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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/04/2024, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
Rg. 1644/2019
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario della II sezione civile del Tribunale di Torre
Annunziata, dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1644 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad
OGGETTO: risarcimento danni da lesioni, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano Parte_1
Vercellone, come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Pompei, alla via Aldo Moro I Traversa 18/B
Attrice
E
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso in virtù di determinazione del Dirigente:
SET2 – 182 – 2019 del 11.04.2019, registrata al Registro Generale della Segreteria Comunale il 12.04.2019 n.514, Prat. n.47/2018, e giusta deliberazione della Giunta Comunale n° 35 del 08/04/2019, in atti, dall' Avv. Maria Vitale ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Pompei alla via Aldo Moro 3,
Convenuto
nonché
rappresentato e difeso, come da procura a Controparte_2
margine dell'atto di costituzione e risposta, dall'Avv. Pasquale
Vitiello ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Pompei via
Bartolo Longo n. 15
Convenuto
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note di trattazione scritta
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale Controparte_2
nella qualità di proprietario dell'immobile sito nel Comune di
Pompei, alla via San Giovanni Battista De Salle, 47 e il CP_1
nella qualità di conduttore del predetto immobile, al fine di
[...]
sentirli condannare in solido, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero in subordine dell'art. 2043 c.c., per le lesioni personali riportate in seguito ad un sinistro avvenuto in data 09/12/2012, alle ore 11,35 circa, in Pompei, alla via Giovanni Battista De Salle, 47.
Nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, l'attrice, in qualità di terza trasportata a bordo del motoveicolo tipo Piaggio tg.
DC47247, di proprietà di e da lui condotto, Controparte_3
veniva improvvisamente colpita al piede destro da un'anta di legno, staccatasi dall'edificio situato nel Comune di Pompei alla via S. Giovanni Battista De Salle, 47. Per effetto del colpo ricevuto, la riportava lesioni personali, per le quali si rendeva Parte_1
necessario il ricovero presso il P.O. S. Leonardo di Castellammare di Stabia (NA). Pertanto, l'attrice chiedeva la condanna in solido dei convenuti a pagare la somma pari ad euro 20.471,03, come quantificata dalla relazione di parte a firma del dott. Per_1
.
[...]
Su richiesta di parte attrice, la causa veniva rinviata alla data del
03/03/2020 per la rinotifica dell'atto introduttivo ad entrambi i convenuti perché la data del sinistro risultava erroneamente indicata.
Si costituiva il convenuto che impugnava la Controparte_1
domanda introduttiva, unitamente a tutto quanto dedotto, richiesto, esibito e depositato, chiedendone l'integrale rigetto in quanto preliminarmente improcedibile, improponibile, prescritto, oltre che infondato in fatto e diritto.
Si costituiva, altresì, il quale impugnava e Controparte_2
contestava la domanda così come proposta e, in particolare, insisteva nell'eccezione di improcedibilità della domanda attrice per omesso esperimento della procedura di “negoziazione assistita obbligatoria” di cui all'art. 3 del D.L. n. 132/2014. Eccepiva, inoltre, la nullità assoluta dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 2947 c.c. e la carenza di legittimazione passiva per assenza di qualsivoglia colpa e/o responsabilità in ordine al sinistro oggetto di causa.
All'udienza dell'08.09.2020 il giudice riscontrava il mancato invito alla stipula della negoziazione assistita e, su istanza di parte, autorizzava parte attrice a procedere a negoziazione assistita entro il termine di legge. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc, mutato il giudice, veniva ammessa la prova come richiesta ed articolata, con successiva decadenza dalla stessa della parte attorea. All'udienza del 22/01/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda attorea è infondata per le ragioni che di seguito si esplicitano.
L'attrice ha agito nei confronti del e del sig. Controparte_1
per sentirli condannare al risarcimento dei Controparte_2
danni causatile dalla caduta di un'anta distaccatasi da una finestra dell'immobile sito in Pompei, alla via San Giovanni Battista De
Salle.
Nel caso di specie, proprietario dell'immobile Controparte_2
teatro del sinistro, lo aveva concesso in locazione al Comune di
Pompei, per essere adibito a Centro Sociale Polifunzionale per anziani, come risulta provato dal contratto di locazione registrato all di Castellammare di Stabia, in data 2 Organizzazione_1
dicembre 2008.
In diritto va evidenziato, quindi, che la pretesa azionata dall'istante va ricondotta al paradigma dell'art. 2051 c.c. ed, in relazione a tale fattispecie, correttamente l'attrice ha prospettato la domanda, sia richiamando espressamente tale norma, sia allegando la responsabilità dei convenuti. Così inquadrata la vicenda, spetta all'attrice provare sia il fatto, sia che l'evento si è verificato a causa delle condizioni della cosa, sia i danni subiti. Al proprietario e al custode, viceversa, spetta provare l'esistenza del caso fortuito, inteso come imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento. Tanto premesso, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, si ritiene di esaminare preliminarmente l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
Ed invero è pacifico in giurisprudenza che la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché più specificamente Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008,
Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n.
11356/2006)
L'art. 2947 c.c. stabilisce che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è verificato, mentre l'art. 2943 c.c. stabilisce che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio e da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore;
ai sensi dell'art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione, inizia a decorrere ex novo il termine previsto di prescrizione.
Nel caso di specie, risulta acclarato che il fatto illecito è avvenuto in data 09/12/2012. L'attrice ha rappresentato di aver inviato un primo atto interruttivo della prescrizione in data 10/11/2014, indirizzato al convenuto in qualità di conduttore Controparte_1
dell'immobile. A riprova di ciò, parte attrice ha allegato la missiva di messa in mora, con copia di ricevuta di partenza e di ritorno. Tale documentazione è stata contestata da parte dei convenuti. In particolare, dalla certificazione proveniente dal Comune di Pompei, datata 28/02/2023, in riscontro alla richiesta avanzata dal difensore del convenuto e prodotta in giudizio, risulta che Controparte_2 le cartoline postali inerenti la suddetta messa in mora indirizzata al
Comune di Pompei corrispondono nel numero cronologico ad altra messa in mora e, specificatamente, a quella avanzata dallo stesso avvocato di parte attorea in nome e per conto della sig.ra CP_4
e non a nome della sig.ra .
[...] Parte_1
A fronte di tale eccezione, nulla ha dedotto e provato in senso contrario l'attrice.
Ad avviso della Suprema Corte, “incombe sul destinatario l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell'invio della raccomandata medesima” (Cass. 22687/2017).
Ebbene tale prova, a parere di questo Giudice, è stata fornita, in quanto il ha provato la non corrispondenza tra Controparte_1
le cartoline postali prodotte dall'attore e la messa in mora relativa al risarcimento dei danni oggetto del presente giudizio, specificando anche l'effettiva comunicazione di messa in mora corrispondente alle predette cartoline. A fronte di tanto, l'attore sul punto è rimasto inerte e, pertanto, è da ritenersi che il diritto vantato teso ad ottenere il risarcimento dei danni per lesioni personali nel presente giudizio risulta prescritto.
La domanda va dunque rigettata per prescrizione del relativo diritto.
Tutte le altre richieste risultano assorbite.
Le spese di lite, atteso che la controversia è stata azionata per la tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito, alla luce della verosimiglianza del concreto accadimento del fatto storico e tenuto conto che la pronuncia si arresta su una questione preliminare, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda, avendo accertato la prescrizione del diritto azionato;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, 30.04.2024
IL G.O.P.
(dott.ssa Immacolata Cesarano)
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario della II sezione civile del Tribunale di Torre
Annunziata, dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1644 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad
OGGETTO: risarcimento danni da lesioni, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano Parte_1
Vercellone, come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Pompei, alla via Aldo Moro I Traversa 18/B
Attrice
E
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso in virtù di determinazione del Dirigente:
SET2 – 182 – 2019 del 11.04.2019, registrata al Registro Generale della Segreteria Comunale il 12.04.2019 n.514, Prat. n.47/2018, e giusta deliberazione della Giunta Comunale n° 35 del 08/04/2019, in atti, dall' Avv. Maria Vitale ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Pompei alla via Aldo Moro 3,
Convenuto
nonché
rappresentato e difeso, come da procura a Controparte_2
margine dell'atto di costituzione e risposta, dall'Avv. Pasquale
Vitiello ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Pompei via
Bartolo Longo n. 15
Convenuto
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note di trattazione scritta
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale Controparte_2
nella qualità di proprietario dell'immobile sito nel Comune di
Pompei, alla via San Giovanni Battista De Salle, 47 e il CP_1
nella qualità di conduttore del predetto immobile, al fine di
[...]
sentirli condannare in solido, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero in subordine dell'art. 2043 c.c., per le lesioni personali riportate in seguito ad un sinistro avvenuto in data 09/12/2012, alle ore 11,35 circa, in Pompei, alla via Giovanni Battista De Salle, 47.
Nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, l'attrice, in qualità di terza trasportata a bordo del motoveicolo tipo Piaggio tg.
DC47247, di proprietà di e da lui condotto, Controparte_3
veniva improvvisamente colpita al piede destro da un'anta di legno, staccatasi dall'edificio situato nel Comune di Pompei alla via S. Giovanni Battista De Salle, 47. Per effetto del colpo ricevuto, la riportava lesioni personali, per le quali si rendeva Parte_1
necessario il ricovero presso il P.O. S. Leonardo di Castellammare di Stabia (NA). Pertanto, l'attrice chiedeva la condanna in solido dei convenuti a pagare la somma pari ad euro 20.471,03, come quantificata dalla relazione di parte a firma del dott. Per_1
.
[...]
Su richiesta di parte attrice, la causa veniva rinviata alla data del
03/03/2020 per la rinotifica dell'atto introduttivo ad entrambi i convenuti perché la data del sinistro risultava erroneamente indicata.
Si costituiva il convenuto che impugnava la Controparte_1
domanda introduttiva, unitamente a tutto quanto dedotto, richiesto, esibito e depositato, chiedendone l'integrale rigetto in quanto preliminarmente improcedibile, improponibile, prescritto, oltre che infondato in fatto e diritto.
Si costituiva, altresì, il quale impugnava e Controparte_2
contestava la domanda così come proposta e, in particolare, insisteva nell'eccezione di improcedibilità della domanda attrice per omesso esperimento della procedura di “negoziazione assistita obbligatoria” di cui all'art. 3 del D.L. n. 132/2014. Eccepiva, inoltre, la nullità assoluta dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 2947 c.c. e la carenza di legittimazione passiva per assenza di qualsivoglia colpa e/o responsabilità in ordine al sinistro oggetto di causa.
All'udienza dell'08.09.2020 il giudice riscontrava il mancato invito alla stipula della negoziazione assistita e, su istanza di parte, autorizzava parte attrice a procedere a negoziazione assistita entro il termine di legge. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc, mutato il giudice, veniva ammessa la prova come richiesta ed articolata, con successiva decadenza dalla stessa della parte attorea. All'udienza del 22/01/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda attorea è infondata per le ragioni che di seguito si esplicitano.
L'attrice ha agito nei confronti del e del sig. Controparte_1
per sentirli condannare al risarcimento dei Controparte_2
danni causatile dalla caduta di un'anta distaccatasi da una finestra dell'immobile sito in Pompei, alla via San Giovanni Battista De
Salle.
Nel caso di specie, proprietario dell'immobile Controparte_2
teatro del sinistro, lo aveva concesso in locazione al Comune di
Pompei, per essere adibito a Centro Sociale Polifunzionale per anziani, come risulta provato dal contratto di locazione registrato all di Castellammare di Stabia, in data 2 Organizzazione_1
dicembre 2008.
In diritto va evidenziato, quindi, che la pretesa azionata dall'istante va ricondotta al paradigma dell'art. 2051 c.c. ed, in relazione a tale fattispecie, correttamente l'attrice ha prospettato la domanda, sia richiamando espressamente tale norma, sia allegando la responsabilità dei convenuti. Così inquadrata la vicenda, spetta all'attrice provare sia il fatto, sia che l'evento si è verificato a causa delle condizioni della cosa, sia i danni subiti. Al proprietario e al custode, viceversa, spetta provare l'esistenza del caso fortuito, inteso come imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento. Tanto premesso, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, si ritiene di esaminare preliminarmente l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
Ed invero è pacifico in giurisprudenza che la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché più specificamente Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008,
Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n.
11356/2006)
L'art. 2947 c.c. stabilisce che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è verificato, mentre l'art. 2943 c.c. stabilisce che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio e da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore;
ai sensi dell'art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione, inizia a decorrere ex novo il termine previsto di prescrizione.
Nel caso di specie, risulta acclarato che il fatto illecito è avvenuto in data 09/12/2012. L'attrice ha rappresentato di aver inviato un primo atto interruttivo della prescrizione in data 10/11/2014, indirizzato al convenuto in qualità di conduttore Controparte_1
dell'immobile. A riprova di ciò, parte attrice ha allegato la missiva di messa in mora, con copia di ricevuta di partenza e di ritorno. Tale documentazione è stata contestata da parte dei convenuti. In particolare, dalla certificazione proveniente dal Comune di Pompei, datata 28/02/2023, in riscontro alla richiesta avanzata dal difensore del convenuto e prodotta in giudizio, risulta che Controparte_2 le cartoline postali inerenti la suddetta messa in mora indirizzata al
Comune di Pompei corrispondono nel numero cronologico ad altra messa in mora e, specificatamente, a quella avanzata dallo stesso avvocato di parte attorea in nome e per conto della sig.ra CP_4
e non a nome della sig.ra .
[...] Parte_1
A fronte di tale eccezione, nulla ha dedotto e provato in senso contrario l'attrice.
Ad avviso della Suprema Corte, “incombe sul destinatario l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell'invio della raccomandata medesima” (Cass. 22687/2017).
Ebbene tale prova, a parere di questo Giudice, è stata fornita, in quanto il ha provato la non corrispondenza tra Controparte_1
le cartoline postali prodotte dall'attore e la messa in mora relativa al risarcimento dei danni oggetto del presente giudizio, specificando anche l'effettiva comunicazione di messa in mora corrispondente alle predette cartoline. A fronte di tanto, l'attore sul punto è rimasto inerte e, pertanto, è da ritenersi che il diritto vantato teso ad ottenere il risarcimento dei danni per lesioni personali nel presente giudizio risulta prescritto.
La domanda va dunque rigettata per prescrizione del relativo diritto.
Tutte le altre richieste risultano assorbite.
Le spese di lite, atteso che la controversia è stata azionata per la tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito, alla luce della verosimiglianza del concreto accadimento del fatto storico e tenuto conto che la pronuncia si arresta su una questione preliminare, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda, avendo accertato la prescrizione del diritto azionato;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, 30.04.2024
IL G.O.P.
(dott.ssa Immacolata Cesarano)