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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2716/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai IGnori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2716/2024 R.G. promosso con ricorso in data 17 dicembre 2024 da parte di:
(c.f.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Maria Cristina Zampollo del Foro di Ferrara (c.f.: , presso il cui C.F._2
studio in Ferrara, C.so della Giovecca n. 73, è elettivamente domiciliata;
con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura all'indirizzo Pec
Email_1
e
(c.f.: ), nato a [...] l'[...] ed Parte_1 C.F._3
ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Nicola Romanin del Foro di Ferrara (c.f.: ), presso il cui studio in C.F._4
Portomaggiore (FE), via Statuto n. 15, è elettivamente domiciliato;
con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura all'indirizzo Pec
Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) L'uso della casa in comproprietà tra i conviventi sita in Copparo, P. le G. Verga, 4, sarà assegnato alla IG.ra , che ivi risiederà unitamente alla figlia maggiorenne ma non Controparte_1
economicamente autosufficiente, impegnata negli studi universitari, fino a quando Persona_1 non avrà raggiunto l'indipendenza economica e, contemporaneamente, continuerà a risiedere stabilmente con la madre.
2) provvederà alla corresponsione alla IG.ra dell'assegno mensile di Parte_1 CP_1
Euro 150,00 - assegno che sarà determinato in € 250,00 in caso di percezione da parte del IG. Pt_1
di un reddito da lavoro di importo superiore ad € 1.200,00 mensili - a titolo di contributo al mantenimento di somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, nonché il 50% Per_1
delle spese scolastiche/universitarie e mediche straordinarie sostenute nell'interesse della stessa, come da Protocollo dell'Ill.mo Tribunale di Ferrara. Qualora la figlia ancora non Per_1
economicamente autosufficiente, dovesse spostare il proprio domicilio fuori dalla casa coniugale,
l'assegno verrà corrisposto dal IG. direttamente alla figlia. Pt_1
3) Il pagamento delle rate del mutuo che grava sull'immobile adibito a casa coniugale, stipulato con con rogito del Notaio in data 24/02/2004, repertorio n. 6078 4, raccolta CP_2 Persona_2
924 6 sito in Copparo (FE), piazzale Giovanni Verga n.4, verrà sostenuto dai ricorrenti nella misura del 50%.
4) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna.
5) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle già menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono.
Le parti personalmente comparse all'udienza del 16 gennaio 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di ConIGlio della Sezione Unica Civile, in data 16 gennaio
2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai IGnori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2716/2024 R.G. promosso con ricorso in data 17 dicembre 2024 da parte di:
(c.f.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Maria Cristina Zampollo del Foro di Ferrara (c.f.: , presso il cui C.F._2
studio in Ferrara, C.so della Giovecca n. 73, è elettivamente domiciliata;
con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura all'indirizzo Pec
Email_1
e
(c.f.: ), nato a [...] l'[...] ed Parte_1 C.F._3
ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Nicola Romanin del Foro di Ferrara (c.f.: ), presso il cui studio in C.F._4
Portomaggiore (FE), via Statuto n. 15, è elettivamente domiciliato;
con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura all'indirizzo Pec
Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) L'uso della casa in comproprietà tra i conviventi sita in Copparo, P. le G. Verga, 4, sarà assegnato alla IG.ra , che ivi risiederà unitamente alla figlia maggiorenne ma non Controparte_1
economicamente autosufficiente, impegnata negli studi universitari, fino a quando Persona_1 non avrà raggiunto l'indipendenza economica e, contemporaneamente, continuerà a risiedere stabilmente con la madre.
2) provvederà alla corresponsione alla IG.ra dell'assegno mensile di Parte_1 CP_1
Euro 150,00 - assegno che sarà determinato in € 250,00 in caso di percezione da parte del IG. Pt_1
di un reddito da lavoro di importo superiore ad € 1.200,00 mensili - a titolo di contributo al mantenimento di somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, nonché il 50% Per_1
delle spese scolastiche/universitarie e mediche straordinarie sostenute nell'interesse della stessa, come da Protocollo dell'Ill.mo Tribunale di Ferrara. Qualora la figlia ancora non Per_1
economicamente autosufficiente, dovesse spostare il proprio domicilio fuori dalla casa coniugale,
l'assegno verrà corrisposto dal IG. direttamente alla figlia. Pt_1
3) Il pagamento delle rate del mutuo che grava sull'immobile adibito a casa coniugale, stipulato con con rogito del Notaio in data 24/02/2004, repertorio n. 6078 4, raccolta CP_2 Persona_2
924 6 sito in Copparo (FE), piazzale Giovanni Verga n.4, verrà sostenuto dai ricorrenti nella misura del 50%.
4) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna.
5) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle già menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono.
Le parti personalmente comparse all'udienza del 16 gennaio 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di ConIGlio della Sezione Unica Civile, in data 16 gennaio
2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri