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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/07/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 7993/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione
ex art. 445 bis c.p.c.; decorrenza requisito sanitario;
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti DANILE ROSARIA ROSSELLA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con Controparte_1 P.IVA_1 il Patrocinio dell'Avv.to SCHILIRO' VALENTINA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' avversando la domanda. CP_2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, va osservato come il ricorso in opposizione risulti promosso tempestivamente ed innanzi al giudice competente.
Parimenti tempestiva risulta la proposizione del pregresso giudizio ex art. 445
bis c.p.c.
Il ricorso in opposizione è infondato.
Come si evince anche dalla relazione del C.T.U. nominato nella presente sede non sussistono i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte attrice alla data di decorrenza invocata, anziché a quella fissata dal C.T.U. nominato durante la fase sommaria.
Anche l'odierno C.T.U., infatti, ha confermato gli esiti della pregressa verifica specialistica, in particolare così concludendo: “a far data verosimilmente dal mese di
MARZO 2024, per prevedibile e ammissibile aggravamento nel tempo, si ritiene si
siano concretizzate le condizioni di non autosufficienza tali da rendere la ricorrente
abbisognevole di assistenza continua ai sensi della legge 18/80 e succ. Contestualmente
si ritiene che nel medesimo tempo si siano concretizzati i requisiti previsti dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92”
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem,
costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili,
risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione, avendo il C.T.U. preso in debita considerazione anche i rilievi critici del
C.T.P., richiamati in sede di note sostitutive di udienza, e ben motivando sulla non condivisibilità dei medesimi.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Deve dunque ritenersi che parte ricorrente sia in possesso del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3,
co. 3, l. 104/1992, solo a far data dal marzo del 2024.
Il ricorso va, nel resto, rigettato.
Nessuna statuizione va emessa in punto di spese, in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCERTA che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, l.
104/1992, a far data dal marzo del 2024, come da relazione del CTU in atti;
- RIGETTA, nel resto;
- NULLA sulle spese;
- PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così depositato, in Catania, lì 02/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 7993/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione
ex art. 445 bis c.p.c.; decorrenza requisito sanitario;
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti DANILE ROSARIA ROSSELLA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con Controparte_1 P.IVA_1 il Patrocinio dell'Avv.to SCHILIRO' VALENTINA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' avversando la domanda. CP_2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, va osservato come il ricorso in opposizione risulti promosso tempestivamente ed innanzi al giudice competente.
Parimenti tempestiva risulta la proposizione del pregresso giudizio ex art. 445
bis c.p.c.
Il ricorso in opposizione è infondato.
Come si evince anche dalla relazione del C.T.U. nominato nella presente sede non sussistono i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte attrice alla data di decorrenza invocata, anziché a quella fissata dal C.T.U. nominato durante la fase sommaria.
Anche l'odierno C.T.U., infatti, ha confermato gli esiti della pregressa verifica specialistica, in particolare così concludendo: “a far data verosimilmente dal mese di
MARZO 2024, per prevedibile e ammissibile aggravamento nel tempo, si ritiene si
siano concretizzate le condizioni di non autosufficienza tali da rendere la ricorrente
abbisognevole di assistenza continua ai sensi della legge 18/80 e succ. Contestualmente
si ritiene che nel medesimo tempo si siano concretizzati i requisiti previsti dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92”
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem,
costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili,
risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione, avendo il C.T.U. preso in debita considerazione anche i rilievi critici del
C.T.P., richiamati in sede di note sostitutive di udienza, e ben motivando sulla non condivisibilità dei medesimi.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Deve dunque ritenersi che parte ricorrente sia in possesso del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3,
co. 3, l. 104/1992, solo a far data dal marzo del 2024.
Il ricorso va, nel resto, rigettato.
Nessuna statuizione va emessa in punto di spese, in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCERTA che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, l.
104/1992, a far data dal marzo del 2024, come da relazione del CTU in atti;
- RIGETTA, nel resto;
- NULLA sulle spese;
- PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così depositato, in Catania, lì 02/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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