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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 25/06/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2092/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2092 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023; promossa da:
C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Pietro Colucci e Angelo Cima;
(parte attrice, opponente)
contro
:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, CP_1 C.F._1 dagli avv.ti Claudio Fasciano, Marco Pasquale e Vincenzo Iacovino;
(parte convenuta, opposta)
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna opponente ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole, in data 07/12/2023, dall'odierna opposta, per il pagamento della somma pari ad € 11.234,25 (di cui € 10.906,92 a titolo di interessi e il restante credito a titolo di spese legali), richiesta a titolo di interessi moratori, ex art. 1284, co. 4, c.c., maturati sulla sorte capitale oggetto del decreto ingiuntivo n. 225/2023 emesso, dall'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 856/2023 (e già richiesta, scevra da interessi, con precedente atto di precetto), dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (16/05/2023) sino alla data (18/10/2023) in cui l'odierna creditrice opposta risulta aver portato all'incasso i titoli di pagamento (assegni bancari). Parte opponente, in particolare, ha dedotto, quale unico motivo di opposizione, l'erroneità del calcolo degli interessi, tenuto conto:
- da un lato, della circostanza per cui l'odierna opponente avrebbe già pagato una somma maggiore di quella intimata (e, precisamente, la somma complessivamente pari ad €
233.756,11 – superiore, rispetto a quella precettata di € 228.053,11, di € 5.703,00 –, corrisposta mediante i seguenti assegni, emessi tutti dalla banca Intesa San Paolo: 1) n.
9360056608–06 di importo pari ad € 60.000,00; 2) n. 9360056606–04 di importo pari ad €
50.000,00; 3) n. 9349004949–11 di importo pari ad € 13.756,11 – tutti e tre consegnati in data
28/07/2023 –; 4) n. 9356828974–12, del 30/08/2023, di importo pari ad € 50.000,00; 5) n.
9356828975–00 del 30/09/2023, di importo pari ad € 60.000,00), con la conseguenza per cui la somma aggiuntiva versata dall'opponente avrebbe dovuto essere decurtata dall'importo, da ultimo, precettato;
- dall'altro lato, dell'erroneità del calcolo degli interessi moratori, nella misura in cui la creditrice opposta li ha computati con decorrenza sino alla data di effettivo incasso degli assegni da parte della creditrice stessa (18/10/2023) e non – come correttamente avrebbe dovuto fare – sino alla data, rispetto ad essa antecedente, della consegna degli assegni alla creditrice da parte della società opponente (ossia: 28/07/2023, quanto agli assegni n.
9360056608–06, n. 9360056606–04 e n. 9349004949–11; 30/08/2023, quanto all'assegno n.
9356828974–12; 30/09/2023, quanto all'assegno n. 9356828975–00).
Parte opponente ha, quindi, concluso chiedendo di dichiararsi la sussistenza del diritto della creditrice opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società, odierna opponente, limitatamente alla minor somma pari ad € 1.279,78, corrispondente al corretto calcolo degli interessi moratori, secondo il criterio suindicato, detratta la somma pari ad € 5.703,00 aggiuntivamente corrisposta.
Si è costituita in giudizio la creditrice opposta, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate.
La creditrice opposta, in particolare, ha contestato quanto dedotto dall'opponente circa il fatto che sarebbe stata pagata la complessiva somma pari ad € 233.756,11 a mezzo degli assegni allegati e prodotti in copia dall'opponente, atteso che solo i primi tre venivano concretamente incassati, in data
18/10/2023, dalla parte opposta, mentre i restanti due (recanti le date del 30/08/2023 e del 30/09/2023) venivano restituiti all'opponente.
La creditrice opposta, inoltre, ha dedotto che il fatto che l'incasso degli assegni suddetti sia avvenuto, concretamente, solo in data 18/10/2023, è riconducibile esclusivamente ad un fatto dell'opponente, atteso che era stata quest'ultima a chiedere alla creditrice di attendere l'esito delle trattative pendenti tra le parti relativamente ad altre controversie prima di incassare i suddetti assegni. La creditrice opposta ha, quindi, concluso, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti e, fatte precisare le conclusioni e disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c., la stessa è stata trattenuta in decisione.
***
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Preliminarmente, deve essere qualificata, l'odierna opposizione, come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c., in quanto avente ad oggetto l'accertamento in ordine alla sussistenza del diritto della creditrice opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società, odierna opponente, per la somma esattamente indicata nell'atto di precetto.
Ciò premesso, e venendo quindi al merito dell'opposizione proposta, è opportuno premettere, in via generale, che – secondo quanto chiarito, di recente, dalla Suprema corte (Cass. civ. n. 33566/2021) – la prova della consegna dell'assegno al creditore esonera l'obbligato dal fornire l'ulteriore prova che il titolo sia stato incassato, di talché, se è vero che l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo (così: Cass. civ. n. 28418/2024), ai fini della prova del pagamento quale fatto estintivo dell'obbligazione è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo, invece, al creditore la prova del mancato incasso.
Tutto ciò premesso, in via generale, e così ricostruito il riparto degli oneri probatori in subiecta materia, si osserva che, nel caso di specie, la parte opponente ha allegato di aver consegnato alla creditrice opposta n. 5 assegni nelle seguenti date:
- in data 28/07/2023, quanto agli assegni:
o n. 9360056608–06 di importo pari ad € 60.000,00;
o n. 9360056606–04 di importo pari ad € 50.000,00;
o n. 9349004949–11 di importo pari ad € 13.756,11;
- in data 30/08/2023, quanto all'assegno n. 9356828974–12, di importo pari ad € 50.000,00;
- in data 30/09/2023, quanto all'assegno n. 9356828975–00, di importo pari ad € 60.000,00.
A sostegno di tale allegazione, la parte opponente ha prodotto:
- la ricevuta di consegna, datata 28/07/2023, degli assegni:
o n. 9360056608–06, di importo pari ad € 60.000,00;
o n. 9360056606–04, di importo pari ad € 50.000,00;
o n. 9349004949–11, di importo pari ad € 13.756,11,
- la semplice copia degli assegni:
o n. 9356828974–12 del 30/08/2023, di importo pari ad € 50.000,00; o n. 9356828975–00 del 30/09/2023, di importo pari ad € 60.000,00.
Non può, quindi, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, ritenersi, in primo luogo, raggiunta la prova (che era onere dell'opponente fornire) circa il fatto che gli assegni n.
9356828974–12 e n. 9356828975–00 siano stati consegnati, rispettivamente, in data 30/08/2023 e in data 30/09/2023, essendovi, al contrario, la prova contraria circa il fatto che gli stessi venivano restituiti all'odierna opponente in data 28/07/2023, (cfr. doc. in atti, con firma “per ricevuta” dell'avv.
Angelo Cima), attesa la pendenza di trattative tra le parti, tanto che all'incasso venivano portati, in data 18/10/2023, due diversi assegni per un diverso importo (in particolare: n. 9356828972-10 e n.
9356828973-11, di importo pari ad € 50.000,00 ciascuno).
In ogni caso, inoltre, dall'esame della documentazione versata in atti dalla creditrice opposta, emerge inequivocabilmente come la stessa abbia effettivamente incassato, solo in data 18/10/2023, n. 5 assegni, di importo pari, rispettivamente:
- ad € 50.000,00 l'uno, quanto agli assegni n. 9356828972-10, n. 9356828973-11 e n.
9360056606-04;
- ad € 13.756,11, quanto all'assegno n. 9349004949-11;
- ad € 60.000,00, quanto all'assegno n. 9360056608-06; per un totale pari ad € 223.756,11.
Parta opposta ha, altresì, allegato e documentato che l'opponente ha versato l'ulteriore importo, pari ad € 4.297.97, a titolo di spese legali, mediante l'assegno n. 9356828768-01 intestato all'avv. Marco
Pizzuti.
Da ciò si ricava, quindi:
- da un lato, che l'importo complessivamente versato dall'odierna opponente è pari ad €
228.054,08, che sostanzialmente corrisponde (salva la differenza di € 0,97) all'importo di cui al primo atto di precetto (€ 228.053,11) e che risulta essere già stato decurtato dall'importo dovuto e richiesto con il secondo atto di precetto, di talché non è dato ravvisare il pagamento di somme aggiuntive, da parte dell'odierna opponente, la cui differenza debba, oggi, essere ulteriormente decurtata dal dovuto;
- dall'altro lato, che gli interessi moratori ex art. 1284, co. 4, c.c. decorrono, sulla somma pari ad € 233.756,11, dalla data della domanda monitoria (16/05/2023) sino alla data di effettivo incasso (18/10/2023), per un totale pari ad € 11.479,67, non potendosi condividere – in assenza della prova circa un espresso accordo delle parti in tal senso, che era onere dell'opponente fornire – l'assunto di parte opponente secondo cui la pendenza di trattative tra le parti avrebbe l'effetto di sospendere il decorso degli interessi, essendo, piuttosto, vero il contrario, ossia che l'effetto liberatorio del pagamento – come già osservato – si verifica solo al momento dell'incasso.
Ne deriva che tale importo, sommato all'importo ancora dovuto pari ad € 328,30 a titolo di spese dell'atto di precetto, danno origine ad un credito complessivo, in capo all'odierna creditrice opposta, pari ad € 11.807,00, addirittura superiore (benché di poco) all'importo richiesto nell'atto di precetto, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta e affermazione del diritto della creditrice opposta,
, di agire in via esecutiva nei confronti dell'odierna opponente per la somma CP_1 oggetto dell'atto di precetto del 07/12/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00, individuato avuto riguardo al credito per cui si procede), con riferimento a tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria e/o di trattazione, in concreto non espletata.
Quanto, infine, all'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta nei confronti dell'opponente, la stessa deve essere rigettata, sia quanto alla fattispecie prevista dall'art. 96, co. 1, c.p.c., non avendo, la parte vittoriosa, allegato né provato di aver sostenuto alcun danno, sia quanto alla fattispecie prevista dall'art. 93, co. 3, c.p.c., non avendo la parte soccombente – pur avendo proposto un'opposizione rivelatasi poi infondata – posto in essere un vero e proprio “abuso del processo”, inteso come sviamento del processo dai fini istituzionali che gli sono propri.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2092 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, conseguentemente, accerta il diritto della creditrice opposta,
, di agire in via esecutiva nei confronti dell'odierna opponente, CP_1 per la somma oggetto dell'atto di precetto del 07/12/2023; Parte_1
• Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, che si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre al rimborso forfettario, C.P.A. e
[...]
I.V.A., se dovuta, come per legge;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 25/06/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2092 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023; promossa da:
C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Pietro Colucci e Angelo Cima;
(parte attrice, opponente)
contro
:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, CP_1 C.F._1 dagli avv.ti Claudio Fasciano, Marco Pasquale e Vincenzo Iacovino;
(parte convenuta, opposta)
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna opponente ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole, in data 07/12/2023, dall'odierna opposta, per il pagamento della somma pari ad € 11.234,25 (di cui € 10.906,92 a titolo di interessi e il restante credito a titolo di spese legali), richiesta a titolo di interessi moratori, ex art. 1284, co. 4, c.c., maturati sulla sorte capitale oggetto del decreto ingiuntivo n. 225/2023 emesso, dall'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 856/2023 (e già richiesta, scevra da interessi, con precedente atto di precetto), dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (16/05/2023) sino alla data (18/10/2023) in cui l'odierna creditrice opposta risulta aver portato all'incasso i titoli di pagamento (assegni bancari). Parte opponente, in particolare, ha dedotto, quale unico motivo di opposizione, l'erroneità del calcolo degli interessi, tenuto conto:
- da un lato, della circostanza per cui l'odierna opponente avrebbe già pagato una somma maggiore di quella intimata (e, precisamente, la somma complessivamente pari ad €
233.756,11 – superiore, rispetto a quella precettata di € 228.053,11, di € 5.703,00 –, corrisposta mediante i seguenti assegni, emessi tutti dalla banca Intesa San Paolo: 1) n.
9360056608–06 di importo pari ad € 60.000,00; 2) n. 9360056606–04 di importo pari ad €
50.000,00; 3) n. 9349004949–11 di importo pari ad € 13.756,11 – tutti e tre consegnati in data
28/07/2023 –; 4) n. 9356828974–12, del 30/08/2023, di importo pari ad € 50.000,00; 5) n.
9356828975–00 del 30/09/2023, di importo pari ad € 60.000,00), con la conseguenza per cui la somma aggiuntiva versata dall'opponente avrebbe dovuto essere decurtata dall'importo, da ultimo, precettato;
- dall'altro lato, dell'erroneità del calcolo degli interessi moratori, nella misura in cui la creditrice opposta li ha computati con decorrenza sino alla data di effettivo incasso degli assegni da parte della creditrice stessa (18/10/2023) e non – come correttamente avrebbe dovuto fare – sino alla data, rispetto ad essa antecedente, della consegna degli assegni alla creditrice da parte della società opponente (ossia: 28/07/2023, quanto agli assegni n.
9360056608–06, n. 9360056606–04 e n. 9349004949–11; 30/08/2023, quanto all'assegno n.
9356828974–12; 30/09/2023, quanto all'assegno n. 9356828975–00).
Parte opponente ha, quindi, concluso chiedendo di dichiararsi la sussistenza del diritto della creditrice opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società, odierna opponente, limitatamente alla minor somma pari ad € 1.279,78, corrispondente al corretto calcolo degli interessi moratori, secondo il criterio suindicato, detratta la somma pari ad € 5.703,00 aggiuntivamente corrisposta.
Si è costituita in giudizio la creditrice opposta, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate.
La creditrice opposta, in particolare, ha contestato quanto dedotto dall'opponente circa il fatto che sarebbe stata pagata la complessiva somma pari ad € 233.756,11 a mezzo degli assegni allegati e prodotti in copia dall'opponente, atteso che solo i primi tre venivano concretamente incassati, in data
18/10/2023, dalla parte opposta, mentre i restanti due (recanti le date del 30/08/2023 e del 30/09/2023) venivano restituiti all'opponente.
La creditrice opposta, inoltre, ha dedotto che il fatto che l'incasso degli assegni suddetti sia avvenuto, concretamente, solo in data 18/10/2023, è riconducibile esclusivamente ad un fatto dell'opponente, atteso che era stata quest'ultima a chiedere alla creditrice di attendere l'esito delle trattative pendenti tra le parti relativamente ad altre controversie prima di incassare i suddetti assegni. La creditrice opposta ha, quindi, concluso, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti e, fatte precisare le conclusioni e disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c., la stessa è stata trattenuta in decisione.
***
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Preliminarmente, deve essere qualificata, l'odierna opposizione, come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c., in quanto avente ad oggetto l'accertamento in ordine alla sussistenza del diritto della creditrice opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società, odierna opponente, per la somma esattamente indicata nell'atto di precetto.
Ciò premesso, e venendo quindi al merito dell'opposizione proposta, è opportuno premettere, in via generale, che – secondo quanto chiarito, di recente, dalla Suprema corte (Cass. civ. n. 33566/2021) – la prova della consegna dell'assegno al creditore esonera l'obbligato dal fornire l'ulteriore prova che il titolo sia stato incassato, di talché, se è vero che l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo (così: Cass. civ. n. 28418/2024), ai fini della prova del pagamento quale fatto estintivo dell'obbligazione è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo, invece, al creditore la prova del mancato incasso.
Tutto ciò premesso, in via generale, e così ricostruito il riparto degli oneri probatori in subiecta materia, si osserva che, nel caso di specie, la parte opponente ha allegato di aver consegnato alla creditrice opposta n. 5 assegni nelle seguenti date:
- in data 28/07/2023, quanto agli assegni:
o n. 9360056608–06 di importo pari ad € 60.000,00;
o n. 9360056606–04 di importo pari ad € 50.000,00;
o n. 9349004949–11 di importo pari ad € 13.756,11;
- in data 30/08/2023, quanto all'assegno n. 9356828974–12, di importo pari ad € 50.000,00;
- in data 30/09/2023, quanto all'assegno n. 9356828975–00, di importo pari ad € 60.000,00.
A sostegno di tale allegazione, la parte opponente ha prodotto:
- la ricevuta di consegna, datata 28/07/2023, degli assegni:
o n. 9360056608–06, di importo pari ad € 60.000,00;
o n. 9360056606–04, di importo pari ad € 50.000,00;
o n. 9349004949–11, di importo pari ad € 13.756,11,
- la semplice copia degli assegni:
o n. 9356828974–12 del 30/08/2023, di importo pari ad € 50.000,00; o n. 9356828975–00 del 30/09/2023, di importo pari ad € 60.000,00.
Non può, quindi, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, ritenersi, in primo luogo, raggiunta la prova (che era onere dell'opponente fornire) circa il fatto che gli assegni n.
9356828974–12 e n. 9356828975–00 siano stati consegnati, rispettivamente, in data 30/08/2023 e in data 30/09/2023, essendovi, al contrario, la prova contraria circa il fatto che gli stessi venivano restituiti all'odierna opponente in data 28/07/2023, (cfr. doc. in atti, con firma “per ricevuta” dell'avv.
Angelo Cima), attesa la pendenza di trattative tra le parti, tanto che all'incasso venivano portati, in data 18/10/2023, due diversi assegni per un diverso importo (in particolare: n. 9356828972-10 e n.
9356828973-11, di importo pari ad € 50.000,00 ciascuno).
In ogni caso, inoltre, dall'esame della documentazione versata in atti dalla creditrice opposta, emerge inequivocabilmente come la stessa abbia effettivamente incassato, solo in data 18/10/2023, n. 5 assegni, di importo pari, rispettivamente:
- ad € 50.000,00 l'uno, quanto agli assegni n. 9356828972-10, n. 9356828973-11 e n.
9360056606-04;
- ad € 13.756,11, quanto all'assegno n. 9349004949-11;
- ad € 60.000,00, quanto all'assegno n. 9360056608-06; per un totale pari ad € 223.756,11.
Parta opposta ha, altresì, allegato e documentato che l'opponente ha versato l'ulteriore importo, pari ad € 4.297.97, a titolo di spese legali, mediante l'assegno n. 9356828768-01 intestato all'avv. Marco
Pizzuti.
Da ciò si ricava, quindi:
- da un lato, che l'importo complessivamente versato dall'odierna opponente è pari ad €
228.054,08, che sostanzialmente corrisponde (salva la differenza di € 0,97) all'importo di cui al primo atto di precetto (€ 228.053,11) e che risulta essere già stato decurtato dall'importo dovuto e richiesto con il secondo atto di precetto, di talché non è dato ravvisare il pagamento di somme aggiuntive, da parte dell'odierna opponente, la cui differenza debba, oggi, essere ulteriormente decurtata dal dovuto;
- dall'altro lato, che gli interessi moratori ex art. 1284, co. 4, c.c. decorrono, sulla somma pari ad € 233.756,11, dalla data della domanda monitoria (16/05/2023) sino alla data di effettivo incasso (18/10/2023), per un totale pari ad € 11.479,67, non potendosi condividere – in assenza della prova circa un espresso accordo delle parti in tal senso, che era onere dell'opponente fornire – l'assunto di parte opponente secondo cui la pendenza di trattative tra le parti avrebbe l'effetto di sospendere il decorso degli interessi, essendo, piuttosto, vero il contrario, ossia che l'effetto liberatorio del pagamento – come già osservato – si verifica solo al momento dell'incasso.
Ne deriva che tale importo, sommato all'importo ancora dovuto pari ad € 328,30 a titolo di spese dell'atto di precetto, danno origine ad un credito complessivo, in capo all'odierna creditrice opposta, pari ad € 11.807,00, addirittura superiore (benché di poco) all'importo richiesto nell'atto di precetto, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta e affermazione del diritto della creditrice opposta,
, di agire in via esecutiva nei confronti dell'odierna opponente per la somma CP_1 oggetto dell'atto di precetto del 07/12/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00, individuato avuto riguardo al credito per cui si procede), con riferimento a tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria e/o di trattazione, in concreto non espletata.
Quanto, infine, all'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta nei confronti dell'opponente, la stessa deve essere rigettata, sia quanto alla fattispecie prevista dall'art. 96, co. 1, c.p.c., non avendo, la parte vittoriosa, allegato né provato di aver sostenuto alcun danno, sia quanto alla fattispecie prevista dall'art. 93, co. 3, c.p.c., non avendo la parte soccombente – pur avendo proposto un'opposizione rivelatasi poi infondata – posto in essere un vero e proprio “abuso del processo”, inteso come sviamento del processo dai fini istituzionali che gli sono propri.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2092 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, conseguentemente, accerta il diritto della creditrice opposta,
, di agire in via esecutiva nei confronti dell'odierna opponente, CP_1 per la somma oggetto dell'atto di precetto del 07/12/2023; Parte_1
• Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, che si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre al rimborso forfettario, C.P.A. e
[...]
I.V.A., se dovuta, come per legge;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 25/06/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo