TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 02/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
I L T R I B U N A L E D I LARINO
In persona del Giudice dott. Carlo Sgrignuoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 527-2022 del ruolo generale passata in decisione il 19.12.2024 vertente
TRA
Il sig. (C.F. ), nato a [...] il [...] e la sig.ra Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...], coniugi entrambi Controparte_1 CodiceFiscale_2
residenti in [...] elettivamente domiciliati in Foggia alla Via
S. Pellico n.5, presso e nello Studio dell'Avv. Gilberto Enrico MERCURI, (C.F. C.F._3
), posta certificata:
[...] Email_1
ATTORI-OPPONENTI
CONTRO
con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_2
- P.IVA , già in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
tempore, e per essa - la mandataria già denominata ) (C.F. Controparte_3 CP_4
e Partita IVA ), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, P.IVA_3 P.IVA_2
Cont in persona della Dott.ssa , Responsabile Contenzioso nata a [...] Controparte_5
(TV) il 21/11/1981 ( ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Marco Pesenti (C.F. C.F._4
- indirizzo PEC – fax 0248011624), con C.F._5 Email_2
domicilio eletto presso l'Avv. Mauro Luciani (C.F. , fax 0874 62003, P.E.C. C.F._6
Email_3
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 429-2021 e D.I. n. 247-2021 .
C O N C L U S I O N I
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del giorno 19.12.2024 da intendersi qui interamente pagina 1 di 6 trascritto.
FATTO
La ha richiesto il decreto ingiuntivo in danno degli opponenti sui seguenti Controparte_2
presupposti: - Il sig. nel 1994 ha stipulato con la BNL un contratto di finanziamento con il quale Pt_1
è stato erogato al medesimo l'importo pari a LIRE 14.377.500 al tasso convenzionale del 20,12 % annuo
; -la sig.ra ha firmato la richiesta di finanziamento quale “ coobbligata” ; -in data 16.9.2019, CP_1
dopo 25 anni, la BNL ha ceduto pro- soluto alla che ha in seguito mutato denominazione CP_2
in il proprio credito;
-che la cessione del credito è stata notificata al solo Controparte_6
e non anche al fideiussore coobbligato;
- la BNL ha certificato la attuale debitoria degli Parte_1
intimati ex art. 50 TUB;
- i debitori avrebbero pagato importi pari ad Euro 3.000/00 e quindi risulterebbero debitori della residua somma di euro 11,653,31.
I coniugi ed hanno proposto opposizione avverso il suddetto d.i. sui seguenti motivi: Pt_1 CP_1
-INEFFICACIA DEL PROCEDIMENTO MONITORIO- VIOLAZIONE DI LEGGE
ILLEGITTIMITA' DELLA RIMESSIONE NEI TERMINI. ART. 644 CPC In merito a tale eccezione CP con l'atto di opposizione gli opponenti hanno messo in evidenza come la abbia omesso di notificare il procedimento monitorio con pedissequo decreto ai debitori nei termini di giorni 60 dalla sua emanazione e come appaia ingiustificata la richiesta di rimessione nei termini, presentata dopo oltre 5 mesi su di un errato presupposto di un presunto inesistente errore materiale.
-PRESCRIZIONE DEL CREDITO- PRESCRIZIONE DELLA AZIONE- art. 2934 c.c. l'opponente ha eccepito la prescrizione ordinaria del credito preteso dalla opposta, trattandosi di finanziamento erogato il 5.1.1994 con rateizzazione cessata il 5.12.1998 in assenza di atti interruttivi della prescrizione;
-COOBBLIGATA QUALE GARANTE- NULLITA'-DECADENZA DELLA AZIONE IN DANNO
DELLA DI STASI- NATURA DELLA OBBLIGAZIONE ASSUNTA DALLA SUDDETTA Secondo giurisprudenza prevalente l'obbligazione del Coobbligato-garante va inquadrata nella fattispecie della fideiussione - In ambito contrattuale plurisoggettivo le parti sono obbligati solidali oppure fideiussori.
Pertanto, alla obbligazione assunta dalla opponente è applicabile la disciplina prevista in tema di fideiussione, cosicchè trova altresì applicazione il disposto di cui all'art. 1957 c.c. che recita che il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio pagina 2 di 6 credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore.
L'istanza del creditore verso il debitore principale deve essere necessariamente “giudiziale”. “Non costituisce pertanto idonea “istanza” ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale.
“ Nel caso di specie il contratto di credito al consumo stipulato il 1994 prevedeva un piano di rimborso da concludersi nel 1998, interamente pagato, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo risale, invece, al
2021. Nel frattempo nessuna iniziativa giudiziale è stata tempestivamente promossa contro il debitore principale. La odierna opposta, quindi è decaduta da ogni diritto verso il fideiussore. Si eccepisce, di conseguenza, tale decadenza.
-ANATOCISMO- - TASSI USURAI- divieto- violazione di legge Anche tale violazione è stata tempestivamente denunciata con l'atto di opposizione, atteso che proprio dai documenti della controparte si evincono tassi di interesse applicati superiori al 20% e con ricapitolarizzazione trimestrale .
-QUANTUM Gli opponenti, hanno altresì contestato integralmente il quantun richiesto con il decreto ingiuntivo atteso che il finanziamento di cui al contratto allegato al ricorso per decreto ingiuntivo è stato integralmente pagato alla BNL con totale rispetto delle scadenze di tutte le rate così come indicate nel piano di ammortamento. Pertanto nulla è dovuto alla banca in riferimento all'indicato finanziamento denominato contratto documento n. 3 nel fascicolo inerente il procedimento monitorio.
-L ATTIVITA' ISTRUTTORIA E' consistita in depositi documentali e nomina di CTU per l'anatocismo.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società opposta , in persona del legale rappresentante, per contestare integralmente le richieste di parte attrice opponente e concludeva chiedendo:
In via preliminare: - respingere, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, in ogni caso, non ricorrendo nel caso di specie i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., la richiesta avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. In via preliminare subordinata: - nell'eventualità in cui, per qualsiasi ragione, non venisse rigettata l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si chiede all'Ill.mo Giudice adito, tenuto conto di tutte le ragioni già esposte, di ingiungere alla parte opponente, con ordinanza ex pagina 3 di 6 art. 186-ter c.p.c. da dichiararsi provvisoriamente esecutiva, il pagamento in favore di
[...] dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo opposto oltre interessi di mora come Controparte_2
richiesti in ricorso dal dovuto al saldo. Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 11.653,31, oltre interessi di mora da calcolarsi al Controparte_2
tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, ove le parti precisavano le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il nominato CTU non ha potuto espletare l'incarico conferito, rappresentando quanto segue : “
Ill.mo Giudice dopo lettura fascicolo e avvio operazioni peritali è emerso quanto segue. 1) Il D.I. opposto fa riferimento al contratto di finanziamento n° 2935548001, oggetto di cessione da BNL-PARIBAS ad
(riferimento comunicazione del 6/12/2019); 2) Il Contratto allegato al D.I. CP_2 CP_2
reca il n° 94/156 stipulato presso BNL Foggia il 5 gennaio 1994 per lire 15.000.000, regolato su conto corrente di appoggio n°51151. Si tratta di un contratto diverso da quello menzionato nel titolo, apparentemente non oggetto di cessione (riferimento comunicazione del 6/12/2019) 3) La CP_2
certificazione del debito alla data della cessione, sempre allegata al D.I., si riferisce al contratto
293554801 ed è pari ad € 14.653,31. 4) Non è presente in atti certificazione del debito residuo relativo al finanziamento 94/156, né estratto del conto corrente di appoggio. 5) Manca il minimo quadro documentale, documenti e numeri in atti sono contraddittori. 6) Il quesito proposto è relativo ad indagine di anatocismo e usura su conto corrente: la contestazione verte su un finanziamento appoggiato su conto corrente, ma non ci sono documenti di conto corrente in atti. 7) Con PEC del 22 marzo 2024 (allegata) facevo richiesta formale a BNL-PARIBAS dei documenti necessari all'indagine, senza riscontro a tutt'oggi. 8) Si sono svolte n° 2 riunioni di operazioni peritali (20 marzo 2024, 19 aprile 2024), di cui allego i verbali.”..
pagina 4 di 6 Dalla documentazione in esame si evince, comunque, che per il contratto di finanziamento n.
29355408061 - stipulato dall'opponente con la BNL spa nel 1994 e scaduto nel 1998 – la parte Pt_1
CP_ opposta non ha mai proceduto ad interruzioni della prescrizione, cosicché il diritto azionato dalla si
è estinto e detta estinzione è avvenuta prima della cessione del credito, quest'ultima comunicata dopo un ventennio dalla stipula del contratto.
il contratto di finanziamento è scaduto nel 1998 e gli estratti conto depositati e a cui fa riferimento la opposta attengono ad un rapporto bancario differente da quello di cui al contratto depositato nel fascicolo del procedimento monitorio. Nello specifico detta documentazione riguarda l'accensione di mutuo bancario per l'acquisto della prima casa nel mese di luglio 2014, ove gli opponenti hanno pagato mensilmente l'importo di € 200,00 anche oltre la data del 05.12.2019.
CP La ha depositato tra gli allegati al procedimento monitorio un contratto di prestito personale n. 94/156 del valore di £ 15.000.000 del vecchio conio sottoscritto dal sig. nel 1993 con la BNL e con Pt_1
scadenza 1998. (contratto integralmente onorato dal sig. ed il conto collegato è stato chiuso nel Pt_1
lontano 2010 così come accertato dal CTU ).
Dal documento del 29.12.1993, si evince che il contratto attivato con il d.i. prevedeva una disposizione di addebito sul conto corrente n. 51151, acceso con la BNL Filiale di Foggia. L'opposta, invece, sempre tra gli allegati ha depositato gli estratti conto inerenti al c/c n. 4781 che riguarda invece una posizione differente (n. 000000000001431222) rispetto al contratto del 29.12.93, tutt'ora in essere. Pertanto detti documenti (estratti conto), attenendo ad un differente rapporto bancario che esula da quello oggetto di opposizione, non risultano pertinenti al presente giudizio ed ininfluenti ai fini della decisione della presente controversia .
Siffatta circostanza è stata ulteriormente avvalorata dal CTU nominato in corso di causa il quale, con propria istanza di rimessione nei termini, ha dedotto che il contratto allegato al decreto ingiuntivo opposto risulta essere un contratto differente rispetto a quello menzionato nel titolo - tra l'altro non oggetto di cessione e di cui manca qualsivoglia documentazione a supporto - e la certificazione del debito alla data di cessione – prodotta con il decreto ingiuntivo – si riferisce ad altro contratto. Per tale ragione lo stesso consulente non ha potuto dar corso all'incarico conferitogli da Codesto Tribunale, considerata la mancanza di un minimo quadro documentale del finanziamento 94/156 e del conto corrente di appoggio
.
CP_ Ne consegue, dunque, l'avvenuta estinzione del diritto della BNL e per essa della a pretendere somme dagli opponenti per intervenuta prescrizione maturatasi già prima della azione intrapresa dal parte pagina 5 di 6 opposta . E' altresì fondata l'eccezione di decadenza della azione in danno della non avendo CP_1
parte opposta promosso alcuna iniziativa giudiziale nei confronti del debitore principale ne consegue la
CP decadenza della medesima opposta da ogni diritto verso il fideiussore . Nel caso di specie, la , a seguito della opposizione, è divenuta attrice sostanziale con obbligo di dover provare la sua domanda e la stessa non ha depositato alcuna documentazione o prova a supporto della sua domanda.
Alla luce di tali circostanze questo Tribunale ritiene di poter accogliere la domanda formulata da parte attrice opponente con l'atto di citazione .
Tutte le altre questioni si considerano assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in uno alla liquidazione dell'incarico conferito al CTU .
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
(C.F. ) e la sig.ra (C.F. ) CodiceFiscale_1 Controparte_1 CodiceFiscale_2
nei confronti di con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, Controparte_2
63 (C.F. - P.IVA ), già in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
pro tempore, e per essa - la mandataria già denominata ) Controparte_3 CP_4
(C.F. e Partita IVA , ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, P.IVA_3 P.IVA_2
così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo RG n. 429-2021 e D.I. n. 247-2021, emesso dal Tribunale di Larino in data 26.06.2021, notificato il 05.04.2022 ;
condanna parte opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
al pagamento delle spese di lite in favore di (C.F. ) e la Parte_1 CodiceFiscale_1
sig.ra (C.F. ), che si liquidano in euro 118,50 per Controparte_1 CodiceFiscale_2 spese ed in € 3.000,00 per competenze , oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a., se previsti per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
-le spese di CTU, che si liquidano, in favore del dott. in complessivi € 1.000,00 oltre Persona_1
oneri accessori , vanno poste tutte a carico di parte opposta in via definitiva.
Così deciso in Larino il 02.04.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 6 di 6