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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/05/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 969/2023
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
BARBIANI STEFANO
OPPONENTE contro
C.F. , con l'Avv. BORGHINI PAOLO Controparte_1 P.IVA_2
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03). In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte opponente, che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Inoltre, la causa petendi prospettata si risolve nelle doglianze di parte opposta.
Preliminarmente giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art
2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass.
4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale…il giudice .... valuta ….
l'intero materiale probatorio acquisito in causa…”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Argomentava parte opposta, in estrema sintesi: - la società opponente ha sottoscritto in data 12.8.20 un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo indeterminato con la
Pag. 2 di 6 GR WO s.p.a. (doc. 2 del fascicolo avversario) - GR WO, proprio al fine di garantire le forniture di energia elettrica ai propri clienti, sottoscriveva con la società opposta un contratto di partnership (estratto sub doc. 15) con il quale GR WO affidava ad il servizio di dispacciamento e la fornitura di energia Controparte_1
elettrica ai propri clienti (cfr. art. 1) - nello stesso accordo di cui al citato doc. 15 si precisava che: a) “GR WO… ii) consegnerà al Fornitore (Energia Pulita) tutti i dati, i documenti e le informazioni utili e/o necessarie affinché questi possa regolarmente espletare il servizio e possa conseguentemente provvedere, in ossequio alla normativa applicabile, alla fatturazione del servizio di vendita di EE (energia elettrica) e GN (gas naturale) nei confronti dei clienti” (cfr. art. 1.2. (ii)), e che b)
l'attivazione del servizio di dispacciamento e fornitura da parte di “non CP_1
comporterà e non potrà essere interpretata come - cessione in capo al Fornitore della titolarità del contratto di somministrazione in essere tra GR WO e i Clienti - il
Fornitore non succede a GR WO nella titolarità dei suddetti rapporti di somministrazione” (cfr. art. 1.4.) - l'intervenuto accordo è stato debitamente portato a conoscenza da parte di GR WO alla società opponente che ne ha comunque preso piena conoscenza contestualmente alla ricezione delle fatture;
fatture di cui non si
è mai negata la ricezione e che sono state certamente registrate nei propri libri iva, scaricandole come posta passiva in bilancio - diventa partner di GR CP_1
WO Le forniture di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale oggetto dell'accordo tra
GR WO ed sono attive su dal 01 novembre 2021 - CP_1 CP_1 in funzione dell'accordo che la presente fattura è stata emessa da ” (cfr. CP_1
all.1 fascicolo monitorio) - controparte è stata edotta sin dall'inizio dell'accordo stipulato da GR WO con , per aver ricevuto prima la relativa CP_1
comunicazione da parte di GR WO e poi le fatture da parte di - CP_1
non vi è stata alcuna cessione del contratto originariamente sottoscritto dalla società opponente con la GR WO, che è sempre rimasto in vita, ma, semmai, una cessione del credito avente ad oggetto il corrispettivo delle forniture ex art. 1260 c.c. - in forza dell'originario contratto del 12.8.20 stipulato dalla opponente con GR
WO che , per conto di GR WO, ha emesso le fatture alla base CP_1
del ricorso monitorio;
peraltro senza che vi sia mai stato alcun cambio delle originarie
Pag. 3 di 6 condizioni economiche;
11 - le ha omesso di corrispondere quanto ancora Parte_1
dovuto a fronte delle forniture di energia elettrica regolarmente ricevute, il tutto senza aver mai avanzato contestazioni e/o reclami e senza aver neppure mai riscontrato i solleciti della società odierna esponente - la società opponente…circostanza, questa, che si evince anche dallo storico sullo stato dei pagamenti riportato in ogni fattura…aveva provveduto: a) all'integrale pagamento della fattura (non oggetto del presente contendere) n. 121578 del 21.12.21 di € 3.752,88 emessa da (doc. 16), CP_1
così come si evince dalla fattura n. 138234 del 23.2.2022 (all. 1 del fasc. monitorio), ove non risulta più indicata come insoluta, sotto la voce “stato pagamenti”, la fattura n.
121578 del 21.12.2021 di € 3.752,88 che invece compariva come insoluta nella precedente fattura n. 76245 del 24.1.2022 (all. 1 del fasc. monitorio) - al parziale pagamento, per €. 374,72, della fattura n. 76245/01 del 24.1.22 pari a complessivi €
6.262,91, oggetto questa del presente contendere, e correttamente azionata, in sede monitoria, limitatamente all'importo residuo di € 5.888,19; pagamento parziale che si desume dalla fattura n. 342624 dell'1.4.2022, sotto la voce “stato pagamenti” (all. 1 del fasc. monitorio) - anche la fattura n. 121578 del 21.12.21 di € 3.752,88 integralmente pagata dalla opponente sia stata emessa dalla società odierna opposta - la società opponente ha anche parzialmente pagato una delle fatture alla base del decreto opposto, oltre ad una precedente, sempre emessa da e non oggetto, quest'ultima, CP_1
del presente contendere – parte opponente riconosce la fornitura del prodotto e non solleva alcuna specifica eccezione neppure in merito alla inesatta ricezione dei quantitativi di energia elettrica ricevuti e alla base delle fatture emesse - non ha mai contestato la ricezione del prodotto e/o delle fatture;
circostanze che devono essere ritenute pacifiche ex art. 115 c.p.c., tanto più in considerazione dei pagamenti effettuati dalla stessa società opponente e di cui si è dato atto sopra - il contratto tra le stesse sussiste pienamente, sia perché l'originario contratto del 12.8.20 stipulato dalla opponente con GR WO è sempre rimasto in vigore senza essere mai stato ceduto, sia perché, in ogni caso, la fornitura del prodotto c'è stata ed è stata accettata da controparte - si è verificata una mera cessione del credito in favore di ai CP_1 sensi dell'art. 1260 c.c. una volta che fosse stata eseguita da parte di quest'ultima la prestazione di fornitura oggetto dell'accordo con il cliente - , dunque, ha CP_1
Pag. 4 di 6 pieno diritto di pretendere il pagamento del corrispettivo quale addebitato nelle fatture de quibus, sia perché essa è cessionaria del relativo credito ai sensi dell'art. 1260 c.c., sia perché essa ha comunque materialmente eseguito le forniture di cui è causa delle quali controparte si è pacificamente avvalsa e che ha integralmente accettato.
Ciò posto, sono legittime e condivisibili le deduzioni dell'opposta.
Ammissibili le prove documentali offerte dalle parti con gli atti introduttivi e con le memorie istruttorie in quanto tempestivamente depositate;
superflua la prova orale dedotta dall'opponente, come correttamente rilevato da parte opposta.
Nel caso in esame sono rimaste del tutto prive di riscontri probatori le argomentazioni dell'opponente di cui all'atto in opposizione;
la sussistenza e l'ammontare del credito vantato sono correttamente forniti.
Irrilevanti le richieste istruttorie di fronte alla documentazione versata in atti.
L'art. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1 c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Deve quindi ritenersi che il principio di buona fede e correttezza contrattuale, così come sostenuto dai principi solidaristici di matrice costituzionale, operi, in relazione agli interessi sottesi dai contraenti a loro esclusivo vantaggio, in funzione di riequilibrio generale ed astratto delle condizioni negoziali garantite dalla conoscenza del testo dei contratti nonché in concreto mediante la previsione di un rigido sistema di obblighi informativi.
A fronte di ciò, parte opponente, cui incombeva l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa dell'opposta, nonostante la compiuta specificazione delle ragioni e dell'oggetto della domanda, non ha fornito prova a fondamento delle proprie richieste.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è quindi infondata e pertanto deve essere respinta atteso che il credito risulta provato.
Pag. 5 di 6 Al riguardo si devono richiamare i principi che governano la ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., (cfr, ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 29-10-2014, n. 22987;
Cass. Civ., Sez. I, 12-06- 2014, n. 13381; Cass. Civ., Sez. III, 23-05-2014, n. 11524;
Cass. Civ., Sez. I, 30-01- 2013, n. 2185; Cass. Civ., Sez. I, 19-10-2012, n. 18039; Cass.
Civ., Sez. I, 24-05-2012, n. 8237; Cass. Civ., Sez. I, 29-10-2010, n. 22147; Cass. Civ.,
Sez. I, 17-2-2009, n. 3773 e Cass. Civ., Sez. Unite, 19-12-2007, n. 26724) l'obbligo di:
a. allegare specificamente il preteso inadempimento contrattuale (Cass. Civ., Sez. Unite,
11-01- 2008, n. 577).
Peraltro, avverso la documentazione depositata non sono state mosse contestazioni specifiche.
Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni di cui alle memorie in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto cui va attribuita efficacia esecutiva;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze oltre i.v.a.,
c.p.a.. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 21/05/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 969/2023
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
BARBIANI STEFANO
OPPONENTE contro
C.F. , con l'Avv. BORGHINI PAOLO Controparte_1 P.IVA_2
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03). In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte opponente, che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Inoltre, la causa petendi prospettata si risolve nelle doglianze di parte opposta.
Preliminarmente giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art
2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass.
4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale…il giudice .... valuta ….
l'intero materiale probatorio acquisito in causa…”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Argomentava parte opposta, in estrema sintesi: - la società opponente ha sottoscritto in data 12.8.20 un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo indeterminato con la
Pag. 2 di 6 GR WO s.p.a. (doc. 2 del fascicolo avversario) - GR WO, proprio al fine di garantire le forniture di energia elettrica ai propri clienti, sottoscriveva con la società opposta un contratto di partnership (estratto sub doc. 15) con il quale GR WO affidava ad il servizio di dispacciamento e la fornitura di energia Controparte_1
elettrica ai propri clienti (cfr. art. 1) - nello stesso accordo di cui al citato doc. 15 si precisava che: a) “GR WO… ii) consegnerà al Fornitore (Energia Pulita) tutti i dati, i documenti e le informazioni utili e/o necessarie affinché questi possa regolarmente espletare il servizio e possa conseguentemente provvedere, in ossequio alla normativa applicabile, alla fatturazione del servizio di vendita di EE (energia elettrica) e GN (gas naturale) nei confronti dei clienti” (cfr. art. 1.2. (ii)), e che b)
l'attivazione del servizio di dispacciamento e fornitura da parte di “non CP_1
comporterà e non potrà essere interpretata come - cessione in capo al Fornitore della titolarità del contratto di somministrazione in essere tra GR WO e i Clienti - il
Fornitore non succede a GR WO nella titolarità dei suddetti rapporti di somministrazione” (cfr. art. 1.4.) - l'intervenuto accordo è stato debitamente portato a conoscenza da parte di GR WO alla società opponente che ne ha comunque preso piena conoscenza contestualmente alla ricezione delle fatture;
fatture di cui non si
è mai negata la ricezione e che sono state certamente registrate nei propri libri iva, scaricandole come posta passiva in bilancio - diventa partner di GR CP_1
WO Le forniture di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale oggetto dell'accordo tra
GR WO ed sono attive su dal 01 novembre 2021 - CP_1 CP_1 in funzione dell'accordo che la presente fattura è stata emessa da ” (cfr. CP_1
all.1 fascicolo monitorio) - controparte è stata edotta sin dall'inizio dell'accordo stipulato da GR WO con , per aver ricevuto prima la relativa CP_1
comunicazione da parte di GR WO e poi le fatture da parte di - CP_1
non vi è stata alcuna cessione del contratto originariamente sottoscritto dalla società opponente con la GR WO, che è sempre rimasto in vita, ma, semmai, una cessione del credito avente ad oggetto il corrispettivo delle forniture ex art. 1260 c.c. - in forza dell'originario contratto del 12.8.20 stipulato dalla opponente con GR
WO che , per conto di GR WO, ha emesso le fatture alla base CP_1
del ricorso monitorio;
peraltro senza che vi sia mai stato alcun cambio delle originarie
Pag. 3 di 6 condizioni economiche;
11 - le ha omesso di corrispondere quanto ancora Parte_1
dovuto a fronte delle forniture di energia elettrica regolarmente ricevute, il tutto senza aver mai avanzato contestazioni e/o reclami e senza aver neppure mai riscontrato i solleciti della società odierna esponente - la società opponente…circostanza, questa, che si evince anche dallo storico sullo stato dei pagamenti riportato in ogni fattura…aveva provveduto: a) all'integrale pagamento della fattura (non oggetto del presente contendere) n. 121578 del 21.12.21 di € 3.752,88 emessa da (doc. 16), CP_1
così come si evince dalla fattura n. 138234 del 23.2.2022 (all. 1 del fasc. monitorio), ove non risulta più indicata come insoluta, sotto la voce “stato pagamenti”, la fattura n.
121578 del 21.12.2021 di € 3.752,88 che invece compariva come insoluta nella precedente fattura n. 76245 del 24.1.2022 (all. 1 del fasc. monitorio) - al parziale pagamento, per €. 374,72, della fattura n. 76245/01 del 24.1.22 pari a complessivi €
6.262,91, oggetto questa del presente contendere, e correttamente azionata, in sede monitoria, limitatamente all'importo residuo di € 5.888,19; pagamento parziale che si desume dalla fattura n. 342624 dell'1.4.2022, sotto la voce “stato pagamenti” (all. 1 del fasc. monitorio) - anche la fattura n. 121578 del 21.12.21 di € 3.752,88 integralmente pagata dalla opponente sia stata emessa dalla società odierna opposta - la società opponente ha anche parzialmente pagato una delle fatture alla base del decreto opposto, oltre ad una precedente, sempre emessa da e non oggetto, quest'ultima, CP_1
del presente contendere – parte opponente riconosce la fornitura del prodotto e non solleva alcuna specifica eccezione neppure in merito alla inesatta ricezione dei quantitativi di energia elettrica ricevuti e alla base delle fatture emesse - non ha mai contestato la ricezione del prodotto e/o delle fatture;
circostanze che devono essere ritenute pacifiche ex art. 115 c.p.c., tanto più in considerazione dei pagamenti effettuati dalla stessa società opponente e di cui si è dato atto sopra - il contratto tra le stesse sussiste pienamente, sia perché l'originario contratto del 12.8.20 stipulato dalla opponente con GR WO è sempre rimasto in vigore senza essere mai stato ceduto, sia perché, in ogni caso, la fornitura del prodotto c'è stata ed è stata accettata da controparte - si è verificata una mera cessione del credito in favore di ai CP_1 sensi dell'art. 1260 c.c. una volta che fosse stata eseguita da parte di quest'ultima la prestazione di fornitura oggetto dell'accordo con il cliente - , dunque, ha CP_1
Pag. 4 di 6 pieno diritto di pretendere il pagamento del corrispettivo quale addebitato nelle fatture de quibus, sia perché essa è cessionaria del relativo credito ai sensi dell'art. 1260 c.c., sia perché essa ha comunque materialmente eseguito le forniture di cui è causa delle quali controparte si è pacificamente avvalsa e che ha integralmente accettato.
Ciò posto, sono legittime e condivisibili le deduzioni dell'opposta.
Ammissibili le prove documentali offerte dalle parti con gli atti introduttivi e con le memorie istruttorie in quanto tempestivamente depositate;
superflua la prova orale dedotta dall'opponente, come correttamente rilevato da parte opposta.
Nel caso in esame sono rimaste del tutto prive di riscontri probatori le argomentazioni dell'opponente di cui all'atto in opposizione;
la sussistenza e l'ammontare del credito vantato sono correttamente forniti.
Irrilevanti le richieste istruttorie di fronte alla documentazione versata in atti.
L'art. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1 c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Deve quindi ritenersi che il principio di buona fede e correttezza contrattuale, così come sostenuto dai principi solidaristici di matrice costituzionale, operi, in relazione agli interessi sottesi dai contraenti a loro esclusivo vantaggio, in funzione di riequilibrio generale ed astratto delle condizioni negoziali garantite dalla conoscenza del testo dei contratti nonché in concreto mediante la previsione di un rigido sistema di obblighi informativi.
A fronte di ciò, parte opponente, cui incombeva l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa dell'opposta, nonostante la compiuta specificazione delle ragioni e dell'oggetto della domanda, non ha fornito prova a fondamento delle proprie richieste.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è quindi infondata e pertanto deve essere respinta atteso che il credito risulta provato.
Pag. 5 di 6 Al riguardo si devono richiamare i principi che governano la ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., (cfr, ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 29-10-2014, n. 22987;
Cass. Civ., Sez. I, 12-06- 2014, n. 13381; Cass. Civ., Sez. III, 23-05-2014, n. 11524;
Cass. Civ., Sez. I, 30-01- 2013, n. 2185; Cass. Civ., Sez. I, 19-10-2012, n. 18039; Cass.
Civ., Sez. I, 24-05-2012, n. 8237; Cass. Civ., Sez. I, 29-10-2010, n. 22147; Cass. Civ.,
Sez. I, 17-2-2009, n. 3773 e Cass. Civ., Sez. Unite, 19-12-2007, n. 26724) l'obbligo di:
a. allegare specificamente il preteso inadempimento contrattuale (Cass. Civ., Sez. Unite,
11-01- 2008, n. 577).
Peraltro, avverso la documentazione depositata non sono state mosse contestazioni specifiche.
Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni di cui alle memorie in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto cui va attribuita efficacia esecutiva;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze oltre i.v.a.,
c.p.a.. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 21/05/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 6 di 6