Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 664/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore nel ricorso congiunto iscritto al n. 664 /2025 V.G., promosso da nata ad [...]
Ancona il 09.11.1980 (C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Patrizia Bonci e C.F._1
nato ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall' avv. Gian Luca Grisanti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
CONCLUSIONI:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona adito, in accoglimento di quanto convenuto dagli odierni ricorrenti: omologare le seguenti condizioni di modifica del decreto 15.7.2020 Trib. Ancona di omologa della loro separazione consensuale (proc. 863/2020 RG) che recepisce le condizioni di cui al ricorso introduttivo del 6.2.2020, nonché prendere atto delle ulteriori pattuizioni patrimoniali raggiunte e precisamente:
1)A titolo di contributo al mantenimento dei figli minorenni e il Sig. verserà alla Per_1 Persona_2 CP_1
Sig.ra fermo l'assegno di mantenimento per la stessa di €100,00 mensili, l'importo mensile di € Parte_1
1.400,00 (euro millequattrocento) suddiviso in € 700,00 (euro settecento) per ogni figlio, rivalutabile per legge secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico su c/c bancario presso Intesa Sanpaolo intestato esclusivamente a Parte_1
2) L'AUU verrà integralmente percepito dalla Sig.ra quale genitore collocatario della prole col consenso espresso Parte_1 in questa sede dal Sig. che si impegna a rinnovarlo avanti l'INPS ed ai competenti Uffici attraverso cui la Sig.ra CP_1 inoltrerà la relativa domanda. Parte_1
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[...]
nato ad [...] il [...], residente in [...], C.F.: CP_1
, si impegna alla cessione a favore della Sig.ra già assegnataria dei beni di cui C.F._2 Parte_1 infra, nata ad [...] il [...], ivi residente in [...], C.F.: , che accetta, di C.F._1 tutti i suoi diritti, pari al 50% della piena proprietà dei seguenti beni:
a) fabbricato urbano sito in Comune di Ancona, Fraz. Torrette, Via Esino n. 119/B composto da appartamento posto al piano terra-1 e distinto al NCEU del Comune di Ancona al Fg. 29 part. 665 sub 9 e Fg. 29 part. 665 sub 55, come risultanti gli originari sub 9, 24 e 28 da fusione 14.1.2019, cat. A/2, classe 4, rendita € 813,42 consistenza 7 vani;
b) locale garage al piano seminterrato distinto al NCEU del Comune di Ancona, Fg. 29 part. 665 sub 41, cat. C/6, classe
3, consistenza mq. 13, rendita € 89,97;
c)locale garage al piano seminterrato distinto al NCEU del Comune di Ancona Fg. 29 part. 665 sub 39.
Per una migliore individuazione dei beni oggetto di compravendita, dei loro confini e dei titoli autorizzativi e di provenienza, le Per_ parti si riferiscono agli atti di acquisto Notaio 28.6.2007 Rep. 645 e Notaio di Ancona del 22.5.2018 Per_3
Rep. 3791, ed alle visure catastali in atti.
La cessione avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili, con tutti gli annessi e connessi, servitù attive e passive incluse e con la quota proporzionale di diritti ed oneri su spazi condominiali.
Parte dichiara altresì che i beni oggetto di cessione sono di sua esclusiva proprietà e sono liberi da pesi e vincoli, CP_1 trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli.
A fronte delle cessioni di cui sopra la Sig.ra si accollerà integralmente il pagamento dei residui ratei del Parte_1 mutuo fondiario n. 060005509123 Sanpaolo Banca dell'Adriatico di cui all'atto Notaio 28.6.2007 a scadere il Per_3
Per_ 28.6.2027 nonché del mutuo ipotecario n. 0E53048095523 Intesa Sanpaolo di cui all'atto Notaio 22.5.2018 a scadere l'1.7.2048 nelle entità che risulteranno al momento del rogito notarile di trasferimento che avverrà nel termine di gg.
45 dalla pronuncia dell'omologa delle condizioni di separazione avanti il Notaio di Ancona prescelto Persona_5 dall'acquirente, cui faranno carico tutti i costi di compenso notarile.
Pertanto, con il definitivo rogito notarile il Sig. non sarà più tenuto al pagamento dei ratei dei mutui su CP_1 richiamati riconoscendosi la Sig.ra unica onerata degli stessi sino alla loro estinzione. Parte_1
Costituendo le cessioni di cui sopra accordo patrimoniale indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, le stesse avverranno in esenzione da qualsiasi tributo, bollo od imposta diretta ed indiretta ai sensi dell'art. 67 TUR previsto dall'art. 19 L.
6.3.1987 n. 74, richiamato dalle circolari Ministeriali dell'Agenzia Entrate 42/E del 16.3.2000 e 27/E del
21.6.2021 e di cui si chiede espressa applicazione.
4)Ferme tutte le altre condizioni di separazione omologate il 10.7.2020 (proc. 863/2020 RG).
5) Le spese ed i compensi dei Legali officiati del presente procedimento saranno a carico delle parti in egual misura.”
***
pagina 2 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 19.02.2025, e si sono Parte_1 CP_1 rivolti a questo Tribunale chiedendo una modifica delle condizioni di separazione previste nel decreto n.
7560/2020, emesso da questo Tribunale in data 15.07.2020.
A fondamento del ricorso, le parti hanno rappresentato che le previsioni economiche stabilite nell'ambito del richiamato decreto non sono più rispondenti alle esigenze dei figli minori e Per_1 Persona_2 ormai adolescenti. Di conseguenza, hanno concordato un aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli, nonché l'integrale fruizione dell'assegno unico da parte della sig.ra Parte_1
I ricorrenti hanno altresì previsto l'impegno di a traferire alla moglie la CP_1 Parte_1 quota di proprietà del 50% sull'immobile sito in Ancona, in Via Esino n. 119/B, quale ulteriore forma di compensazione per il contributo della signora lle esigenze familiari e per il correlato sacrificio Parte_1 delle sue prospettive lavorative.
Gli atti sono stati regolarmente trasmetti al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole, in data 18.03.2025;
Il Giudice Relatore ha riferito direttamente in camera di consiglio, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Il Collegio ritiene di poter recepire il nuovo accordo raggiunto dalle parti, da ritenersi conformi agli interessi dei figli della coppia.
Le spese di lite resteranno a carico di entrambe le parti, così come espressamente previsto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19.03.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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