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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3264/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita
CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3264/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZANGARI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo (con la rettifica dell'errore materiale come operata in sede di verbale d'udienza del 2.10.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis;
1. Accogliere il ricorso per i motivi esposti, annullare il predetto decreto di revoca impugnato, ordinare alla di Varese di restituire la patente di guida ritirata illegittimamente;
; CP_1 pagina 1 di 5 Con vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato e non riscosso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso semplificato di cognizione, chiedeva l'annullamento del Parte_1 provvedimento di revoca della patente di guida emesso dalla Prefettura di n. prot. CP_1
2212784 2° Sett. Pat. del 12.03.1998 e la restituzione della patente di guida cat. B nr. , Nume_1 rilasciata il 4.11.1991 dalla medesima . CP_1
In particolare, il ricorrente precisava che la revoca della patente di guida era stata disposta ai sensi dell'art. 120 comma 2 C.d.S, sul presupposto che, nei suoi confronti, era stato emesso dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 10.12.1997 decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni 3.
Innanzitutto, il ricorrente evidenziava, in via pregiudiziale, la sussistenza della cognizione del giudice ordinario – come stabilito da plurime pronunce della Corte Costituzionale – nonché della competenza del Tribunale di Bologna, in base al criterio del foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c..
Nel merito, richiamava le pronunce della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 120 comma 2 C.d.s., escludendo il carattere automatico del provvedimento di revoca della patente di guida, a fronte di un provvedimento applicativo delle misure di prevenzione, e lasciando all'amministrazione il potere di apprezzare le circostanze del caso concreto;
deduceva che la non aveva tenuto conto delle condizioni rappresentate dal ricorrente e della necessità di CP_1 procedere o meno alla revoca della patente di guida, a fronte della misura di prevenzione applicata nel caso di specie;
richiamava le pronunce della giurisprudenza di merito, che in casi analoghi avevano riconosciuto il diritto dell'interessato alla restituzione della patente di guida.
Per questi motivi
, chiedeva, in accoglimento del ricorso, che venisse annullato Parte_1 il decreto di revoca impugnato e ordinato alla di restituire la patente di Controparte_1 guida ritirata illegittimamente.
2. All'udienza del 29.05.2025, verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata la contumacia dei resistenti.
Il Procuratore del ricorrente chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, che aveva luogo in data 2.10.2025, ove lo stesso si riportava al ricorso introduttivo. pagina 2 di 5 Quindi il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
3. In relazione alla domanda in oggetto, deve riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario, come ampiamente esposto dal ricorrente.
La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite, che di recente hanno riconosciuto, in relazione alle controversie in esame, la giurisdizione del giudice ordinario, tenendo anche conto dell'orientamento della Corte Costituzionale, la quale, intervenendo con diverse pronunce sull'art. 120
C.d.S., ha fatto venir meno l'automatismo della revoca della patente di guida conseguente alla condanna per determinati reati o per l'applicazione di misure di sicurezza personale o di prevenzione.
In particolare, la Suprema Corte ha così precisato: “Anche a seguito della sentenza della Corte cost. n.
99 del 2020 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, c.d.s., nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", anziché "può provvedere", alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione -, la revoca della patente dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare al giudice ordinario, secondo la regola generale di riparto” (Cass. civ. S.U. n. 26391 del 19.11.2020).
Questo orientamento è oramai consolidato ed è seguito comunemente dalla giurisprudenza di merito del giudice ordinario e amministrativo.
Deve poi riconoscersi la competenza per materia del Tribunale, ai sensi dell'art. 9 c.p.c., anziché del
Giudice di Pace. Infatti, nel caso di revoca della patente di guida disposta in conseguenza dell'irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il decreto prefettizio che la dispone non va assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di impugnazione di cui all'art. 22 bis L. n. 689/81, con il rimando dell'art. 6
D.L.vo n. 150/11 alla disciplina del rito del lavoro, non costituendo tale provvedimento la conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, in quanto è diretto a constatare l'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti dall'ordinamento per il conseguimento dell'abilitazione alla guida (Corte App. Roma, 18/02/2021, n. 1298).
4. Nel merito, si ritiene che la domanda debba essere respinta.
pagina 3 di 5 Si rileva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 99/2020, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 120 comma 2 C.d.S., nella parte in cui dispone che il Prefetto “provvede”, anziché “può provvedere” alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D.L.vo n. 159/2011. Pertanto, in forza di tale pronuncia, l'autorità prefettizia, nel revocare la patente, non può prescindere dalla valutazione circa la sussistenza delle specifiche circostanze di fatto che depongono per la pericolosità sociale del soggetto, né dalla verifica delle ragioni di necessità e/o di opportunità della revoca della patente di guida in via amministrativa, a fronte della specifica misura di prevenzione, alla quale nel caso concreto è sottoposto il suo titolare.
Tuttavia, nel caso di specie, il decreto di revoca della patente è ormai divenuto inoppugnabile, in quanto è stato emesso in 12.03.1998 e notificato il 23.03.1998 (doc. 1); non può neppure essere contestato mediante l'impugnazione di un atto a valle, quale, nel caso di specie, la mancata risposta all'istanza di annullamento del provvedimento in sede di autotutela, trasmessa dall'interessato alla di con pec del 12.03.2025. CP_1 CP_1
Si osserva che, in generale, la normativa sopravvenuta all'emanazione di un provvedimento amministrativo non incide sulla sua validità, che deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio tempus regit actum.
Nell'ipotesi di declaratoria di incostituzionalità, l'art. 136 Cost. dispone che la norma dichiarata incostituzionale cessi di avere efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione.
Avendo però la L. cost. n. 1/48 introdotto il meccanismo del giudizio incidentale, gli effetti della sentenza non possono non riflettersi sul giudizio a quo, in quanto il sistema deve consentire alla parte che abbia sollevato la questione di costituzionalità di beneficiare dell'esito favorevole della stessa. Il principio di uguaglianza e il riconoscimento del diritto a tutelare i propri interessi impongono, altresì, di estendere a tutti i rapporti giuridici pendenti l'efficacia della sentenza di accoglimento, con esclusione, dunque, solo dei rapporti oramai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento, cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essere maturate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità (Cass. civ. ord. n. 26291/2017; Cass. civ. n. 20381/2012).
Nel caso di specie, il decreto di revoca della patente emesso il 12.03.1998 nei confronti di in conformità alla normativa all'epoca vigente, risulta ormai definitivo e non Parte_1 più impugnabile.
Del resto, in relazione alla possibilità di caducare un provvedimento emesso sulla base di una norma dichiarata incostituzionale, la giurisprudenza amministrativa riconosce la legittimità della sentenza di pagina 4 di 5 annullamento dell'atto impugnato, anche qualora la relativa questione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di ricorso, sempre che il relativo giudizio sia ancora pendente al momento della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3798/2024;
TAR Lazio Sez. II, n. 14350/2022).
In conclusione, essendo il provvedimento amministrativo oramai divenuto definitivo e incontestabile, non può essere caducato per mezzo di una impugnazione tardiva, conseguente ad una pronuncia della
Corte Costituzionale.
Si consideri, peraltro, che l'ordinamento tutela altrimenti il diritto del soggetto, già sottoposto a misura di prevenzione, di chiedere ed ottenere la patente di guida. Infatti, l'art. 120 comma 3 CdS stabilisce che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”. Dunque, alla scadenza del termine così indicato, è consentito all'interessato di avvalersi di tale diritto.
Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Stante la contumacia delle parti resistenti, non si provvedere sulle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso proposto da Parte_1
- nulla sulle spese.
Bologna, 31 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita Chierici
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita
CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3264/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZANGARI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo (con la rettifica dell'errore materiale come operata in sede di verbale d'udienza del 2.10.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis;
1. Accogliere il ricorso per i motivi esposti, annullare il predetto decreto di revoca impugnato, ordinare alla di Varese di restituire la patente di guida ritirata illegittimamente;
; CP_1 pagina 1 di 5 Con vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato e non riscosso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso semplificato di cognizione, chiedeva l'annullamento del Parte_1 provvedimento di revoca della patente di guida emesso dalla Prefettura di n. prot. CP_1
2212784 2° Sett. Pat. del 12.03.1998 e la restituzione della patente di guida cat. B nr. , Nume_1 rilasciata il 4.11.1991 dalla medesima . CP_1
In particolare, il ricorrente precisava che la revoca della patente di guida era stata disposta ai sensi dell'art. 120 comma 2 C.d.S, sul presupposto che, nei suoi confronti, era stato emesso dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 10.12.1997 decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni 3.
Innanzitutto, il ricorrente evidenziava, in via pregiudiziale, la sussistenza della cognizione del giudice ordinario – come stabilito da plurime pronunce della Corte Costituzionale – nonché della competenza del Tribunale di Bologna, in base al criterio del foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c..
Nel merito, richiamava le pronunce della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 120 comma 2 C.d.s., escludendo il carattere automatico del provvedimento di revoca della patente di guida, a fronte di un provvedimento applicativo delle misure di prevenzione, e lasciando all'amministrazione il potere di apprezzare le circostanze del caso concreto;
deduceva che la non aveva tenuto conto delle condizioni rappresentate dal ricorrente e della necessità di CP_1 procedere o meno alla revoca della patente di guida, a fronte della misura di prevenzione applicata nel caso di specie;
richiamava le pronunce della giurisprudenza di merito, che in casi analoghi avevano riconosciuto il diritto dell'interessato alla restituzione della patente di guida.
Per questi motivi
, chiedeva, in accoglimento del ricorso, che venisse annullato Parte_1 il decreto di revoca impugnato e ordinato alla di restituire la patente di Controparte_1 guida ritirata illegittimamente.
2. All'udienza del 29.05.2025, verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata la contumacia dei resistenti.
Il Procuratore del ricorrente chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, che aveva luogo in data 2.10.2025, ove lo stesso si riportava al ricorso introduttivo. pagina 2 di 5 Quindi il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
3. In relazione alla domanda in oggetto, deve riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario, come ampiamente esposto dal ricorrente.
La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite, che di recente hanno riconosciuto, in relazione alle controversie in esame, la giurisdizione del giudice ordinario, tenendo anche conto dell'orientamento della Corte Costituzionale, la quale, intervenendo con diverse pronunce sull'art. 120
C.d.S., ha fatto venir meno l'automatismo della revoca della patente di guida conseguente alla condanna per determinati reati o per l'applicazione di misure di sicurezza personale o di prevenzione.
In particolare, la Suprema Corte ha così precisato: “Anche a seguito della sentenza della Corte cost. n.
99 del 2020 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, c.d.s., nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", anziché "può provvedere", alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione -, la revoca della patente dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare al giudice ordinario, secondo la regola generale di riparto” (Cass. civ. S.U. n. 26391 del 19.11.2020).
Questo orientamento è oramai consolidato ed è seguito comunemente dalla giurisprudenza di merito del giudice ordinario e amministrativo.
Deve poi riconoscersi la competenza per materia del Tribunale, ai sensi dell'art. 9 c.p.c., anziché del
Giudice di Pace. Infatti, nel caso di revoca della patente di guida disposta in conseguenza dell'irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il decreto prefettizio che la dispone non va assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di impugnazione di cui all'art. 22 bis L. n. 689/81, con il rimando dell'art. 6
D.L.vo n. 150/11 alla disciplina del rito del lavoro, non costituendo tale provvedimento la conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, in quanto è diretto a constatare l'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti dall'ordinamento per il conseguimento dell'abilitazione alla guida (Corte App. Roma, 18/02/2021, n. 1298).
4. Nel merito, si ritiene che la domanda debba essere respinta.
pagina 3 di 5 Si rileva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 99/2020, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 120 comma 2 C.d.S., nella parte in cui dispone che il Prefetto “provvede”, anziché “può provvedere” alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D.L.vo n. 159/2011. Pertanto, in forza di tale pronuncia, l'autorità prefettizia, nel revocare la patente, non può prescindere dalla valutazione circa la sussistenza delle specifiche circostanze di fatto che depongono per la pericolosità sociale del soggetto, né dalla verifica delle ragioni di necessità e/o di opportunità della revoca della patente di guida in via amministrativa, a fronte della specifica misura di prevenzione, alla quale nel caso concreto è sottoposto il suo titolare.
Tuttavia, nel caso di specie, il decreto di revoca della patente è ormai divenuto inoppugnabile, in quanto è stato emesso in 12.03.1998 e notificato il 23.03.1998 (doc. 1); non può neppure essere contestato mediante l'impugnazione di un atto a valle, quale, nel caso di specie, la mancata risposta all'istanza di annullamento del provvedimento in sede di autotutela, trasmessa dall'interessato alla di con pec del 12.03.2025. CP_1 CP_1
Si osserva che, in generale, la normativa sopravvenuta all'emanazione di un provvedimento amministrativo non incide sulla sua validità, che deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio tempus regit actum.
Nell'ipotesi di declaratoria di incostituzionalità, l'art. 136 Cost. dispone che la norma dichiarata incostituzionale cessi di avere efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione.
Avendo però la L. cost. n. 1/48 introdotto il meccanismo del giudizio incidentale, gli effetti della sentenza non possono non riflettersi sul giudizio a quo, in quanto il sistema deve consentire alla parte che abbia sollevato la questione di costituzionalità di beneficiare dell'esito favorevole della stessa. Il principio di uguaglianza e il riconoscimento del diritto a tutelare i propri interessi impongono, altresì, di estendere a tutti i rapporti giuridici pendenti l'efficacia della sentenza di accoglimento, con esclusione, dunque, solo dei rapporti oramai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento, cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essere maturate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità (Cass. civ. ord. n. 26291/2017; Cass. civ. n. 20381/2012).
Nel caso di specie, il decreto di revoca della patente emesso il 12.03.1998 nei confronti di in conformità alla normativa all'epoca vigente, risulta ormai definitivo e non Parte_1 più impugnabile.
Del resto, in relazione alla possibilità di caducare un provvedimento emesso sulla base di una norma dichiarata incostituzionale, la giurisprudenza amministrativa riconosce la legittimità della sentenza di pagina 4 di 5 annullamento dell'atto impugnato, anche qualora la relativa questione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di ricorso, sempre che il relativo giudizio sia ancora pendente al momento della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3798/2024;
TAR Lazio Sez. II, n. 14350/2022).
In conclusione, essendo il provvedimento amministrativo oramai divenuto definitivo e incontestabile, non può essere caducato per mezzo di una impugnazione tardiva, conseguente ad una pronuncia della
Corte Costituzionale.
Si consideri, peraltro, che l'ordinamento tutela altrimenti il diritto del soggetto, già sottoposto a misura di prevenzione, di chiedere ed ottenere la patente di guida. Infatti, l'art. 120 comma 3 CdS stabilisce che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”. Dunque, alla scadenza del termine così indicato, è consentito all'interessato di avvalersi di tale diritto.
Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Stante la contumacia delle parti resistenti, non si provvedere sulle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso proposto da Parte_1
- nulla sulle spese.
Bologna, 31 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita Chierici
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