Art. 5.
Per i personali di cui agli articoli 2 e 3 sono soppresse le indennita' e i soprassoldi spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge per le cariche ricoperte o le mansioni svolte presso i rispettivi Corpi musicali.
Per i personali di cui agli articoli 2 e 3 sono soppresse le indennita' e i soprassoldi spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge per le cariche ricoperte o le mansioni svolte presso i rispettivi Corpi musicali.