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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3618/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia VERUCCI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via IV Novembre n. 14 RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Barbara GALLUCCI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Bologna, via Adolfo Albertazzi n. 6 RESISTENTE
***** OGGETTO: separazione personale tra i coniugi
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 1° luglio 2024.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio il Parte_1 Controparte_1
10 maggio 2014 a Brazzaville (Congo). Con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bologna emesso ai sensi dell'art. 44, lett. b, della legge n. 184 del 1983 e depositato in data 11 ottobre 2016 è stato dichiarato efficace in Italia il provvedimento del Tribunale di Prima Istanza di Brazzaville (Congo) con il quale è stata disposta l'adozione di Persona_1
nata in [...] il [...] (figlia della ricorrente), da parte di
[...] [...]
i cui ha assunto il cognome. CP_1
pagina 1 di 5 La famiglia ha fissato la sua residenza nell'immobile di proprietà esclusiva del resistente sito in Sant'Agostino -ora Terre del Reno- (FE), alla via Dei Pioppi n.
5. Nel dicembre 2023 la signora ha lasciato la casa coniugale insieme alla Pt_1 figlia e non vi ha più fatto ritorno. Da allora i contatti fra le parti e quelli tra il resistente e si sono interrotti definitivamente. Persona_1
***** Con ricorso depositato il 19 marzo 2025 la signora ha domandato che: Pt_1
- sia pronunciata la separazione tra i coniugi;
- le sia affidata in via esclusiva e rafforzata, con Persona_2 collocamento presso di lei;
- qualora il padre chieda di vedere la figlia, siano regolati i loro rapporti secondo quanto indicato dai servizi sociali, con incontri inizialmente protetti e sempre tenendo conto della volontà della minore;
- sia posto a carico del resistente un contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia pari a 300,00 euro, oltre al 70% delle spese straordinarie. Si è costituito in giudizio il signor il quale: CP_1
- ha contestato le allegazioni della controparte;
- ha aderito alla domanda di separazione nonché a quella di affidamento esclusivo rafforzato alla ricorrente e di collocamento della figlia presso la stessa con espressa rinuncia al diritto di visita;
- ha chiesto che:
• sia posto a suo carico un contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia pari a 350,00 euro (ovvero a 250,00 nel caso in cui la madre percepisca interamente l'assegno unico universale), oltre al 50% delle spese straordinarie;
• sia disposta l'assegnazione a sé medesimo della casa di sua esclusiva proprietà sita in Sant'Agostino ora Terre del Reno (FE), via Dei Pioppi n. 5, con ogni arredo e pertinenza. Il P.M. non è intervenuto, pur avendo ricevuto in data 28 marzo 2025 la comunicazione del deposito dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Pertanto, la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di procedere. Nell'udienza del 1° luglio 2025 sono state sentite le parti, le quali hanno confermato e precisato il contenuto dei loro atti.
pagina 2 di 5 All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***** La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi e dalle dichiarazioni delle parti. Le condizioni concordate tra i litiganti possono essere recepite, atteso che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Le medesime condizioni appaiono altresì conformi, per quanto possibile, all'interesse della minore, considerato che il padre ha espressamente dichiarato che, allo stato, non ha intenzione di intrattenere rapporti con lei. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, 1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1
Congo il 16 novembre 1990, e nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 10 maggio 2014 a Brazzaville (Congo), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Agostino, ora Terre del Reno, (FE) al n. 13 p.2 s. C, ufficio 1, anno 2014; 2) affida in forma esclusiva e rafforzata alla madre Persona_2 [...]
con la facoltà per quest'ultima di adottare autonomamente ogni Parte_1 decisione in materia scolastica, di salute e di residenza, nonché di provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative alla prole (richiesta di contributi e/o sussidi pubblici, richiesta di rilascio o rinnovo dei documenti di identità, ecc.);
3) dispone il collocamento della minore presso la madre;
4) prevede che qualora il padre desideri vedere la figlia e quest'ultima sia d'accordo, gli incontri avvengano inizialmente con modalità protette e con cadenza quindicinale, con facoltà per i servizi sociali di modificare le forme delle visite, di aumentarne o diminuirne la frequenza e la durata a seconda del loro andamento e anche di sospenderle qualora disturbanti per la minore;
5) a decorrere dalla data di deposito del ricorso, pone a carico del signor CP_1
a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia, l'importo di 300,00 euro da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, con la precisazione che tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) a decorrere dalla data di deposito del ricorso, dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate pagina 3 di 5 e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 4 di 5 7) dispone che, conformemente al disposto legislativo, l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla signora , affidataria esclusiva della figlia;
Pt_1
8) prende atto che le parti hanno concordato che il resistente restituirà alla ricorrente -in due rate mensili, a partire dal mese di agosto 2025- l'importo dell'assegno unico universale che ha indebitamente percepito;
9) compensa le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data 2 luglio 2025.
La Giudice est.
dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia VERUCCI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via IV Novembre n. 14 RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Barbara GALLUCCI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Bologna, via Adolfo Albertazzi n. 6 RESISTENTE
***** OGGETTO: separazione personale tra i coniugi
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 1° luglio 2024.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio il Parte_1 Controparte_1
10 maggio 2014 a Brazzaville (Congo). Con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bologna emesso ai sensi dell'art. 44, lett. b, della legge n. 184 del 1983 e depositato in data 11 ottobre 2016 è stato dichiarato efficace in Italia il provvedimento del Tribunale di Prima Istanza di Brazzaville (Congo) con il quale è stata disposta l'adozione di Persona_1
nata in [...] il [...] (figlia della ricorrente), da parte di
[...] [...]
i cui ha assunto il cognome. CP_1
pagina 1 di 5 La famiglia ha fissato la sua residenza nell'immobile di proprietà esclusiva del resistente sito in Sant'Agostino -ora Terre del Reno- (FE), alla via Dei Pioppi n.
5. Nel dicembre 2023 la signora ha lasciato la casa coniugale insieme alla Pt_1 figlia e non vi ha più fatto ritorno. Da allora i contatti fra le parti e quelli tra il resistente e si sono interrotti definitivamente. Persona_1
***** Con ricorso depositato il 19 marzo 2025 la signora ha domandato che: Pt_1
- sia pronunciata la separazione tra i coniugi;
- le sia affidata in via esclusiva e rafforzata, con Persona_2 collocamento presso di lei;
- qualora il padre chieda di vedere la figlia, siano regolati i loro rapporti secondo quanto indicato dai servizi sociali, con incontri inizialmente protetti e sempre tenendo conto della volontà della minore;
- sia posto a carico del resistente un contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia pari a 300,00 euro, oltre al 70% delle spese straordinarie. Si è costituito in giudizio il signor il quale: CP_1
- ha contestato le allegazioni della controparte;
- ha aderito alla domanda di separazione nonché a quella di affidamento esclusivo rafforzato alla ricorrente e di collocamento della figlia presso la stessa con espressa rinuncia al diritto di visita;
- ha chiesto che:
• sia posto a suo carico un contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia pari a 350,00 euro (ovvero a 250,00 nel caso in cui la madre percepisca interamente l'assegno unico universale), oltre al 50% delle spese straordinarie;
• sia disposta l'assegnazione a sé medesimo della casa di sua esclusiva proprietà sita in Sant'Agostino ora Terre del Reno (FE), via Dei Pioppi n. 5, con ogni arredo e pertinenza. Il P.M. non è intervenuto, pur avendo ricevuto in data 28 marzo 2025 la comunicazione del deposito dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Pertanto, la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di procedere. Nell'udienza del 1° luglio 2025 sono state sentite le parti, le quali hanno confermato e precisato il contenuto dei loro atti.
pagina 2 di 5 All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***** La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi e dalle dichiarazioni delle parti. Le condizioni concordate tra i litiganti possono essere recepite, atteso che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Le medesime condizioni appaiono altresì conformi, per quanto possibile, all'interesse della minore, considerato che il padre ha espressamente dichiarato che, allo stato, non ha intenzione di intrattenere rapporti con lei. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, 1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1
Congo il 16 novembre 1990, e nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 10 maggio 2014 a Brazzaville (Congo), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Agostino, ora Terre del Reno, (FE) al n. 13 p.2 s. C, ufficio 1, anno 2014; 2) affida in forma esclusiva e rafforzata alla madre Persona_2 [...]
con la facoltà per quest'ultima di adottare autonomamente ogni Parte_1 decisione in materia scolastica, di salute e di residenza, nonché di provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative alla prole (richiesta di contributi e/o sussidi pubblici, richiesta di rilascio o rinnovo dei documenti di identità, ecc.);
3) dispone il collocamento della minore presso la madre;
4) prevede che qualora il padre desideri vedere la figlia e quest'ultima sia d'accordo, gli incontri avvengano inizialmente con modalità protette e con cadenza quindicinale, con facoltà per i servizi sociali di modificare le forme delle visite, di aumentarne o diminuirne la frequenza e la durata a seconda del loro andamento e anche di sospenderle qualora disturbanti per la minore;
5) a decorrere dalla data di deposito del ricorso, pone a carico del signor CP_1
a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia, l'importo di 300,00 euro da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, con la precisazione che tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) a decorrere dalla data di deposito del ricorso, dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate pagina 3 di 5 e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 4 di 5 7) dispone che, conformemente al disposto legislativo, l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla signora , affidataria esclusiva della figlia;
Pt_1
8) prende atto che le parti hanno concordato che il resistente restituirà alla ricorrente -in due rate mensili, a partire dal mese di agosto 2025- l'importo dell'assegno unico universale che ha indebitamente percepito;
9) compensa le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data 2 luglio 2025.
La Giudice est.
dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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