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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/04/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11021/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11021/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 1 aprile 2025, innanzi al dott. Chiara Russo, sono comparsi:
Per l'avv. FILICI UMBERTO, oggi sostituito dall'avv. Stefano Garbarino. Parte_1
Per l'avv. MARZIANO DANIELA. Controparte_1
Il giudice invita le parti a discutere della possibile qualità di consumatore del che è stata Pt_1 implicitamente rilevata dal giudice del monitorio, laddove ha escluso l'evidenza di una possibile abusività delle clausole.
L'avv. Garbarino evidenzia che il ME è persona fisica che ha stipulato un contratto denominato
“prestito personale” flessibile. E' dipendente dall'amministrazione penitenziaria, non è titolare di ditta individuale. Anche l'ammontare del prestito dimostra che si tratta di un prestito personale. E' quindi evidente che abbia stipulato il contratto per scopi estranei alla propria attività professionale.
L'avv. Marziano nulla contesta.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli telematici rispettivamente depositati.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
Il Giudice
dott. Chiara Russo
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11021/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. UMBERTO FELICI Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ) e per essa (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 quest'ultima mandataria con rappresentanza di (C.F. Controparte_3
) con il patrocinio dell'avv. GIOVAN BATTISTA SANTANGELO P.IVA_3
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo (in breve, ) chiedeva al Tribunale Controparte_1 CP_1 di Genova di ingiungere a il pagamento della somma di € 10.361,72, oltre interessi, Parte_1 quale importo residuo dovuto in relazione ad un contratto di finanziamento stipulato da e Pt_1 [...] per un importo finanziato di € 10.000,00, credito acquistato a seguito di una serie di CP_4 cessioni in blocco in ultimo da . In accoglimento del ricorso veniva emesso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 2629/2023.
Proponeva opposizione il quale chiedeva in via preliminare l'estensione del contraddittorio nei Pt_1 confronti del terzo ancora preliminarmente, l'opponente insisteva per Controparte_4
l'integrazione della documentazione ex art. 119 TUB in relazione alle condizioni generali di polizza, nonché per l'esibizione di tale documentazione ex art. 210 c.p.c.; sempre in via preliminare, Pt_1 eccepiva: il difetto di legittimazione attiva di per mancata prova dell'avvenuta successione CP_1 nel credito, visto che nel ricorso monitorio era stato prodotto il solo avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale;
che nel rito monitorio il credito non era stato adeguatamente provato, stante l'insufficienza della mera produzione di un estratto conto privo di una qualsiasi dichiarazione di conformità; che, stante la natura obbligatoria della polizza assicurativa quale condizione per accedere al finanziamento, il TAEG contrattualmente pattuito non era correttamente applicato, perché non era stato tenuto conto, nel calcolo del credito totale, dei costi relativi alla polizza assicurativa, in violazione dell'art. 121 comma 2 TUB, con conseguente applicazione dell'art. 125 bis comma 6 TUB;
il superamento della soglia di usura, dato che al momento della stipulazione del contratto il tasso soglia pagina 2 di 8 era pari al 16,89%, mentre il TEG raggiungeva il 18,16%; chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, causati dall'adozione delle pratiche usurarie;
chiedeva, infine e sin da subito, che non venisse concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, vista la carenza di legittimazione attiva di controparte e la presenza di nullità rilevabili d'ufficio che incidevano sulla quantificazione del credito e quindi della somma ingiunta. Nel merito chiedeva un nuovo computo dell'importo con la sostituzione dell'interesse pattuito con quello del tasso minimo dei BOT, e la conseguente ripetizione di quanto già in eccesso versato, pari a € 1.956,10 oltre interessi, e comunque in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo per il minor importo delle somme eventualmente dovute.
Chiedeva, altresì, di accertare l'esistenza di pratiche usurarie, ragione per cui insisteva per la ripetizione delle somme versate a titolo di interessi per l'importo di € 2.684,07; chiedeva la condanna della controparte al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 14.026,11.
Si costituiva in giudizio , la quale rilevava l'idoneità della documentazione prodotta in via CP_1 monitoria a certificare l'esistenza e l'esigibilità del credito;
asseriva che l'opponente non aveva disconosciuto né l'esistenza del contratto, né la debenza della somma;
rilevava la validità della pattuizione contrattuale, perché completa dei requisiti richiesti (tra i quali, ad esempio, la natura del credito, la presenza dei tassi, le rate da rimborsare) per la sua efficacia tra le parti;
rivendicava di essere titolare del credito e legittimata attiva, stante la documentata cessione del credito oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
asseriva che il credito oggetto di cessione non esigeva l'elencazione dei rapporti ceduti quando la presenza delle singole categorie risultava sufficiente per la loro individuazione;
che l'opponente non aveva specificato dettagliatamente su quali poste passive sarebbero stati applicati i tassi usurari o quali condizioni contrattuali avrebbero determinato esborsi maggiori da parte della controparte;
che il TAEG indicato in contratto era corretto e comunque svolgeva una mera funzione informativa finalizzata a far conoscere al cliente il costo totale del finanziamento, e non era quindi applicabile l'art. 117 TUB perché tale tasso non costituiva una condizione economica;
eccepiva la genericità della contestazione inerente alla stipulazione obbligatoria della polizza assicurativa nonché dei suoi costi e rilevava che il TAEG non rientrava tra questi costi, anche le indicazioni della Banca d'Italia escludevano dal calcolo TAEG le penali a carico del cliente in caso di estinzione anticipata del contratto;
eccepiva l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c., perché l'opposta non era identificabile in un istituto di credito e perché la fattispecie oggetto di contenzioso riguardava un prestito personale e non un rapporto bancario. Non poteva, inoltre, operarsi il richiamo all'art. 119 TUB perché, sulla base della richiamata giurisprudenza, si trattava di un onere probatorio da assolvere ante causam a carico dell'opponente.
La convenuta opposta chiedeva, dunque, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo perché l'opposizione non era fondata su prova scritta e comunque non poteva ritenersi di pronta soluzione e chiedeva di fissarsi un termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria ex d. lgs. 28/2010. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande di controparte e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo e comunque la condanna della controparte al pagamento della somma € 10.361,72 a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, maggiorata degli interessi.
Rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. e dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, il giudice licenziava CTU contabile. La causa viene oggi per la sua decisione all'esito del deposito di note scritte conclusive autorizzate.
Sulla chiamata in causa di CP_4
Parte opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni non ha reiterato l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo , cedente il credito oggi ingiunto, con la quale CP_5
pagina 3 di 8 ha concluso il contratto di finanziamento- che la decidente ha respinto con ordinanza in corso di Pt_1 causa. L'istanza deve dunque ritenersi implicitamente rinunciata. In ogni caso, occorre confermare l'inammissibilità dell'istanza medesima, in quanto parte opponente non ha rassegnato nei confronti di alcuna conclusione e non ha consentito dunque a questo CP_4 giudice nemmeno la possibilità di comprendere le ragioni poste alla base della medesima. L'istanza si appalesa dunque del tutto generica e va respinta.
Sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva. Parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di , sul presupposto che la CP_1 convenuta non abbia provato che il credito oggetto di causa sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Va premesso che il credito è stato oggetto di tre cessioni: la prima da Agos Ducato a Marte, la seconda da Marte a Pinzolo e la terza da Pinzolo a . CP_1
Sulla prima cessione.
Il primo avviso di cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150/2014. In esso si legge dell'avvenuta cessione di crediti da a Marte. I crediti ceduti sono individuati per CP_4 categorie.
Con memoria illustrativa autorizzata depositata il 24.10.2024 ha evidenziato che il credito CP_1 ceduto rientra nelle categorie menzionate, identificate tramite i requisiti illustrati da lett. a) a lett. f), in quanto: trae origine da rapporto di credito al consumo sottoscritto dal cedente e stipulato in un periodo di tempo ricompreso tra il 1.1.1990 e il 15.10.2013 (n.d.r. il contratto è stato stipulato il 29.10.2010)
(requ. a); è vantato nei confronti di una persona fisica residente in (n.d.r. il risulta CP_2 Pt_1 residente a [...]) (requ. b); è stata dichiarata dal cedente la decadenza del debitore dal beneficio del termine prima del 30.11.2013 (n.d.r. la lettera di decadenza risulta ricevuta dal ME il 4.9.2013, doc.
5 fase monitoria) (requ. c); è un credito denominato in euro (requ. d); il contratto di credito è regolato dalla legge italiana (requ. e); il contratto di credito non richiede la prestazione del consenso, da parte del debitore, alla cessione dei crediti a essi derivanti (n.d.r. il contratto non reca menzione della necessità di tale consenso) (requ. f). Infine, non risulta operante alcune delle ipotesi di esclusione di cui all'elenco riportato in Gazzetta Ufficiale (punti da i a xii, pagg. 2 e 3). La produzione dell'avviso di pubblicazione suddetto, il quale indica in modo specifico gli elementi identificativi delle categorie di crediti ceduti, e consente di ricomprendere con certezza il credito ceduto al loro interno, è sufficiente a dimostrare la legittimazione del cessionario. Si legga sul punto quanto statuito da Cass. sentenza n. 4277/2023: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”.
in sede monitoria ha prodotto ulteriori elementi a comprova dell'avvenuta cessione del CP_1 credito da a Marte, ovvero la comunicazione di cessione proveniente da ovvero dalla parte CP_4 CP_4 cedente, da considerarsi attendibile in quanto proveniente da soggetto controinteressato e il contratto di pagina 4 di 8 finanziamento, il cui possesso in capo al cessionario si spiega, appunto, con l'avvenuta cessione del credito che da quel titolo origina.
Sulla seconda e sulla terza cessione.
La cessione da Marte a Pinzolo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'8.8.2019 e quella da
Pinzolo a sulla Gazzetta Ufficiale 141/2019. In entrambi i casi i crediti ceduti sono CP_1 individuati con riferimento a quelli oggetto di cessione da Agos a Marte di cui alla G.U. 150/2014. Dato che la cessione del credito per cui è causa da a Marte è provata, anche le due successive CP_4 cessioni devono ritenersi provate.
Nel merito.
Sulla prova del credito. Parte opponente lamenta che l'ingiunzione sia stata pronunciata sulla base di documentazione insufficiente, ovvero un estratto conto privo della dichiarazione di conformità alle scritture contabili.
Invero, a fondamento del credito parte convenuta ha prodotto: il contratto di finanziamento, il quale riporta tutte le condizioni del finanziamento;
un estratto conto (doc. n. 5) il quale, pur non essendo certificato conforme -requisito non necessario nel caso di specie, poiché è richiesto dall'art. 50 TUB per il solo estratto conto nei rapporti di conto corrente- indica con precisione quanto residua per capitale e quanto per interessi. L'opponente non muove nessuna specifica contestazione -a parte quanto si dirà infra su TEG e TAEG- circa l'ammontare del credito e le risultanze dell'estratto conto depositato. La contestazione avanzata appare dunque priva di pregio.
Va peraltro osservato che il credito azionato in giudizio è composto dalla sola somma capitale residua – come si dirà infra- e che nulla viene richiesto a titolo di interessi.
Sulla domanda di condanna e sull'eccezione di compensazione.
Parte opponente ha avanzato in via riconvenzionale domanda di condanna dell'opposta: alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso in conseguenza della rilevata diversità tra TAEG dichiarato in contratto e TAEG effettivo, in violazione dell'art. 125 bis TUB;
alla ripetizione delle somme versate a titolo di interessi per euro 2.684,07 in relazione all'usurarietà del tasso pattuito;
al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per euro 14.026,11 quale effetto civilistico del reato di usura. Il ha altresì formulato eccezione di compensazione tra la somma ancora dovuta a Pt_1 titolo di capitale e le poste oggetto di restituzione derivanti dalla nullità della clausola relativa agli interessi come sopra eccepita.
Al fine di delibare le suddette domande ed eccezioni occorre premettere che le medesime sono state formulate nei confronti del soggetto cessionario del credito a seguito di cessione in blocco ex art. 58
TUB. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2 maggio 2022 n. 13735, ha affermato che “non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso”, il cui importo, ignoto alla “società veicolo” al momento della cessione, debba essere accertato giudizialmente. Ciò in quanto i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione (ex lege 130/1999) costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, che è destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione. Pertanto, permettere al debitore ceduto di opporre in compensazione al cessionario controcrediti vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto contrattuale) o di proporre domande riconvenzionali, significherebbe “intaccare” proprio quel
“patrimonio separato a destinazione vincolata”.
pagina 5 di 8 Tuttavia, nel caso di specie la regola subisce un'eccezione in relazione alla qualità di consumatore dell'opponente. Il riconoscimento della qualità di consumatore del è stato effettuato, sia pure implicitamente, dal Pt_1 giudice del monitorio, laddove ha chiesto l'integrazione del ricorso in punto possibile violazione del codice del consumo e ha delibato quindi l'assenza di “clausole abusive”.
La questione è stata nuovamente riproposta alle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni e sottoposta dunque al contraddittorio delle medesime ex art. 111 c.p.c. In questa sede l'opponente ha affermato che “il ME è persona fisica che ha stipulato un contratto denominato “prestito personale” flessibile. E' dipendente dall'amministrazione penitenziaria, non è titolare di ditta individuale. Anche l'ammontare del prestito dimostra che si tratta di un prestito personale. E' quindi evidente che abbia stipulato il contratto per scopi estranei alla propria attività professionale”. La controparte ha dichiarato di nulla contestare sul punto. Appare acclarato dunque che il sia consumatore, poiché è evidente che egli abbia stipulato il Pt_1 contratto di finanziamento per scopi estranei all'attività professionale svolta. Si applica quindi il disposto di cui all'art. 125 septies c.p.c., a mente del quale: “1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile.”. Il dunque, in qualità di consumatore, pur non potendo proporre -al pari del soggetto non Pt_1 consumatore- nei confronti del cessionario domande di condanna che traggano origine da fatti afferenti l'originario contratto, può legittimamente sollevare eccezione di compensazione del credito azionato in giudizio dal cessionario con quello che risulti maturato in suo favore in conseguenza di accertate nullità contrattuali. Occorre dunque verificare se, all'esito dell'istruttoria, risultano poste attive da riconoscere all'opponente che possano essere compensate con il credito azionato da . CP_1
ha rilevato due diversi profili di nullità contrattuale: 1) ha eccepito che il TAEG effettivo è Pt_1 diverso dal TAEG dichiarato in contratto;
2) ha eccepito che il tasso di interesse pattuito (TEG) è maggiore di quello indicato in contratto e supera la soglia di usurarietà di cui alla legge 108/1996. In entrambi i casi, lo scostamento lamentato è – in tesi- dovuto alla mancata ricomprensione del costo assicurativo nella base di calcolo del TAEG e del TEG. L'istruttoria svolta tramite licenziamento di consulenza tecnica ha avuto ad oggetto entrambi gli aspetti. La consulente di ufficio, con conclusioni puntuali e argomentazioni logicamente ineccepibili e tecnicamente ben motivate, e che qui pertanto devono essere integralmente richiamate, ha accertato, quanto alla lamentata usurarietà del TEG, quanto segue: 1) che è necessario ricomprendere il costo assicurativo nel calcolo del TEG;
2) che il TEG come ricalcolato supera il tasso soglia (si veda sul punto la relazione, alle pagine da 23 a 27). Si legge, in particolare, alla pagina 26 della relazione: “(…) E' quindi necessario verificare se sussista il superamento dei tassi soglia considerando, ai fini del calcolo del TEG, le commissioni e le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse. Nella tabella D è stato calcolato il TEG del finanziamento senza considerare gli importi di cui alle imposte di bollo che è risultato essere pari al 18,16% e quindi superiore al tasso soglia per le categorie in oggetto, al momento della stipula, e pari al 16,89%. (…)”. Accertata l'usurarietà del tasso, dunque, occorre effettuare una duplice verifica: innanzitutto, accertare che il totale ingiunto non comprenda alcuna quota interessi, che andrebbe espunta in conseguenza dell'accertata usurarietà della clausola. La verifica dà risposta positiva, in quanto la somma quantificata in sede monitoria, come esplicitato dal giudice della fase (vedi dispositivo del decreto ingiuntivo), è pari al solo capitale insoluto riferito alle rate scadute e impagate alla data di decadenza dal beneficio del termine e al capitale residuo ancora dovuto alla medesima data.
pagina 6 di 8 In secondo luogo, ai fini della sollevata eccezione di compensazione, occorre accertare se vi è una quota interessi che il ha già versato perchè ricompresa nelle rate regolarmente pagate prima Pt_1 della decadenza dal beneficio del termine.
La consulente di ufficio ha accertato, in conformità alle deduzioni di parte convenuta, che le rate pagate sono tre, e ha verificato che la quota interessi in esse ricompresa ammonti ad euro 2.431,11.
Tale importo va quindi posto in compensazione con la somma azionata monitoriamente da CP_1 per capitale residuo dovuto. In conclusione, risulta creditrice della differenza tra la somma di euro 10.361,72, che va CP_1 maggiorata degli interessi al tasso del 7% dalla decadenza del beneficio del termine (4 settembre 2013)
(come riconosciuto dal giudice del monitorio) e la somma di euro 2.431,11.
Parte opponente nelle sue note conclusive ha ulteriormente eccepito che dalla somma ritenuta dovuta in favore di quale capitale finanziato (vedi dettaglio nella prima pagina del contratto di CP_1 finanziamento) vada detratta la quota relativa ai costi delle due assicurazioni.
Tale conclusione non può essere recepita.
Il costo previsto per le assicurazioni non risulta di per sé illegittimo. La clausola che lo prevede non è abusiva, né viene lamentata come tale da Illegittimo è – in tesi- solo il criterio di calcolo del Pt_1
TAEG e del TEG che non ricomprenda tali costi. E la conseguenza di tale illegittimità è il mancato riconoscimento degli interessi nella misura richiesta e il loro ricalcolo secondo il criterio di cui all'art. 117 nel primo caso, il mancato riconoscimento di qualunque interesse nel secondo caso. La posta relativa al costo assicurativo, dunque, va considerata come legittima di per sé e va rimborsata alla parte creditrice.
La doglianza sullo scostamento tra TAEG effettivo e TAEG dichiarato (e dunque anche ogni considerazione circa l'obbligatorietà delle polizze contratte dal ME) non va esaminata, in quanto assorbita dalla statuizione che precede in ordine all'usurarietà del tasso di interesse. L'importo totale risultante dalla CTU a credito del ME in conseguenza del rilevato scostamento è, infatti, pari ad euro 1.484,77, e dunque inferiore all'importo risultato indebito a seguito dell'accertata usurarietà del tasso. Né le due poste possono sommarsi, in quanto si tratta di un diverso ricalcolo della medesima voce, ovvero quella relativa agli interessi passivi per il finanziato.
Anche tutti i rilievi relativi all'illegittimità della condotta dell'istituto di credito contraente per conflitto di interessi e mancanza di trasparenza non vanno esaminate, poiché poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno, la quale, si è visto, non può essere azionata nei confronti della convenuta opposta.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato e
[...]
va condannato a corrispondere a la differenza tra la somma di euro 10.361,72, che Pt_1 CP_1 va maggiorata degli interessi al tasso del 7% con decorrenza dalla data decadenza dal beneficio del termine (4 settembre 2013) e la somma di euro 2.431,11, riconosciuta quale posta attiva di credito per il finanziato.
Sulle spese di lite. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite, comprese quelle relative alla fase monitoria, nella misura di un terzo, mentre i restanti due terzi vengono posti a carico di parte opponente , frazione che si liquida per la fase monitoria nei due terzi di quanto Parte_1 liquidato dal giudice della fase e per la presente fase di opposizione nella misura indicata in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento. Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vengono poste in via definitiva a carico di parte opponente nella misura di due terzi e a carico della convenuta opposta per il residuo terzo.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna a Parte_1 corrispondere alla convenuta opposta la differenza tra la somma di euro 10.361,72, che va maggiorata degli interessi al tasso del 7% dalla data di decadenza dal beneficio del termine (4 settembre 2013) e la somma di euro 2.431,11 riconosciuta quale voce creditoria in favore del Pt_1
Respinge le domande riconvenzionali proposte da parte opponente. Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte opponente nella misura di due terzi e a carico della convenuta opposta per il residuo terzo.
Compensa le spese di lite, comprese quelle della fase monitoria, nella misura di un terzo e condanna la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta i residui due terzi, frazione che si liquida per la fase monitoria nei due terzi di quanto liquidato dal giudice della fase e per la presente fase di opposizione in euro 3.385,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11021/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 1 aprile 2025, innanzi al dott. Chiara Russo, sono comparsi:
Per l'avv. FILICI UMBERTO, oggi sostituito dall'avv. Stefano Garbarino. Parte_1
Per l'avv. MARZIANO DANIELA. Controparte_1
Il giudice invita le parti a discutere della possibile qualità di consumatore del che è stata Pt_1 implicitamente rilevata dal giudice del monitorio, laddove ha escluso l'evidenza di una possibile abusività delle clausole.
L'avv. Garbarino evidenzia che il ME è persona fisica che ha stipulato un contratto denominato
“prestito personale” flessibile. E' dipendente dall'amministrazione penitenziaria, non è titolare di ditta individuale. Anche l'ammontare del prestito dimostra che si tratta di un prestito personale. E' quindi evidente che abbia stipulato il contratto per scopi estranei alla propria attività professionale.
L'avv. Marziano nulla contesta.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli telematici rispettivamente depositati.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
Il Giudice
dott. Chiara Russo
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11021/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. UMBERTO FELICI Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ) e per essa (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 quest'ultima mandataria con rappresentanza di (C.F. Controparte_3
) con il patrocinio dell'avv. GIOVAN BATTISTA SANTANGELO P.IVA_3
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo (in breve, ) chiedeva al Tribunale Controparte_1 CP_1 di Genova di ingiungere a il pagamento della somma di € 10.361,72, oltre interessi, Parte_1 quale importo residuo dovuto in relazione ad un contratto di finanziamento stipulato da e Pt_1 [...] per un importo finanziato di € 10.000,00, credito acquistato a seguito di una serie di CP_4 cessioni in blocco in ultimo da . In accoglimento del ricorso veniva emesso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 2629/2023.
Proponeva opposizione il quale chiedeva in via preliminare l'estensione del contraddittorio nei Pt_1 confronti del terzo ancora preliminarmente, l'opponente insisteva per Controparte_4
l'integrazione della documentazione ex art. 119 TUB in relazione alle condizioni generali di polizza, nonché per l'esibizione di tale documentazione ex art. 210 c.p.c.; sempre in via preliminare, Pt_1 eccepiva: il difetto di legittimazione attiva di per mancata prova dell'avvenuta successione CP_1 nel credito, visto che nel ricorso monitorio era stato prodotto il solo avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale;
che nel rito monitorio il credito non era stato adeguatamente provato, stante l'insufficienza della mera produzione di un estratto conto privo di una qualsiasi dichiarazione di conformità; che, stante la natura obbligatoria della polizza assicurativa quale condizione per accedere al finanziamento, il TAEG contrattualmente pattuito non era correttamente applicato, perché non era stato tenuto conto, nel calcolo del credito totale, dei costi relativi alla polizza assicurativa, in violazione dell'art. 121 comma 2 TUB, con conseguente applicazione dell'art. 125 bis comma 6 TUB;
il superamento della soglia di usura, dato che al momento della stipulazione del contratto il tasso soglia pagina 2 di 8 era pari al 16,89%, mentre il TEG raggiungeva il 18,16%; chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, causati dall'adozione delle pratiche usurarie;
chiedeva, infine e sin da subito, che non venisse concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, vista la carenza di legittimazione attiva di controparte e la presenza di nullità rilevabili d'ufficio che incidevano sulla quantificazione del credito e quindi della somma ingiunta. Nel merito chiedeva un nuovo computo dell'importo con la sostituzione dell'interesse pattuito con quello del tasso minimo dei BOT, e la conseguente ripetizione di quanto già in eccesso versato, pari a € 1.956,10 oltre interessi, e comunque in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo per il minor importo delle somme eventualmente dovute.
Chiedeva, altresì, di accertare l'esistenza di pratiche usurarie, ragione per cui insisteva per la ripetizione delle somme versate a titolo di interessi per l'importo di € 2.684,07; chiedeva la condanna della controparte al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 14.026,11.
Si costituiva in giudizio , la quale rilevava l'idoneità della documentazione prodotta in via CP_1 monitoria a certificare l'esistenza e l'esigibilità del credito;
asseriva che l'opponente non aveva disconosciuto né l'esistenza del contratto, né la debenza della somma;
rilevava la validità della pattuizione contrattuale, perché completa dei requisiti richiesti (tra i quali, ad esempio, la natura del credito, la presenza dei tassi, le rate da rimborsare) per la sua efficacia tra le parti;
rivendicava di essere titolare del credito e legittimata attiva, stante la documentata cessione del credito oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
asseriva che il credito oggetto di cessione non esigeva l'elencazione dei rapporti ceduti quando la presenza delle singole categorie risultava sufficiente per la loro individuazione;
che l'opponente non aveva specificato dettagliatamente su quali poste passive sarebbero stati applicati i tassi usurari o quali condizioni contrattuali avrebbero determinato esborsi maggiori da parte della controparte;
che il TAEG indicato in contratto era corretto e comunque svolgeva una mera funzione informativa finalizzata a far conoscere al cliente il costo totale del finanziamento, e non era quindi applicabile l'art. 117 TUB perché tale tasso non costituiva una condizione economica;
eccepiva la genericità della contestazione inerente alla stipulazione obbligatoria della polizza assicurativa nonché dei suoi costi e rilevava che il TAEG non rientrava tra questi costi, anche le indicazioni della Banca d'Italia escludevano dal calcolo TAEG le penali a carico del cliente in caso di estinzione anticipata del contratto;
eccepiva l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c., perché l'opposta non era identificabile in un istituto di credito e perché la fattispecie oggetto di contenzioso riguardava un prestito personale e non un rapporto bancario. Non poteva, inoltre, operarsi il richiamo all'art. 119 TUB perché, sulla base della richiamata giurisprudenza, si trattava di un onere probatorio da assolvere ante causam a carico dell'opponente.
La convenuta opposta chiedeva, dunque, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo perché l'opposizione non era fondata su prova scritta e comunque non poteva ritenersi di pronta soluzione e chiedeva di fissarsi un termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria ex d. lgs. 28/2010. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande di controparte e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo e comunque la condanna della controparte al pagamento della somma € 10.361,72 a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, maggiorata degli interessi.
Rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. e dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, il giudice licenziava CTU contabile. La causa viene oggi per la sua decisione all'esito del deposito di note scritte conclusive autorizzate.
Sulla chiamata in causa di CP_4
Parte opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni non ha reiterato l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo , cedente il credito oggi ingiunto, con la quale CP_5
pagina 3 di 8 ha concluso il contratto di finanziamento- che la decidente ha respinto con ordinanza in corso di Pt_1 causa. L'istanza deve dunque ritenersi implicitamente rinunciata. In ogni caso, occorre confermare l'inammissibilità dell'istanza medesima, in quanto parte opponente non ha rassegnato nei confronti di alcuna conclusione e non ha consentito dunque a questo CP_4 giudice nemmeno la possibilità di comprendere le ragioni poste alla base della medesima. L'istanza si appalesa dunque del tutto generica e va respinta.
Sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva. Parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di , sul presupposto che la CP_1 convenuta non abbia provato che il credito oggetto di causa sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Va premesso che il credito è stato oggetto di tre cessioni: la prima da Agos Ducato a Marte, la seconda da Marte a Pinzolo e la terza da Pinzolo a . CP_1
Sulla prima cessione.
Il primo avviso di cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150/2014. In esso si legge dell'avvenuta cessione di crediti da a Marte. I crediti ceduti sono individuati per CP_4 categorie.
Con memoria illustrativa autorizzata depositata il 24.10.2024 ha evidenziato che il credito CP_1 ceduto rientra nelle categorie menzionate, identificate tramite i requisiti illustrati da lett. a) a lett. f), in quanto: trae origine da rapporto di credito al consumo sottoscritto dal cedente e stipulato in un periodo di tempo ricompreso tra il 1.1.1990 e il 15.10.2013 (n.d.r. il contratto è stato stipulato il 29.10.2010)
(requ. a); è vantato nei confronti di una persona fisica residente in (n.d.r. il risulta CP_2 Pt_1 residente a [...]) (requ. b); è stata dichiarata dal cedente la decadenza del debitore dal beneficio del termine prima del 30.11.2013 (n.d.r. la lettera di decadenza risulta ricevuta dal ME il 4.9.2013, doc.
5 fase monitoria) (requ. c); è un credito denominato in euro (requ. d); il contratto di credito è regolato dalla legge italiana (requ. e); il contratto di credito non richiede la prestazione del consenso, da parte del debitore, alla cessione dei crediti a essi derivanti (n.d.r. il contratto non reca menzione della necessità di tale consenso) (requ. f). Infine, non risulta operante alcune delle ipotesi di esclusione di cui all'elenco riportato in Gazzetta Ufficiale (punti da i a xii, pagg. 2 e 3). La produzione dell'avviso di pubblicazione suddetto, il quale indica in modo specifico gli elementi identificativi delle categorie di crediti ceduti, e consente di ricomprendere con certezza il credito ceduto al loro interno, è sufficiente a dimostrare la legittimazione del cessionario. Si legga sul punto quanto statuito da Cass. sentenza n. 4277/2023: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”.
in sede monitoria ha prodotto ulteriori elementi a comprova dell'avvenuta cessione del CP_1 credito da a Marte, ovvero la comunicazione di cessione proveniente da ovvero dalla parte CP_4 CP_4 cedente, da considerarsi attendibile in quanto proveniente da soggetto controinteressato e il contratto di pagina 4 di 8 finanziamento, il cui possesso in capo al cessionario si spiega, appunto, con l'avvenuta cessione del credito che da quel titolo origina.
Sulla seconda e sulla terza cessione.
La cessione da Marte a Pinzolo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'8.8.2019 e quella da
Pinzolo a sulla Gazzetta Ufficiale 141/2019. In entrambi i casi i crediti ceduti sono CP_1 individuati con riferimento a quelli oggetto di cessione da Agos a Marte di cui alla G.U. 150/2014. Dato che la cessione del credito per cui è causa da a Marte è provata, anche le due successive CP_4 cessioni devono ritenersi provate.
Nel merito.
Sulla prova del credito. Parte opponente lamenta che l'ingiunzione sia stata pronunciata sulla base di documentazione insufficiente, ovvero un estratto conto privo della dichiarazione di conformità alle scritture contabili.
Invero, a fondamento del credito parte convenuta ha prodotto: il contratto di finanziamento, il quale riporta tutte le condizioni del finanziamento;
un estratto conto (doc. n. 5) il quale, pur non essendo certificato conforme -requisito non necessario nel caso di specie, poiché è richiesto dall'art. 50 TUB per il solo estratto conto nei rapporti di conto corrente- indica con precisione quanto residua per capitale e quanto per interessi. L'opponente non muove nessuna specifica contestazione -a parte quanto si dirà infra su TEG e TAEG- circa l'ammontare del credito e le risultanze dell'estratto conto depositato. La contestazione avanzata appare dunque priva di pregio.
Va peraltro osservato che il credito azionato in giudizio è composto dalla sola somma capitale residua – come si dirà infra- e che nulla viene richiesto a titolo di interessi.
Sulla domanda di condanna e sull'eccezione di compensazione.
Parte opponente ha avanzato in via riconvenzionale domanda di condanna dell'opposta: alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso in conseguenza della rilevata diversità tra TAEG dichiarato in contratto e TAEG effettivo, in violazione dell'art. 125 bis TUB;
alla ripetizione delle somme versate a titolo di interessi per euro 2.684,07 in relazione all'usurarietà del tasso pattuito;
al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per euro 14.026,11 quale effetto civilistico del reato di usura. Il ha altresì formulato eccezione di compensazione tra la somma ancora dovuta a Pt_1 titolo di capitale e le poste oggetto di restituzione derivanti dalla nullità della clausola relativa agli interessi come sopra eccepita.
Al fine di delibare le suddette domande ed eccezioni occorre premettere che le medesime sono state formulate nei confronti del soggetto cessionario del credito a seguito di cessione in blocco ex art. 58
TUB. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2 maggio 2022 n. 13735, ha affermato che “non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso”, il cui importo, ignoto alla “società veicolo” al momento della cessione, debba essere accertato giudizialmente. Ciò in quanto i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione (ex lege 130/1999) costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, che è destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione. Pertanto, permettere al debitore ceduto di opporre in compensazione al cessionario controcrediti vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto contrattuale) o di proporre domande riconvenzionali, significherebbe “intaccare” proprio quel
“patrimonio separato a destinazione vincolata”.
pagina 5 di 8 Tuttavia, nel caso di specie la regola subisce un'eccezione in relazione alla qualità di consumatore dell'opponente. Il riconoscimento della qualità di consumatore del è stato effettuato, sia pure implicitamente, dal Pt_1 giudice del monitorio, laddove ha chiesto l'integrazione del ricorso in punto possibile violazione del codice del consumo e ha delibato quindi l'assenza di “clausole abusive”.
La questione è stata nuovamente riproposta alle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni e sottoposta dunque al contraddittorio delle medesime ex art. 111 c.p.c. In questa sede l'opponente ha affermato che “il ME è persona fisica che ha stipulato un contratto denominato “prestito personale” flessibile. E' dipendente dall'amministrazione penitenziaria, non è titolare di ditta individuale. Anche l'ammontare del prestito dimostra che si tratta di un prestito personale. E' quindi evidente che abbia stipulato il contratto per scopi estranei alla propria attività professionale”. La controparte ha dichiarato di nulla contestare sul punto. Appare acclarato dunque che il sia consumatore, poiché è evidente che egli abbia stipulato il Pt_1 contratto di finanziamento per scopi estranei all'attività professionale svolta. Si applica quindi il disposto di cui all'art. 125 septies c.p.c., a mente del quale: “1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile.”. Il dunque, in qualità di consumatore, pur non potendo proporre -al pari del soggetto non Pt_1 consumatore- nei confronti del cessionario domande di condanna che traggano origine da fatti afferenti l'originario contratto, può legittimamente sollevare eccezione di compensazione del credito azionato in giudizio dal cessionario con quello che risulti maturato in suo favore in conseguenza di accertate nullità contrattuali. Occorre dunque verificare se, all'esito dell'istruttoria, risultano poste attive da riconoscere all'opponente che possano essere compensate con il credito azionato da . CP_1
ha rilevato due diversi profili di nullità contrattuale: 1) ha eccepito che il TAEG effettivo è Pt_1 diverso dal TAEG dichiarato in contratto;
2) ha eccepito che il tasso di interesse pattuito (TEG) è maggiore di quello indicato in contratto e supera la soglia di usurarietà di cui alla legge 108/1996. In entrambi i casi, lo scostamento lamentato è – in tesi- dovuto alla mancata ricomprensione del costo assicurativo nella base di calcolo del TAEG e del TEG. L'istruttoria svolta tramite licenziamento di consulenza tecnica ha avuto ad oggetto entrambi gli aspetti. La consulente di ufficio, con conclusioni puntuali e argomentazioni logicamente ineccepibili e tecnicamente ben motivate, e che qui pertanto devono essere integralmente richiamate, ha accertato, quanto alla lamentata usurarietà del TEG, quanto segue: 1) che è necessario ricomprendere il costo assicurativo nel calcolo del TEG;
2) che il TEG come ricalcolato supera il tasso soglia (si veda sul punto la relazione, alle pagine da 23 a 27). Si legge, in particolare, alla pagina 26 della relazione: “(…) E' quindi necessario verificare se sussista il superamento dei tassi soglia considerando, ai fini del calcolo del TEG, le commissioni e le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse. Nella tabella D è stato calcolato il TEG del finanziamento senza considerare gli importi di cui alle imposte di bollo che è risultato essere pari al 18,16% e quindi superiore al tasso soglia per le categorie in oggetto, al momento della stipula, e pari al 16,89%. (…)”. Accertata l'usurarietà del tasso, dunque, occorre effettuare una duplice verifica: innanzitutto, accertare che il totale ingiunto non comprenda alcuna quota interessi, che andrebbe espunta in conseguenza dell'accertata usurarietà della clausola. La verifica dà risposta positiva, in quanto la somma quantificata in sede monitoria, come esplicitato dal giudice della fase (vedi dispositivo del decreto ingiuntivo), è pari al solo capitale insoluto riferito alle rate scadute e impagate alla data di decadenza dal beneficio del termine e al capitale residuo ancora dovuto alla medesima data.
pagina 6 di 8 In secondo luogo, ai fini della sollevata eccezione di compensazione, occorre accertare se vi è una quota interessi che il ha già versato perchè ricompresa nelle rate regolarmente pagate prima Pt_1 della decadenza dal beneficio del termine.
La consulente di ufficio ha accertato, in conformità alle deduzioni di parte convenuta, che le rate pagate sono tre, e ha verificato che la quota interessi in esse ricompresa ammonti ad euro 2.431,11.
Tale importo va quindi posto in compensazione con la somma azionata monitoriamente da CP_1 per capitale residuo dovuto. In conclusione, risulta creditrice della differenza tra la somma di euro 10.361,72, che va CP_1 maggiorata degli interessi al tasso del 7% dalla decadenza del beneficio del termine (4 settembre 2013)
(come riconosciuto dal giudice del monitorio) e la somma di euro 2.431,11.
Parte opponente nelle sue note conclusive ha ulteriormente eccepito che dalla somma ritenuta dovuta in favore di quale capitale finanziato (vedi dettaglio nella prima pagina del contratto di CP_1 finanziamento) vada detratta la quota relativa ai costi delle due assicurazioni.
Tale conclusione non può essere recepita.
Il costo previsto per le assicurazioni non risulta di per sé illegittimo. La clausola che lo prevede non è abusiva, né viene lamentata come tale da Illegittimo è – in tesi- solo il criterio di calcolo del Pt_1
TAEG e del TEG che non ricomprenda tali costi. E la conseguenza di tale illegittimità è il mancato riconoscimento degli interessi nella misura richiesta e il loro ricalcolo secondo il criterio di cui all'art. 117 nel primo caso, il mancato riconoscimento di qualunque interesse nel secondo caso. La posta relativa al costo assicurativo, dunque, va considerata come legittima di per sé e va rimborsata alla parte creditrice.
La doglianza sullo scostamento tra TAEG effettivo e TAEG dichiarato (e dunque anche ogni considerazione circa l'obbligatorietà delle polizze contratte dal ME) non va esaminata, in quanto assorbita dalla statuizione che precede in ordine all'usurarietà del tasso di interesse. L'importo totale risultante dalla CTU a credito del ME in conseguenza del rilevato scostamento è, infatti, pari ad euro 1.484,77, e dunque inferiore all'importo risultato indebito a seguito dell'accertata usurarietà del tasso. Né le due poste possono sommarsi, in quanto si tratta di un diverso ricalcolo della medesima voce, ovvero quella relativa agli interessi passivi per il finanziato.
Anche tutti i rilievi relativi all'illegittimità della condotta dell'istituto di credito contraente per conflitto di interessi e mancanza di trasparenza non vanno esaminate, poiché poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno, la quale, si è visto, non può essere azionata nei confronti della convenuta opposta.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato e
[...]
va condannato a corrispondere a la differenza tra la somma di euro 10.361,72, che Pt_1 CP_1 va maggiorata degli interessi al tasso del 7% con decorrenza dalla data decadenza dal beneficio del termine (4 settembre 2013) e la somma di euro 2.431,11, riconosciuta quale posta attiva di credito per il finanziato.
Sulle spese di lite. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite, comprese quelle relative alla fase monitoria, nella misura di un terzo, mentre i restanti due terzi vengono posti a carico di parte opponente , frazione che si liquida per la fase monitoria nei due terzi di quanto Parte_1 liquidato dal giudice della fase e per la presente fase di opposizione nella misura indicata in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento. Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vengono poste in via definitiva a carico di parte opponente nella misura di due terzi e a carico della convenuta opposta per il residuo terzo.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna a Parte_1 corrispondere alla convenuta opposta la differenza tra la somma di euro 10.361,72, che va maggiorata degli interessi al tasso del 7% dalla data di decadenza dal beneficio del termine (4 settembre 2013) e la somma di euro 2.431,11 riconosciuta quale voce creditoria in favore del Pt_1
Respinge le domande riconvenzionali proposte da parte opponente. Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte opponente nella misura di due terzi e a carico della convenuta opposta per il residuo terzo.
Compensa le spese di lite, comprese quelle della fase monitoria, nella misura di un terzo e condanna la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta i residui due terzi, frazione che si liquida per la fase monitoria nei due terzi di quanto liquidato dal giudice della fase e per la presente fase di opposizione in euro 3.385,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
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