Articolo 1 della Legge 1 luglio 1981, n. 344
Versione
8 luglio 1981
Art. 1. Articolo unico

Il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208 , recante misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2:
al secondo comma, le parole: "la utilizzazione provvisoria presso il Ministero della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "fino al termine massimo del 30 giugno 1982 la utilizzazione presso il Ministero della sanita' di un contingente di 70 unita'"; e la parola: "preferibilmente" e' soppressa;
dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Al termine del periodo di utilizzazione il personale puo', a domanda, essere inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero della sanita', nel ruolo speciale di cui all' articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 3 "; conseguentemente, il secondo periodo del terzo comma e' soppresso;
il quarto comma e' soppresso;
dopo il nono comma e' inserito il seguente:
"Alle spese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36, secondo comma, e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923.
n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato. Per i pagamenti in valuta estera da parte del Ministero della sanita' si applica per la parte compatibile il disposto dell' articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ".

Entrata in vigore il 8 luglio 1981