Art. 1.
Il compenso di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 711 , dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali e agli agenti degli Uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto della Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, e' fissato in L. 4 quando la notifica e' eseguita nei Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti e in L. 8 negli altri casi. (1) ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 febbraio 1955, n. 83 ha disposto (con l'art. 1) che "Il compenso di cui al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369 , dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e' fissato in lire 25 quando la notifica e' eseguita nei Comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 50 negli altri casi". ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 24 febbraio 1971, n. 114 , nel modificare l' art. 1 della L. 27 febbraio 1955, n. 83 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "Il compenso di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 83 , dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e' fissato, a decorrere dal 1 gennaio 1970, in lire 50 quando la notifica e' eseguita nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 100 negli altri casi."
Il compenso di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 711 , dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali e agli agenti degli Uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto della Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, e' fissato in L. 4 quando la notifica e' eseguita nei Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti e in L. 8 negli altri casi. (1) ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 febbraio 1955, n. 83 ha disposto (con l'art. 1) che "Il compenso di cui al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369 , dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e' fissato in lire 25 quando la notifica e' eseguita nei Comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 50 negli altri casi". ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 24 febbraio 1971, n. 114 , nel modificare l' art. 1 della L. 27 febbraio 1955, n. 83 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "Il compenso di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 83 , dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e' fissato, a decorrere dal 1 gennaio 1970, in lire 50 quando la notifica e' eseguita nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 100 negli altri casi."