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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 09/09/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1051/2020 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1051/2020 RG
TRA
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Spoleto Via Francesca Morvillo n. 19 presso lo studio del proprio difensore Avv. Tiziana Stemperini del Foro di Spoleto, giuste deleghe stese in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E
in persona del curatore p.t. Dott.ssa Controparte_1 CP_2
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Benedetti ed elettivamente
[...] C.F._3
domiciliato presso il suo studio in Spello (PG), Via Centrale Umbra 50/B come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: adempimento obblighi di conferimento societari
Conclusioni di parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
1-preliminarmente dichiarare il difetto di rappresentanza del Curatore che ha agito senza la necessaria autorizzazione del pagina 1 di 12 G.D. e per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'ingiunzione;
2-sempre preliminarmente accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice adito;
3-ancora in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito come azionato dal CP_1
4-nel merito accertare e dichiarare nullo e/o, inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni sopra espresse, per intervenuta estinzione delle obbligazioni di cui all'ingiunzione.
5-con vittoria di competenze oltre accessori di legge.”.
Conclusioni di parte convenuta: stante la mancata rituale formulazione negli scritti richiamati nelle note del
02/05/2025, si riportano quelle di cui all'atto di citazione “Piaccia all Ecc. mo Tribunale adito, contrariis rejectis
IN VIA PRELIMINARE
DICHIARARE provvisoriamente esecutivo il D.I. 292/2020 RG 672 /202 0 Trib. Spoleto oggetto di opposizione
NEL MERITO
RIGETTARE in ogni sua parte l'opposizione proposta da e in quanto infondata in Parte_1 Parte_2
fatto e diritto, e per l'effetto
CONFERMARE il D.I. 292/2020 RG 672/2020 Trib. Spoleto oggetto di opposizione.
Con integrale vittoria di spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto dinanzi a Parte_1 Parte_2
questo giudice il fallimento in epigrafe indicato, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.
292/2020, emesso dal Tribunale di Spoleto il 2/4/2020 e pubblicato il 23/4/2020, e notificatole il
29/04/2020, col quale si intimava il pagamento a della somma di euro 18.562,50 e a Parte_1
della somma di euro 15.187,50, oltre interessi legali. Parte_2
In particolare, gli attori hanno rappresentato che le somme richieste facevano asseritamente riferimento a presunti aumenti di capitale sottoscritti dai soci della società poi fallita, ai quali non sarebbero seguiti gli integrali versamenti da parte dei medesimi, residuando i sopra detti crediti della società.
pagina 2 di 12 Gli attori, pertanto, in via pregiudiziale hanno eccepito la nullità del decreto opposto, per l'assenza di autorizzazione del g.d. ad agire in giudizio, nonché l'incompetenza del giudice adito in sede monitoria, che avrebbe dovuto essere il g.d. ai sensi dell'art. 150 l. fall.. Ancora, in via preliminare, hanno eccepito la prescrizione dei diritti di credito azionati in sede monitoria ed infine, nel merito, hanno evidenziato l'insussistenza degli stessi per avvenuto adempimento.
Si è costituito in giudizio il convenuto , producendo le autorizzazioni del g.d. ad agire CP_1
giudizialmente nei confronti degli ex soci nonché contestando la fondatezza delle eccezioni preliminari formulate. Quanto al merito della pretesa, ha evidenziato come l'asserito adempimento non fosse stato provato.
All'esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione di pronta risoluzione o fondata su prova scritta;
la successiva istruttoria della causa si
è svolta mediante esperimento degli interrogatori formali degli attori ed è terminata con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi (a seguito di numerosi rinvii disposti dai precedenti giudici assegnatari), nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., in data 15/05/2025; all'esito della stessa, in cui i procuratori hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine ordinario per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vale velocemente analizzare, in primo luogo, l'eccezione di inefficacia degli atti compiuti dal difensore di parte convenuta, in quanto il curatore non sarebbe stato autorizzato dal g.d. ad agire in giudizio.
Viceversa, nonostante formalmente gli attori abbiano insistito anche nel corso del giudizio e in sede di precisazione delle conclusioni su tale eccezione, basta rilevare come tali provvedimenti autorizzativi (sia dell'azione monitoria che della costituzione nella presente fase processuale) siano stati prodotti unitamente alla comparsa di costituzione dal convenuto.
La detta eccezione, pertanto, merita integrale rigetto.
pagina 3 di 12 2. Sempre in via preliminare, parte attrice ha eccepito l'incompetenza funzionale del giudice adito, in quanto “Giudice competente per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, nella specie, sarebbe stato il Giudice Fallimentare ovvero il Giudice Delegato al Fallimento e non il Tribunale Ordinario il quale ex art. 38 c.p.c. dovrà dichiarare la propria incompetenza”.
Ebbene, a prescindere dal fatto che la questione in esame possa qualificarsi effettivamente quale questione di competenza, occorre ricordare tuttavia come il diritto di richiedere ingiunzione di pagamento ex art. 150
l. fall. al g.d. non comporta la perdita, da parte della curatela, degli altri strumenti a tutela dei propri diritti.
In altri termini, sebbene nella normalità dei casi i curatori preferiscano agire ai sensi di tale norma speciale, per ragioni di opportunità e celerità, ciononostante non può sostenersi che il curatore non possa decidere di utilizzare lo strumento ordinario di cui agli art. 633 c.p.c.. Peraltro, è pacifico che nella successiva fase di opposizione, quale è quella in corso, vi è una totale coincidenza dei giudizi (sia che sia stato scelto lo strumento di cui all'art. 150 l. fall. sia che si sia optato per quello di cui all'art. 633 e ss c.p.c.).
Sul punto la stessa Suprema Corte ha affermato che “In materia di diritto al versamento dei conferimenti dovuti dai soci morosi, il fallimento trova - secondo la formula di uso corrente - il diritto già esistente nel patrimonio del fallito.
Realizzandosi così un fenomeno di semplice “sostituzione” (di tratto essenzialmente gestorio) del curatore nella posizione degli amministratori o dei liquidatori. Per la verità, a questo schema si potrebbe forse obiettare che - una volta dichiarato il fallimento della società - il curatore dispone di un potere ulteriore rispetto a quelli che fanno da comune corredo alla corrispondente azione di amministratori e di liquidatori: alla normale possibilità di chiedere decreto ingiuntivo aggiungendosi
(non sostituendosi) quello di chiedere senz'altro l'intervento del giudice delegato, secondo quanto per l'appunto stabilito dalla norma dell'art. 150L. Fall.(il curatore non perde il potere di procedere in via monitoria ricorrendo alle regole di diritto comune)” […] “D'altro canto, come è stato osservato in ambito dottrinale, il procedimento di cui all'art. 150 conserva una natura monitoria;
né è pensabile che lo stesso risulti utilizzabile pur in difetto di prova scritta. Lo scarto differenziale dello strumento dell'art. 150 L. Fall. sembra dunque consistere - in ragione della competenza, che viene assegnata (anche) al giudice delegato nelle maggiori rapidità e snellezza del relativo procedimento” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 25/02/2020, n.
4956).
pagina 4 di 12 L'eccezione in esame, pertanto, è parimenti meritevole di rigetto.
3. Quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti in questione devesi rilevare quanto segue.
3.1 Occorre in primo luogo stabilire quale sia il termine prescrizionale applicabile al credito in questione.
Sul punto pare condivisibile la tesi attorea, secondo la quale l'ipotesi in esame è disciplinata dall'art. 2949
c.c., il quale dispone che “Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese”. Ed invero, pare chiaro come il credito da mancato conferimento trovi origine nello stesso contratto di società, così come modificato dalla delibera di aumento capitale con correlativo obbligo dei soci sottoscrittori di provvedere al relativo versamento. La conclusione è coerente con i principi enunciati dalla Suprema Corte, secondo cui il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2949, comma 1, c.c. per “i diritti che derivano dai rapporti sociali” attiene solo a quei diritti derivanti dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in diretta dipendenza con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti, che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici.
Peraltro, la stessa pronuncia della Suprema Corte sopra riportata (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 25/02/2020,
n. 4956) ha affermato che “è da notare adesso che, secondo quanto emerge direttamente anche dall'impianto sistematico del codice civile, la delibera di aumento del capitale di società si pone come atto (secondo altra ricostruzione dommatica, come fatto)
“modificativo dell'atto costitutivo” (cfr., con specifico riferimento alla s.r.l., l'intestazione della sezione V, capo VII, titolo V, libro V, del codice). La delibera si pone, quindi, come atto modificativo del negozio costitutivo della società data: in cui, fermi
per l'appunto gli altri patti e clausole, per decisione dei soci (cfr. l'art. 2479c.c., comma 2, n. 4) vengono modificati i termini contenutistici di quell'elemento costituivo del negozio di s.r.l. che è rappresentato dal capitale della società (art. 2463c.c., comma 2, n. 4). Posta questa struttura di base, lo statuto della società e la delibera di aumento non si pongono in termini alternativi, o antagonistici, nei confronti dell'aumento di capitale (sua decisione e sua esecuzione), come pure ha ritenuto il
Tribunale mantovano. Si pongono, invece, in termini di consecutività sostanziale, la delibera sovrapponendosi alla precedente decisione statutaria in punto di misura del capitale. Non può essere dubbio, d'altra parte, che - trattandosi di vicenda modificativa del precedente patto societario - la controversia, che per un verso o per altro concerna l'aumento, rientra, di per sè,
pagina 5 di 12 nell'ambito dei “rapporti sociali” (secondo la formula adottata dall'art. 24 dello statuto della società poi fallita, in via di sostanziale mutuazione di quella contenuta nel D.Lgs. n. 3 del 2005, art. 34, comma 1)”.
3.2 Non pare sostenibile, invece, quanto affermato dal convenuto, secondo il quale “il Fallimento si pone come soggetto terzo rispetto alla società ed ai soci, cosicché allo stesso non è in ogni caso applicabile il termine breve di cui all'art.
2949 c.c.” e “l'odierno opponente (già legale rappresentante e liquidatore della società ) in sede di audizione da CP_1
parte del creditore, riconosceva il debito oggetto di causa, nella sua interezza (doc. 4). Il , inoltre, dichiarava di essere Pt_1
nell'impossibilità di procedere al pagamento di quanto dovuto. Ne consegue che in ogni caso il termine prescrizionale di cui all''art. 2949 c.c. non opera, cominciando invece a decorrere l'ordinario termine decennale dal momento dell''avvenuto riconoscimento così come previsto dagli artt. 2944 e 2945 c.c.”.
Quanto al primo profilo, se ne rileva l'erroneità astratta;
invero, il curatore non agisce quale terzo nel caso in esame ma esercitando in via sostitutiva un diritto proprio della società quando era in bonis. Sul punto si veda, ad esempio, Cass. civ., Sez. I, Sent. 05/05/1988, n. 3324, la quale ha affermato che “L'art. 150 l. fall. accorda al giudice delegato al fallimento delle società (con soci a responsabilità limitata ed anche, come non si dubita neppure dalle parti in causa, delle società in accomandita semplice) il potere di ingiungere con decreto ai soci ed ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire versamenti ancora dovuti. E si tratta certamente di un provvedimento costituente rimedio particolarmente incisivo (che pur avvicinandosi per struttura e conseguenze all'ordinario decreto ingiuntivo di cui agli artt.633 e segg. C.P.C., si discosta da esso per la sua specialità) concesso all'organo fallimentare quale particolare strumento per la rapida costituzione di quella garanzia patrimoniale (spettante alla massa dei creditori dell'ente fallito) che è data dal
versamento del capitale sociale sottoscritto, cui sono obbligati i componenti della società con soci a responsabilità limitata. Sotto tale processuale aspetto il procedimento in questione si risolve innegabilmente in una speciale forma di “azione monitoria”, concessa esclusivamente al curatore fallimentare (salvo il disposto dell'art. 211 l. Fall. per il commissario liquidatore) e non già
“appartenente” agli ordinari organi sociali. Ma ciò non esclude affatto, sotto l'aspetto sostanziale, che con esso sia fatto valere un diritto già esistente nella sfera giuridica della società. Con la stipulazione del contratto di società, ciascun contraente si obbliga a contribuire alla formazione del patrimonio sociale, mediante prestazioni (della proprietà o dell'uso) di beni, o di servizi: tanto che non può darsi socio senza obbligo di conferimento, e non esiste (1) senza conferimento (art. 2253 C.C.). Il
pagina 6 di 12 diritto ai conferimenti nei confronti dei singoli soci (tanto meno ad altri) e forma oggetto di azione sociale non di azioni individuali”.
Quanto al secondo punto, ossia il fatto che l'asserito riconoscimento del debito del 13/02/2019 avrebbe comportato novazione del termine prescrizionale, in verità tale documento non altera i termini della questione. L'interpretazione da parte della Curatela di detto documento come atto di riconoscimento di debito è infatti strumentale all'argomento secondo cui ne discenderebbe il mutamento del titolo per cui detta somma si richiede, - non più una delibera assembleare – cosicché il termine di prescrizione diverrebbe quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c.. Si ritiene, al contrario, che non vi è alcun effetto novativo del titolo che resta la delibera di aumento di capitale.
Devesi, pertanto, ritenere applicabile il disposto di cui all'art. 2949 c.c..
3.3 Ciò posto, appare determinante anche stabilire quale sia il dies a quo del suddetto termine.
Invero, parte attrice sostiene l'applicabilità del disposto generale di cui all'art. 2935 c.c., secondo il quale
“La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, con tale individuandosi nel caso di specie quello di adozione della delibera di aumento di capitale da parte dei due soci, ossia il 26/05/2010.
Secondo la tesi del convenuto, invece, “in presenza di fallimento opera il disposto di cui all'art 146 LF che prevede la decorrenza del termine dal momento del Fallimento o comunque dal momento in cui risulta evidente il danno prodotto dal mancato versamento delle quote sociali: danno individuabile nell'incapienza del patrimonio sociale a soddisfare i debiti ammessi al passivo fallimentare”.
Nessuna delle due opzioni pare condivisibile;
invero, quanto alla tesi del convenuto, occorre premettere che l'art. 146 l. fall. non prevede alcun termine di decorrenza della prescrizione, né tantomeno per l'azione di recupero dei conferimenti non versati dai soci. Infatti, la norma in esame, per quanto di minimo interesse, al secondo comma prevede semplicemente che “Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile”. Dunque, tale norma disciplina (peraltro pagina 7 di 12 non toccando il tema del dies a quo della prescrizione) l'azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti di amministratori o soci, ipotesi del tutto differente da quella per cui è causa.
Né nel caso in esame ricorre la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c. n. 8, atteso che l'obbligo di versamento dell'aumento di capitale trova causa nella delibera straordinaria di aumento di capitale del 2010, regolarmente iscritta e pubblicata nel Registro delle Imprese. La sospensione opera, invero, quando si è in presenza di una condotta ingannatrice e fraudolenta, posta in essere dal debitore tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (cfr. Cass. Civ., sent. n. 21567/2014). Giova evidenziare che il debito non fu nascosto o dissimulato, avendolo riconosciuto lo stesso ex amministratore e socio debitore, in sede Parte_1
di audizione del curatore.
Anche la tesi degli attori, tuttavia, non merita condivisione.
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte nella risalente pronuncia già citata (Cass. civ., Sez. I, Sent.
05/05/1988, n. 3324), “Con la stipulazione del contratto di società, ciascun contraente si obbliga a contribuire alla formazione del patrimonio sociale, mediante prestazioni (della proprietà o dell'uso) di beni, o di servizi: tanto che non può darsi socio senza obbligo di conferimento, e non esiste senza conferimento (art. 2253 C.C.). Il diritto ai conferimenti nei
confronti dei singoli soci (tanto meno ad altri) e forma oggetto di azione sociale non di azioni individuali. L'obbligo alla esecuzione dei conferimenti vincola quindi il socio per tutta la durata del rapporto. Ed è pertanto imprescrittibile il corrispettivo diritto della società: finché alla stessa continui a partecipare colui che ha assunto quello obbligo. Non rileva in contrario perciò che per la ipotesi di mancato versamento dei conferimenti, il legislatore, a differenza delle società per azioni (art. 2344), non abbia dettato una disciplina neppure generica delle norme che riguardano la società in accomandita semplice né in quelle relative alla società in nome collettivo dichiarate applicabili alla s.a.s. dall'art. 2315 C.C. sia l'unico rimedio consentito nei confronti del socio moroso. La norma appresta uno strumento più incisivo a favore della società nel consentirle di vendere le
pagina 8 di 12 azioni dell'inadempiente a suo rischio e per suo conto, ma non esclude che essa possa anzitutto chiedere a lui l'adempimento diretto. Ciò che comunque deve fare il curatore fallimentare ai sensi dell'art. 150 l. Fall., come può fare il liquidatore ai sensi dell'art. 2452, terzo comma C.C., essendo chiaramente inapplicabile l'art. 2344 alla società già sciolta. Rientra dunque nel potere degli amministratori della società di richiedere l'adempimento di quell'obbligo se non spontaneamente attuato dai soci obbligati. In definitiva, con ricorso allo speciale procedimento previsto dall'art. 150 l. fall., il curatore ha indubbiamente esercitato un diritto già spettante alla società e non estinguibile per prescrizione, se non al momento in cui al rapporto con la società sia cessato”.
Ebbene, sebbene nel caso oggetto di esame della Corte si trattava di un caso di società di persone, la stessa giurisprudenza di merito non dubita che il medesimo principio debba applicarsi al caso delle società di capitali, e con riferimento agli aumenti di capitale;
ciò tanto più nel caso in questione laddove, nella delibera di aumento di capitale non veniva previsto un termine entro il quale provvedere al versamento della quota di capitale residua.
Sul punto, si vedano infatti il Tribunale di NT (sent. 289/2018 del 30/04/2018), in un caso di aumento di capitale di una s.r.l., il quale ha affermato “E invero per condivisibile principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto della società di pretendere l'adempimento in relazione all'obbligo di conferimento è soggetto a prescrizione solo a partire dalla data della cessazione del rapporto sociale e ciò anche quando venga esercitato dal curatore del con la speciale procedura monitoria contemplata dall'art. 150 l.f. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3324 del CP_1
5.5.1988), non potendo pertanto nel caso in esame ritenersi spirato alcun termine prescrizionale e, quindi, estinto il diritto di
credito del (conf. Trib. Napoli, sent. n. 249/2018, del 03/01/2018, sempre in un caso di aumento CP_1
di capitale di una s.r.l., e Corte D'Appello di Messina, sent. n. 276/2021, del 18/06/2021).
Non va sottaciuto che, secondo altra opzione ermeneutica, “Il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art.
2949 c.c. decorre dal momento di manifestazione dell'insufficienza patrimoniale oggettivamente conoscibile come tale dai creditori (art. 2280 comma 2, c.c.). Tale momento non coincide necessariamente con la dichiarazione di fallimento, ma l'onere probatorio relativo alla dimostrazione di tale evenienza grava su chi eccepisce la prescrizione e può essere ritenuto assolto a mezzo della dimostrazione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, come la chiusura della sede, l'esistenza di bilanci
pagina 9 di 12 fortemente passivi o l'assenza di cespiti suscettibili di espropriazione forzata” (cfr Trib. Lanciano, sent. n. 387/2021, del 29/12/2021).
Si ritiene, tuttavia, di condividere l'orientamento sostenuto dalla Suprema Corte e che ha trovato conferma nella maggioritaria giurisprudenza di merito, secondo il quale il termine di prescrizione, in assenza di una specifica indicazione nella delibera assembleare di termine di adempimento, non può ritenersi decorrente fintanto che il socio medesimo continui a far parte della compagine sociale. Peraltro, va considerato che a mente della disciplina di cui all'art 2344 c.c., il recupero dei decimi non versati soggiace ad uno specifico procedimento in fasi, che vede l'azionabilità del credito in via giudiziale condizionato alla previa pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale, e l'inutile decorso del termine di 15 giorni.
Dunque, nel caso di specie, devesi ritenere che non sia sufficiente neppure la sola data in cui la società è entrata in stato di liquidazione, ossia il 23/09/2014. Infatti, la mera condizione di inattività della società ovvero il suo stato di liquidazione non equivale a cessazione del rapporto sociale, non escludendo essa una ripresa del suo regolare funzionamento. Dunque, la cessazione di fatto dell'attività non segna il dies a quo del termine di prescrizione, occorrendo allo scopo il formale scioglimento del vincolo sociale, nel caso de quo, avvenuto con la dichiarazione di fallimento, del 22/03/2018.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene non fondata l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso il lasso temporale quinquennale da tale momento all'introduzione del giudizio monitorio.
4. Passando, infine, al merito delle pretese economiche di parte opposta, occorre ricordare preliminarmente. che, in materia di diritti originanti da contratti a prestazioni corrispettive, il creditore è tenuto esclusivamente ad allegare la fonte della pretesa azionata, incombendo al debitore la prova liberatoria dei fatti estintivi del diritto (cfr sul punto la nota Cass. Civ. sez. unite, 30/10/2001, n.13533, per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
pagina 10 di 12 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, omissis).
Nella specie, a fronte dell'allegazione della curatela, tale prova non è stata sicuramente offerta dall'opponente , conseguentemente la pretesa creditoria nei suoi confronti, basata sulla Controparte_3
delibera di aumento capitale con correlativo obbligo dei soci sottoscrittori di provvedere al relativo versamento.
Quanto al socio , lo stesso ha allegato un estratto conto di un c/c asseritamente intestato Parte_1
al medesimo (non vi è evidenza documentale di tale circostanza) del terzo trimestre 2014, dal quale emergono bonifici per complessivi euro 14.800,00 in favore della con causale “v.to socio Controparte_1
infruttifero”. Tale somma sarebbe stata versata, nella prospettiva attorea, quale conferimento a copertura dell'aumento di capitale sottoscritto e, almeno in parte, andrebbe ad elidere la pretesa creditoria azionata nella presente sede.
Ebbene, a prescindere dalla genericità della causale dei versamenti, che non consente di ricollegare tali pagamenti al residuo capitale sottoscritto nel 2010, assume valenza assoluta la scrittura di riconoscimento del debito sottoscritta dal nel 2019. Invero, in sede di quesiti posti allo stesso del curatore, veniva Pt_1
chiesto al , ripetesi nel 2019 e quindi ben dopo gli asseriti bonifici di cui sopra, le modalità di rientro Pt_1
dal debito per cui è causa, espressamente indicando che “come confermato dallo stesso amministratore presente, la
ha dovuto procedere all'aumento del capitale sociale portandolo ad euro 55.400,00 al fine di poter accedere alle CP_1
progettualità con fondi europei. In realtà tale capitale è rimasto non versato per euro 33.750 di cui per euro 15.187,50 a carico della signora ed euro 18.562,50 a carico . Per tale capitale mancante è stata Parte_2 Parte_1
avanzata specifica richiesta di pagamento della quale non si è avuto ancora alcun riscontro. Si approfitta del presente incontro per richiedere precisazioni su modalità e tempi di quanto dovuto”. A tale affermazione (anch'essa sottoscritta come tutto il testo dal ) la risposta verbalizzata di quest'ultimo è la seguente: “Il presente sig. dichiara di Pt_1 Pt_1
essere nell'impossibilità del pagamento complessivo in unica soluzione. Ma dimostra la piana diponibilità ad avviare un pagamento graduale in rate di non più di euro 300/mese in funzione delle proprie attuali possibilità finanziarie”.
pagina 11 di 12 Appare chiaro, pertanto, che tali dichiarazioni costituiscano un chiaro riconoscimento del debito, avvenuto in epoca ben successiva ai presunti versamenti di cui sopra si è detto, con ciò confermando che tali versamenti erano stati effettuati ad altro titolo e che il credito di cui al decreto opposto fosse (e sia) ancora sussistente.
La presente opposizione, dunque, merita integrale rigetto.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della complessità delle questioni affrontate, della durata del giudizio e della breve istruttoria svolta, che legittima l'utilizzo di valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase decisionale non svolta dalla opposta mediante deposito delle memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 292/2020, emesso dal
Tribunale di Spoleto il 02/04/2020 e pubblicato il 23/04/2020, dichiarandole definitivamente esecutivo;
▪ Condanna e al pagamento, in solido fra loro e in favore del Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 (euro Controparte_1
1.000,00 per fase di studio, euro 750,00 per fase introduttiva, euro 950,00 per fase di trattazione) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Spoleto, 08/09/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 12 di 12
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1051/2020 RG
TRA
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Spoleto Via Francesca Morvillo n. 19 presso lo studio del proprio difensore Avv. Tiziana Stemperini del Foro di Spoleto, giuste deleghe stese in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E
in persona del curatore p.t. Dott.ssa Controparte_1 CP_2
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Benedetti ed elettivamente
[...] C.F._3
domiciliato presso il suo studio in Spello (PG), Via Centrale Umbra 50/B come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: adempimento obblighi di conferimento societari
Conclusioni di parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
1-preliminarmente dichiarare il difetto di rappresentanza del Curatore che ha agito senza la necessaria autorizzazione del pagina 1 di 12 G.D. e per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'ingiunzione;
2-sempre preliminarmente accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice adito;
3-ancora in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito come azionato dal CP_1
4-nel merito accertare e dichiarare nullo e/o, inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni sopra espresse, per intervenuta estinzione delle obbligazioni di cui all'ingiunzione.
5-con vittoria di competenze oltre accessori di legge.”.
Conclusioni di parte convenuta: stante la mancata rituale formulazione negli scritti richiamati nelle note del
02/05/2025, si riportano quelle di cui all'atto di citazione “Piaccia all Ecc. mo Tribunale adito, contrariis rejectis
IN VIA PRELIMINARE
DICHIARARE provvisoriamente esecutivo il D.I. 292/2020 RG 672 /202 0 Trib. Spoleto oggetto di opposizione
NEL MERITO
RIGETTARE in ogni sua parte l'opposizione proposta da e in quanto infondata in Parte_1 Parte_2
fatto e diritto, e per l'effetto
CONFERMARE il D.I. 292/2020 RG 672/2020 Trib. Spoleto oggetto di opposizione.
Con integrale vittoria di spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto dinanzi a Parte_1 Parte_2
questo giudice il fallimento in epigrafe indicato, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.
292/2020, emesso dal Tribunale di Spoleto il 2/4/2020 e pubblicato il 23/4/2020, e notificatole il
29/04/2020, col quale si intimava il pagamento a della somma di euro 18.562,50 e a Parte_1
della somma di euro 15.187,50, oltre interessi legali. Parte_2
In particolare, gli attori hanno rappresentato che le somme richieste facevano asseritamente riferimento a presunti aumenti di capitale sottoscritti dai soci della società poi fallita, ai quali non sarebbero seguiti gli integrali versamenti da parte dei medesimi, residuando i sopra detti crediti della società.
pagina 2 di 12 Gli attori, pertanto, in via pregiudiziale hanno eccepito la nullità del decreto opposto, per l'assenza di autorizzazione del g.d. ad agire in giudizio, nonché l'incompetenza del giudice adito in sede monitoria, che avrebbe dovuto essere il g.d. ai sensi dell'art. 150 l. fall.. Ancora, in via preliminare, hanno eccepito la prescrizione dei diritti di credito azionati in sede monitoria ed infine, nel merito, hanno evidenziato l'insussistenza degli stessi per avvenuto adempimento.
Si è costituito in giudizio il convenuto , producendo le autorizzazioni del g.d. ad agire CP_1
giudizialmente nei confronti degli ex soci nonché contestando la fondatezza delle eccezioni preliminari formulate. Quanto al merito della pretesa, ha evidenziato come l'asserito adempimento non fosse stato provato.
All'esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione di pronta risoluzione o fondata su prova scritta;
la successiva istruttoria della causa si
è svolta mediante esperimento degli interrogatori formali degli attori ed è terminata con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi (a seguito di numerosi rinvii disposti dai precedenti giudici assegnatari), nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., in data 15/05/2025; all'esito della stessa, in cui i procuratori hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine ordinario per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vale velocemente analizzare, in primo luogo, l'eccezione di inefficacia degli atti compiuti dal difensore di parte convenuta, in quanto il curatore non sarebbe stato autorizzato dal g.d. ad agire in giudizio.
Viceversa, nonostante formalmente gli attori abbiano insistito anche nel corso del giudizio e in sede di precisazione delle conclusioni su tale eccezione, basta rilevare come tali provvedimenti autorizzativi (sia dell'azione monitoria che della costituzione nella presente fase processuale) siano stati prodotti unitamente alla comparsa di costituzione dal convenuto.
La detta eccezione, pertanto, merita integrale rigetto.
pagina 3 di 12 2. Sempre in via preliminare, parte attrice ha eccepito l'incompetenza funzionale del giudice adito, in quanto “Giudice competente per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, nella specie, sarebbe stato il Giudice Fallimentare ovvero il Giudice Delegato al Fallimento e non il Tribunale Ordinario il quale ex art. 38 c.p.c. dovrà dichiarare la propria incompetenza”.
Ebbene, a prescindere dal fatto che la questione in esame possa qualificarsi effettivamente quale questione di competenza, occorre ricordare tuttavia come il diritto di richiedere ingiunzione di pagamento ex art. 150
l. fall. al g.d. non comporta la perdita, da parte della curatela, degli altri strumenti a tutela dei propri diritti.
In altri termini, sebbene nella normalità dei casi i curatori preferiscano agire ai sensi di tale norma speciale, per ragioni di opportunità e celerità, ciononostante non può sostenersi che il curatore non possa decidere di utilizzare lo strumento ordinario di cui agli art. 633 c.p.c.. Peraltro, è pacifico che nella successiva fase di opposizione, quale è quella in corso, vi è una totale coincidenza dei giudizi (sia che sia stato scelto lo strumento di cui all'art. 150 l. fall. sia che si sia optato per quello di cui all'art. 633 e ss c.p.c.).
Sul punto la stessa Suprema Corte ha affermato che “In materia di diritto al versamento dei conferimenti dovuti dai soci morosi, il fallimento trova - secondo la formula di uso corrente - il diritto già esistente nel patrimonio del fallito.
Realizzandosi così un fenomeno di semplice “sostituzione” (di tratto essenzialmente gestorio) del curatore nella posizione degli amministratori o dei liquidatori. Per la verità, a questo schema si potrebbe forse obiettare che - una volta dichiarato il fallimento della società - il curatore dispone di un potere ulteriore rispetto a quelli che fanno da comune corredo alla corrispondente azione di amministratori e di liquidatori: alla normale possibilità di chiedere decreto ingiuntivo aggiungendosi
(non sostituendosi) quello di chiedere senz'altro l'intervento del giudice delegato, secondo quanto per l'appunto stabilito dalla norma dell'art. 150L. Fall.(il curatore non perde il potere di procedere in via monitoria ricorrendo alle regole di diritto comune)” […] “D'altro canto, come è stato osservato in ambito dottrinale, il procedimento di cui all'art. 150 conserva una natura monitoria;
né è pensabile che lo stesso risulti utilizzabile pur in difetto di prova scritta. Lo scarto differenziale dello strumento dell'art. 150 L. Fall. sembra dunque consistere - in ragione della competenza, che viene assegnata (anche) al giudice delegato nelle maggiori rapidità e snellezza del relativo procedimento” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 25/02/2020, n.
4956).
pagina 4 di 12 L'eccezione in esame, pertanto, è parimenti meritevole di rigetto.
3. Quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti in questione devesi rilevare quanto segue.
3.1 Occorre in primo luogo stabilire quale sia il termine prescrizionale applicabile al credito in questione.
Sul punto pare condivisibile la tesi attorea, secondo la quale l'ipotesi in esame è disciplinata dall'art. 2949
c.c., il quale dispone che “Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese”. Ed invero, pare chiaro come il credito da mancato conferimento trovi origine nello stesso contratto di società, così come modificato dalla delibera di aumento capitale con correlativo obbligo dei soci sottoscrittori di provvedere al relativo versamento. La conclusione è coerente con i principi enunciati dalla Suprema Corte, secondo cui il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2949, comma 1, c.c. per “i diritti che derivano dai rapporti sociali” attiene solo a quei diritti derivanti dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in diretta dipendenza con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti, che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici.
Peraltro, la stessa pronuncia della Suprema Corte sopra riportata (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 25/02/2020,
n. 4956) ha affermato che “è da notare adesso che, secondo quanto emerge direttamente anche dall'impianto sistematico del codice civile, la delibera di aumento del capitale di società si pone come atto (secondo altra ricostruzione dommatica, come fatto)
“modificativo dell'atto costitutivo” (cfr., con specifico riferimento alla s.r.l., l'intestazione della sezione V, capo VII, titolo V, libro V, del codice). La delibera si pone, quindi, come atto modificativo del negozio costitutivo della società data: in cui, fermi
per l'appunto gli altri patti e clausole, per decisione dei soci (cfr. l'art. 2479c.c., comma 2, n. 4) vengono modificati i termini contenutistici di quell'elemento costituivo del negozio di s.r.l. che è rappresentato dal capitale della società (art. 2463c.c., comma 2, n. 4). Posta questa struttura di base, lo statuto della società e la delibera di aumento non si pongono in termini alternativi, o antagonistici, nei confronti dell'aumento di capitale (sua decisione e sua esecuzione), come pure ha ritenuto il
Tribunale mantovano. Si pongono, invece, in termini di consecutività sostanziale, la delibera sovrapponendosi alla precedente decisione statutaria in punto di misura del capitale. Non può essere dubbio, d'altra parte, che - trattandosi di vicenda modificativa del precedente patto societario - la controversia, che per un verso o per altro concerna l'aumento, rientra, di per sè,
pagina 5 di 12 nell'ambito dei “rapporti sociali” (secondo la formula adottata dall'art. 24 dello statuto della società poi fallita, in via di sostanziale mutuazione di quella contenuta nel D.Lgs. n. 3 del 2005, art. 34, comma 1)”.
3.2 Non pare sostenibile, invece, quanto affermato dal convenuto, secondo il quale “il Fallimento si pone come soggetto terzo rispetto alla società ed ai soci, cosicché allo stesso non è in ogni caso applicabile il termine breve di cui all'art.
2949 c.c.” e “l'odierno opponente (già legale rappresentante e liquidatore della società ) in sede di audizione da CP_1
parte del creditore, riconosceva il debito oggetto di causa, nella sua interezza (doc. 4). Il , inoltre, dichiarava di essere Pt_1
nell'impossibilità di procedere al pagamento di quanto dovuto. Ne consegue che in ogni caso il termine prescrizionale di cui all''art. 2949 c.c. non opera, cominciando invece a decorrere l'ordinario termine decennale dal momento dell''avvenuto riconoscimento così come previsto dagli artt. 2944 e 2945 c.c.”.
Quanto al primo profilo, se ne rileva l'erroneità astratta;
invero, il curatore non agisce quale terzo nel caso in esame ma esercitando in via sostitutiva un diritto proprio della società quando era in bonis. Sul punto si veda, ad esempio, Cass. civ., Sez. I, Sent. 05/05/1988, n. 3324, la quale ha affermato che “L'art. 150 l. fall. accorda al giudice delegato al fallimento delle società (con soci a responsabilità limitata ed anche, come non si dubita neppure dalle parti in causa, delle società in accomandita semplice) il potere di ingiungere con decreto ai soci ed ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire versamenti ancora dovuti. E si tratta certamente di un provvedimento costituente rimedio particolarmente incisivo (che pur avvicinandosi per struttura e conseguenze all'ordinario decreto ingiuntivo di cui agli artt.633 e segg. C.P.C., si discosta da esso per la sua specialità) concesso all'organo fallimentare quale particolare strumento per la rapida costituzione di quella garanzia patrimoniale (spettante alla massa dei creditori dell'ente fallito) che è data dal
versamento del capitale sociale sottoscritto, cui sono obbligati i componenti della società con soci a responsabilità limitata. Sotto tale processuale aspetto il procedimento in questione si risolve innegabilmente in una speciale forma di “azione monitoria”, concessa esclusivamente al curatore fallimentare (salvo il disposto dell'art. 211 l. Fall. per il commissario liquidatore) e non già
“appartenente” agli ordinari organi sociali. Ma ciò non esclude affatto, sotto l'aspetto sostanziale, che con esso sia fatto valere un diritto già esistente nella sfera giuridica della società. Con la stipulazione del contratto di società, ciascun contraente si obbliga a contribuire alla formazione del patrimonio sociale, mediante prestazioni (della proprietà o dell'uso) di beni, o di servizi: tanto che non può darsi socio senza obbligo di conferimento, e non esiste (1) senza conferimento (art. 2253 C.C.). Il
pagina 6 di 12 diritto ai conferimenti nei confronti dei singoli soci (tanto meno ad altri) e forma oggetto di azione sociale non di azioni individuali”.
Quanto al secondo punto, ossia il fatto che l'asserito riconoscimento del debito del 13/02/2019 avrebbe comportato novazione del termine prescrizionale, in verità tale documento non altera i termini della questione. L'interpretazione da parte della Curatela di detto documento come atto di riconoscimento di debito è infatti strumentale all'argomento secondo cui ne discenderebbe il mutamento del titolo per cui detta somma si richiede, - non più una delibera assembleare – cosicché il termine di prescrizione diverrebbe quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c.. Si ritiene, al contrario, che non vi è alcun effetto novativo del titolo che resta la delibera di aumento di capitale.
Devesi, pertanto, ritenere applicabile il disposto di cui all'art. 2949 c.c..
3.3 Ciò posto, appare determinante anche stabilire quale sia il dies a quo del suddetto termine.
Invero, parte attrice sostiene l'applicabilità del disposto generale di cui all'art. 2935 c.c., secondo il quale
“La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, con tale individuandosi nel caso di specie quello di adozione della delibera di aumento di capitale da parte dei due soci, ossia il 26/05/2010.
Secondo la tesi del convenuto, invece, “in presenza di fallimento opera il disposto di cui all'art 146 LF che prevede la decorrenza del termine dal momento del Fallimento o comunque dal momento in cui risulta evidente il danno prodotto dal mancato versamento delle quote sociali: danno individuabile nell'incapienza del patrimonio sociale a soddisfare i debiti ammessi al passivo fallimentare”.
Nessuna delle due opzioni pare condivisibile;
invero, quanto alla tesi del convenuto, occorre premettere che l'art. 146 l. fall. non prevede alcun termine di decorrenza della prescrizione, né tantomeno per l'azione di recupero dei conferimenti non versati dai soci. Infatti, la norma in esame, per quanto di minimo interesse, al secondo comma prevede semplicemente che “Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile”. Dunque, tale norma disciplina (peraltro pagina 7 di 12 non toccando il tema del dies a quo della prescrizione) l'azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti di amministratori o soci, ipotesi del tutto differente da quella per cui è causa.
Né nel caso in esame ricorre la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c. n. 8, atteso che l'obbligo di versamento dell'aumento di capitale trova causa nella delibera straordinaria di aumento di capitale del 2010, regolarmente iscritta e pubblicata nel Registro delle Imprese. La sospensione opera, invero, quando si è in presenza di una condotta ingannatrice e fraudolenta, posta in essere dal debitore tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (cfr. Cass. Civ., sent. n. 21567/2014). Giova evidenziare che il debito non fu nascosto o dissimulato, avendolo riconosciuto lo stesso ex amministratore e socio debitore, in sede Parte_1
di audizione del curatore.
Anche la tesi degli attori, tuttavia, non merita condivisione.
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte nella risalente pronuncia già citata (Cass. civ., Sez. I, Sent.
05/05/1988, n. 3324), “Con la stipulazione del contratto di società, ciascun contraente si obbliga a contribuire alla formazione del patrimonio sociale, mediante prestazioni (della proprietà o dell'uso) di beni, o di servizi: tanto che non può darsi socio senza obbligo di conferimento, e non esiste senza conferimento (art. 2253 C.C.). Il diritto ai conferimenti nei
confronti dei singoli soci (tanto meno ad altri) e forma oggetto di azione sociale non di azioni individuali. L'obbligo alla esecuzione dei conferimenti vincola quindi il socio per tutta la durata del rapporto. Ed è pertanto imprescrittibile il corrispettivo diritto della società: finché alla stessa continui a partecipare colui che ha assunto quello obbligo. Non rileva in contrario perciò che per la ipotesi di mancato versamento dei conferimenti, il legislatore, a differenza delle società per azioni (art. 2344), non abbia dettato una disciplina neppure generica delle norme che riguardano la società in accomandita semplice né in quelle relative alla società in nome collettivo dichiarate applicabili alla s.a.s. dall'art. 2315 C.C. sia l'unico rimedio consentito nei confronti del socio moroso. La norma appresta uno strumento più incisivo a favore della società nel consentirle di vendere le
pagina 8 di 12 azioni dell'inadempiente a suo rischio e per suo conto, ma non esclude che essa possa anzitutto chiedere a lui l'adempimento diretto. Ciò che comunque deve fare il curatore fallimentare ai sensi dell'art. 150 l. Fall., come può fare il liquidatore ai sensi dell'art. 2452, terzo comma C.C., essendo chiaramente inapplicabile l'art. 2344 alla società già sciolta. Rientra dunque nel potere degli amministratori della società di richiedere l'adempimento di quell'obbligo se non spontaneamente attuato dai soci obbligati. In definitiva, con ricorso allo speciale procedimento previsto dall'art. 150 l. fall., il curatore ha indubbiamente esercitato un diritto già spettante alla società e non estinguibile per prescrizione, se non al momento in cui al rapporto con la società sia cessato”.
Ebbene, sebbene nel caso oggetto di esame della Corte si trattava di un caso di società di persone, la stessa giurisprudenza di merito non dubita che il medesimo principio debba applicarsi al caso delle società di capitali, e con riferimento agli aumenti di capitale;
ciò tanto più nel caso in questione laddove, nella delibera di aumento di capitale non veniva previsto un termine entro il quale provvedere al versamento della quota di capitale residua.
Sul punto, si vedano infatti il Tribunale di NT (sent. 289/2018 del 30/04/2018), in un caso di aumento di capitale di una s.r.l., il quale ha affermato “E invero per condivisibile principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto della società di pretendere l'adempimento in relazione all'obbligo di conferimento è soggetto a prescrizione solo a partire dalla data della cessazione del rapporto sociale e ciò anche quando venga esercitato dal curatore del con la speciale procedura monitoria contemplata dall'art. 150 l.f. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3324 del CP_1
5.5.1988), non potendo pertanto nel caso in esame ritenersi spirato alcun termine prescrizionale e, quindi, estinto il diritto di
credito del (conf. Trib. Napoli, sent. n. 249/2018, del 03/01/2018, sempre in un caso di aumento CP_1
di capitale di una s.r.l., e Corte D'Appello di Messina, sent. n. 276/2021, del 18/06/2021).
Non va sottaciuto che, secondo altra opzione ermeneutica, “Il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art.
2949 c.c. decorre dal momento di manifestazione dell'insufficienza patrimoniale oggettivamente conoscibile come tale dai creditori (art. 2280 comma 2, c.c.). Tale momento non coincide necessariamente con la dichiarazione di fallimento, ma l'onere probatorio relativo alla dimostrazione di tale evenienza grava su chi eccepisce la prescrizione e può essere ritenuto assolto a mezzo della dimostrazione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, come la chiusura della sede, l'esistenza di bilanci
pagina 9 di 12 fortemente passivi o l'assenza di cespiti suscettibili di espropriazione forzata” (cfr Trib. Lanciano, sent. n. 387/2021, del 29/12/2021).
Si ritiene, tuttavia, di condividere l'orientamento sostenuto dalla Suprema Corte e che ha trovato conferma nella maggioritaria giurisprudenza di merito, secondo il quale il termine di prescrizione, in assenza di una specifica indicazione nella delibera assembleare di termine di adempimento, non può ritenersi decorrente fintanto che il socio medesimo continui a far parte della compagine sociale. Peraltro, va considerato che a mente della disciplina di cui all'art 2344 c.c., il recupero dei decimi non versati soggiace ad uno specifico procedimento in fasi, che vede l'azionabilità del credito in via giudiziale condizionato alla previa pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale, e l'inutile decorso del termine di 15 giorni.
Dunque, nel caso di specie, devesi ritenere che non sia sufficiente neppure la sola data in cui la società è entrata in stato di liquidazione, ossia il 23/09/2014. Infatti, la mera condizione di inattività della società ovvero il suo stato di liquidazione non equivale a cessazione del rapporto sociale, non escludendo essa una ripresa del suo regolare funzionamento. Dunque, la cessazione di fatto dell'attività non segna il dies a quo del termine di prescrizione, occorrendo allo scopo il formale scioglimento del vincolo sociale, nel caso de quo, avvenuto con la dichiarazione di fallimento, del 22/03/2018.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene non fondata l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso il lasso temporale quinquennale da tale momento all'introduzione del giudizio monitorio.
4. Passando, infine, al merito delle pretese economiche di parte opposta, occorre ricordare preliminarmente. che, in materia di diritti originanti da contratti a prestazioni corrispettive, il creditore è tenuto esclusivamente ad allegare la fonte della pretesa azionata, incombendo al debitore la prova liberatoria dei fatti estintivi del diritto (cfr sul punto la nota Cass. Civ. sez. unite, 30/10/2001, n.13533, per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
pagina 10 di 12 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, omissis).
Nella specie, a fronte dell'allegazione della curatela, tale prova non è stata sicuramente offerta dall'opponente , conseguentemente la pretesa creditoria nei suoi confronti, basata sulla Controparte_3
delibera di aumento capitale con correlativo obbligo dei soci sottoscrittori di provvedere al relativo versamento.
Quanto al socio , lo stesso ha allegato un estratto conto di un c/c asseritamente intestato Parte_1
al medesimo (non vi è evidenza documentale di tale circostanza) del terzo trimestre 2014, dal quale emergono bonifici per complessivi euro 14.800,00 in favore della con causale “v.to socio Controparte_1
infruttifero”. Tale somma sarebbe stata versata, nella prospettiva attorea, quale conferimento a copertura dell'aumento di capitale sottoscritto e, almeno in parte, andrebbe ad elidere la pretesa creditoria azionata nella presente sede.
Ebbene, a prescindere dalla genericità della causale dei versamenti, che non consente di ricollegare tali pagamenti al residuo capitale sottoscritto nel 2010, assume valenza assoluta la scrittura di riconoscimento del debito sottoscritta dal nel 2019. Invero, in sede di quesiti posti allo stesso del curatore, veniva Pt_1
chiesto al , ripetesi nel 2019 e quindi ben dopo gli asseriti bonifici di cui sopra, le modalità di rientro Pt_1
dal debito per cui è causa, espressamente indicando che “come confermato dallo stesso amministratore presente, la
ha dovuto procedere all'aumento del capitale sociale portandolo ad euro 55.400,00 al fine di poter accedere alle CP_1
progettualità con fondi europei. In realtà tale capitale è rimasto non versato per euro 33.750 di cui per euro 15.187,50 a carico della signora ed euro 18.562,50 a carico . Per tale capitale mancante è stata Parte_2 Parte_1
avanzata specifica richiesta di pagamento della quale non si è avuto ancora alcun riscontro. Si approfitta del presente incontro per richiedere precisazioni su modalità e tempi di quanto dovuto”. A tale affermazione (anch'essa sottoscritta come tutto il testo dal ) la risposta verbalizzata di quest'ultimo è la seguente: “Il presente sig. dichiara di Pt_1 Pt_1
essere nell'impossibilità del pagamento complessivo in unica soluzione. Ma dimostra la piana diponibilità ad avviare un pagamento graduale in rate di non più di euro 300/mese in funzione delle proprie attuali possibilità finanziarie”.
pagina 11 di 12 Appare chiaro, pertanto, che tali dichiarazioni costituiscano un chiaro riconoscimento del debito, avvenuto in epoca ben successiva ai presunti versamenti di cui sopra si è detto, con ciò confermando che tali versamenti erano stati effettuati ad altro titolo e che il credito di cui al decreto opposto fosse (e sia) ancora sussistente.
La presente opposizione, dunque, merita integrale rigetto.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della complessità delle questioni affrontate, della durata del giudizio e della breve istruttoria svolta, che legittima l'utilizzo di valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase decisionale non svolta dalla opposta mediante deposito delle memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 292/2020, emesso dal
Tribunale di Spoleto il 02/04/2020 e pubblicato il 23/04/2020, dichiarandole definitivamente esecutivo;
▪ Condanna e al pagamento, in solido fra loro e in favore del Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 (euro Controparte_1
1.000,00 per fase di studio, euro 750,00 per fase introduttiva, euro 950,00 per fase di trattazione) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Spoleto, 08/09/2025
Il giudice
Federico Falfari
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