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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5072 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice dr.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 22850/22 R.G. promossa da:
, c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Torino, Corso Monte Cucco n. 21 presso lo studio dell'Avv. Massimo Santoro che la rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
ATTRICE
Contro
, p. iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore IG. elettivamente domiciliato in Torino, CP_2
Corso Gallileo Ferraris n. 71, presso lo studio professionale dell'avv. Massimo Fossati, che lo rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
Nel merito e in via principale accertare e dichiarare la responsabilità ex 2051 c.c. del , in persona CP_1 dell'Amministratore pro tempore, nella causazione del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il convenuto, sulla scorta della CTU depositata, a risarcire all'attrice i danni fisici subiti nella misura di pagina 1 di 21 I.P. danno biologico 15% € 48.165,00 danno morale 1/3 € 14.925,00
Personalizzazione 25% su danno biologico € 12.041,00
I.T.P. totale gg 6 € 690,00
I.T.P. parz. Max. al 75% € 2.587,00
I.T.P parz. Max. al 50% € 1.725,00
I.T.P. parz. Max. al 25% € 1.265,00
Totale € 81.398,00 oltre alla refusione dei corrispettivi pagati ad altri professionisti durante la malattia generata dal sinistro e pari a € 25.587,00 oltre al danno per la mancata continuazione della collaborazione avviata fuori città con altro professionista e da quantificarsi ex art 1226 c.c. e non inferiore alla somma di
€24.000,00 ovvero nella misura anche maggiore che accertata dall'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno dell'evento all'effettivo pagamento.
In via subordinata nel merito
Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 del , in persona CP_1 dell'Amministratore pro tempore, nella causazione del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il convenuto, a risarcire all'attrice i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nella misura di € 81.398,00 come da tabella riassuntiva ut supra, oltre ai corrispettivi corrisposti ai professionisti per la sostituzione durante il periodo della malattia generata dal sinistro e pari ad € 25.587,00 oltre al danno per la mancata continuazione della collaborazione avviata fuori città con altro professionista e da quantificarsi ex art 1226 c.c. e non inferiore alla somma di €24.000,00 ovvero nella misura anche maggiore che accertata dall'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno dell'evento all'effettivo pagamento.
In ogni caso con vittoria di spese, onorari di causa e accessori di legge.
Si insta per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi:
….
Si insta affinché, alla luce delle produzioni attoree delle consulenze tecniche di parte del pagina 2 di 21 dott. e del geom. , il Giudice voglia disporre che le spese delle consulenze Per_1 Per_2 tecniche (sullo stato dei luoghi e sulla persona dell'attrice) siano totalmente anticipate dalla convenuta stante il suo mancato esperimento in sede stragiudiziale di qualsivoglia accertamento tecnico”
Per il convenuto:
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito,
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
NEL MERITO
- Respingere la domanda proposta dall'attrice nei confronti de Controparte_1
, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
[...]
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
- Ammettere gli infradedotti capitoli per interpello della IG.r e Parte_1 per testi;
- Disporre, ove ritenuto d'uopo, ex art. 258 c.p.c. l'ispezione dei luoghi oggetto di causa;
ARTICOLI DI PROVA PER INTERPELLO E TESTI ….
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.11.22 la sig.ra
[...] ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
onde vederlo condannare alla risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...] patrimoniali occorsile e a fondamento della propria domanda ha allegato:
I. che in data 13.02.2021, intorno alle ore 19.00, mentre stava percorrendo in discesa l'area in cui il percorso pedonale che conduce al giardino del Controparte_3
incrocia la rampa veicolare di accesso alle autorimesse interrate, è
[...] scivolata con il piede destro, cadendo a terra e rimanendo bloccata in posizione laterale a contatto con il terreno ghiacciato e fangoso;
II. che la caduta è stata provocata dalla presenza di ghiaccio, fango e un'imprevedibile patina di muschio accumulatasi sulla superficie del camminamento, a causa della pendenza e delle precipitazioni del giorno stesso e precedente il sinistro che avevano reso scivoloso quel tratto, senza che fosse stato oggetto di spargimento di sale;
pagina 3 di 21 III. che nella caduta l'attrice ha urtato altresì il tombino di ferro, sconnesso, sporgente, inclinato e non cementato alla pavimentazione, ivi presente;
IV. che al momento del sinistro l'area cortilizia presentava luci insufficienti come confermato dalla perizia a firma della dott.ssa e le insidie non erano Per_3 segnalate;
V. che all'incidente hanno assistito i sig.ri ed , suoi CP_4 Persona_4 ospiti quella sera, nonché i condomini e che l'hanno anche CP_5 Controparte_6 soccorsa;
VI. di non avere precisa conoscenza dello stato della pavimentazione di quel tratto di cortile , essendo solita utilizzare altro percorso per accedere al CP_7 garage del , ove ella risiede;
CP_1
VII. che l'evidenza delle insidie presenti sulla pavimentazione del cortile e la consapevolezza delle stesse da parte del è emersa anche all'esito della CP_1 assemblea condominiale del 4.10.2021, in cui è stata discussa l'opportunità di disporre una “programmazione di lavori straordinari riguardanti il rifacimento delle pavimentazioni del cortile, dei muri perimetrali e del giardino condominiale” (punto m.4 dell'ordine del giorno) ed è stato deliberato di dare incarico a un professionista per la redazione di un capitolato lavori che comprendesse il rifacimento della pavimentazione relativa ai camminamenti lato cortile, al fine di eliminare le infiltrazioni nei boxes sottostanti mediante il ripristino delle pendenze;
VIII. che, inoltre, nei mesi successivi all'occorso sono state compiute opere di tacconamento e, tra le altre, di posa di cemento intorno al tombino e sul muretto di passaggio;
IX. che il Geom. , con consulenza tecnica resa in data 8.10.2022, CP_8 ha rilevato che il percorso pedonale che parte dall'atrio condominiale e procede sino all'innesto con altro vialetto perpendicolare, di accesso al giardino e alle autorimesse, ha un andamento regolare e pendenza costante del 1,5% salvo che nel tratto ove è avvenuto l'incidente, ove la pendenza è pari al 25%; è ivi presente un tombino dotato di chiusino in metallo non complanare alla pavimentazione limitrofa il cui piano di inclinazione risulta ancora maggiore (35%), e ciò malgrado i titoli autorizzativi occorsi pagina 4 di 21 per la costruzione del fabbricato non prevedessero detto aumento del declivio che quindi potrebbe essere frutto di “aggiustamenti” successivi resisi necessari dagli assestamenti del terreno;
X. di essere stata ricoverata presso l'Ospedale C.T.O. di Torino, reparto dal 14.02 al 19.02.2021 e, a fronte della diagnosi di frattura Controparte_9 medio cervicale del femore destro, di esse stata sottoposta ad intervento di sostituzione totale dell'anca destra in data 15.02.2021, cui ha fatto seguito un lungo percorso riabilitativo e fisioterapico;
XI. che il medico legale, Dott. ha accertato la sussistenza di un danno Per_1 biologico permanente parti al 16-17%, nonché di un danno biologico temporaneo pari a giorni 120, di cui 6 a totale, 30 al 75%, 40 al 50% e i restanti al 25%;
XII. che l'amministratore condominiale, sig. reso edotto dell'occorso, CP_2 ha provveduto a comunicarle l'apertura del sinistro presso la compagnia assicurativa del e la ha rifiutato l'invito alla negoziazione CP_1 Controparte_10 assistita ex D.L. 132/2014 rivoltole, adducendo un errore di distrazione, quale causa esclusiva della caduta, ed opponendo di non aver rilevato le denunciate carenze di manutenzione del tratto di vialetto teatro del sinistro;
XIII. di avere riportato, inoltre, danni patrimoniali, consistiti nelle spese che ella ha dovuto sostenere per farsi sostituire presso il proprio studio odontoiatrico dal febbraio all'ottobre 2021, per complessivi € 25.587,00;
XIV. di non aver potuto proseguire la appena iniziata collaborazione con altro studio dentistico, sito in IN RC, a causa dell'impossibilità di porsi alla guida di un veicolo per percorrere 140 km, così perdendo un ulteriore fonte di guadagno che, a fronte della fatturazione media mensile di € 4.000, si stima in almeno € 24.000,00.
Invocata la responsabilità del , in via principale, quale custode della CP_1 res, ex art. 2051 c.c. e, in via subordinata, ex art. 2043 c.c., imputandogli la violazione degli obblighi di manutenzione della pavimentazione del cortile , la sig.ra CP_7
ha concluso chiedendo, nel merito, la condanna del convenuto al Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati in € 52.652,76 comprensivi di personalizzazione, nonché dei danni patrimoniali patiti, quantificati in € 25.587,00 per pagina 5 di 21 corrispettivi erogati ai professionisti che l'hanno sostituita, ed € 24.000,00 almeno - o diversa e non inferiore somma da determinarsi ex art. 1226 c.c. - per la mancata continuazione della collaborazione con altro studio dentistico, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno dell'evento al saldo.
Con comparsa del 13.02.2023 si è costituito in giudizio il
[...]
contestando in fatto e diritto le allegazioni attoree. Controparte_1
In particolare, sotto il profilo dell'an debeatur:
1. ha escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. al caso di specie, sulla scorta del fatto che la res che, secondo l'assunto attoreo, ha cagionato la caduta - “ovvero la pavimentazione del cortile ” (pag. 5 Comparsa di costituzione) - CP_7 mancherebbe del potenziale dinamismo lesivo da cui la richiamata giurisprudenza di legittimità farebbe discendere la configurabilità della responsabilità da cosa in custodia;
2. con riferimento all'invocata responsabilità ex art. 2043 c.c., ha denunziato il mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere probatorio, tanto con riferimento agli elementi normativi delle menzionate fattispecie, quanto con riferimento alla storicità del fatto;
3. ha ritenuto che l'origine causale dell'evento lesivo vada esclusivamente rintracciata nella condotta incauta tenuta della IG.ra , atteso che: Pt_1
a) la conformazione del tratto di strada teatro del sinistro non è tale da integrare un'insidia non percepibile posto che:
. la pavimentazione dell'area antistante la rampa percorsa dall'attrice si presentava - e si presenta ancora oggi, non essendo stati effettuati interventi manutentivi in quel luogo - in buono stato di manutenzione;
. l'area risulta debitamente illuminata, stante la presenza di faretti collocati sul muro adiacente, di cui uno proprio a ridosso del punto in cui la sig.ra afferma di Pt_1 essere caduta;
. la denunciata presenza di terriccio e/o muschio e ghiaccio non rimosso, oltre ad essere indimostrata, andrebbe esclusa in virtù del conferimento a ditta specializzata dell'attività di pulizia dell'area cortilizia e del periodico spargimento di sale;
pagina 6 di 21 . ferma la regolare pulizia dei luoghi, ove sia accertata la scivolosità della pavimentazione nel frangente in cui la sig.ra ebbe a transitarvi, tale circostanza Pt_1 non sarebbe stata ovviabile dal dipendendo da concomitanti precipitazioni CP_1
a carattere nevoso;
. inoltre, inconferente è il richiamo alla presenza di un tombino ex adverso definito come “sconnesso sporgente e non cementato alla pavimentazione”, atteso che l'attrice, per propria stessa ammissione, non ebbe ad inciampare in detto manufatto, bensì a scivolare sul terreno asseritamente ghiacciato e fangoso;
. infine, alcuna implicita ammissione della pericolosità dei luoghi in questione potrà essere fatta derivare dal verbale dell'assemblea condominiale del 4/10/2021 in quanto la decisione dei condomini di richiedere un capitolato per lavori da realizzarsi sulla pavimentazione del cortile risulta espressamente finalizzata a “eliminare infiltrazioni nei boxes sottostanti” e non già a risolvere presunte problematiche per la sicurezza delle persone che transitano in detti luoghi;
b) il comportamento dell'attrice è assorbente rispetto alla causa del danno, in quanto ella:
. era consapevole dello stato dei luoghi, poiché solita transitarvi per raggiungere i garage, oltre a risiedere presso il convenuto da oltre 15 anni;
CP_1
. il giorno dell'occorso, pur potendo scegliere un percorso alternativo a quello prescelto, rappresentato dagli ascensori interni che giungono fino al piano interrato dell'edificio, malgrado l'ora serale e la possibile umidità della pavimentazione, ha scelto di percorrere l'area pedonale esterna, nonostante le condizioni metereologiche avverse lo avrebbero dovuto sconsigliare.
Inoltre, sotto il profilo del quantum debeatur:
4. ha segnalato l'arbitrarietà e l'eccessività della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale - siccome formulata sulla base di perizia formatasi fuori dal processo - opponendosi, in particolare, alla richiesta di personalizzazione di detta voce di danno, stante l'assenza di elementi eccezionali tali da giustificarne il riconoscimento;
5. con riferimento al danno patrimoniale, ha rilevato come la dott.ssa ha Pt_1 asserito di essersi dovuta far sostituire per un arco temporale lungo 8 mesi, dato pagina 7 di 21 fortemente inconferente rispetto alle conclusioni peritali di fiducia, che ha indicato in giorni 120 l'inabilità temporanea;
6. sempre sotto il medesimo profilo patrimoniale, ha osservato che l'attrice ha versato in atti documentazione comprovante l'avvenuta collaborazione con lo studio di
IN RC anche dopo il sinistro, circostanza, questa, che escluderebbe il danno da mancato guadagno.
Il ha dunque concluso chiedendo, nel merito, il respingimento della CP_1 domanda attorea.
In corso di causa, assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., sono stati escussi i testi intimati sui capitoli di prova ammessi;
è stata disposta ed espletata CTU medico-legale volta, tra l'altro, ad accertare la sussistenza ed eventualmente l'entità delle lesioni asseritamente patite dalla danneggiata;
le parti – mediante scambio di note scritte con termine ex art. 127 ter c.p.c. al 4.7.25 – hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe indicate e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*********************
1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sull'onere della prova.
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta dalla sig.ra , Pt_1 volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso il
13.02.2021, allorché ella, mentre transitava sul percorso pedonale che conduce all'area cortilizia del ove risiede, è scivolata su un tratto in pendenza, ove si erano CP_1 formati accumuli di fango, ghiaccio e muschio e che avevano reso il terreno scivoloso.
Sotto il profilo della qualificazione della fattispecie, parte attrice ha invocato la responsabilità del , anzitutto, ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c., quale custode del vialetto pedonale ove è avvenuto il sinistro;
in subordine, ha chiesto l'accertamento di responsabilità da fatto illecito del medesimo ente di gestione ex art. 2043 c.c., imputandogli la violazione degli obblighi di manutenzione e cura dell'area condominiale.
pagina 8 di 21 Ora, la responsabilità per i danni derivanti dalla cosa in custodia, sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità, “postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (cfr. ex multis Cass. n. 15761/16).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha dunque carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato: è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che ha subito (cfr. tra le altre Cass. n. 18496/13); solo dopo che tale prova sia stata fornita, il convenuto è tenuto a dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. n. 7937/12).
Si ritiene che il nesso di causalità sia oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.); qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte la quale richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa stessa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.).
pagina 9 di 21 E' stato altresì specificato come sotto il profilo della dimostrazione del nesso di causa non sia “sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.”
(Cass. civ. sez. 3, Ord. n. 12760/24).
Il custode, di contro, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale (tra cui va ricompreso anche il fatto del danneggiato o del terzo) e perciò idoneo ad interrompere il nesso causale.
Recentemente sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la Sentenza n.
2376 del 24/01/2024, sulla scorta di quanto già affermato dalle Sezioni Unite e in continuità rispetto al costante orientamento già espresso (cfr. sent. 30 giugno 2022, n.
20943, conf. Cass. n. 11152/23, conf., Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n.
38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023) ha ribadito che “la condotta del danneggiato, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa (in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”.
Inoltre, “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. n.18865/15 e
Cass. n. 27724/18, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 conf. Cass. Sez.
pagina 10 di 21 3 - , Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024, nonché Cass. ordinanza 01/02/2018, n. 2482
e ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018, conf. Cass. 1064/2018 pronunciata in un caso di caduta dovuta alla presenza di ghiaccio sul marciapiede antistante un Palazzo comunale).
Infine, si osserva che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, è norma speciale rispetto a quella dell'art. 2043 c.c. che è norma generale in tema di responsabilità da fatto illecito (Cass.
6.7.2004 n. 12329) e pertanto l'applicazione della prima esclude l'applicabilità della seconda (Cass. n. 21684/2005).
Vi è da aggiungere che “una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa anche la responsabilità ex art. 2043 c.c.” (cfr. Cass. n.
22807/09), difettando il nesso di causalità, elemento costitutivo di entrambe le fattispecie.
2. Sull'istruttoria svolta e sull'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame si osserva che la presente causa è stata istruita mediante assunzione di prove orali e licenziamento di
CTU medico legale sulla persona della sig.ra . Parte_1
Preliminarmente, devono confermarsi le argomentazioni svolte nell'ordinanza del
21.7.2023, ammissiva delle prove orali, nonché nelle successive dell'11.12.2024 e del
23.4.2025, ribadendosi come non si renda necessario disporre l'ispezione dello stato dei luoghi, dovendosi considerare come siano stati versati in atti, da entrambe le parti, fotogrammi ritraenti la porzione del cortile dove si è verificata la caduta CP_7 dell'attrice, sottoposti peraltro ai testi nel corso della loro escussione.
Venendo, quindi, al merito, l'attrice ha riferito essere caduta su di “un'area in forte pendenza, ghiacciata e fangosa” che presentava delle “insidie” “di cui ghiaccio e fango, depositatisi nei giorni precedenti unitamente ad una imprevedibile patina di muschio formatasi sulla superficie”, scivolando con il piede destro, mentre la stava percorrendo in discesa ed urtando così il “tombino di ferro, inclinato e non cementato alla pavimentazione”, quindi rimanendo “bloccata a terra in posizione laterale” (cfr. atto di citazione punti 2-5).
pagina 11 di 21 A sostegno della domanda l'attrice ha prodotto documentazione medica (doc. nn. 6-
12) nonché fotogrammi ritraenti lo stato dei luoghi (doc. 1 e 4), perizia redatta dalla dott.ssa sulle condizioni di visione e illuminazione del tratto in questione Per_3
(doc. 3) e perizia del geom. sulla regolarità e pericolosità del percorso pedonale Per_2 comune del (doc. 19). CP_1
Ebbene, dalle fotografie prodotte dall'attrice, anche in allegato alle menzionate perizie di parte (doc. 3 e 19 fasc. attoreo) e da parte convenuta (doc. 4), si apprezza, nel punto in cui si incrociano il vialetto che porta verso il giardino ed un CP_7 altro passaggio che giunge dal passo carraio, costeggiando la rampa per l'accesso ai box interrati (cfr. doc. 5 fasc. convenuto), la presenza di una porzione di sedimento – composto da blocchi di cemento - in pendenza e che si presenta a valle parzialmente ingombra di sedimenti, per la maggior parte provenienti dal giardino comune, che si trova a pochi metri di distanza (si vedano in particolare foto 1 fasc. attoreo).
In un punto più prossimo al muretto perimetrale che sovrasta e delimita l'ingresso ai box interati (cfr. doc. 4 fasc. convenuto) ove è posizionato un faretto di illuminazione
(cfr. anche fotogrammi allegati a perizia doc. 3 fasc. attoreo), si evince inoltre la presenza di un tombino con chiusino metallico, posto in modo da seguire l'inclinazione della pendenza, circondato da malta cementizia che lo sigilla rispetto ai blocchi circostanti (doc. 1 fasc. attoreo).
Ora, è pacificamente emerso in giudizio e confermato anche dall'amministratore del in sede di interrogatorio formale (“riconosco nella foto 1 che mi viene CP_1 rammostrata lo stato di luoghi che è così da sempre”) che detto camminamento, in seguito all'occorso, non ha subito variazioni od interventi, fatta salva la posa di uno strato di malta cementizia nei bordi del tombino, finalizzato ad ottenere un ulteriore livellamento rispetto al piano in cui è collocato (cfr. in rapporto foto. 1 e 5 fasc. attoreo e dich. teste “ricordo che successivamente all'incidente è stato messo Controparte_6 del materiale edilizio intorno al tombino. E' l'unica cosa che è stata fatta”).
Per meglio comprendere la dinamica del sinistro, in corso di causa sono stati escussi i testimoni intimati.
pagina 12 di 21 , fratello dell'attrice, ha riferito di essere stato presente all'occorso in CP_4 quanto stava portando la spesa per la sig.ra e la madre invalida, Pt_1 temporaneamente ospitata presso la di lei abitazione e aveva sostato l'auto nell'area cortilizia interna;
egli, quindi, ha affermato “io avevo la spesa in mano e dovevo passarla a mia RE che veniva verso di me, ma in quel momento è scivolata ed è rimasta bloccata a terra”.
Richiesto di meglio precisare la dinamica della caduta e il punto in cui si è verificata, egli ha risposto “mi trovavo a pochi metri di distanza dal tombino e dall'area in pendenza dissestata che vedo nella fotografia che mi viene rammostrata (doc. 1 parte attrice)”, confermando di aver visto la sig.ra cadere ma di non saper precisare Pt_1 con quale piede fosse scivolata.
Egli ha poi affermato di aver notato ”la presenza di sedimenti senza spargimento di sale sulla pavimentazione del cortile”, riferendosi alla zona in cui è caduta la sig.ra
, con ciò precisando trattarsi di “terriccio ed erbacce”. Pt_1
Anche la teste condomina che al momento del sinistro ha affermato Controparte_6 trovarsi “sul terrazzino della [sua] abitazione al piano terzo” e di aver “sentito urlare” la signora e dunque di essere immediatamente scesa a soccorrerla, ha riferito che Pt_1 quando è intervenuta l'attrice “era a terra sdraiata sul lato destro e non si poteva toccare e muovere o spostare”, che sul posto inoltre c'era anche “suo fratello e dopo è arrivat , ex marito della dottoressa”. Persona_5
Ella ha poi ricordato che “avendo piovuto e nevicato nei gironi precedenti … vi era un avvallamento dovuto al terriccio e al ghiaccio che si era formato” , come ci fosse
“brutto tempo” e non ci fosse “grande illuminazione”, riferendo della presenza di un
“grande dislivello … una pendenza” e di come “il terriccio tende ad andare a fermarsi nell'area del tombino”, vale a dire nel punto in cui si apprezza la maggior inclinazione
(cfr. fotogrammi allegati alla perizia doc. 3 fasc. attoreo).
Infine, anche l'ex marito dell'attrice, , ha confermato che “nei giorni Persona_5 precedenti la caduta aveva piovuto e nevicato” e che quando si è verificata la caduta egli si trovava all'interno dell'abitazione insieme ai figli e di essere poi sceso a prestare i soccorsi e di aver visto la sig.ra a terra che urlava. Pt_1
pagina 13 di 21 Il teste ha poi precisato che “la pavimentazione su cui è caduta si presentava ricoperta di fango, ghiaccio, nevischio” affermando che non fosse stato curato lo spargimento del sale in quanto non lo percepiva né al calpestio né visivamente.
Va poi presa in considerazione la documentazione medica prodotta da parte attrice con particolare riferimento al verbale di dimissioni dal nosocomio CTO di Torino (doc. 10 fasc. attoreo), ove si evince che la sig.ra è stata ricoverata a partire dal giorno Pt_1 successivo la caduta, il 14.2.2021 e fino al 19.2.2021, per “frattura mediocervicale femore dx” ed è stata sottoposta il 15.2.2021 ad intervento di “impianto protesi totale anca destra” , cui ha fatto seguito, dopo le dimissioni ospedaliere, l'indicazione di utilizzo delle stampelle e l'effettuazione di cicli di fisioterapia riabilitativa;
le circostanze temporali ivi indicate sono compatibili con quelle attinenti al sinistro per cui è causa.
Orbene, la prova testimoniale assunta e la documentazione sopra esaminata consentono di ritenere provata la storicità del fatto: il giorno 13.2.2021 alle ore 19.00 la sig.ra , mentre stava percorrendo in discesa un tratto della porzione del cortile Pt_1
caratterizzato da una certa pendenza, reso scivoloso dalla presenza di CP_7 ghiaccio e detriti, accumulatisi a causa del maltempo dei giorni precedenti, è scivolata cadendo a terra e procurandosi la frattura del femore destro.
Non assume, di contro, rilievo decisivo, onde escludere la dimostrazione della dinamica del sinistro, quanto evidenziato dal convenuto nelle proprie CP_1 memorie istruttorie e ribadito negli scritti conclusivi, con riferimento ad una contradditoria ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice che, nell'atto introduttivo, ha riferito essere diretta verso i garage interrati, mentre nella prima memoria istruttoria ha precisato dirigersi, invece, verso il “cancelletto condominiale”, adducendo la “necessità di uscire verso la strada per accogliere e accompagnare gli ospiti” (IGg.ri CP_4 ed ). Persona_4
Le ragioni che hanno infatti indotto la sig.ra ad intraprendere un certo Pt_1 percorso in luogo di un altro (definito come normalmente praticato) rilevano sotto il profilo del comportamento colposo del danneggiato e verranno trattate nel paragrafo successivo, ben potendosi osservare che l'attrice ha, sin dall'atto introduttivo, indicato come presenti al fatto o comunque come intervenuti in suo soccorso, sia il fratello CP_4
pagina 14 di 21 sia la vicina entrambi poi escussi come testi ed inoltre non è mai Pt_1 Controparte_6 stata modificata dall'attrice la narrazione della dinamica della caduta, che è oggetto di indagine in questa sede (onde comprendere se ella sia caduta a causa della res): la sig.ra ha sempre riferito essere scivolata sul percorso pedonale che conduce al Pt_1 giardino comune e si innesta ad un altro camminamento che porta all'imbocco della rampa veicolare di accesso alle autorimesse interrate e, precisamente, nel punto in cui si apprezza l'esistenza di una pendenza in prossimità di un tombino con chiusino metallico.
Il punto in cui la signora è caduta a ben vedere non è stato neppure Pt_1 contestato da parti convenute ed è stato indirettamente confermato anche dai testi di parte convenuta, entrambi condomini dello stabile, i quali hanno riferito aver appreso dell'occorso e che lo stesso si era appunto verificato “all'incrocio tra i due vialetti”, vale a dire “tra il vialetto che conduce all'ingresso principale pedonale e quello che conduce all'ingresso carraio”, “in corrispondenza in un tombino” (cfr. teste e Testimone_1
). Testimone_2
3. Sul comportamento della danneggiata integrante il caso fortuito
Occorre a questo punto verificare se possa configurarsi una condotta colposa della danneggiata, tale da integrare – nella prospettazione di parte convenuta – il caso fortuito idoneo ad elidere il nesso causale.
Il convenuto ha invero sostenuto la responsabilità esclusiva della CP_1 danneggiata sia in quanto la conformazione del tratto di strada teatro del sinistro non era tale da integrare un'insidia, poiché in buono stato manutentivo, debitamente illuminata ed oggetto di regolare pulizia da parte di una ditta esterna, posto peraltro che la dedotta scivolosità della pavimentazione non poteva essere ovviata nell'immediato dal
, in quanto legata alle precipitazioni concomitanti, e sia in quanto deve CP_1 ritenersi assorbente, rispetto alla genesi della caduta, il comportamento dell'attrice, la quale conosce lo stato dei luoghi ed avrebbe potuto accedere ad un percorso alternativo non esposto alle intemperie.
Anzitutto, con riferimento allo stato dei luoghi, è emerso come il dislivello presente nel punto in cui si è verificata la caduta fosse tale da non poter essere ignorato: ciò
pagina 15 di 21 peraltro è confermato dalla stessa perizia di parte attrice a firma del geom. che Per_2 ha riscontrato una pendenza che “arriva al 25%” (Doc. 19 fasc. attoreo).
Pacificamente, poi, la sig.ra è condomina dello stabile da almeno 15 anni Pt_1
(cfr. teste : ”conosco la signora in quanto è condomina. Il Testimone_2 Pt_1
Condominio è abitato dal 2003. Io sono stato tra i primi a risiedevi e poco dopo è arrivata la signor ” e teste “abito nel Condominio stessa scala della Pt_1 Testimone_1 sig.ra da quando il Condominio è stato costruito quindi dal 2003. La dott.ssa Pt_1
più o meno nello stesso periodo o poco dopo è venuta ad abitare lì”) e dunque Pt_1 perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi, dovendosi poi considerare come il vialetto ove ella è caduta costituisce unico accesso al giardino condominiale ed ai bidoni dell'immondizia, oltre a consentire di raggiungere i box interrati, se non si vuole prendere l'ascensore interno (cfr. teste “mi è capitato qualche volta di Testimone_1 vederla andare nell'autorimessa passando dal cortile” e teste “L'accesso Persona_5 al corte che si vede nelle foto può essere motivato dalla necessità di gettare l'immondizia o per andare nel giardino condominiale o infine per scendere nei box senza prendere l'ascensore”).
Inoltre, che nell'avvallamento tendessero ad accumularsi sedimenti era circostanza nota all'attrice, trattandosi di accumuli di terra, la quale proveniva non solo dal giardino condominiale ma anche da quello privato della stessa sig.ra (teste Pt_1 Per_5
, ex marito dell'attrice “preciso che abbiamo rabboccato varie volte negli anni il
[...] giardino della nostra abitazione e l'ultimo rabbocco è stato fatto, se non ricordo male, nel mese di settembre 2020; ritengo verosimile che il fango ivi presente fosse stato in parte originato dallo spostamento di questo terriccio che era stato anche utilizzato dall'amministratore per il giardino condominiale” e teste , fratello dell'attrice CP_4
“Preciso che mia RE abita al primo piano e al piano terreno ha un giardinetto che, recintato, affaccia sull'area cortilizia. Non so da dove venisse il terriccio, ma posso dire che era presente. So che mia RE aveva fatto aggiunte di terreno al suo giardino” e teste “Ricordo che c'è stato un rabbocco del giardino privato della Controparte_6 dottoressa perché venivano i camion a portare la terra che sono entrati all'interno del pagina 16 di 21 cortile, nell'unica area dove ci si può fermare. È possibile che il terriccio presente nel punto della caduta provenisse da lì”).
In generale, dunque, la condizione in cui versava il camminamento non poteva non essere nota all'attrice, posto che persino il sig. , pur non abitando all'interno CP_4 del , ha dichiarato che “Più volte sono passato nella zona cortilizia e ho CP_1 notato generale incuria”.
Note, infine, erano le condizioni meteorologiche che potevano indurre a ritenere estremamente probabile che il terreno si potesse presentare scivoloso a causa della presenza di accumuli di nevischio al suolo, posto che, sulla base della documentazione prodotta da entrambe le parti, proprio nella giornata del 13.2.2021 si erano registrati fenomeni di precipitazioni miste a neve o nevischio (2 cm di neve al suolo secondo stime dell'ARPA), con temperatura minime sotto lo zero ed un'elevata umidità (pari all'82%)
(cfr. doc. 2 fasc. attoreo e doc. 3 fasc. convenuto).
Anche i testi escussi hanno ricordato che avesse piovuto e nevicato nei giorni precedenti e come ciò avesse contribuito al formarsi di ghiaccio nel punto a valle della pendenza presente nel cortile (teste e teste CP_7 Controparte_6 Tes_3
).
[...]
A ciò si aggiunga che è emerso in giudizio come vi fosse almeno una via alternativa percorribile dall'attrice per recarsi in sicurezza e senza esporsi alle intemperie, che consisteva nell'accedere alla via pubblica internamente all'edificio condominiale, attraverso l'androne coperto, giungendo all'uscita pedonale sulla (cfr. Controparte_3 planimetria, doc. 5 fasc. convenuto e teste “normalmente la dottoressa Persona_5
per andare a prendere la propria autovettura utilizza l'ascensore attiguo Pt_1 all'abitazione che porta ai box sottostanti, quando invece esce a piedi non passa dalla zona del cortile, raffigurata nelle foto che mi vengono rammostrate (Doc. 1 attrice) in quanto vi è un accesso diretto alla strada di Via Pie' di Cavallo, vale a dire l'uscita principale”).
La circostanza è stata anche confermata dalla stessa IG.ra in sede di Pt_1 interrogatorio formale (mediante conferma della circostanza di cui al capo 8).
pagina 17 di 21 Risulta, altresì, essere stata confermata da tutti i testimoni e anche dalla IG.ra la presenza di ascensore interno allo stabile che permette ai condomini di Pt_1 raggiungere l'autorimessa.
Ora, il teste , fratello dell'attrice, in sede di escussione ha ulteriormente CP_4 chiarito che la sig.ra si fosse determinata a transitare dal cortile e non dalla via Pt_1 interna in quanto “quella sera era la prima volta che portavo la spesa a mia RE in quanto mia madre, che abitava in un appartamento vicino ma sempre facente parte dello stesso condominio, era in cattive condizioni di salute, disabile al 100% e quindi mia RE non aveva altro modo di fare la spesa”, e che “quella sera la spesa era pesante e quindi sono entrato nell'area cortilizia con l'auto” e la signora “trovandosi al Pt_1 primo piano come abitazione … è uscita nell'area cortilizia per ricevere la spesa” mentre la compagna del teste, signora era rimasta in auto. Persona_4
Detta circostanza a ben vedere non è mai stata dedotta nei propri scritti dalla parte ma riferita per la prima volta in sede di escussione dal teste.
In ogni caso, va rilevato che se anche fosse sorta la necessità, come riferito dal teste, di avvicinarsi il più possibile all'alloggio della RE per sporgerle la spesa, ciò avrebbe dovuto indurre la sig.ra ad invitare il fratello ad accedere ai box Pt_1 interrati, dai quali ella ben avrebbe potuto prelevare la spesa e recarla nel proprio appartamento utilizzando l'ascensore.
Ne consegue che l'attrice - sia che fosse diretta all'autorimessa, sia che dovesse raggiungere i propri ospiti sulla strada - avesse a disposizione due passaggi interni allo stabile, perfettamente sicuri e pacificamente preferibili rispetto all'attraversamento del cortile in condizioni naturali di buio e con precipitazioni di carattere nevoso in corso.
A ciò si aggiunga che, la teste che ha soccorso l'attrice ha ricordato Controparte_6 che ella “aveva le scarpe da ginnastica bianche”.
Se dunque all'attrice era nota la presunta insidiosità del tratto di cortile ove si sarebbe trovata a transitare, potendo prevedere, usando l'ordinaria diligenza, che a causa del brutto tempo e delle basse temperature del periodo e dell'ora serale, vi sarebbe potuto essere rischio di scivolare nel tratto in pendenza ove normalmente si andavano a depositare i sedimenti di terriccio – provenienti anche dal suo giardino – e pagina 18 di 21 nonostante avesse deciso di uscire in quella direzione, probabilmente per percorrere il tragitto più breve, ancorché meno sicuro, per raggiungere il fratello, ella avrebbe dovuto usare maggiori cautele ed accortezze che le condizioni metereologiche ed esterne dei luoghi e del periodo richiedevano.
Decidendo di percorrere detta via, come si diceva, all'aperto ed esposta alle intemperie e trovandosi a transitare in un punto alla stessa necessariamente noto, per le ragioni summenzionate, ella avrebbe dovuto prevedere, usando l'ordinaria diligenza, che potessero presentarsi condizioni di particolare scivolosità del terreno, posto peraltro che nel corso della giornata aveva nevischiato.
Si ritiene invero che la sig.ra , oltre ad aver intrapreso un percorso che Pt_1 tuttavia non costituiva l'unica via di accesso alla strada carraia, possa non aver adottato le dovute cautele, da un lato, non utilizzando calzari idonei ad evitare il rischio di scivolare e, dall'altro, incedendo con passo probabilmente non cauto ma veloce, mossa dalla necessità di ritirare la spesa che le aveva sporto il fratello per poter immediatamente rientrare nella propria abitazione ove si trovava l'anziana madre malata.
Quanto alla dedotta circostanza di una carente manutenzione dei luoghi da parte del custode deve, invero, osservarsi come non sia stata raggiunta la prova CP_1 del fatto che al momento della caduta non fosse stato curato lo spargimento del sale finalizzato ad evitare la formazione di lastre di ghiaccio.
Se, da un lato, la circostanza è stata riferita solo da due testi attorei (testi CP_4
e ) mentre la sig.ra non la ricordava, dall'altro, i testi di
[...] Persona_5 CP_6 parte convenuta ( e ) hanno riferito di aver visto in altre Testimone_1 Testimone_2 occasioni gli addetti dell'impresa di pulizie che si occupano in caso di nevicate di pulire il vialetto e di spargere il sale, così come la teste (titolare dell'impresa di Tes_4 pulizie che collabora con il ) ha riferito che l'impresa vi provvede in CP_1 autonomia o quando viene richiesto dall'amministratore.
Anche il fatto che il punto in cui si è verificata la caduta fosse scarsamente illuminato può essere superato, considerando che è collocato un faretto sul muro perimetrale, ad alcuni metri di altezza rispetto al terreno, proprio nel punto più prossimo pagina 19 di 21 rispetto al tombino (sul quale l'attrice avrebbe impattato nella caduta) e dove si denota la maggior pendenza (cfr. fotogrammi allegati alla perizia doc. 3 fasc. attoreo) e dunque può dirsi sufficientemente illuminato il punto più critico, posto che l'attrice ha imputato la caduta proprio al dislivello ivi presente.
Infine, ed in merito al fatto che l'esistenza delle dedotte insidie non fosse indicata, si osserva che non è stata prodotta in atti alcuna segnalazione precedente o successiva all'occorso, atta ad informare l'amministratore o l'assemblea della presunta pericolosità di quel tratto di cortile;
né peraltro risulta che in seguito alla caduta della CP_7 sig.ra il sia intervenuto per modificare lo stato dei luoghi, fatto Pt_1 CP_1 salvo il limitato intervento che ha riguardato il tombino, il quale tuttavia, in base alla ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dalla stessa attrice, non è certamente la causa della caduta.
Anche nell'ambito dell'assemblea del 4.10.2021 (doc. 4 fasc. attoreo), cui ha preso parte anche l'odierna attrice ed al cui ordine del giorno era prevista la “programmazione dei lavori straordinari riguardanti il rifacimento delle pavimentazioni cortile, dei muri perimetrali e del giardino ”, si è trattato esclusivamente della possibilità di CP_7 un “rifacimento delle pavimentazioni relative ai camminamenti lato cortile al fine di eliminare infiltrazioni nei boxes sottostanti, ripristinando le pendenze”, del “rispristino dei muri perimetrali lato giardino e passo carraio” e del “rifacimento giardino mediante reintegro di terra mancante, revisione dell'impianto di irrigazione e dello scarico del giardino”; nulla è stato segnalato o previsto per ovviare alle problematiche dedotte nel presente giudizio, quanto alla presenza del menzionato dislivello eccessivo del punto in cui si è verificata la caduta od alla presenza dei sedimenti nel suo avvallamento, nonché alla scarsa illuminazione del vialetto.
Per le ragioni tutte sin qui esposte, costituendo il contegno serbato dalla sig.ra
, causa esclusiva della caduta occorsale, la domanda attorea deve, dunque, Pt_1 essere rigettata.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'attrice.
pagina 20 di 21 Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificato dal DM n. 147/22, tenuto conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 T.F., delle questioni trattate e dell'attività svolta, nonché della nota spese depositata: così applicandosi i valori medi, in ragione del criterio del disputatum, per tutte le fasi e con aumento del 10% in forza dell'art. 4 comma 1 bis DM
55/2014.
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa con decreto del 5.5.2025, sono poste in via definitiva, nei rapporti interni tra le parti, a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Rigetta la domanda di svolta nei confronti del Parte_1
TESORIERA in quanto infondata;
Controparte_1
▪ Condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che liquida in € 15.514,00 per compensi, oltre spese
[...] generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ Pone in via definitiva le spese di CTU già liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
Così deciso in Torino, 24.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Francesca Levrino
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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