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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/11/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Modifica delle
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno condizioni di
12/11/2025, nelle persone dei magistrati: divorzio dott. AR CO Presidente rel. (contenzioso) dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1644/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato ANTEZZA LUCA, C.F._1
E
, nata a [...] il Controparte_1
10/06/1975 (C.F. ), con l'avvocato PINTO LEONARDO, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 dicembre 2024, avanzava domanda di Parte_1
modifica delle condizioni stabilite in sede di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio che l'aveva visto unito a . Controparte_1
Esponeva il ricorrente che la figlia minore , nata il [...], Persona_1
affidata in modalità condivisa e collocata presso la madre, aveva scelto di trasferirsi presso di lui in coincidenza di alterazioni dell'umore che l'avevano portata a richiedere il sostegno di uno specialista, e di difficoltà relazionali con la madre. Chiedeva pertanto, che fosse collocata presso di lui, con la Persona_1
conseguente revisione del regime degli incontri e del contributo di mantenimento, ed egli fosse altresì autorizzato a consentire alla minore di seguire un percorso terapeutico.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva tempestivamente la CP_1
la quale, avversando la rappresentazione dei fatti esposta in ricorso, attribuiva a un atteggiamento tollerante del la scelta della ragazza di trasferirsi da lui, Parte_1
paventando la possibilità che la figlia avesse accesso a chat diseducative e destabilizzanti. Chiedeva così il rigetto della domanda, rimettendosi comunque alla scelta della figlia circa il luogo di collocamento e alle altre misure.
L'istruttoria procedeva con l'ascolto di ed esaurita la trattazione, le Persona_1
parti formulavano le loro conclusioni;
quindi, all'udienza del 24 ottobre 2025 svolgevano la discussione della causa. All'esito, il Presidente si riservava di riferire in camera di consiglio per la definizione del giudizio.
Il P.M. concludeva come da nota del 28 ottobre 2025 per l'accoglimento del ricorso.
Osserva il collegio che l'ascolto della minore ha fornito al giudizio elementi sicuri di convincimento. , infatti, con un'esposizione chiara e coerente, ha dato Persona_1
conto del suo trasferimento presso il padre illustrandone le ragioni e giustificando la sua scelta a causa di alcuni aspetti insoddisfacenti della sua relazione con la madre, tanto da farle avvertire i modi educativi di lei come eccessivamente controllanti e intromissivi nei suoi rapporti con i pari. Le espressioni pacate e serene con cui Per_1
ha rappresentato i suoi intendimenti sono traccia esauriente dell'interesse che la
[...]
riguarda, rappresentando il modo migliore in cui ella riesce a esprimere la sua personalità.
D'altra parte, deve considerarsi che la sua età si avvicina al diciottesimo anno, che si compirà tra poco più di tre mesi dall'odierna decisione, così fondando vieppiù una decisione conforme alla sua volontà e assicurando che questa è frutto di una valutazione ormai matura e ponderata. In effetti, la stessa ha accondisceso alla modifica richiesta dal CP_1
ricorrente, ove corrispondente ai desiderata della ragazza, e non vi è ragione di dubitare delle capacità paterne, considerando, appunto, l'affidamento deciso e sicuro che su di lui ha riposto la figlia. In ogni caso appare del tutto esplorativa la richiesta di una Ctu sulla personalità del su cui la ha insistito, ma sulla base di Parte_1 CP_1
apprezzamenti esclusivamente soggettivi.
Accogliendosi in questa parte la domanda del ricorrente, vanno fatte seguire le disposizioni sugli incontri con la madre non più collocataria e sul regime del mantenimento. Il vicino raggiungimento della maggiore età di consente di Persona_1
lasciare che ella incontri la genitrice senza una predeterminazione di giorni e di orari, potendosi rimettere al reciproco intendimento secondo accordi che assumeranno per le vie brevi di volta in volta.
Quanto al regime economico, su cui le parti hanno accondisceso una volta stabilito il diverso collocamento di può disporsi che ciascuno dei genitori Persona_1
provvederà al mantenimento diretto del figlio che con lui vive, e l'assegna unico universale, diretto a un sostegno contributivo ai bisogni della prole, può essere attribuito per metà all'uno e all'altro.
Queste disposizioni devono farsi decorrere dalla domanda, che peraltro è successiva all'effettivo trasferimento di , perché l'obbligazione sorge da Persona_1
quel momento. Non è accoglibile sul punto l'eccezione della che, CP_1
deducendo di aver continuato ad affrontare delle spese anche nel corso del processo, vorrebbe che queste fossero considerate in diminuzione delle somme che dovrà restituire;
è vero infatti, che il genitore mantiene un dovere di mantenimento che prescinde dal contributo dell'altro e si esprime sia nell'assolvimento dei bisogni essenziali allorchè condivide con il minore il tempo degli incontri, sia nella dazione generosa di altri beni, a cui potrebbe non essere tenuto, ma per sua volontà vi provvede.
Ed essendo avvenuto proprio questo, come ben esprime la dichiarazione di Persona_1
in atti, si tratta di spese irripetibili. In ogni caso, la ha documentato spese mediche, che potrebbero CP_1
rientrare nelle spese straordinarie, rispetto alle quali le parti hanno un titolo autonomo estraneo alla domanda qui discussa, e spese telefoniche non direttamente riferibili alla minore, attenendo a un contratto proprio della e che si estende alla minore CP_1
(e al fratello) nell'ambito di una tariffa familiare.
Quanto alle altre richieste del quelle che, attraverso la proposta di un Parte_1
piano genitoriale, tendono a modificare gli orari di incontro con il minore e Per_2
il riferimento per la determinazione della categoria delle spese straordinarie
(qualificandole ai sensi delle linee guida approvate dal Tribunale di Matera anziché delle linee guida del CNF), vanno rigettate perché non si collegano ad alcun mutamento delle condizioni pregresse.
Del pari, va osservato che la richiesta del ad essere autorizzato a Parte_1
sottoporre a un percorso terapeutico, è stata formulata in forma Persona_1
condizionata (“ove dalla stessa richiesto”); a tale ragione, in assenza di una espressione favorevole della minore, che in sede di ascolto non ha confermato il bisogno rappresentato dal padre e ha mostrato una personalità scevra da pregiudizi psicologici, va ugualmente disattesa.
Quanto poi al bisogno di informazione sul proposito di di una visita Persona_1
ginecologica e sull'esito di essa, che la ha espresso con le note d'udienza, CP_1
in parte superata dalla produzione di controparte, va richiamato il diritto della minore alla riservatezza su accertamenti sanitari che riguardano la sua sfera personalissima e che, in ragione del suo stato prossimo a quello di maggiorenne, può ella stabilire da sé, sia nell'esecuzione che nella diffusione del risultato.
Tenuto conto di una gradata accondiscendenza della alle domande di CP_1
controparte, e al parziale rigetto di queste nei termini di cui in motivazione, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 29/12/2024 da nei confronti Parte_1
, così provvede, ogni diversa istanza rigettata: Controparte_1
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda di modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza del Tribunale di Matera di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, depositata il 13 gennaio 2022 con il n. 37/2022 e, per l'effetto, dispone il collocamento della minore
[...]
presso il padre, e, a decorrere dalla data di presentazione del Persona_3
ricorso, pone a carico del l'onere del mantenimento ordinario di Parte_1
in forma diretta e a carico di del Persona_1 Controparte_1
mantenimento ordinario del minore in forma diretta con Persona_4
conseguente revoca dell'obbligo di contribuzione posto a carico del Parte_1
nella sentenza di divorzio e contemporanea attribuzione dell'assegno
[...]
unico universale a entrambi i genitori in ragione di metà per ciascuno;
2) Dispone che gli incontri fra la minore e la madre si svolgano in Persona_1
forma libera, nelle date e nelle ore che assumeranno in accordo fra loro;
3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 12/11/2025.
Il Presidente est.
Dott. AR CO