Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 18/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00233/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00066/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2024, proposto da
PH OU, rappresentato e difeso dall'avvocato Graziella Gioviale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. Caterina, 6;
Per la dichiarazione
di inesistenza e inefficacia, come mai avvenuta, della notifica del Comune di Castiglione delle Stiviere del decreto di cittadinanza al GN OU PH
e per l’ordine al Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura di Mantova e, a sua volta, del Comune di Castiglione delle Stiviere, di provvedere ad una nuova notifica del decreto di conferimento di cittadinanza al GN OU al fine di poter procedere con il giuramento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso in riassunzione notificato al Ministero dell’Interno e successivamente depositato, PH OU, cittadino marocchino, ha rassegnato le seguenti conclusioni “ Dichiarare l’inesistenza e inefficacia, come mai avvenuta, della notifica del Comune di Castiglione delle Stiviere del decreto di cittadinanza al GN OU PH; Ordinare Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura di Mantova, a sua volta del Comune di Castiglione delle Stiviere, di provvedere ad una nuova notifica del decreto di conferimento di cittadinanza al GN OU al fine di poter procedere con il giuramento ”.
2.1.- Detta riassunzione ha fatto seguito all’ordinanza del Tribunale di ES del 3.11.2023, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.
2.2.- MU OU, infatti, in data 22.7.2022, aveva presentato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di ES, Sezione specializzata in Immigrazione e Protezione Internazionale, evocando in giudizio tanto la Prefettura di Mantova, quanto il Comune di Castiglione delle Stiviere, rappresentando:
- di avere presentato alla Prefettura di Mantova domanda di cittadinanza italiana in data 14.9.2017;
- di aver appreso, nel maggio 2019, in occasione di una consultazione della propria posizione personale sul portale del Ministero dell’Interno, l'informativa di inoltro di documentazione presso il Comune di residenza, ai fini del giuramento;
- di avere presentato, in data 8.6.2021, istanza di accesso agli atti presso il Comune di Castiglione delle Stiviere, luogo di sua residenza;
- che l’Ente ha riscontrato la richiesta con nota del 9.6.2021, trasmettendogli il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, notificatogli in data 25.2.2020 ai sensi dell’art. 140 c.p.c.;
- di aver rappresentato alla Prefettura di Mantova, a mezzo difensore e via pec in data 14.6.2021, di non aver preso visione della comunicazione allegata alla notifica, presumibilmente per una “ confusione delle cassette di sicurezza proprio del condominio ”, e chiedendo che la pratica fosse ritrasmessa al Comune di Castiglione delle Stiviere;
- di aver reiterato l’istanza con pec dell’8.9.2021, atteso il mancato riscontro da parte della Prefettura;
- che con nota del successivo 11.9.2021 la Prefettura di Mantova gli ha comunicato la perdita di efficacia del decreto di concessione di cittadinanza, ai sensi dell’art. 10 Legge 92/1991, per mancato prestamento del giuramento di legge nel termine di sei mesi dalla notifica, ritenuta regolare;
- di aver quindi inoltrato al Comune di Castiglione delle Stiviere, in data 22.9.2021, prova della propria presenza in Italia, instando perché venisse disposta una nuova notifica del decreto di cittadinanza;
- che in data 29.10.2021 il Comune di Castiglione delle Stiviere gli ha comunicato di non poter evadere la richiesta, che avrebbe dovuto essere trasmessa alla Prefettura;
- di aver ottenuto, dopo varie richieste, dal Comune di Castiglione delle Stiviere copia della cartolina della notifica ex art. 140 c.p.c., dalla quale aveva appreso che la stessa non era andata a buon fine in quanto il destinatario risultava “ trasferito in Francia ”;
- di aver, quindi, segnalato con diverse pec sia alla Prefettura di Mantova, sia al Comune di Castiglione delle Stiviere, l’inefficacia della notifica, contestando la dicitura del messo comunale “ da informazioni assunte in loco risulta trasferito in Francia dal novembre 2019 ”, non essendosi mai recato in Francia, a differenza del fratello, e chiedendo, quindi, di essere ammesso a prestare giuramento, senza esito.
3.- Le Amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mero stile.
4.- Successivamente la Prefettura di Mantova ha depositato documenti, ma gli stessi vanno espunti dal fascicolo, essendo il deposito tardivo rispetto ai termini di cui all’art. 73 c.p.a..
5.- All’udienza del 12 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile irricevibilità/inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti con i quali l’Amministrazione ha affermato che il decreto di concessione della cittadinanza aveva esaurito la sua efficacia.
DIRITTO
1.- Le controversie in materia di conferimento della cittadinanza non rientrano tra quelle devolute dal legislatore alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; pertanto, il riparto tra i due plessi giudiziari dipende dalla consistenza della posizione soggettiva del ricorrente.
Nel caso di specie la posizione vantata dal OU è di interesse legittimo, sussistendo, quindi, la giurisdizione di questo Tar, sub species giurisdizione di legittimità.
2.- Il ricorso è irricevibile.
Sussiste, infatti, agli atti di causa una fitta corrispondenza intercorsa tra il difensore del OU e l’Amministrazione nel corso degli anni 2021 – 2022 dalla quale emerge come lo stesso fosse ben a conoscenza della determinazione di sua decadenza dal beneficio della concessione della cittadinanza italiana.
Infatti, anche a voler ritenere non correttamente perfezionata ex art. 140 c.p.c. la notifica del decreto di concessione della cittadinanza con invito a prestare giuramento ed in disparte il rilievo della possibilità di contestare la relativa relata di notifica redatta dal messo comunale esclusivamente con querela di falso - in ragione della sua valenza probatoria di atto pubblico, la Prefettura di Mantova, in maniera inequivoca, in data 11.9.2021 ha emesso una nota (trasmessa al difensore in pari data) con cui ha espresso l’insussistenza di ragioni per discostarsi dall’intervenuta decadenza del OU dalla concessione del beneficio per mancata prestazione del giuramento, stante il disposto dell’art. 10 Legge 91/1992.
Detta nota ha valore provvedimentale pregiudizievole per il ricorrente, che avrebbe dovuto impugnarla entro i sessanta giorni sanciti dall’art. 29 c.p.a.: nella pec inviata alla Prefettura il 31.3.2022, infatti, il difensore, in nome e per conto del OU, ha riconosciuto la ricezione di tale determinazione alla data dell’11.9.2021, così risultando integrato il requisito della “ comunicazione ” o, comunque, della “ piena conoscenza ” che l’art. 41 c.p.a. individua quale dies a quo del decorso del termine decadenziale per l’impugnazione.
Essendo il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. stato proposto dinnanzi al giudice ordinario solamente nel luglio 2022, vale a dire ben oltre il termine di cui all’art. 29 c.p.a., non può che rilevarsi in questa sede l’irricevibilità della domanda per tardività, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a) c.p.a..
In ragione di ciò, quindi, la determinazione amministrativa è divenuta intangibile, precludendo la proposizione di ogni altra domanda, per come tale inammissibile, non residuando al ricorrente altra possibilità che ripresentare la propria istanza di concessione della cittadinanza italiana.
3.- Le spese di lite possono essere compensate, attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO