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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/06/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Maria Grazia Federici Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1641/2024 RG posta in decisione all'udienza del 27.5.2025 e discussa in
Camera di Consiglio il 3.6.2025, promossa da
(C.F. , con patrocinio degli avvocati Fabrizio Bini Parte_1 CodiceFiscale_1
e Stefania Di Pietro e con domicilio eletto presso il loro studio in Arcisate alla via Roma 1
APPELLANTE contro
(C.F. ), in proprio ed in qualità di titolare l.r.p.t. CP_1 CodiceFiscale_2
della ditta individuale, , con patrocinio dell'avvocato Pietro Controparte_2
Proverbio e domicilio eletto presso il suo studio in Uboldo (VA) alla via San Martino n.21
APPELLATO
e in persona del l.r.p.t. (C.F. ), con patrocinio dell'avvocato Carlo Controparte_3 P.IVA_1
Vaira e con domicilio eletto presso il suo studio in Torino alla Via Bertola n. 59
APPELLATA
OGGETTO: Altri contratti d'opera pagina 1 di 9 CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE Parte_1
“Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione e/o decadenza formulata dalla e respinta la stessa: * in Controparte_2 principalità accertata la gravità dell'inadempimento del prestatore d'opera e rilevato che l'opera è del tutto inadatta alla sua destinazione, dichiarare risolto il contratto e condannare l'impresa
[...]
, in persona del suo titolare, a restituire alla sinora l'importo pagato CP_2 Parte_1 per l'esecuzione dello stesso pari ad Euro 4.200,00= oltre iva 22% ed oltre al risarcimento del danno patito pari ad Euro 8.260,00= oltre iva 22% (cfr perizia in atti) o nel diverso importo da quantificarsi ad esito del giudizio;
* in subordine: accertata e dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza
e/o prescrizione formulata dall e respinta la stessa, nel caso in Controparte_2 cui non si ritenga l'inadempimento grave, letti gli artt. 2226 1668 c.c., condannare l'
[...]
, in persona del suo titolare, al pagamento del costo necessario alla Controparte_2 eliminazione dei vizi e al risarcimento del danno conseguente ai vizi e difetti nell'importo di Euro
8.260,00 oltre iva 22% o nel diverso importo da quantificarsi ad esito del giudizio. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.......” In via istruttoria: disporre C.T.U., nominando, all'uopo, un consulente cui sottoporre il seguente quesito: “Dica il C.T.U., visto l'immobile oggetto di intervento, assunte le informazioni che meglio riterrà opportune, se l'immobile risulta gravato da difetti ed in particolare, constati se vi sono delle infiltrazioni;
quali sia la fonte dei medesimi ed a quanto ammonti il costo per la loro eliminazione;
dica se i lavori elencati nel preventivo dell'impresa sono causa delle infiltrazioni CP_2 indicando le manchevolezze dell'impresa ed il costo necessario per il rifacimento a regola d'arte; inoltre descrive e quantifichi le opere oggetto di contratto eventualmente non svolte dall'appaltatore.
Precisi infine se le opere di impermeabilizzazione sono tali da renderla del tutto inadatta alla destinazione cui era finalizzata”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA : CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: richiamata ogni istanza, eccezione e/o difesa articolata in entrambi i gradi di giudizio, che non deve intendersi rinunciata ai sensi dell'art.346 cpc, anche se non menzionata, nel presente atto, così giudicare: In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile, per violazione dell'art.434 cpc, per le motivazioni esposte in narrativa;
e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
Nel merito: rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n.459/2024 resa dal Tribunale di Varese;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, ed in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, anche parzialmente, dichiarare la terza chiamata tenuta a manlevare e tenere indenne il convenuto Controparte_4 [...]
, per quanto quest'ultimo fosse eventualmente tenuto a pagare in favore Controparte_2 di parte attrice. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di giudizio da distrarsi a favore dell'avv. Pietro Proverbio quale anticipatario”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA CP_3
pagina 2 di 9 “Voglia il Giudice adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Dato atto che
[...] dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove CP_3
Nel merito In via principale Respingere l'appello interposto da siccome infondato in fatto e in diritto, per i Parte_1 motivi tutti in atti, inclusi quelli espressi da e per Controparte_2
l'effetto Assolvere da ogni avversaria pretesa Controparte_3
In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello e di accoglimento della domanda di garanzia di Controparte_2
Contenere l'eventuale condanna di nei limiti della responsabilità che fosse ascritta Controparte_3 all'assicurato e del danno giusto e concretamente provato, nonché nei limiti di operatività della polizza, al netto dello scoperto del10% con il minimo di euro 500,00 In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 459/2024 pubblicata il 30.4.2024, il Tribunale di Varese ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di , anche in qualità di titolare della ditta Parte_1 CP_2
individuale , tendente ad ottenere la risoluzione del contratto Controparte_2
intervenuto tra le parti e la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo pagato dall'attrice per l'impermeabilizzazione del terrazzo di sua proprietà ed il risarcimento dei danni subiti nel box sottostante in conseguenza della dedotta errata esecuzione dell'opera. Ha quindi condannato l'attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite come liquidate in dispositivo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha interposto gravame avverso Parte_1
la citata sentenza chiedendone la riforma. Accertata l'infondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione e/o decadenza formulata dall'impresa convenuta ed accertata la gravità dell'inadempimento di quest'ultima nell'esecuzione dell'opera eseguita presso il terrazzo di sua proprietà, l'appellante ha chiesto la condanna del convenuto appellato a restituirle l'importo pagato per l'intervento di impermeabilizzazione eseguito, pari ad €. 4.200,00 oltre iva, oltre al risarcimento dei conseguenti danni verificatisi nel box sottostante, pari ad €. 8.260,00 oltre iva. In subordine ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento dell'importo necessario per l'eliminazione dei vizi dell'opera ed al risarcimento del danno conseguente come sopra quantificato. Ha poi insistito, in via istruttoria, per l'ammissione di
CTU volta ad accertare la fonte dei fenomeni infiltrativi e se gli stessi dipendono dalle opere di pagina 3 di 9 impermeabilizzazione eseguite dall'impresa appellata, quantificando, in tal caso, i costi per la loro eliminazione. Vinte le spese processuali.
Si è costituito , anche in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, contestando in CP_2 toto l'appello avversario ritenuto, in via preliminare, inammissibile per violazione dell'art. 434 cpc e comunque infondato nel merito. In subordine e nella denegata di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, ha chiesto di dichiarare la terza chiamata tenuta a Controparte_4 manlevare e tenere indenne il convenuto, per quanto quest'ultimo fosse eventualmente tenuto a pagare in favore di parte attrice. Con vittoria delle spese processuali da distrarsi a favore dell'avv. Pietro
Proverbio dichiaratosi antistatario.
Si è costituita altresì la chiedendo a sua volta il rigetto dell'appello e, in via Controparte_4
subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di garanzia proposta dall'appellante nei confronti del convenuto principale, ha chiesto di contenere l'eventuale condanna di nei limiti della responsabilità che fosse ascritta all'assicurato e del danno CP_3
concretamente provato, nonché nei limiti di operatività della polizza, al netto dello scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00. In ogni caso, con vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 19.11.2024, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del
6.5.2025, poi rinviata d'ufficio al 27.5.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità, ex art. 342 e 434 cpc, sollevata dall'appellato . CP_2
La Suprema Corte ha infatti in più occasioni evidenziato come, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dal nuovo testo dell'art. 342 cpc, la sostanza dell'atto debba comunque prevalere sulla forma. In particolare, con la sentenza n. 27199/17, le Sezioni Unite sono pervenute al seguente principio di diritto “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
pagina 4 di 9 Alla luce dei richiamati principi, la censura dell'appellato non coglie nel segno, dovendosi evidenziare che, nell'atto di appello, i motivi sono stati prospettati nel rispetto dell'obbligo di specificità, posto che non sono limitati alla reiterazione degli argomenti svolti in primo grado ed all'allegazione di un mero dissenso su quanto opinato dal primo Giudice, ma si sono snodati attraverso censure specifiche sui punti argomentativi da questi espressi con indicazione di massima delle modifiche e alternative decisionali richieste.
Ciò è sufficiente per l'ammissibilità dell'appello, come del resto ancora recentemente ribadito dalla
Suprema Corte secondo la quale non si deve esigere dall'appellante una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o delle singole parti di essa che si intendono impugnare, né un progetto alternativo di sentenza, dovendosi superare il mero formalismo, fine a sé stesso, e verificare se, nella sostanza, l'atto integri la ratio della norma (così C. ord. n. 13535/18).
Va invece accolta l'eccezione di inammissibilità, ex art 345 cpc, degli audio e delle fotografie allegate da parte appellante al doc. 3 del fascicolo d'appello, non essendo stata dimostrata l'impossibilità di produrre tempestivamente tale documentazione in primo grado per causa alla stessa non imputabile con conseguente preclusione e decadenza da tale produzione.
Passando al merito, con il primo, secondo e terzo motivo di impugnazione, parte appellante ha censurato il Tribunale per aver ritenuto non provata la tempestiva denuncia dei vizi riscontrati nell'opera eseguita dalla ditta e, comunque, per aver ritenuto prescritta la relativa azione, senza CP_2
considerare adeguatamente il contenuto dello scambio di messaggi intercorsi tra le parti dai quali si evince che
− la prima denuncia è stata effettuata il 21.11.2019;
− ulteriori denunce sono state formalizzate con i messaggi del 18.12.2020 e del 20.2.2021;
− non v'è mai stata un'accettazione senza riserve delle opere da parte della committente.
Prosegue l'appellante, con il quarto ed il quinto motivo di impugnazione, censurando il Tribunale per aver ritenuto non provato il riconoscimento, da parte del prestatore d'opera, dei vizi lamentati nonostante l'esplicito impegno ad eliminarli contenuto nella messaggistica allegata al documento 3, idoneo a svicolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di prescrizione e decadenza sopra indicati.
I motivi, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione tra loro, sono infondati.
Va preliminarmente condivisa la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come contratto d'opera, con conseguenziale applicazione della relativa disciplina.
pagina 5 di 9 In merito si osserva che il contratto di appalto e il contratto d'opera, pur avendo in comune l'assunzione dell'obbligazione verso il committente di eseguire, dietro il pagamento di un corrispettivo, opere senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi le esegue, si distinguono tra loro, fondamentalmente, in ragione della struttura e dimensione dell'impresa cui sono commissionate le opere, in quanto, mentre il contratto d'appalto postula un'organizzazione di media o grande impresa in capo all'esecutore, il contratto d'opera fa capo ad un esecutore individuale o ad una piccola impresa che, in base all'art.2083 c.c., si configura come attività artigiana, o di piccoli commercianti o di piccoli imprenditori agricoli e, più in generale, riguarda coloro che esercitano un'attività organizzata prevalentemente con lavoro proprio e della propria famiglia (ex multis
Cass.27258/2017).
Nel caso di specie, dunque, il rapporto intercorso tra le parti deve essere qualificato come contratto d'opera poiché le opere di impermeabilizzazione del terrazzo di proprietà della committente sono state realizzate personalmente dall'odierno appellato.
Da tale qualificazione del rapporto come contratto d'opera discende che, rispetto ad esso, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 2222 e ss. c.c.
Ai sensi dell'art. 2226 c. 2 c.c “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti, al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna”.
L'eventuale decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c. paralizza il suo diritto, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del prestatore d'opera, salvo il caso in cui quest'ultimo non abbia riconosciuto la sussistenza del vizio.
Sebbene infatti l'art. 2226 c.c. non ne faccia richiamo, anche al contratto d'opera è applicabile la disciplina dettata, con riguardo al contratto di appalto, dall'art. 1667 c.c., in tema di garanzia per i vizi, secondo cui la denuncia per i vizi non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi giacché
l'impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o vizi dell'opera dà vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un'autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data dell'assunzione dello impegno stesso.
Sicché la questione del riconoscimento dei lamentati vizi da parte del prestatore d'opera – questione fatta valere dalla signora sin dall'atto di citazione – assume rilevanza decisiva, atteso che, Parte_1
come si è innanzi rilevato, in caso di riconoscimento dei vizi, non è necessaria la loro denuncia da parte del committente.
pagina 6 di 9 In tale contesto si inserisce pertanto, come questione logicamente preliminare, la disamina sulla valenza probatoria della trascrizione della chat allegata da parte attrice quale unico elemento dal quale si evincerebbe l'assunzione dell'impegno da parte dell'impresa di eliminare i vizi denunciati.
Sul punto va condiviso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le conversazioni whatsapp estratte dall'utenza telefonica sono prive di valore probatorio se prodotte con semplice trascrizione, essendo necessario depositare il supporto originale - che permette di "controllare l'affidabilità della prova medesima mediante l'esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l'attendibilità di quanto da esse documentato" -, o la copia forense del dispositivo, corredata di una relazione tecnica forense - che attesti la metodologia e strumentazione utilizzata, l'assenza di tracce di alterazione o manipolazione dei dati ed i criteri con i quali sono stati estratti gli elementi probatori d'interesse (come messaggi, registrazioni audio, filmati) - così da conferire il valore legale di prova informatica e documentale del suo contenuto: solo con un simile deposito (quindi del dispositivo originale o del suo equivalente tramite acquisizione forense certificata)
i dati possono essere accettati e utilizzati in giudizio (Cass. Pen. n. 49016/2017).
Orbene, nella specie, la signora non ha prodotto (né si è offerta di produrre) il dispositivo e/o i Parte_1
diversi supporti con i quali sono stati acquisiti o nel quale sono conservati i messaggi, limitandosi a produrre un mero documento pdf privo di alcun riferimento circa la provenienza delle dichiarazioni in esso contenuto;
ciò non consente di evincere l'indicazione del soggetto obbligato e non apporta alcun elemento in termini di certezza ed autenticità del documento poiché carente dei necessari riscontri tecnici (autenticità su indirizzo IP, file di log, data, ora, pagina richiesta, login, account etc.).
Dunque, in assenza di tali elementi, la trascrizione della chat riportante le asserite conversazioni intercorse tra le parti, non è documentazione valida ai fini della decisione.
È dunque pienamente condivisibile la decisione del Tribunale che ha ritenuto non provato il dedotto esplicito riconoscimento dei vizi da parte dell'impresa esecutrice dei lavori per cui è causa con la conseguente necessaria disamina della tempestività della denuncia e dell'esercizio della relativa azione ex art. 2226 c.c.
Nel caso di specie è pacifico che la “consegna” dell'opera sia avvenuta in data 1.7.2019 e che la signora dopo aver notato fenomeni infiltrativi nel box sottostante il terrazzo nel quale l'impresa Parte_1
convenuta è intervenuta a far tempo dal novembre 2019, ha contestato formalmente la sussistenza di vizi nell'opera eseguita solo nel luglio 2021 (mediante la raccomandata priva peraltro della formula di interruzione della prescrizione, cfr. doc. 4 fascicolo primo grado appellante) per poi attivarsi con il pagina 7 di 9 ricorso per AT (che ha preceduto il presente giudizio e che è stato dichiarato inammissibile, cfr. doc. 5
e 6 fascicolo primo grado appellante) notificato in data 9.12.2021 (ovvero a quasi due anni e mezzo dalla consegna dell'opera).
Pertanto l'azione di responsabilità dell'esecutore per vizi e difetti dell'opera deve considerarsi prescritta.
Tale rilievo preclude ogni ulteriore indagine sul fondamento della pretesa fatta valere dalla signora nei confronti del prestatore d'opera assorbendo ogni altra argomentazione. Parte_1
Passando alla regolamentazione delle spese processuali e giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., l'appellante deve essere condannata al pagamento in favore di entrambe le appellate delle spese processuali del presente grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e al valore minimo per quella di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. n. 459/2024 pubblicata il 30.4.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore di , anche in qualità di titolare della CP_2
ditta individuale , delle spese del presente grado del Controparte_2 giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.888,00 per compensi professionali di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase di trattazione ed €. 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv.
Pietro Proverbio;
3. condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del presente grado CP_3 del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.888,00 per compensi professionali di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase di trattazione ed €. 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali,
pagina 8 di 9 I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 3 Giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Maria Grazia Federici
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Maria Grazia Federici Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1641/2024 RG posta in decisione all'udienza del 27.5.2025 e discussa in
Camera di Consiglio il 3.6.2025, promossa da
(C.F. , con patrocinio degli avvocati Fabrizio Bini Parte_1 CodiceFiscale_1
e Stefania Di Pietro e con domicilio eletto presso il loro studio in Arcisate alla via Roma 1
APPELLANTE contro
(C.F. ), in proprio ed in qualità di titolare l.r.p.t. CP_1 CodiceFiscale_2
della ditta individuale, , con patrocinio dell'avvocato Pietro Controparte_2
Proverbio e domicilio eletto presso il suo studio in Uboldo (VA) alla via San Martino n.21
APPELLATO
e in persona del l.r.p.t. (C.F. ), con patrocinio dell'avvocato Carlo Controparte_3 P.IVA_1
Vaira e con domicilio eletto presso il suo studio in Torino alla Via Bertola n. 59
APPELLATA
OGGETTO: Altri contratti d'opera pagina 1 di 9 CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE Parte_1
“Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione e/o decadenza formulata dalla e respinta la stessa: * in Controparte_2 principalità accertata la gravità dell'inadempimento del prestatore d'opera e rilevato che l'opera è del tutto inadatta alla sua destinazione, dichiarare risolto il contratto e condannare l'impresa
[...]
, in persona del suo titolare, a restituire alla sinora l'importo pagato CP_2 Parte_1 per l'esecuzione dello stesso pari ad Euro 4.200,00= oltre iva 22% ed oltre al risarcimento del danno patito pari ad Euro 8.260,00= oltre iva 22% (cfr perizia in atti) o nel diverso importo da quantificarsi ad esito del giudizio;
* in subordine: accertata e dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza
e/o prescrizione formulata dall e respinta la stessa, nel caso in Controparte_2 cui non si ritenga l'inadempimento grave, letti gli artt. 2226 1668 c.c., condannare l'
[...]
, in persona del suo titolare, al pagamento del costo necessario alla Controparte_2 eliminazione dei vizi e al risarcimento del danno conseguente ai vizi e difetti nell'importo di Euro
8.260,00 oltre iva 22% o nel diverso importo da quantificarsi ad esito del giudizio. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.......” In via istruttoria: disporre C.T.U., nominando, all'uopo, un consulente cui sottoporre il seguente quesito: “Dica il C.T.U., visto l'immobile oggetto di intervento, assunte le informazioni che meglio riterrà opportune, se l'immobile risulta gravato da difetti ed in particolare, constati se vi sono delle infiltrazioni;
quali sia la fonte dei medesimi ed a quanto ammonti il costo per la loro eliminazione;
dica se i lavori elencati nel preventivo dell'impresa sono causa delle infiltrazioni CP_2 indicando le manchevolezze dell'impresa ed il costo necessario per il rifacimento a regola d'arte; inoltre descrive e quantifichi le opere oggetto di contratto eventualmente non svolte dall'appaltatore.
Precisi infine se le opere di impermeabilizzazione sono tali da renderla del tutto inadatta alla destinazione cui era finalizzata”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA : CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: richiamata ogni istanza, eccezione e/o difesa articolata in entrambi i gradi di giudizio, che non deve intendersi rinunciata ai sensi dell'art.346 cpc, anche se non menzionata, nel presente atto, così giudicare: In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile, per violazione dell'art.434 cpc, per le motivazioni esposte in narrativa;
e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
Nel merito: rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n.459/2024 resa dal Tribunale di Varese;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, ed in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, anche parzialmente, dichiarare la terza chiamata tenuta a manlevare e tenere indenne il convenuto Controparte_4 [...]
, per quanto quest'ultimo fosse eventualmente tenuto a pagare in favore Controparte_2 di parte attrice. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di giudizio da distrarsi a favore dell'avv. Pietro Proverbio quale anticipatario”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA CP_3
pagina 2 di 9 “Voglia il Giudice adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Dato atto che
[...] dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove CP_3
Nel merito In via principale Respingere l'appello interposto da siccome infondato in fatto e in diritto, per i Parte_1 motivi tutti in atti, inclusi quelli espressi da e per Controparte_2
l'effetto Assolvere da ogni avversaria pretesa Controparte_3
In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello e di accoglimento della domanda di garanzia di Controparte_2
Contenere l'eventuale condanna di nei limiti della responsabilità che fosse ascritta Controparte_3 all'assicurato e del danno giusto e concretamente provato, nonché nei limiti di operatività della polizza, al netto dello scoperto del10% con il minimo di euro 500,00 In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 459/2024 pubblicata il 30.4.2024, il Tribunale di Varese ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di , anche in qualità di titolare della ditta Parte_1 CP_2
individuale , tendente ad ottenere la risoluzione del contratto Controparte_2
intervenuto tra le parti e la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo pagato dall'attrice per l'impermeabilizzazione del terrazzo di sua proprietà ed il risarcimento dei danni subiti nel box sottostante in conseguenza della dedotta errata esecuzione dell'opera. Ha quindi condannato l'attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite come liquidate in dispositivo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha interposto gravame avverso Parte_1
la citata sentenza chiedendone la riforma. Accertata l'infondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione e/o decadenza formulata dall'impresa convenuta ed accertata la gravità dell'inadempimento di quest'ultima nell'esecuzione dell'opera eseguita presso il terrazzo di sua proprietà, l'appellante ha chiesto la condanna del convenuto appellato a restituirle l'importo pagato per l'intervento di impermeabilizzazione eseguito, pari ad €. 4.200,00 oltre iva, oltre al risarcimento dei conseguenti danni verificatisi nel box sottostante, pari ad €. 8.260,00 oltre iva. In subordine ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento dell'importo necessario per l'eliminazione dei vizi dell'opera ed al risarcimento del danno conseguente come sopra quantificato. Ha poi insistito, in via istruttoria, per l'ammissione di
CTU volta ad accertare la fonte dei fenomeni infiltrativi e se gli stessi dipendono dalle opere di pagina 3 di 9 impermeabilizzazione eseguite dall'impresa appellata, quantificando, in tal caso, i costi per la loro eliminazione. Vinte le spese processuali.
Si è costituito , anche in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, contestando in CP_2 toto l'appello avversario ritenuto, in via preliminare, inammissibile per violazione dell'art. 434 cpc e comunque infondato nel merito. In subordine e nella denegata di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, ha chiesto di dichiarare la terza chiamata tenuta a Controparte_4 manlevare e tenere indenne il convenuto, per quanto quest'ultimo fosse eventualmente tenuto a pagare in favore di parte attrice. Con vittoria delle spese processuali da distrarsi a favore dell'avv. Pietro
Proverbio dichiaratosi antistatario.
Si è costituita altresì la chiedendo a sua volta il rigetto dell'appello e, in via Controparte_4
subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di garanzia proposta dall'appellante nei confronti del convenuto principale, ha chiesto di contenere l'eventuale condanna di nei limiti della responsabilità che fosse ascritta all'assicurato e del danno CP_3
concretamente provato, nonché nei limiti di operatività della polizza, al netto dello scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00. In ogni caso, con vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 19.11.2024, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del
6.5.2025, poi rinviata d'ufficio al 27.5.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità, ex art. 342 e 434 cpc, sollevata dall'appellato . CP_2
La Suprema Corte ha infatti in più occasioni evidenziato come, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dal nuovo testo dell'art. 342 cpc, la sostanza dell'atto debba comunque prevalere sulla forma. In particolare, con la sentenza n. 27199/17, le Sezioni Unite sono pervenute al seguente principio di diritto “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
pagina 4 di 9 Alla luce dei richiamati principi, la censura dell'appellato non coglie nel segno, dovendosi evidenziare che, nell'atto di appello, i motivi sono stati prospettati nel rispetto dell'obbligo di specificità, posto che non sono limitati alla reiterazione degli argomenti svolti in primo grado ed all'allegazione di un mero dissenso su quanto opinato dal primo Giudice, ma si sono snodati attraverso censure specifiche sui punti argomentativi da questi espressi con indicazione di massima delle modifiche e alternative decisionali richieste.
Ciò è sufficiente per l'ammissibilità dell'appello, come del resto ancora recentemente ribadito dalla
Suprema Corte secondo la quale non si deve esigere dall'appellante una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o delle singole parti di essa che si intendono impugnare, né un progetto alternativo di sentenza, dovendosi superare il mero formalismo, fine a sé stesso, e verificare se, nella sostanza, l'atto integri la ratio della norma (così C. ord. n. 13535/18).
Va invece accolta l'eccezione di inammissibilità, ex art 345 cpc, degli audio e delle fotografie allegate da parte appellante al doc. 3 del fascicolo d'appello, non essendo stata dimostrata l'impossibilità di produrre tempestivamente tale documentazione in primo grado per causa alla stessa non imputabile con conseguente preclusione e decadenza da tale produzione.
Passando al merito, con il primo, secondo e terzo motivo di impugnazione, parte appellante ha censurato il Tribunale per aver ritenuto non provata la tempestiva denuncia dei vizi riscontrati nell'opera eseguita dalla ditta e, comunque, per aver ritenuto prescritta la relativa azione, senza CP_2
considerare adeguatamente il contenuto dello scambio di messaggi intercorsi tra le parti dai quali si evince che
− la prima denuncia è stata effettuata il 21.11.2019;
− ulteriori denunce sono state formalizzate con i messaggi del 18.12.2020 e del 20.2.2021;
− non v'è mai stata un'accettazione senza riserve delle opere da parte della committente.
Prosegue l'appellante, con il quarto ed il quinto motivo di impugnazione, censurando il Tribunale per aver ritenuto non provato il riconoscimento, da parte del prestatore d'opera, dei vizi lamentati nonostante l'esplicito impegno ad eliminarli contenuto nella messaggistica allegata al documento 3, idoneo a svicolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di prescrizione e decadenza sopra indicati.
I motivi, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione tra loro, sono infondati.
Va preliminarmente condivisa la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come contratto d'opera, con conseguenziale applicazione della relativa disciplina.
pagina 5 di 9 In merito si osserva che il contratto di appalto e il contratto d'opera, pur avendo in comune l'assunzione dell'obbligazione verso il committente di eseguire, dietro il pagamento di un corrispettivo, opere senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi le esegue, si distinguono tra loro, fondamentalmente, in ragione della struttura e dimensione dell'impresa cui sono commissionate le opere, in quanto, mentre il contratto d'appalto postula un'organizzazione di media o grande impresa in capo all'esecutore, il contratto d'opera fa capo ad un esecutore individuale o ad una piccola impresa che, in base all'art.2083 c.c., si configura come attività artigiana, o di piccoli commercianti o di piccoli imprenditori agricoli e, più in generale, riguarda coloro che esercitano un'attività organizzata prevalentemente con lavoro proprio e della propria famiglia (ex multis
Cass.27258/2017).
Nel caso di specie, dunque, il rapporto intercorso tra le parti deve essere qualificato come contratto d'opera poiché le opere di impermeabilizzazione del terrazzo di proprietà della committente sono state realizzate personalmente dall'odierno appellato.
Da tale qualificazione del rapporto come contratto d'opera discende che, rispetto ad esso, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 2222 e ss. c.c.
Ai sensi dell'art. 2226 c. 2 c.c “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti, al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna”.
L'eventuale decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c. paralizza il suo diritto, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del prestatore d'opera, salvo il caso in cui quest'ultimo non abbia riconosciuto la sussistenza del vizio.
Sebbene infatti l'art. 2226 c.c. non ne faccia richiamo, anche al contratto d'opera è applicabile la disciplina dettata, con riguardo al contratto di appalto, dall'art. 1667 c.c., in tema di garanzia per i vizi, secondo cui la denuncia per i vizi non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi giacché
l'impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o vizi dell'opera dà vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un'autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data dell'assunzione dello impegno stesso.
Sicché la questione del riconoscimento dei lamentati vizi da parte del prestatore d'opera – questione fatta valere dalla signora sin dall'atto di citazione – assume rilevanza decisiva, atteso che, Parte_1
come si è innanzi rilevato, in caso di riconoscimento dei vizi, non è necessaria la loro denuncia da parte del committente.
pagina 6 di 9 In tale contesto si inserisce pertanto, come questione logicamente preliminare, la disamina sulla valenza probatoria della trascrizione della chat allegata da parte attrice quale unico elemento dal quale si evincerebbe l'assunzione dell'impegno da parte dell'impresa di eliminare i vizi denunciati.
Sul punto va condiviso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le conversazioni whatsapp estratte dall'utenza telefonica sono prive di valore probatorio se prodotte con semplice trascrizione, essendo necessario depositare il supporto originale - che permette di "controllare l'affidabilità della prova medesima mediante l'esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l'attendibilità di quanto da esse documentato" -, o la copia forense del dispositivo, corredata di una relazione tecnica forense - che attesti la metodologia e strumentazione utilizzata, l'assenza di tracce di alterazione o manipolazione dei dati ed i criteri con i quali sono stati estratti gli elementi probatori d'interesse (come messaggi, registrazioni audio, filmati) - così da conferire il valore legale di prova informatica e documentale del suo contenuto: solo con un simile deposito (quindi del dispositivo originale o del suo equivalente tramite acquisizione forense certificata)
i dati possono essere accettati e utilizzati in giudizio (Cass. Pen. n. 49016/2017).
Orbene, nella specie, la signora non ha prodotto (né si è offerta di produrre) il dispositivo e/o i Parte_1
diversi supporti con i quali sono stati acquisiti o nel quale sono conservati i messaggi, limitandosi a produrre un mero documento pdf privo di alcun riferimento circa la provenienza delle dichiarazioni in esso contenuto;
ciò non consente di evincere l'indicazione del soggetto obbligato e non apporta alcun elemento in termini di certezza ed autenticità del documento poiché carente dei necessari riscontri tecnici (autenticità su indirizzo IP, file di log, data, ora, pagina richiesta, login, account etc.).
Dunque, in assenza di tali elementi, la trascrizione della chat riportante le asserite conversazioni intercorse tra le parti, non è documentazione valida ai fini della decisione.
È dunque pienamente condivisibile la decisione del Tribunale che ha ritenuto non provato il dedotto esplicito riconoscimento dei vizi da parte dell'impresa esecutrice dei lavori per cui è causa con la conseguente necessaria disamina della tempestività della denuncia e dell'esercizio della relativa azione ex art. 2226 c.c.
Nel caso di specie è pacifico che la “consegna” dell'opera sia avvenuta in data 1.7.2019 e che la signora dopo aver notato fenomeni infiltrativi nel box sottostante il terrazzo nel quale l'impresa Parte_1
convenuta è intervenuta a far tempo dal novembre 2019, ha contestato formalmente la sussistenza di vizi nell'opera eseguita solo nel luglio 2021 (mediante la raccomandata priva peraltro della formula di interruzione della prescrizione, cfr. doc. 4 fascicolo primo grado appellante) per poi attivarsi con il pagina 7 di 9 ricorso per AT (che ha preceduto il presente giudizio e che è stato dichiarato inammissibile, cfr. doc. 5
e 6 fascicolo primo grado appellante) notificato in data 9.12.2021 (ovvero a quasi due anni e mezzo dalla consegna dell'opera).
Pertanto l'azione di responsabilità dell'esecutore per vizi e difetti dell'opera deve considerarsi prescritta.
Tale rilievo preclude ogni ulteriore indagine sul fondamento della pretesa fatta valere dalla signora nei confronti del prestatore d'opera assorbendo ogni altra argomentazione. Parte_1
Passando alla regolamentazione delle spese processuali e giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., l'appellante deve essere condannata al pagamento in favore di entrambe le appellate delle spese processuali del presente grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e al valore minimo per quella di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. n. 459/2024 pubblicata il 30.4.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore di , anche in qualità di titolare della CP_2
ditta individuale , delle spese del presente grado del Controparte_2 giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.888,00 per compensi professionali di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase di trattazione ed €. 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv.
Pietro Proverbio;
3. condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del presente grado CP_3 del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.888,00 per compensi professionali di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase di trattazione ed €. 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali,
pagina 8 di 9 I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 3 Giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Maria Grazia Federici
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