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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1148/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
Parte_1
nato in [...] il [...] (C.F. ed elettivamente domiciliato a Canicattì, P.IVA_1
via Chiolo n.10, presso lo studio dell'Avv. Calà Silvana (C.F. e PEC C.F._1
, dal quale è rappresentato e difeso Email_1
appellante contro
Controparte_1
,
[...]
in persona del pro tempore CP_2
appellato non costituito
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
1
Conclusioni per l'appellante:
Accogliere nella forma e nel merito il presente appello, Stante l'anzidetto si chiede che -In via principale riformare il provvedimento (notificato il 17.06.2024) di rigetto della richiesta di Protezione Internazionale. Accertare e dichiarare che il ricorrente è titolare di tutti i requisiti di cui all'art.2, comma 2 e 14 D. Lgs. 251/2007 e, per l'effetto, riconoscergli lo status di persona cui è accordata la protezione sussidiaria;
-In via subordinata accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art.32,comma 3 del D.lgs.n.25/2008 oggi modificato dal D.L. n.130/2020 conv.in
e/o della protezione umanitaria, ex art.5 comma 6 del D.Lgs. 286/1998. Con CP_3
riserva di produrre ulteriore documentazione a sostegno del ricorso. Con vittoria di spese.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 4422/2024 del 14 giugno 2024, il Tribunale di Palermo – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – ha rigettato il ricorso proposto da Parte_1
avverso il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il
[...]
Riconoscimento della Protezione Internazionale di aveva respinto la sua domanda CP_1
diretta a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale.
2. Avverso la predetta decisione, la difesa dell'appellante ha interposto gravame con ricorso depositato in data 27 giugno 2024, concludendo come in epigrafe.
3. Con provvedimento presidenziale del 28 giugno 2024, è stata fissata per la trattazione del gravame l'udienza del giorno 8 novembre 2024 ed assegnato all'appellante il termine di giorni 10 al fine di provvedere alla notifica del gravame e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte.
4. In vista dell'udienza come sopra calendata, l'appellante, con istanza del giorno 8 ottobre 2024, ha dichiarato di non aver provveduto alla notificazione a causa di una dimenticanza e chiesto di essere rimesso in termini per provvedere.
5. Con provvedimento presidenziale del giorno 9 ottobre 2024, l'istanza è stata rigettata, stante la mancata prova degli impedimenti allegati dalla Difesa dell'appellante.
2 6. Disposta la trattazione scritta dell'udienza già calendata per il giorno 8 novembre 2024
e depositate note scritte da parte dell'appellante, la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
7. L'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Ed invero, come anticipato, calendarizzata l'udienza di trattazione per il giorno 8 novembre
2024, la Corte ha assegnato alla Difesa il termine di 10 giorni per provvedere alla notifica dell'atto introduttivo alla controparte. E, tuttavia, la stessa Difesa ha dichiarato di non aver mai provveduto a notificare l'atto a causa di una dimenticanza ed ha chiesto di essere rimessa in termini per potere correttamente ottemperare all'incombente.
Giova allora ricordare che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata – imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. – a norma dell'art. 291 c.p.c., al Giudice non è consentito assegnare un termine perentorio per provvedere ad una (nuova) notifica (Cass. SU n. 20604/2008).
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “l'art. 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 dello stesso art. 153 c.p.c.” (cfr. Cassazione Civile, sezione II,
1.10.2019 n.24474).
L'interesse alla stabilizzazione del provvedimento impugnato, contrapposto a quello dell'impugnante, comporta che, anche nella materia della protezione internazionale, ancorché il termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla
Corte d'appello non sia perentorio, non può disporsi la rinnovazione di un atto non compiuto, né possono essere accordati nuovi termini per l'espletamento di incombenti processuali necessari e non svolti, non essendo consentito alla parte di essere arbitra dei tempi del processo d'appello, né di allungarne, con condotte omissive non giustificate, la ragionevole durata (Cass. civ. Sez. I Ord., 27/11/2019, n. 30968).
Nel caso di specie, l'appellante ha addotto di essere incorso in una mera dimenticanza (cfr. istanza di rimessione in termini del giorno 8 ottobre: “il sottoscritto Procuratore per motivi strettamente personali e per causa non imputabile alla parte, in quanto era un periodo particolarmente stressante per i preparativi del proprio matrimonio, dimenticava di
3 effettuare la notifica del reclamo e del decreto di fissazione udienza alla controparte”), senz'altro inidonea ad integrare i presupposti di cui all' art. 153 c.p.c. cit.
8. Nulla deve essere disposto in merito alle spese di lite del presente grado di giudizio, non essendosi, come detto, neppure integrato il contraddittorio. Deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto da nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, nei confronti del , avverso il decreto n. P.IVA_1 Controparte_1
4422/2024 reso dal Tribunale di Palermo in data 14 giugno 2024.
Nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1148/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
Parte_1
nato in [...] il [...] (C.F. ed elettivamente domiciliato a Canicattì, P.IVA_1
via Chiolo n.10, presso lo studio dell'Avv. Calà Silvana (C.F. e PEC C.F._1
, dal quale è rappresentato e difeso Email_1
appellante contro
Controparte_1
,
[...]
in persona del pro tempore CP_2
appellato non costituito
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
1
Conclusioni per l'appellante:
Accogliere nella forma e nel merito il presente appello, Stante l'anzidetto si chiede che -In via principale riformare il provvedimento (notificato il 17.06.2024) di rigetto della richiesta di Protezione Internazionale. Accertare e dichiarare che il ricorrente è titolare di tutti i requisiti di cui all'art.2, comma 2 e 14 D. Lgs. 251/2007 e, per l'effetto, riconoscergli lo status di persona cui è accordata la protezione sussidiaria;
-In via subordinata accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art.32,comma 3 del D.lgs.n.25/2008 oggi modificato dal D.L. n.130/2020 conv.in
e/o della protezione umanitaria, ex art.5 comma 6 del D.Lgs. 286/1998. Con CP_3
riserva di produrre ulteriore documentazione a sostegno del ricorso. Con vittoria di spese.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 4422/2024 del 14 giugno 2024, il Tribunale di Palermo – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – ha rigettato il ricorso proposto da Parte_1
avverso il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il
[...]
Riconoscimento della Protezione Internazionale di aveva respinto la sua domanda CP_1
diretta a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale.
2. Avverso la predetta decisione, la difesa dell'appellante ha interposto gravame con ricorso depositato in data 27 giugno 2024, concludendo come in epigrafe.
3. Con provvedimento presidenziale del 28 giugno 2024, è stata fissata per la trattazione del gravame l'udienza del giorno 8 novembre 2024 ed assegnato all'appellante il termine di giorni 10 al fine di provvedere alla notifica del gravame e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte.
4. In vista dell'udienza come sopra calendata, l'appellante, con istanza del giorno 8 ottobre 2024, ha dichiarato di non aver provveduto alla notificazione a causa di una dimenticanza e chiesto di essere rimesso in termini per provvedere.
5. Con provvedimento presidenziale del giorno 9 ottobre 2024, l'istanza è stata rigettata, stante la mancata prova degli impedimenti allegati dalla Difesa dell'appellante.
2 6. Disposta la trattazione scritta dell'udienza già calendata per il giorno 8 novembre 2024
e depositate note scritte da parte dell'appellante, la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
7. L'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Ed invero, come anticipato, calendarizzata l'udienza di trattazione per il giorno 8 novembre
2024, la Corte ha assegnato alla Difesa il termine di 10 giorni per provvedere alla notifica dell'atto introduttivo alla controparte. E, tuttavia, la stessa Difesa ha dichiarato di non aver mai provveduto a notificare l'atto a causa di una dimenticanza ed ha chiesto di essere rimessa in termini per potere correttamente ottemperare all'incombente.
Giova allora ricordare che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata – imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. – a norma dell'art. 291 c.p.c., al Giudice non è consentito assegnare un termine perentorio per provvedere ad una (nuova) notifica (Cass. SU n. 20604/2008).
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “l'art. 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 dello stesso art. 153 c.p.c.” (cfr. Cassazione Civile, sezione II,
1.10.2019 n.24474).
L'interesse alla stabilizzazione del provvedimento impugnato, contrapposto a quello dell'impugnante, comporta che, anche nella materia della protezione internazionale, ancorché il termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla
Corte d'appello non sia perentorio, non può disporsi la rinnovazione di un atto non compiuto, né possono essere accordati nuovi termini per l'espletamento di incombenti processuali necessari e non svolti, non essendo consentito alla parte di essere arbitra dei tempi del processo d'appello, né di allungarne, con condotte omissive non giustificate, la ragionevole durata (Cass. civ. Sez. I Ord., 27/11/2019, n. 30968).
Nel caso di specie, l'appellante ha addotto di essere incorso in una mera dimenticanza (cfr. istanza di rimessione in termini del giorno 8 ottobre: “il sottoscritto Procuratore per motivi strettamente personali e per causa non imputabile alla parte, in quanto era un periodo particolarmente stressante per i preparativi del proprio matrimonio, dimenticava di
3 effettuare la notifica del reclamo e del decreto di fissazione udienza alla controparte”), senz'altro inidonea ad integrare i presupposti di cui all' art. 153 c.p.c. cit.
8. Nulla deve essere disposto in merito alle spese di lite del presente grado di giudizio, non essendosi, come detto, neppure integrato il contraddittorio. Deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto da nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, nei confronti del , avverso il decreto n. P.IVA_1 Controparte_1
4422/2024 reso dal Tribunale di Palermo in data 14 giugno 2024.
Nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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