TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/09/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 950 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 05/09/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv FRAIOLI FEDERICA la quale chiede la decisione con accoglimento del ricorso a cui si riporta per l'avv. ALESSANDRA GUSSAGO in sostituzione CP_1 dell'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO la quale impugna e contesta la CTU, chiede il rinnovo della stessa ed il rigetto della domanda anche alla luce dell'estratto contributivo prodotto dal ricorrente
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 950 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. FRAIOLI FEDERICA ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE INAIL con l'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 8.11.2023, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domande per il riconoscimento delle malattia professionali “sindrome del CP_1
tunnel carpale bilaterale, tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalla sinistra con tendinosi e lesione focale all'inserzione del tendinoso, tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra trattata chirurgicamente, epicondilite ed epitrocleite bilaterali, ernie discali multiple da L1 ad S1ad ampio raggio che impegnano i recessi laterali ed improntano il durale a medio-gravo impegno funzionale.” nonché lamentando che le domande e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita per le malattie denunciate con una menomazione pari al 29% od in quell'altra accertata in corso di causa.
Deduceva il ricorrente che le malattie denunciate sono state provocate dall'attività lavorativa svolta dal 1988 prima quale manovale e successivamente operaio addetto allo scarico di materiale ferroso.
Si costituiva in giudizio l chiedendo l'integrale rigetto della domanda in quanto CP_1
del tutto infondata.
Escussi alcuni testi ed acquisita una CTU all'odierna udienza le parti discutevano la causa che indi veniva decisa come segue.
La Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta
o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020). Dall'esame dell'estratto contributivo, risulta che il ricorrente ha lavorato, quale dipendente dal 1983 sia pure non in modo continuativo..
I testi escussi, entrambi colleghi di lavoro del ricorrente, rispettivamente per 10 e 14 anni hanno confermato che il signor ha lavorato quale operaio addetto al carico Pt_1
e scarico di materiale ferroso del peso dai 15 kg ai 20 kg ed è attualmente addetto alla pulitura della vasca.
Entrambi i testi hanno confermato anche che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente comporta movimenti continui e ripetitivi delle braccia e delle mani.
Infine i testi hanno precisato che l'orario di lavoro era è dalle 8,00 alle 17,00 con una pausa pranzo, dal lunedì al venerdì e si lavorava anche il sabato per mezza giornata.
Il C.T.U. dott. ha ritenuto che “il signor risulti - in termini Per_1 Parte_1
di elevata probabilità - affetto dalle malattie professionali denunciate a carico della colonna lombo-sacrale (“ernie discali multiple da L1 ad S1ad ampio raggio che impegnano i recessi laterali ed improntano il sacco durale a medio-gravo impegno funzionale” 6%), delle spalle (“tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalla sinistra con tendinosi e lesione focale all'inserzione del tendinoso” 2%, “tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra trattata chirurgicamente” 3%), dei gomiti
(“epicondilite ed epitrocleite bilaterali” 7%), dei polsi e delle mani (“sindrome del tunnel carpale bilaterale” 6%), dalle quali residua una invalidità permanente nell'ordine del VENTIDUE PER CENTO della totale, in termini di danno biologico.
Per quanto attiene la voce tabellare utilizzata il sottoscritto si è riferito, per assonanza
e analogia, ai codici 213, 163 e 227. La decorrenza assicurativa può esser fatta risalire sin dall'epoca della domanda. La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento né vi sono motivi per disporre la rinnovazione della CTU come richiesto dall'Istituto. Pertanto il ricorso, sula base delle prove testimoniali assunte e della CTU espletata deve pertanto essere accolto per quanto di ragione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalle malattie professionale denunciate ernie discali multiple da L1, tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalla sinistra con tendinosi e lesione focale all'inserzione del tendinoso” “tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra trattata chirurgicamente” “epicondilite ed epitrocleite bilaterali” e “sindrome del tunnel carpale bilaterale” rispettivamente con una menomazione nella misura del 6%, 2%, 3%, 7% e 6%, così complessivamente nella misura complessiva del 22%;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente una CP_1
rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità (22%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.808,08, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 5.9.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza