato alla eredità, e nella specie del legittimario, avviene attraverso l'accettazione, espressa o tacita, e l'agire in giudizio o costituirsi nello stesso in qualità di erede costituisce appunto uno dei modi di accettazione tacita dell'eredità. Gli appellanti sono certamente eredi delle parti originarie, in quanto chiamati alla eredità della madre che hanno agito in giudizio spendendo detta qualità (l'eredità del padre era già stata accettata tacitamente nel corso del giudizio di primo grado). La medesima conclusione vale per l'appellata, appellante incidentale.
Nel procedimento de quo si assiste, effettivamente, ad una parziale confusione dei ruoli di attore e convenuto, in quanto le parti originarie erano i genitori dei germani CP_4 cosicché questi ultimi sono in giudizio sia in qualità di eredi dell'attore (padre) sia in qualità di eredi della convenuta (madre).
L'interesse ad agire degli eredi permane ed è sussistente, in quanto i germani sono eredi in proporzioni diverse rispetto alle distinte eredità del padre e della madre, per cui gli appellanti principali – che hanno ricevuto una maggiore quota dell'eredità della madre – hanno interesse all'accoglimento delle originarie domande ed eccezioni proposte dalla convenuta, mentre l'appellante incidentale – che ha ricevuto una quota più consistente della eredità del padre, mantiene l'interesse all'accoglimento della domanda proposta dall'originario attore.
3. Si deve, inoltre, rigettare la richiesta di rimessione in termini per la notifica dell'appello incidentale all'appellato dichiarato contumace, visto che la parte Controparte_4 non ha dimostrato che la mancata notifica fosse dovuta a causa a lei non imputabile. L'appello incidentale, infatti, è stato portato alla notifica oltre il termine fissato per il suo perfezionamento, nonostante non sussistesse alcun impedimento per l'esatto adempimento.
Il rigetto dell'istanza non determina l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'appello incidentale. Si deve, infatti escludere una pronuncia di improcedibilità nei casi (come quello oggetto dell'odierno esame) in cui una delle parti raggiunte dalla notificazione dell'appello principale rimanga contumace e l'appello incidentale da parte di altro appellato venga proposto anche nei confronti della parte rimasta contumace. In questi casi, l'appello incidentale si sostanzia “in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta pag. 9/16 parte rimasta contumace” per cui si deve fare applicazione “non già degli artt. 331 o 332
c.p.c., bensì dell'art. 292 c.p.c. (ancorché l'art. 343 c.p.c. preveda solo che la proposizione di un appello incidentale debba avvenire con il deposito tempestivo della comparsa di risposta e non anche la sua notificazione), atteso che gli artt. 331 o 332 c.p.c. concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile”. “La violazione dell'art. 292 c.p.c., secondo cui le comparse contenenti domande nuove devono essere notificate al contumace, non è rilevabile d'ufficio, nemmeno quando il contumace sia litisconsorte necessario rispetto a tale domanda, trattandosi di un obbligo stabilito nel suo interesse esclusivo” (Sez. 2, Ordinanza n. 9527 del 18/04/2018
Rv. 648089 – 02; Sez. 2, Sentenza n. 16958 del 20/06/2008, Rv. 603736 - 01).
Difatti, quando l'appello ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all'appellante incidentale, il quale abbia tempestivamente proposto l'impugnazione nei confronti dell'appellante principale, il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell'art. 331 c.p.c., sicché, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di costoro, la nullità dell'atto non notificato, conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
(Cass. Sez. 6, 17/02/2023, n. 5084, Rv. 666935 - 01).
In conclusione, la mancata notifica dell'appello incidentale ad una delle parti contumaci non può essere oggetto di rilievo, poiché trattasi di nullità posta nel solo interesse del contumace.
4.1.Passando al merito, si deve rilevare che il primo motivo dell'appello principale è privo di pregio.
Il giudice di prime cure ha dapprima evidenziato che lo scioglimento della comunione legale o ordinaria su immobili determinati è domanda diversa da quella relativa alla divisione delle somme presenti sui conti correnti cointestati, per cui la domanda doveva essere considerata riconvenzionale, tardivamente proposta. Nonostante la dichiarazione di tardività, la sentenza ha anche dato conto della infondatezza della domanda, visto che non era stata fornita alcuna prova dell'esistenza delle somme sui conti correnti e che l'ordine ex art. 210 c.p.c. richiesto dalla convenuta non poteva essere accolto, degli estratti conto, formulata dalla convenuta ex art. 210 c.p.c. “non avendo la parte onerata (peraltro cointestataria dei conti) dimostrato di essersi attivata per procurarsi la documentazione richiesta, e mancando così il requisito dell'indispensabilità dell'ordine, richiesto dal combinato disposto degli artt. 118 e 210 c.p.c.”. pag. 10/16 La domanda di restituzione delle somme indebitamente prelevate dai conti correnti e di divisione del saldo costituisce certamente una domanda riconvenzionale, visto che l'oggetto del giudizio non era la divisione dei beni derivanti dallo scioglimento della comunione legale, scioglimento che era intervenuto per scelta dei coniugi sin dal 19.2.1987, ma la divisione di immobili acquistati nel periodo di comunione legale ed immobili divenuti comuni in quanto costruiti in parte su terreno di proprietà esclusiva del marito ed in parte in proprietà esclusiva della moglie ciascuno dei coniugi.
È chiaro allora che il giudizio introdotto non era un giudizio di divisione Controparte_4 della comunione legale e che le vicende relative ai conti correnti rimasti cointestati, a distanza di un ventennio dallo scioglimento della comunione legale, non potevano essere ricomprese nella domanda di divisione se non per mezzo di una tempestiva domanda riconvenzionale.
La tardività della proposizione della domanda impedisce la valutazione del merito della questione e rende pertanto inammissibili le richieste istruttorie degli appellanti principali.
4.2. Quanto al secondo motivo, si deve evidenziare che effettivamente il giudice di prime cure non ha sottoposto la questione della indivisibilità dei beni al contraddittorio delle parti.
Occorre, anzitutto, considerare che il giudizio è stato incardinato prima dell'entrata in vigore dell'art. 101, comma secondo, c.p.c., introdotto dall'art. 45, comma tredicesimo, I. 18.6.2009,
n. 69, 7 applicabile solo ai processi introdotti dopo il 4.7.2009, e che nel regime previgente, il dovere di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via" trovava fondamento normativo nell'art. 183, comma terzo, c.p.c., ove prevedeva l'obbligo del giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritenesse necessaria la trattazione. Tuttavia, come stabilito da questa Corte, la violazione dell'obbligo di sottoporre alle parti questioni ritenute decisive ma scrutinate direttamente in sentenza senza provocare il contraddittorio, può configurare una causa di nullità della sentenza non rispetto alle questioni in diritto (quale, appunto, la qualificazione della domanda operata sulla base dei medesimi fatti costitutivi originariamente dedotti in causa), ma solo rispetto alle questioni in fatto o miste (di fatto e di diritto). Solo in tal caso la parte soccombente può censurare la decisione, indicando le facoltà di allegazione di prova pregiudicate dalla pronuncia a sorpresa. Inoltre, qualora la suddetta violazione sia compiuta dal giudice di primo grado, il vizio della sentenza si converte in motivo di gravame e va sollevato dinanzi al giudice di appello al fine di rimuovere le preclusioni maturate, senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado (cfr. Cass. Sez. 2, 28.2.2018, n. 17473; Cass. s.u. 30.9.2009, n. 20935). pag. 11/16 Nel caso in esame, la questione deve ritenersi mista, poiché all'abusività degli immobili era legata la indivisibilità degli stessi, indivisibilità confermata in giurisprudenza dalla decisione delle sezioni unite della Cassazione n. 25021/2019. La carenza di titolo abitativo era stata rilevata dal ctu, il quale aveva appunto affermato che i due appartamenti al terzo piano erano oggetto di domanda di condono edilizio, e su questa circostanza nessuna delle parti aveva mosso contestazioni, posto che gli appartamenti erano stati comunque inseriti nel progetto di divisione. Nel presente giudizio, la parte appellante si doleva della decisione che ha escluso d'ufficio i due appartamenti dalla massa da dividere, senza sottoporre la questione alle parti, che avrebbero potuto contraddire. Sotto questo specifico profilo, gli appellanti principali evidenziavano che la domanda di condono era stata presentata, per cui chiedevano di essere rimessi in termini per richiedere “al Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte la copia della pratica di condono edilizio n°78 prot. N°1885 del 29.03.1986”, senza assumere tuttavia che il condono fosse mai avvenuto e lamentando che è frequente che gli enti locali non provvedano sulle pratiche di condono edilizio, lasciando le parti nell'incertezza.
Si deve convenire con l'appellante che la non divisibilità del bene privo di titolo abilitativo integra una questione mista di fatto e di diritto che, ove rilevata d'ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza. La nullità per violazione del diritto di difesa, tuttavia, può essere pronunciata “solo ove la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato”. (cfr. Cass. Sez. 1, 06/02/2023, n. 3543, Rv.
666867 - 01).
Gli appellanti principali, dopo aver lamentato che la questione non è stata loro sottoposta, non deducono che il condono per detti immobili sia mai stato realizzato, limitandosi a richiedere l'esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. per la domanda di condono, esibizione che non potrebbe essere concessa visto che la domanda di condono poteva essere acquisita dagli stessi appellanti e, soprattutto, che non vi è prova che detta pratica edilizia sia rilevante ai fini del decidere.
Il punto decisivo della vicenda non è l'avvenuto accoglimento della originaria domanda di condono, ma il condono della costruzione abusiva degli appartamenti, come realizzati successivamente alla originaria domanda di condono.
La sentenza di prime cure, infatti, espressamente esclude gli immobili de quo dalla divisione in quanto “il titolo abilitativo (non dichiarato ma comunque) emergente ex actis (condono), in pag. 12/16 relazione al terzo piano f.t., non riguarda gli abusi, realizzati in epoca posteriore, con riferimento ai quali nessuna sanatoria edilizia è intervenuta, con la conseguenza che, ad oggi, le unità immobiliari in discorso non sono in regola con la disciplina urbanistica (e, pare di capire dalla CTU, non sono neanche regolarizzabili, in quanto la volumetria disponibile è stata già tutta utilizzata)”.
È chiaro che l'eventuale integrazione istruttoria richiesta in questa fase, se anche ritenuta ammissibile, non potrebbe condurre ad una diversa decisione, tanto più che gli immobili oggetto della domanda di condono sono stati inseriti nella divisione, rimanendone esclusi solo i due appartamenti per i quali detta domanda non sussisteva.
4.3. Anche l'ulteriore motivo dell'appello principale non appare fondato.
e sostengono, infatti, che l'immobile costruito sule particelle n. Pt_1 Parte_2
396 (di proprietà della madre) e n. 408 (di proprietà del padre) dovesse essere attribuito per il
77% alla madre e per il 23% al padre, non essendo giustificata la diversa proporzione indicata dal ctu e recepita dal giudice di prime cure, nonostante le precise contestazioni del consulente di parte.
Contrariamente a quanto affermato dagli appellanti principali, il ctu ha risposto alle osservazioni del ctp della originaria convenuta (che indicava le proporzioni in modo approssimativo, affermando che la quota spettante agli eredi di Controparte_4 dell'immobile fosse “circa il 23%”), precisando che nel calcolare l'area occupata dall'immobile per ciascuna particella ha considerato la proiezione dei balconi dul terreno, che determinano una maggiore estensione dell'immobile. La metodologia utilizzata dal ctu è quella corretta, poiché il terreno occupato non è solo quello sul quale sono poggiate le fondamenta, ma anche quello sul quale si proiettano balconi e terrazzi, o comunque parti dell'edificio sporgenti rispetto alle fondamenta. Inoltre, il ctu ha rilevato che la stima del ctp è approssimativa, in quanto non sono indicate quote e fattori di scala che consentono una accurata revisione degli elaborati.
La sentenza di prime cure ha recepito dette conclusioni, ritenendo evidentemente valido il ragionamento seguito dal consulente tecnico d'ufficio. Le conclusioni del ctu appaiono corrette e condivisibili anche secondo il giudizio di questa Corte, non ritenendosi che le successive osservazioni del ctp abbiano aggiunto alcun elemento utile ai fini del riposizionamento dell'edificio e della diversa distribuzione sulle due particelle del fabbricato.
Peraltro, lo stesso consulente tecnico della originaria parte convenuta (le cui domande sono pag. 13/16 fatte proprie dagli appellanti principali) nelle osservazioni del 15.12.2015 si associava alle conclusioni della perizia integrativa del ctu con riferimento all'immobile di cui al punto 4, limitandosi a contestare il valore attribuito all'immobile sub 6.
Gli appellanti principali contestano altresì il valore attribuito a detto bene, insistendo nelle osservazioni del 2.2.2015, evidentemente superate dalla perizia integrativa del ctu del
24.11.2015 e dalle osservazioni del proprio ctp del 15.12.2015. Anche volendo riferire il motivo di appello a queste ultime, si deve reputare che la generica contestazione del valore attribuito al fabbricato sia privo di rilievo, tenuto conto che nella divisione è stato incluso solo il locale in c.a. valutato in € 500,00 al mq, avendo quindi il giudice notato l'errore materiale commesso dal ctu nella integrazione ed utilizzato una valutazione compresa nel range considerato dalle parti (tra i 300 ed i 510 al mq).
5.L'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato.
ha contestato l'attribuzione in comproprietà dei seguenti immobili: Controparte_1
1) il fabbricato a 3 piani fuori terra, composto da n. 6 appartamenti, un garage e due depositi, sito sul corso Vittorio Veneto n. 111 del comune di Sant'Eufemia D'Aspromonte, riportato in catasto al foglio 7, particella 396, sub da 3 a 11, costruito per mq 215 sulla particella 396, di proprietà esclusiva della e per mq 94 sulla particella 408, di proprietà esclusiva del CP_5
CP_4
2) il laboratorio marmi, da molti anni inattivo, riportato in catasto al foglio 7 particella 421 sub 1, originata dall'unione della ex particella 421 di complessivi mq 312, tutta in proprietà esclusiva del e della ex particella 482 di complessi mq 680, in comproprietà tra i CP_4 due ex coniugi.
Secondo l'appellante incidentale la norma da applicare era quella di cui all'art. 934 c.c. per cui ciascuna parte originaria doveva considerarsi proprietaria delle parti di fabbricato costruite sul proprio terreno, non sussistendo alcuna convenzione per la comunione del bene e non potendo tenersi conto della qualificazione data dalle parti negli originari atti introduttivi. La decisione avrebbe così portato ad attribuire alla originaria convenuta anche le particelle di proprietà dell'originario attore, in assenza di comunione dell'edificio.
La tesi sostenuta da non trova riscontro, visto che il giudice di prime cure non Controparte_1 ha contestato la proprietà esclusiva dei terreni in capo ai condividendi, ma ha correttamente rilevato che ciascun edificio costruito su terreni di diversi proprietari costituisce una unità non pag. 14/16 divisibile in natura in corrispondenza della linea di confine, e per questo motivo ha applicato l'art. 939 c.c.
Detta soluzione è del tutto corretta e coerente con la situazione di fatto, in quanto i fabbricati in questione non si compongono di singoli edifici o separati corpi di fabbrica, o comunque agevolmente separabili, costruite sui rispettivi terreni di proprietà esclusiva, ma di un fabbricato unitario costruito su entrambe le particelle, ciascuna di proprietà esclusiva di uno dei due condividendi. Dalla lettura della consulenza tecnica e dalle stesse affermazioni delle originarie parti in causa detta comunione emerge in modo chiaro e non contestato. Ad esempio, è pacifico che il fabbricato n. 4 veniva edificato sul terreno di proprietà esclusiva della convenuta, ma si verificava un importante sconfinamento su una particella di terzi, che veniva allora acquistata dall'attore. In questi casi la proprietà dell'unico complesso edilizio diviene necessariamente di proprietà comune di entrambi i proprietari, in proporzione al valore delle quote spettanti a ciascuno, a norma dell'art. 939 comma 1 c.c., ossia nei termini indicati dalla sentenza impugnata.
La giurisprudenza di legittimità citata dalla sentenza impugnata, proprio in caso analogo a quello oggetto di giudizio, ha affermato: “La disposizione esprime positivamente un principio di ordine generale che, applicato alla costruzione eseguita sul confine tra proprietà distinte, fa si che le unità immobiliari costituenti il fabbricato vengano acquistate in comune, in virtù dell'accessione, dai proprietari dei terreni confinanti. I materiali edili utilizzati per il fabbricato (il cemento, il ferro, i conci, i mattoni ecc.), non sono separabili senza notevole deterioramento reciproco: con la loro unione o commistione, essi danno luogo a nuove res, rispetto alle quali i beni giuridici si individuano in ragione della funzione (i piani o le porzioni di piano). Come conseguenza dell'accessione, si determina l'acquisto della proprietà comune dei piani o delle porzioni di piano in capo ai proprietari dei terreni confinanti, in proporzione delle rispettive quote, delineate dalla linea ideale che dal suolo si proietta verticalmente fino al lastrico solare.” (cfr. Cass., n. 11154/1997).
A riprova della infondatezza – non solo giuridica ma anche di fatto – della tesi sostenuta dalle appellanti incidentali, è sufficiente osservare che anche affermando la proprietà esclusiva della porzione edificata su ciascuno dei fondi al proprietario esclusivo di ogni particella, si dovrebbe procedere alla divisione dell'edificio in natura secondo le rispettive quote, non essendo detta divisione sussistente in natura. In conclusione, la doglianza si risolve in una pag. 15/16 critica alla attribuzione delle singole quote dei beni, senza dedurre un difetto die criteri utilizzati o proporre una diversa distribuzione.
6. Le spese di lite possono essere compensate, considerata la reciproca soccombenza delle parti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e e sull'appello incidentale proposto da avverso
[...] Parte_2 Controparte_1 le sentenze del Tribunale di Palmi n. 515/2018 e n. 1071/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2. compensa le spese di lite;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 11 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
NU Morrone AT Morabito
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