Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 18/12/2025, n. 22961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22961 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22961/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04836/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4836 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Embecta Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6056486F9, B6056497CC, B60564A89F, B60564CA45, B6056540E2, B6056551B5, B605656288, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Simoni, Jacopo Gherardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Pikdare S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
PER L’ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE
- della determinazione n. G03131 del 13.3.2025 (doc. 1) del Direttore della Regione Lazio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 14.3.2025 (doc. 2), portante indizione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, per l’affidamento della fornitura di strisce reattive per diabetologia - seconda edizione - occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio e della Regione Umbria, limitatamente alle previsioni relative ai lotti n. 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20 e per le ragioni di cui si dirà infra;
- dell’allegato 3, portante capitolato tecnico (doc. 3), limitatamente alle previsioni relative ai lotti n. 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20 e per le ragioni di cui si dirà infra;
- dell’allegato 4, portante caratteristiche minime di fornitura (doc. 4), limitatamente alle previsioni relative ai lotti n. 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20 e per le ragioni di cui si dirà infra;
- dell’allegato 5, portante griglia di valutazione tecnica (doc. 5), limitatamente alle previsioni relative ai lotti n. 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20 e per le ragioni di cui si dirà infra;
- del disciplinare di gara (all. 6), limitatamente alle previsioni relative ai lotti n. 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20 e per le ragioni di cui si dirà infra;
- dell’allegato 14, portante elenco prodotti (doc. 9) limitatamente alle previsioni relative ai lotti n. 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20 e per le ragioni di cui si dirà infra;
- di ogni altro atto connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EMBECTA ITALY S.R.L. il 16\5\2025 :
PER L’ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE
- della determinazione n. G05573 dell’8.5.2025 (doc. 20) del Direttore della Regione Lazio, portante “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, per l'affidamento della fornitura di strisce reattive per diabetologia occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio e di altri soggetti Aggregatori. Rettifica atti di gara, revoca Lotto 10 e 16 e proroga dei termini procedurali”, limitatamente alle previsioni relative ai lotti n. 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20 e per le ragioni di cui si dirà infra;
- del disciplinare di gara (doc. 21), limitatamente alle previsioni relative ai lotti n. 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20 e per le ragioni di cui si dirà infra;
- dell’allegato 3, portante capitolato tecnico (doc. 22), limitatamente alle previsioni relative ai lotti n. 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20 e per le ragioni di cui si dirà infra;
- dell’allegato 4, portante caratteristiche minime di fornitura (doc. 4), limitatamente alle previsioni relative ai lotti n. 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20 e per le ragioni di cui si dirà infra;
- dell’allegato 5, portante criteri di valutazione tecnica (doc. 23), limitatamente alle previsioni relative ai lotti n. 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20 e per le ragioni di cui si dirà infra;
- dell’allegato 14, portante elenco prodotti (doc. 24) limitatamente alle previsioni relative ai lotti n. 6, 7, 8, 10 18, 19, 20 e per le ragioni di cui si dirà infra;
- di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa AR NA TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il difensore di parte ricorrente ha depositato in atti in data 26.11.2025 l’istanza con la quale ha dichiarato che la stessa parte ricorrente non ha più interesse alla trattazione e alla decisione nel merito del ricorso di cui trattasi per i motivi ivi esposti con richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio;
Considerato che, pertanto, non resta se non prendere atto della predetta circostanza ai fini della declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Considerato, infine, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio, avuto riguardo all’esito dei giudizi analoghi e alla circostanza che l’amministrazione ha modificato solo in parte in autotutela gli atti impugnati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR NA TI, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR NA TI |
IL SEGRETARIO