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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/12/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 222/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: pagamento forniture
Fra:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vladimir Kusmic e Boris Lorenzo Beronio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Beronio, sito in Chiavari, Via Rivarola 54/7
- Appellante –
-
contro
-
, già (P.IVA , in persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Federici, presso il domicilio digitale del quale
è elettivamente Email_1
domiciliata
- Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia:
1. In via principale, in totale riforma della sentenza n. 13786/2019
del Tribunale di Genova:
- revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 3203/2019;
- rigettare la domanda monitoria proposta da Controparte_1
(già ); CP_2
- dichiarare estinto per intervenuto pagamento il credito azionato.
2. In riforma del capo che ha rigettato la domanda riconvenzionale,
accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta per i disservizi riscontrati nel corso del 2017, con conseguente:
• riduzione del corrispettivo per tale anno;
• condanna della medesima al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 4.000,00 o altra ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.
4. Solo ove la Corte non ritenga già raggiunta la prova per tabulas,
si formulano le seguenti istanze istruttorie:
• disporre CTU contabile, per la ricostruzione analitica del saldo dare-avere e l'imputazione dei pagamenti effettuati;
• ammettere, in via ulteriormente subordinata, prova per testi sui capitoli già articolati in primo grado, relativi ai disservizi contrattuali e alle contestazioni dell'appellante”.
Per l'appellato:
“In via preliminare:
2 - dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado, n.°2938/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Genova e pubblicata in data 18/11/2024 all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo identificato con n.r.g.
13786/2019, per tutti i motivi come sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
Nel merito:
- respingere l'appello avverso la sentenza di primo grado n.
2938/2024 pubblicata in data 18/11/2024 ed emessa dal Tribunale
Ordinario di Genova, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con N. R.G. 13786/2019, in quanto illegittimo, generico, non provato, pretestuoso nonché
infondato in fatto ed in diritto, proposto da
[...]
con sede a Chiavari Parte_2
(GE), via De Michiel, c.f. e p.iva in persona dei P.IVA_1
legali rappresentanti pro tempore e, per l'effetto, confermare l'appellata sentenza.
Con vittoria di spese e compensi professionali, valutando, altresì,
l'applicazione dell'art. 96 3° comma c.p.c. stante la palese inammissibilità/improcedibilità oltre che infondatezza nel merito del ricorso spiegato da controparte”.
IN FATTO E DIRITTO
1. (di seguito Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3203 emesso il 04.10.2019 dal Tribunale di Genova, con il quale era stato condannato a pagare a favore di (già ) Controparte_1 CP_2
la somma di € 12.506,25, oltre interessi moratori e spese.
3 Tale importo si basava su quattro fatture:
-n. 904 del 01.05.2018;
-n. 346 del 03.01.2019;
-n. 666 del 01.03.2019;
-n. 935 del 01.05.2019
emesse a seguito della fruizione da parte dello dei Parte_1
servizi informatici offerti da (software e Controparte_1
collegamento cloud).
A sostegno dell'opposizione, lo deduceva che le Parte_1
menzionate fatture erano state in realtà già saldate attraverso una serie di pagamenti, come da estratto conto bancario prodotto – da imputare, ai sensi dell'art. 1193 c.c., alle fatture relative agli anni 2018-2019.
Inoltre secondo l'opponente, l'imputazione dei pagamenti alle fatture relative agli anni 2018-2019 emergeva dalle causali indicate nei bonifici.
In particolare, per il 2018 il debito era stato interamente saldato,
addirittura era stato già dato un acconto per il 2019, pari a €
620,24.
Per il 2019, invece, lo aveva già versato € 4.000,00, Parte_1
a cui doveva sommarsi l'acconto già versato di € 620,24, per un totale di € 4.620,24.
Siccome il suo debito nei confronti di per il Controparte_1
2019, era pari a € 10.398,00, sottraendo a tale importo la somma già
versata di € 4.620,24 risultava che lo era debitore Parte_1
del residuo di € 5.777,82 – e non della somma azionata in monitorio dal creditore, pari a € 12.506,25.
Ferma la debenza dei residui € 5.777,82, l'opponente chiedeva di compensare tale somma con l'importo di € 4.000,00 (o altro meglio
4 ritenuto) a titolo di riduzione del corrispettivo richiesto per gli anni 2016/2017.
Nel 2016 e fino alla fine di giugno 2017, infatti, vi erano stati dei malfunzionamenti – denunciati via e-mail e tramite telefonate -
tali da rendere inutilizzabili, da parte dello i Parte_1
servizi offerti dalla . Controparte_1
Per queste ragioni, in via riconvenzionale, l'opponente chiedeva di condannare l'opposta “al pagamento, a titolo di indennizzo e/o equa proporzionale riduzione del prezzo” della somma di € 4.000,00 vista l'impossibilità di usufruire dei servizi e delle funzionalità
compresi nel prezzo e venduti dalla società opposta nel periodo relativo agli anni 2016-2017; in via principale, chiedeva la condanna dell'opposta al pagamento in proprio favore dell'eventuale maggior credito per compensazione legale tra i reciproci debiti gravanti sulle parti processuali o, in subordine, l'accertamento della somma che eventualmente ancora doveva alla Controparte_1
2. Si costituiva in giudizio (allora ), Controparte_1 CP_2
contestando in toto l'altrui opposizione e chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
L'opposta sosteneva che i pagamenti delle quattro fatture azionate in monitorio avrebbero dovuto essere effettuati attraverso tre bonifici scadenzati in 30, 60 e 90 giorni (doc. 1, opposta).
Riferiva che l'opponente non aveva rispettato tali scadenze e aveva effettuato pagamenti di importi del tutto arbitrari, in tempi parimenti del tutto arbitrari.
Ciò aveva generato una situazione di confusione nella contabilità
dell'opponente, che non era in grado di ricostruire correttamente la vicenda.
5 Secondo l'opposta, i pagamenti effettuati dallo e Parte_1
risultanti dai bonifici prodotti non erano riferibili alle fatture azionante in monitorio, bensì ad altre precedenti fatture, diverse da quelle per cui era stato concesso il decreto ingiuntivo.
L'opposta riferiva che alla data del 27.11.2018 il debito dello per il 2018 ammontava ad € 11.108,19 (doc. 8 Parte_1
costituzione in opposizione).
Successivamente a tale data, il debitore effettuava tre bonifici per complessivi € 9.000,00, riducendo il debito pregresso (escluse le fatture nel frattempo emesse) ad € 2.108,19.
Tale importo corrispondeva esattamente al debito relativo alla fattura n. 904 dell'1.5.2018, che veniva azionata in monitorio non per l'intero importo di € 3.516,67, ma per il residuo importo di €
2.108,19.
Al debito residuo del 2018, erano stati poi sommati gli importi delle altre tre fatture – azionate in via monitoria - relative al 2019, per complessivi € 10.398,06, così da arrivare al totale di (€
2.108,19 + 10.398,06=) € 12.506,25.
inoltre, contestava la sussistenza di asseriti Controparte_1
malfunzionamenti dei servizi forniti, in quanto non provati ed evidenziava di aver dato sempre puntuale riscontro alle lamentele dello Studio , che era perciò sempre stato in grado di Pt_1
operare perfettamente.
Anzi, proprio per compensare alcune inefficienze verificatesi,
aveva riconosciuto allo una Controparte_1 Parte_1
riduzione dei canoni e la conseguente stipula di un nuovo contratto triennale a partire dal 2018, oltre a consentire all'opponente un eventuale passaggio ad altro rivenditore, previo pagamento dell'insoluto.
6 3. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2938 del 18 novembre 2024, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo,
dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Per quanto l'art. 1193 c.c. fosse astrattamente applicabile alla fattispecie in esame, in base alla documentazione prodotta l'opponente non aveva dimostrato i pagamenti effettuati per le fatture n. 904 dell'1.5.2019, n. 346 del 3.1.2019 e n. 666 del
1.3.2019, in quanto non riscontrabili dalla produzione di bonifici o altri documenti contabili che avrebbero potuto effettivamente dimostrare la riconducibilità di detti pagamenti alle fatture azionate in via monitoria.
Esaminando la lista dei movimenti (doc. 2 opponente), molti pagamenti del biennio 2015-2016 erano specificatamente individuati dall'opponente o nella data o nel numero della fattura, ma queste indicazioni erano del tutto assenti con riferimento all'effettivo saldo delle fatture a partire dal 2017.
Inoltre, mentre i versamenti del biennio 2015-2016 risultavano puntuali e riferibili a fatture indicanti gli stessi importi, quelli a partire dall'anno 2017 erano molto generici, di importi difformi dalle fatture, e non permettevano di risalire alle fatture asseritamente saldate.
Il Tribunale, inoltre, rigettava la domanda dell'opponente di compensare il proprio restante debito con gli asseriti danni collegati lamentati malfunzionamenti dei servizi offerti dall'opposta, in quanto tali malfunzionamenti non erano stati dimostrati e, peraltro, erano riferibili al 2016-2017, quindi un periodo precedente rispetto alla data di emissione delle fatture azionate in monitorio.
7 Inoltre, la pretesa somma € 4.000,00 era stata individuata sulla base di criteri indefiniti.
4. Contro la predetta sentenza proponeva appello lo , Parte_1
sulla base di sei motivi.
Primo motivo di appello .
Il Giudice di prime cure non aveva ritenuto provati i pagamenti effettuati dallo trascurando la circostanza che Parte_1
non ne contestava la ricezione e, anzi, già in Controparte_1
comparsa di risposta li aveva riconosciuti come ricevuti, sebbene con riferimento ad altre fatture.
Secondo motivo di appello .
Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non imputabili alle fatture azionate in via monitoria i pagamenti effettuati, nonostante la chiara indicazione nelle causali dei bonifici. In particolare, il giudice di primo grado aveva trascurato:
- gli estratti bancari che dimostravano l'imputazione diretta alle fatture contestate;
- le comunicazioni PEC del 14 gennaio 2019, in cui Parte_1
dichiarava esplicitamente di imputare i pagamenti alle fatture oggetto di causa;
- i richiami agli obblighi contrattuali e ai principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
- il fatto che non aveva mai contestato di aver Controparte_1
ricevuto i bonifici effettuati da , né aveva mai Parte_1
indicato una specifica diversa imputazione per tali pagamenti;
Terzo motivo di appello.
Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto sussistente un debito dell'appellante nonostante la prova del pagamento delle fatture contestate, trascurando:
8 - la lista dei movimenti bancari e bonifici effettuati, che dimostrava la riduzione del debito pregresso
- le comunicazioni tra le parti e in particolare la PEC inviata da in data 10 dicembre 2018 in cui veniva Parte_1
attestato il saldo del debito pregresso prima del 2019;
- lettere e corrispondenza tra e Parte_1 CP_1
nel periodo marzo-agosto 2018, che documentavano gli
[...]
accordi intercorsi per la definizione dei rapporti contabili e le richieste di storno delle fatture erroneamente emesse;
- la prova dell'avvenuto pagamento, come confermato da documentazione contabile;
- il confronto tra le somme versate da (€ Parte_1
15.000,00) e le fatture contestate (€ 13.914,73)
Quarto motivo di appello.
Il Tribunale aveva omesso di considerare la fondatezza della richiesta di compensazione per disservizi subiti da Parte_1
nel periodo 2016-2017, nonostante la documentazione prodotta dimostrasse l'impossibilità di utilizzo del sistema Teamportal e le reiterate segnalazioni alla controparte riguardo ai malfunzionamenti subiti.
Quinto motivo di appello - omessa o insufficiente motivazione in merito ai malfunzionamenti (art. 132, n. 4 c.p.c.).
Il Tribunale aveva circoscritto la questione dei malfunzionamenti al periodo 2016-2017, escludendo la rilevanza di eventuali disservizi anche nel biennio 2018-2019. In tal modo, aveva trascurato l'impatto che la possibile continuità dei malfunzionamenti poteva avere sull'obbligazione contrattuale e sulle forniture informatiche, con conseguente difetto di motivazione ex art. 132, n. 4 c.p.c., non
9 avendo esaminato in modo compiuto la domanda di riduzione del prezzo o di indennizzo.
Sesto motivo di appello .
Il Tribunale non aveva approfonditamente esaminato la domanda riconvenzionale tesa a ottenere una riduzione dei canoni o un risarcimento, né la possibile compensazione dei rispettivi crediti.
Laddove la Corte non ritenesse sufficiente la prova documentale già
in atti, l'appellante formulava in via espressamente subordinata le seguenti richieste istruttorie:
- disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile, con il compito di: i) verificare, sulla base dei documenti in atti, a quali crediti si riferiscano i singoli pagamenti;
ii) ricostruire l'effettivo saldo tra le parti;
iii) accertare l'eventuale insussistenza del credito azionato per intervenuta estinzione;
- ammettere prova per testi, già articolata in primo grado, sui seguenti punti: i) qualità e funzionalità del servizio erogato nel 2017-2018; ii) disservizi prolungati e oggetto di contestazione;
iii) circostanze di fatto poste a fondamento della domanda riconvenzionale.
5. Si costituiva dinanzi a questa Corte , eccependo Controparte_1
innanzitutto l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo la condanna dell'appellante ex art. 96, co.
3 c.p.c.
L'appello era inammissibile in quanto ricalcava sic et simpliciter
l'atto di opposizione e non indicava le circostanze da cui derivava l'asserita violazione di legge e la sua rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, sulla valutazione delle prove, l'appellata evidenziava che il Tribunale aveva correttamente applicato i principi
10 consolidati in materia di onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In relazione all'applicazione dell'art. 1193 c.c., Controparte_1
evidenziava che l'appellante non aveva fornito prova specifica dell'imputazione dei pagamenti alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
La lista dei movimenti bancari prodotta dall'appellante, infatti,
non consentiva di identificare con certezza l'imputazione dei pagamenti alle specifiche fatture azionate.
L'appellata contestava altresì in toto il terzo e quarto motivo di appello, relativi alla presunta insufficiente motivazione sulle domande riconvenzionali ex art. 132 n. 4 c.p.c.
I presunti malfunzionamenti erano riferiti al periodo 2016- 2017,
mentre le fatture azionate riguardavano periodi successivi.
L'importo di € 4.000,00 richiesto a titolo di risarcimento era basato su indefiniti criteri e, inoltre, non era stato dimostrato il collegamento tra i presunti disservizi e le obbligazioni oggetto del decreto ingiuntivo.
6. Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 27.11.2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
7. In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da Controparte_1
L'eccezione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Va ricordato che secondo la Corte di Cassazione, in particolare Cass.
Ord. 2320/2023, “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere
devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma
11 rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio
della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342,
comma primo, cod. proc. civ. - prescinde da qualsiasi particolare
rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte,
anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza
appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche,
seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma
della pronuncia di primo grado […]”.
Nel caso di specie, l'atto di appello possiede i requisiti richiesti dalla norma citata in quanto consente di cogliere gli aspetti della sentenza di primo grado che vengono impugnati, le ragioni di fatto e di diritto che l'attore pone a sostegno della censura, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
8. Il primo e il terzo motivo di appello vengono esaminati congiuntamente, stante l'interdipendenza degli stessi.
Entrambi i motivi sono infondati e devono, pertanto, essere respinti.
Questi motivi di appello sono infondati.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto provati i pagamenti effettuati dallo in relazione alle Parte_1
fatture azionate.
Se , come si evince dall'estratto conto prodotto in giudizio, lo ha effettuato diversi bonifici in favore di Parte_1
di cui peraltro non contesta l'esistenza e la Controparte_1
ricezione di tali pagamenti nessuno di questi pagamenti dalla lista dei bonifici prodotti in atti proveniente dalla banca dell'appellante contiene un riferimento alle quattro fatture oggetto della presente causa,
12 Da qui il rigetto del primo motivo di appello.
La questione, dunque, risiede nel comprendere se attraverso tali pagamenti lo abbia o meno saldato il proprio debito Parte_1
nei confronti della Controparte_1
Tale questione è oggetto del terzo motivo di appello, parimenti infondato.
La decisione del Tribunale di ritenere sussistente il debito dello nei confronti di va confermata, Parte_1 Controparte_1
seppur con parziale diversa motivazione.
Da un dettagliato calcolo di dare e avere fra le parti – per il quale non è necessario disporre la C.T.U. richiesta dall'appellante, in quanto agevolmente desumibile dalla documentazione in atti - risulta che lo non ha saldato interamente il proprio debito Parte_1
nei confronti di Controparte_1
Analizzando tutta la documentazione in atti non contestata dalle parti (in particolare il Riepilogo di di cui al doc. CP_2
10 della comparsa di costituzione di I grado e la lista bonifici a favore di , di cui al doc. 2 del fascicolo di I grado), emerge CP_2
che per la fruizione dei servizi software e del collegamento cloud,
la situazione debitoria dello era così riassumibile: Parte_1
- per il 2015: € 9.379,98 (inclusa IVA); collegamento cloud non attivo;
- per il 2016: € 12.350,07 (inclusa IVA);
- per il 2017: € 12.819,76 (inclusa IVA);
- per il 2018: € 10.379,76 (inclusa IVA)
- per il 2019: € 10.398,06 (inclusa IVA).
Il canone per il 2015 è più basso degli altri anni in considerazione del fatto che il collegamento cloud non era ancora stato attivato,
mentre i canoni relativi agli anni 2018-2019 sono inferiori rispetto
13 a quelli 2016-2017 poiché tra le parti era intervenuto un nuovo contratto, che prevedeva un canone più vantaggioso per lo
[...]
. Pt_1
Il debito complessivo dello nei confronti di Parte_1
, per la fruizione dei servizi forniti dal creditore Controparte_1
dal 2015 fino al 2019, è dunque pari a € 55.327,63.
Orbene, dall'estratto conto bancario prodotto dall'appellante si evince che i versamenti effettuati a favore del creditore ammontano a € 42.614,37.
La differenza tra il quantum dovuto e quello già saldato è pari a €
12.713,26 (= € 55.327,63 – € 42.614,37) somma non dissimile – e, anzi, di poco superiore - a quella per la quale Controparte_1
ha azionato il procedimento monitorio, pari a € 12.506,25.
Emerge, dunque, la certa persistenza di un debito in capo allo
[...]
nei confronti della Pt_1 Controparte_1
14 Da qui il rigetto del terzo motivo di appello.
9. Occorre passare all'esame del secondo motivo di appello, concernente l'asserita erronea valutazione dell'imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1193 c.c.
Anche il secondo motivo di appello è infondato e deve, pertanto,
essere respinto.
Il Tribunale ha correttamente rilevato la mancata dimostrazione da parte dell'appellante che i pagamenti effettuati erano stati imputati, ex art. 1193 c.c., a saldo delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
Ai sensi dell'art. 1193 c.c., chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
Nel caso di specie, come evidenziato dal giudice di prime cure, la lista dei movimenti bancari prodotta dall'appellante non consente di identificare con certezza l'imputazione dei pagamenti alle specifiche fatture azionate.
Dalla documentazione prodotta dall'appellante, infatti, come già
detto, non emerge in alcun modo una causale specifica riferita alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
La descrizione dei singoli pagamenti è accompagnata da un riferimento generico ad “acconto 2019”, “acconto”, “acconto 2018” e simili.
15 L'imputazione di pagamento deve essere chiara e specifica e, dunque,
ben si comprende come tali generiche descrizioni dei pagamenti non possano valere a dimostrare un'univoca imputazione di pagamento a saldo delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò è confermato a fortiori dal fatto che, come emerge dallo stesso documento, per i versamenti del biennio 2015-2016, invece, lo Studio
ha specificamente indicato nelle causali le fatture a saldo Pt_1
delle quali i pagamenti venivano effettuati, precisando talvolta numero e data delle stesse, talaltra quantomeno la loro data.
Mentre i pagamenti del biennio 2015-2016 possono dirsi effettivamente imputati a saldo delle specifiche fatture indicate nelle causali, non si può dire lo stesso dei pagamenti del biennio
2018-2019, le cui causali sono del tutto generiche.
Allo stesso modo, non vale a dimostrare l'imputazione di pagamento la PEC del 14 gennaio del 2018 inviata dallo Studio ove Pt_1
si legge: “Come da accordi con il vostro legale informo di aver
provveduto all'effettuazione del bonifico pari ad € 5.000,00 per il
saldo 2018 ed acconto 2019”.
16 Anche in questo caso, nel corpo della e-mail non si legge in alcun modo il riferimento alle fatture azionate in via monitoria dalla bensì un generico riferimento al “saldo 2018” e Controparte_1
a un “acconto 2019”.
Non rileva neppure il fatto che – già Controparte_1 CP_2
– non abbia contestato di aver ricevuto i bonifici effettuati dallo
Studio . Pt_1
ha sì affermato di aver ricevuto tali pagamenti, Controparte_1
ma li ha considerati effettuati a saldo di altre fatture, diverse da quelle per le quali il procedimento monitorio è stato avviato.
Siccome lo risulta ancora debitore nei confronti di Parte_1
ai fini dell'imputazione di pagamento ex art. Controparte_1
1193 c.c. era onere dello medesimo specificare il Parte_1
numero e la data delle fatture adempiute attraverso i pagamenti allegati.
Laddove – come nel caso di specie - tale dimostrazione non venga data e, dunque, l'attore non adempia adeguatamente all'onere della prova su di lui incombente, tale onere non può di certo essere spostato in capo a che dunque non è tenuta a Controparte_1
dimostrare a quali altre e diverse fatture tali pagamenti fossero stati indirizzati.
A nulla valgono, infine, i richiami agli obblighi contrattuali e ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
17 Nel caso di specie non sono stati allegate né dimostrate scorrettezze e/o violazioni del principio di buona fede.
Da qui il rigetto del secondo motivo di appello.
10. Il quarto, quinto e sesto motivo di appello verranno esaminati congiuntamente, stante l'interdipendenza degli stessi, relativi alla fondatezza della domanda riconvenzionale di compensazione per disservizi nel periodo 2016-2017.
Secondo l'appellante il Tribunale aveva omesso di considerare la fondatezza della richiesta di compensazione per disservizi subiti da nel periodo 2016-2017, nonostante la documentazione Parte_1
prodotta dimostrasse l'impossibilità di utilizzo dei software.
Ancora, il giudice di prime cure aveva circoscritto la questione dei malfunzionamenti al periodo 2016-2017, escludendo la rilevanza di eventuali disservizi anche nel biennio 2018-2019.
In considerazione di ciò, il Tribunale non aveva approfonditamente esaminato la domanda riconvenzionale tesa a ottenere una riduzione dei canoni o un risarcimento, né la possibile compensazione dei rispettivi crediti.
Le produzioni documentali dell'appellante sono insufficienti a dimostrare innanzitutto la sussistenza degli asseriti malfunzionamenti e, in secondo luogo, l'incidenza di tali asseriti malfunzionamenti sull'attività dello Studio, in termini di danni subiti.
L'appellante ha prodotto in giudizio alcune e-mail, ma da tali comunicazioni si evince solo una generica e confusa ricostruzione dei fatti.
Nella e-mail del 15 luglio 2016 viene evidenziata solo la “limitata funzionalità” di un software, senza alcun accenno a malfunzionamenti e a danni subiti.
18 Nella e-mail del 14 novembre 2016 viene di nuovo fatto riferimento a una limitazione delle funzionalità del medesimo software, questa volta con specificazione di tali limitazioni, ma sempre senza accenni agli eventuali e conseguenti pregiudizi subiti.
Occorre evidenziare che l'appellante, nella corrispondenza prodotta,
fa sempre riferimento a delle “limitazioni” nell'utilizzo del software e non, dunque, a malfunzionamenti o disservizi del software stesso che ne impediscono o ne vanificano l'uso.
Il malfunzionamento di un software si verifica quando nonostante le prestazioni promesse, il software non esegue quanto l'utente si aspetta.
Diverso è il caso in cui un software sia già di per sé limitato e,
dunque, le prestazioni che l'utente può attendersi dallo stesso siano a monte anch'esse “limitate”, non di certo equiparabili a quelle di un sistema più evoluto.
Nel caso di specie, l'appellante non ha dimostrato quali fossero le reali aspettative di utilizzazione del software, in quanto il contratto di fornitura di software è stato prodotto solo parzialmente e non può, pertanto, essere idoneo dimostrare alcunché.
La e-mail del 20 giungo 2017 ha ad oggetto esclusivamente l'installazione dell'applicativo antiriciclaggio e, dunque, non riporta alcun malfunzionamento e/o danno subito.
La e-mail del 21 giugno 2017, inviata dalla dà Controparte_1
semplicemente atto della “parametrizzazione degli edili”.
Ancora, dallo scambio di corrispondenza intercorso tra l'8-9 marzo
2016 emerge solo la richiesta della dei partitari Controparte_1
dello Studio per poter operare un raffronto contabile. Pt_1
19 Anche la risposta al sollecito di pagamento delle fatture rimaste insolute del 07.08.2018 non vale a dimostrare gli asseriti malfunzionamenti.
Ancora una volta, in tale comunicazione la ricostruzione dei fatti
è confusa e non viene specificato in cosa consistono tali malfunzionamenti, la loro percentuale e le conseguenze che tali disservizi hanno comportato sull'attività svolta dallo
[...]
in termini di pregiudizi subiti. Pt_1
In ogni caso da tale comunicazione emerge che proprio in considerazione delle asserite limitazioni nel funzionamento del software, lo aveva chiesto e ottenuto una riduzione Parte_1
del canone per la fornitura del software che, infatti, nel 2018
veniva pattuito in misura inferiore (tale circostanza è pacifica e non contestata dalle parti).
Sono irrilevanti i capitoli di prova articolati dall'appellante sul punto in quanto generici, che non specificano nulla di più rispetto alle generiche contestazioni già risultanti dalla corrispondenza intercorsa tra le parti.
Deve poi essere evidenziato che gli asseriti disservizi lamentati dall'appellante, in ogni caso, sono contestati in toto dalla
Controparte_1
Quest'ultima, con lettera del 27.11.2018, affermava: “da una
verifica effettuata da […] è invece emerso che tutte le CP_2
installazioni effettuate, così come i numerosi servizi, sono state
fatte a regola d'arte, e anzi ad oggi non risulta vi sia nulla di
non funzionante. A quanto riferitomi, gli applicativi TeamSystem
vengono a tutt'oggi regolarmente utilizzati e ciò anche in modalità
cloud, servizio che ha eliminato alcune inefficienze sorte in sede
di messa in funzione del sistema. Proprio per “compensare” tali
20 inefficienze è già stata riconosciuta in passato una riduzione dei
canoni (con la conseguente stipula di un nuovo contratto triennale
in scadenza al 31.12.2020). In merito alla Vostra intenzione di
essere per il futuro assistiti da altro rivenditore, evidenzio che
tale passaggio è certamente possibile, ma in ogni caso dovrà essere
saldato il residuo debito già scaduto e ad oggi pari a complessivi
Euro 11.108,19 per il quale vi invito a provvedere all'immediato
pagamento”.
In merito all'asserita erronea limitazione dei malfunzionamenti al periodo 2016-2017 operata dal giudice di prime cure, il Tribunale
ha correttamente collocato nel tempo i lamentati disservizi di parte attrice, che ella stessa aveva indicato come risalenti agli anni
2016-2017, addirittura precisando che gli stessi perduravano solo fino al giugno 2017 (p. 3 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Non vi era motivo, dunque, di estendere la questione dei malfunzionamenti oltre al 2017, in quanto circostanza non sollevata da parte attrice.
Sull'asserito scarso approfondimento della domanda riconvenzionale,
occorre evidenziare che il Tribunale ha esaminato compiutamente le domande riconvenzionali dell'appellante, rigettandole correttamente.
Non vi era motivo di compensare il debito di parte attrice con il credito della in quanto i malfunzionamenti Controparte_1
lamentati dallo non erano stati provati e, peraltro, Parte_1
si riferivano a un periodo (2016-2017) diverso e anteriore rispetto a quello relativo alle fatture azionate dal creditore (2018-2019).
21 Tali fatture, infatti, erano state emesse per la fruizione dei servizi offerti nel corso del 2018-2019 e non per quelli degli anni
2016-2017.
Inoltre, non era stato in alcun modo dimostrato da parte attrice il rapporto tra i presunti disservizi e le fatture oggetto del decreto ingiuntivo, né il pregiudizio eventualmente subito in conseguenza dei lamentati malfunzionamenti.
Il Tribunale ha poi correttamente evidenziato che non era stato neppure indicato da parte attrice il parametro utilizzato per la quantificazione dell'importo richiesto a titolo di risarcimento e/o compensazione del proprio debito, pari a € 4.000,00.
Da qui il rigetto del quarto, quinto e sesto motivo di appello.
11. Per tutte le ragioni sopra esposte, questa Corte rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2938 del 18 novembre 2024 del Tribunale
[...]
di Genova e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Si dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115, che l'appello è stato interamente rigettato.
12. Le spese legali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 5.800,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a. ed I.V.A. (€ 1.130,00 per la fase di studio;
€
920,00 per la fase introduttiva;
€ 1.840,00 per la fase di trattazione e istruttoria;
€ 1.910,00 per la fase della decisione).
13. Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
22 La Corte d'appello di Genova, definitivamente pronunciando, respinta
ogni contraria o diversa istanza, rigetta l'appello proposto da
avverso la sentenza Parte_1
n. 2938 del 18 novembre 2024 del Tribunale di Genova che conferma.
Condanna a Parte_1
rifondere a – già - le spese legali Controparte_1 CP_2
del giudizio di appello liquidate in € 5.800,00 oltre spese generali,
c.p.a. ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Così deciso in Genova, lì 09.12.2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Sara Tattini
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: pagamento forniture
Fra:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vladimir Kusmic e Boris Lorenzo Beronio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Beronio, sito in Chiavari, Via Rivarola 54/7
- Appellante –
-
contro
-
, già (P.IVA , in persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Federici, presso il domicilio digitale del quale
è elettivamente Email_1
domiciliata
- Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia:
1. In via principale, in totale riforma della sentenza n. 13786/2019
del Tribunale di Genova:
- revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 3203/2019;
- rigettare la domanda monitoria proposta da Controparte_1
(già ); CP_2
- dichiarare estinto per intervenuto pagamento il credito azionato.
2. In riforma del capo che ha rigettato la domanda riconvenzionale,
accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta per i disservizi riscontrati nel corso del 2017, con conseguente:
• riduzione del corrispettivo per tale anno;
• condanna della medesima al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 4.000,00 o altra ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.
4. Solo ove la Corte non ritenga già raggiunta la prova per tabulas,
si formulano le seguenti istanze istruttorie:
• disporre CTU contabile, per la ricostruzione analitica del saldo dare-avere e l'imputazione dei pagamenti effettuati;
• ammettere, in via ulteriormente subordinata, prova per testi sui capitoli già articolati in primo grado, relativi ai disservizi contrattuali e alle contestazioni dell'appellante”.
Per l'appellato:
“In via preliminare:
2 - dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado, n.°2938/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Genova e pubblicata in data 18/11/2024 all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo identificato con n.r.g.
13786/2019, per tutti i motivi come sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
Nel merito:
- respingere l'appello avverso la sentenza di primo grado n.
2938/2024 pubblicata in data 18/11/2024 ed emessa dal Tribunale
Ordinario di Genova, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con N. R.G. 13786/2019, in quanto illegittimo, generico, non provato, pretestuoso nonché
infondato in fatto ed in diritto, proposto da
[...]
con sede a Chiavari Parte_2
(GE), via De Michiel, c.f. e p.iva in persona dei P.IVA_1
legali rappresentanti pro tempore e, per l'effetto, confermare l'appellata sentenza.
Con vittoria di spese e compensi professionali, valutando, altresì,
l'applicazione dell'art. 96 3° comma c.p.c. stante la palese inammissibilità/improcedibilità oltre che infondatezza nel merito del ricorso spiegato da controparte”.
IN FATTO E DIRITTO
1. (di seguito Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3203 emesso il 04.10.2019 dal Tribunale di Genova, con il quale era stato condannato a pagare a favore di (già ) Controparte_1 CP_2
la somma di € 12.506,25, oltre interessi moratori e spese.
3 Tale importo si basava su quattro fatture:
-n. 904 del 01.05.2018;
-n. 346 del 03.01.2019;
-n. 666 del 01.03.2019;
-n. 935 del 01.05.2019
emesse a seguito della fruizione da parte dello dei Parte_1
servizi informatici offerti da (software e Controparte_1
collegamento cloud).
A sostegno dell'opposizione, lo deduceva che le Parte_1
menzionate fatture erano state in realtà già saldate attraverso una serie di pagamenti, come da estratto conto bancario prodotto – da imputare, ai sensi dell'art. 1193 c.c., alle fatture relative agli anni 2018-2019.
Inoltre secondo l'opponente, l'imputazione dei pagamenti alle fatture relative agli anni 2018-2019 emergeva dalle causali indicate nei bonifici.
In particolare, per il 2018 il debito era stato interamente saldato,
addirittura era stato già dato un acconto per il 2019, pari a €
620,24.
Per il 2019, invece, lo aveva già versato € 4.000,00, Parte_1
a cui doveva sommarsi l'acconto già versato di € 620,24, per un totale di € 4.620,24.
Siccome il suo debito nei confronti di per il Controparte_1
2019, era pari a € 10.398,00, sottraendo a tale importo la somma già
versata di € 4.620,24 risultava che lo era debitore Parte_1
del residuo di € 5.777,82 – e non della somma azionata in monitorio dal creditore, pari a € 12.506,25.
Ferma la debenza dei residui € 5.777,82, l'opponente chiedeva di compensare tale somma con l'importo di € 4.000,00 (o altro meglio
4 ritenuto) a titolo di riduzione del corrispettivo richiesto per gli anni 2016/2017.
Nel 2016 e fino alla fine di giugno 2017, infatti, vi erano stati dei malfunzionamenti – denunciati via e-mail e tramite telefonate -
tali da rendere inutilizzabili, da parte dello i Parte_1
servizi offerti dalla . Controparte_1
Per queste ragioni, in via riconvenzionale, l'opponente chiedeva di condannare l'opposta “al pagamento, a titolo di indennizzo e/o equa proporzionale riduzione del prezzo” della somma di € 4.000,00 vista l'impossibilità di usufruire dei servizi e delle funzionalità
compresi nel prezzo e venduti dalla società opposta nel periodo relativo agli anni 2016-2017; in via principale, chiedeva la condanna dell'opposta al pagamento in proprio favore dell'eventuale maggior credito per compensazione legale tra i reciproci debiti gravanti sulle parti processuali o, in subordine, l'accertamento della somma che eventualmente ancora doveva alla Controparte_1
2. Si costituiva in giudizio (allora ), Controparte_1 CP_2
contestando in toto l'altrui opposizione e chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
L'opposta sosteneva che i pagamenti delle quattro fatture azionate in monitorio avrebbero dovuto essere effettuati attraverso tre bonifici scadenzati in 30, 60 e 90 giorni (doc. 1, opposta).
Riferiva che l'opponente non aveva rispettato tali scadenze e aveva effettuato pagamenti di importi del tutto arbitrari, in tempi parimenti del tutto arbitrari.
Ciò aveva generato una situazione di confusione nella contabilità
dell'opponente, che non era in grado di ricostruire correttamente la vicenda.
5 Secondo l'opposta, i pagamenti effettuati dallo e Parte_1
risultanti dai bonifici prodotti non erano riferibili alle fatture azionante in monitorio, bensì ad altre precedenti fatture, diverse da quelle per cui era stato concesso il decreto ingiuntivo.
L'opposta riferiva che alla data del 27.11.2018 il debito dello per il 2018 ammontava ad € 11.108,19 (doc. 8 Parte_1
costituzione in opposizione).
Successivamente a tale data, il debitore effettuava tre bonifici per complessivi € 9.000,00, riducendo il debito pregresso (escluse le fatture nel frattempo emesse) ad € 2.108,19.
Tale importo corrispondeva esattamente al debito relativo alla fattura n. 904 dell'1.5.2018, che veniva azionata in monitorio non per l'intero importo di € 3.516,67, ma per il residuo importo di €
2.108,19.
Al debito residuo del 2018, erano stati poi sommati gli importi delle altre tre fatture – azionate in via monitoria - relative al 2019, per complessivi € 10.398,06, così da arrivare al totale di (€
2.108,19 + 10.398,06=) € 12.506,25.
inoltre, contestava la sussistenza di asseriti Controparte_1
malfunzionamenti dei servizi forniti, in quanto non provati ed evidenziava di aver dato sempre puntuale riscontro alle lamentele dello Studio , che era perciò sempre stato in grado di Pt_1
operare perfettamente.
Anzi, proprio per compensare alcune inefficienze verificatesi,
aveva riconosciuto allo una Controparte_1 Parte_1
riduzione dei canoni e la conseguente stipula di un nuovo contratto triennale a partire dal 2018, oltre a consentire all'opponente un eventuale passaggio ad altro rivenditore, previo pagamento dell'insoluto.
6 3. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2938 del 18 novembre 2024, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo,
dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Per quanto l'art. 1193 c.c. fosse astrattamente applicabile alla fattispecie in esame, in base alla documentazione prodotta l'opponente non aveva dimostrato i pagamenti effettuati per le fatture n. 904 dell'1.5.2019, n. 346 del 3.1.2019 e n. 666 del
1.3.2019, in quanto non riscontrabili dalla produzione di bonifici o altri documenti contabili che avrebbero potuto effettivamente dimostrare la riconducibilità di detti pagamenti alle fatture azionate in via monitoria.
Esaminando la lista dei movimenti (doc. 2 opponente), molti pagamenti del biennio 2015-2016 erano specificatamente individuati dall'opponente o nella data o nel numero della fattura, ma queste indicazioni erano del tutto assenti con riferimento all'effettivo saldo delle fatture a partire dal 2017.
Inoltre, mentre i versamenti del biennio 2015-2016 risultavano puntuali e riferibili a fatture indicanti gli stessi importi, quelli a partire dall'anno 2017 erano molto generici, di importi difformi dalle fatture, e non permettevano di risalire alle fatture asseritamente saldate.
Il Tribunale, inoltre, rigettava la domanda dell'opponente di compensare il proprio restante debito con gli asseriti danni collegati lamentati malfunzionamenti dei servizi offerti dall'opposta, in quanto tali malfunzionamenti non erano stati dimostrati e, peraltro, erano riferibili al 2016-2017, quindi un periodo precedente rispetto alla data di emissione delle fatture azionate in monitorio.
7 Inoltre, la pretesa somma € 4.000,00 era stata individuata sulla base di criteri indefiniti.
4. Contro la predetta sentenza proponeva appello lo , Parte_1
sulla base di sei motivi.
Primo motivo di appello .
Il Giudice di prime cure non aveva ritenuto provati i pagamenti effettuati dallo trascurando la circostanza che Parte_1
non ne contestava la ricezione e, anzi, già in Controparte_1
comparsa di risposta li aveva riconosciuti come ricevuti, sebbene con riferimento ad altre fatture.
Secondo motivo di appello .
Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non imputabili alle fatture azionate in via monitoria i pagamenti effettuati, nonostante la chiara indicazione nelle causali dei bonifici. In particolare, il giudice di primo grado aveva trascurato:
- gli estratti bancari che dimostravano l'imputazione diretta alle fatture contestate;
- le comunicazioni PEC del 14 gennaio 2019, in cui Parte_1
dichiarava esplicitamente di imputare i pagamenti alle fatture oggetto di causa;
- i richiami agli obblighi contrattuali e ai principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
- il fatto che non aveva mai contestato di aver Controparte_1
ricevuto i bonifici effettuati da , né aveva mai Parte_1
indicato una specifica diversa imputazione per tali pagamenti;
Terzo motivo di appello.
Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto sussistente un debito dell'appellante nonostante la prova del pagamento delle fatture contestate, trascurando:
8 - la lista dei movimenti bancari e bonifici effettuati, che dimostrava la riduzione del debito pregresso
- le comunicazioni tra le parti e in particolare la PEC inviata da in data 10 dicembre 2018 in cui veniva Parte_1
attestato il saldo del debito pregresso prima del 2019;
- lettere e corrispondenza tra e Parte_1 CP_1
nel periodo marzo-agosto 2018, che documentavano gli
[...]
accordi intercorsi per la definizione dei rapporti contabili e le richieste di storno delle fatture erroneamente emesse;
- la prova dell'avvenuto pagamento, come confermato da documentazione contabile;
- il confronto tra le somme versate da (€ Parte_1
15.000,00) e le fatture contestate (€ 13.914,73)
Quarto motivo di appello.
Il Tribunale aveva omesso di considerare la fondatezza della richiesta di compensazione per disservizi subiti da Parte_1
nel periodo 2016-2017, nonostante la documentazione prodotta dimostrasse l'impossibilità di utilizzo del sistema Teamportal e le reiterate segnalazioni alla controparte riguardo ai malfunzionamenti subiti.
Quinto motivo di appello - omessa o insufficiente motivazione in merito ai malfunzionamenti (art. 132, n. 4 c.p.c.).
Il Tribunale aveva circoscritto la questione dei malfunzionamenti al periodo 2016-2017, escludendo la rilevanza di eventuali disservizi anche nel biennio 2018-2019. In tal modo, aveva trascurato l'impatto che la possibile continuità dei malfunzionamenti poteva avere sull'obbligazione contrattuale e sulle forniture informatiche, con conseguente difetto di motivazione ex art. 132, n. 4 c.p.c., non
9 avendo esaminato in modo compiuto la domanda di riduzione del prezzo o di indennizzo.
Sesto motivo di appello .
Il Tribunale non aveva approfonditamente esaminato la domanda riconvenzionale tesa a ottenere una riduzione dei canoni o un risarcimento, né la possibile compensazione dei rispettivi crediti.
Laddove la Corte non ritenesse sufficiente la prova documentale già
in atti, l'appellante formulava in via espressamente subordinata le seguenti richieste istruttorie:
- disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile, con il compito di: i) verificare, sulla base dei documenti in atti, a quali crediti si riferiscano i singoli pagamenti;
ii) ricostruire l'effettivo saldo tra le parti;
iii) accertare l'eventuale insussistenza del credito azionato per intervenuta estinzione;
- ammettere prova per testi, già articolata in primo grado, sui seguenti punti: i) qualità e funzionalità del servizio erogato nel 2017-2018; ii) disservizi prolungati e oggetto di contestazione;
iii) circostanze di fatto poste a fondamento della domanda riconvenzionale.
5. Si costituiva dinanzi a questa Corte , eccependo Controparte_1
innanzitutto l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo la condanna dell'appellante ex art. 96, co.
3 c.p.c.
L'appello era inammissibile in quanto ricalcava sic et simpliciter
l'atto di opposizione e non indicava le circostanze da cui derivava l'asserita violazione di legge e la sua rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, sulla valutazione delle prove, l'appellata evidenziava che il Tribunale aveva correttamente applicato i principi
10 consolidati in materia di onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In relazione all'applicazione dell'art. 1193 c.c., Controparte_1
evidenziava che l'appellante non aveva fornito prova specifica dell'imputazione dei pagamenti alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
La lista dei movimenti bancari prodotta dall'appellante, infatti,
non consentiva di identificare con certezza l'imputazione dei pagamenti alle specifiche fatture azionate.
L'appellata contestava altresì in toto il terzo e quarto motivo di appello, relativi alla presunta insufficiente motivazione sulle domande riconvenzionali ex art. 132 n. 4 c.p.c.
I presunti malfunzionamenti erano riferiti al periodo 2016- 2017,
mentre le fatture azionate riguardavano periodi successivi.
L'importo di € 4.000,00 richiesto a titolo di risarcimento era basato su indefiniti criteri e, inoltre, non era stato dimostrato il collegamento tra i presunti disservizi e le obbligazioni oggetto del decreto ingiuntivo.
6. Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 27.11.2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
7. In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da Controparte_1
L'eccezione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Va ricordato che secondo la Corte di Cassazione, in particolare Cass.
Ord. 2320/2023, “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere
devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma
11 rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio
della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342,
comma primo, cod. proc. civ. - prescinde da qualsiasi particolare
rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte,
anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza
appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche,
seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma
della pronuncia di primo grado […]”.
Nel caso di specie, l'atto di appello possiede i requisiti richiesti dalla norma citata in quanto consente di cogliere gli aspetti della sentenza di primo grado che vengono impugnati, le ragioni di fatto e di diritto che l'attore pone a sostegno della censura, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
8. Il primo e il terzo motivo di appello vengono esaminati congiuntamente, stante l'interdipendenza degli stessi.
Entrambi i motivi sono infondati e devono, pertanto, essere respinti.
Questi motivi di appello sono infondati.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto provati i pagamenti effettuati dallo in relazione alle Parte_1
fatture azionate.
Se , come si evince dall'estratto conto prodotto in giudizio, lo ha effettuato diversi bonifici in favore di Parte_1
di cui peraltro non contesta l'esistenza e la Controparte_1
ricezione di tali pagamenti nessuno di questi pagamenti dalla lista dei bonifici prodotti in atti proveniente dalla banca dell'appellante contiene un riferimento alle quattro fatture oggetto della presente causa,
12 Da qui il rigetto del primo motivo di appello.
La questione, dunque, risiede nel comprendere se attraverso tali pagamenti lo abbia o meno saldato il proprio debito Parte_1
nei confronti della Controparte_1
Tale questione è oggetto del terzo motivo di appello, parimenti infondato.
La decisione del Tribunale di ritenere sussistente il debito dello nei confronti di va confermata, Parte_1 Controparte_1
seppur con parziale diversa motivazione.
Da un dettagliato calcolo di dare e avere fra le parti – per il quale non è necessario disporre la C.T.U. richiesta dall'appellante, in quanto agevolmente desumibile dalla documentazione in atti - risulta che lo non ha saldato interamente il proprio debito Parte_1
nei confronti di Controparte_1
Analizzando tutta la documentazione in atti non contestata dalle parti (in particolare il Riepilogo di di cui al doc. CP_2
10 della comparsa di costituzione di I grado e la lista bonifici a favore di , di cui al doc. 2 del fascicolo di I grado), emerge CP_2
che per la fruizione dei servizi software e del collegamento cloud,
la situazione debitoria dello era così riassumibile: Parte_1
- per il 2015: € 9.379,98 (inclusa IVA); collegamento cloud non attivo;
- per il 2016: € 12.350,07 (inclusa IVA);
- per il 2017: € 12.819,76 (inclusa IVA);
- per il 2018: € 10.379,76 (inclusa IVA)
- per il 2019: € 10.398,06 (inclusa IVA).
Il canone per il 2015 è più basso degli altri anni in considerazione del fatto che il collegamento cloud non era ancora stato attivato,
mentre i canoni relativi agli anni 2018-2019 sono inferiori rispetto
13 a quelli 2016-2017 poiché tra le parti era intervenuto un nuovo contratto, che prevedeva un canone più vantaggioso per lo
[...]
. Pt_1
Il debito complessivo dello nei confronti di Parte_1
, per la fruizione dei servizi forniti dal creditore Controparte_1
dal 2015 fino al 2019, è dunque pari a € 55.327,63.
Orbene, dall'estratto conto bancario prodotto dall'appellante si evince che i versamenti effettuati a favore del creditore ammontano a € 42.614,37.
La differenza tra il quantum dovuto e quello già saldato è pari a €
12.713,26 (= € 55.327,63 – € 42.614,37) somma non dissimile – e, anzi, di poco superiore - a quella per la quale Controparte_1
ha azionato il procedimento monitorio, pari a € 12.506,25.
Emerge, dunque, la certa persistenza di un debito in capo allo
[...]
nei confronti della Pt_1 Controparte_1
14 Da qui il rigetto del terzo motivo di appello.
9. Occorre passare all'esame del secondo motivo di appello, concernente l'asserita erronea valutazione dell'imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1193 c.c.
Anche il secondo motivo di appello è infondato e deve, pertanto,
essere respinto.
Il Tribunale ha correttamente rilevato la mancata dimostrazione da parte dell'appellante che i pagamenti effettuati erano stati imputati, ex art. 1193 c.c., a saldo delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
Ai sensi dell'art. 1193 c.c., chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
Nel caso di specie, come evidenziato dal giudice di prime cure, la lista dei movimenti bancari prodotta dall'appellante non consente di identificare con certezza l'imputazione dei pagamenti alle specifiche fatture azionate.
Dalla documentazione prodotta dall'appellante, infatti, come già
detto, non emerge in alcun modo una causale specifica riferita alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
La descrizione dei singoli pagamenti è accompagnata da un riferimento generico ad “acconto 2019”, “acconto”, “acconto 2018” e simili.
15 L'imputazione di pagamento deve essere chiara e specifica e, dunque,
ben si comprende come tali generiche descrizioni dei pagamenti non possano valere a dimostrare un'univoca imputazione di pagamento a saldo delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò è confermato a fortiori dal fatto che, come emerge dallo stesso documento, per i versamenti del biennio 2015-2016, invece, lo Studio
ha specificamente indicato nelle causali le fatture a saldo Pt_1
delle quali i pagamenti venivano effettuati, precisando talvolta numero e data delle stesse, talaltra quantomeno la loro data.
Mentre i pagamenti del biennio 2015-2016 possono dirsi effettivamente imputati a saldo delle specifiche fatture indicate nelle causali, non si può dire lo stesso dei pagamenti del biennio
2018-2019, le cui causali sono del tutto generiche.
Allo stesso modo, non vale a dimostrare l'imputazione di pagamento la PEC del 14 gennaio del 2018 inviata dallo Studio ove Pt_1
si legge: “Come da accordi con il vostro legale informo di aver
provveduto all'effettuazione del bonifico pari ad € 5.000,00 per il
saldo 2018 ed acconto 2019”.
16 Anche in questo caso, nel corpo della e-mail non si legge in alcun modo il riferimento alle fatture azionate in via monitoria dalla bensì un generico riferimento al “saldo 2018” e Controparte_1
a un “acconto 2019”.
Non rileva neppure il fatto che – già Controparte_1 CP_2
– non abbia contestato di aver ricevuto i bonifici effettuati dallo
Studio . Pt_1
ha sì affermato di aver ricevuto tali pagamenti, Controparte_1
ma li ha considerati effettuati a saldo di altre fatture, diverse da quelle per le quali il procedimento monitorio è stato avviato.
Siccome lo risulta ancora debitore nei confronti di Parte_1
ai fini dell'imputazione di pagamento ex art. Controparte_1
1193 c.c. era onere dello medesimo specificare il Parte_1
numero e la data delle fatture adempiute attraverso i pagamenti allegati.
Laddove – come nel caso di specie - tale dimostrazione non venga data e, dunque, l'attore non adempia adeguatamente all'onere della prova su di lui incombente, tale onere non può di certo essere spostato in capo a che dunque non è tenuta a Controparte_1
dimostrare a quali altre e diverse fatture tali pagamenti fossero stati indirizzati.
A nulla valgono, infine, i richiami agli obblighi contrattuali e ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
17 Nel caso di specie non sono stati allegate né dimostrate scorrettezze e/o violazioni del principio di buona fede.
Da qui il rigetto del secondo motivo di appello.
10. Il quarto, quinto e sesto motivo di appello verranno esaminati congiuntamente, stante l'interdipendenza degli stessi, relativi alla fondatezza della domanda riconvenzionale di compensazione per disservizi nel periodo 2016-2017.
Secondo l'appellante il Tribunale aveva omesso di considerare la fondatezza della richiesta di compensazione per disservizi subiti da nel periodo 2016-2017, nonostante la documentazione Parte_1
prodotta dimostrasse l'impossibilità di utilizzo dei software.
Ancora, il giudice di prime cure aveva circoscritto la questione dei malfunzionamenti al periodo 2016-2017, escludendo la rilevanza di eventuali disservizi anche nel biennio 2018-2019.
In considerazione di ciò, il Tribunale non aveva approfonditamente esaminato la domanda riconvenzionale tesa a ottenere una riduzione dei canoni o un risarcimento, né la possibile compensazione dei rispettivi crediti.
Le produzioni documentali dell'appellante sono insufficienti a dimostrare innanzitutto la sussistenza degli asseriti malfunzionamenti e, in secondo luogo, l'incidenza di tali asseriti malfunzionamenti sull'attività dello Studio, in termini di danni subiti.
L'appellante ha prodotto in giudizio alcune e-mail, ma da tali comunicazioni si evince solo una generica e confusa ricostruzione dei fatti.
Nella e-mail del 15 luglio 2016 viene evidenziata solo la “limitata funzionalità” di un software, senza alcun accenno a malfunzionamenti e a danni subiti.
18 Nella e-mail del 14 novembre 2016 viene di nuovo fatto riferimento a una limitazione delle funzionalità del medesimo software, questa volta con specificazione di tali limitazioni, ma sempre senza accenni agli eventuali e conseguenti pregiudizi subiti.
Occorre evidenziare che l'appellante, nella corrispondenza prodotta,
fa sempre riferimento a delle “limitazioni” nell'utilizzo del software e non, dunque, a malfunzionamenti o disservizi del software stesso che ne impediscono o ne vanificano l'uso.
Il malfunzionamento di un software si verifica quando nonostante le prestazioni promesse, il software non esegue quanto l'utente si aspetta.
Diverso è il caso in cui un software sia già di per sé limitato e,
dunque, le prestazioni che l'utente può attendersi dallo stesso siano a monte anch'esse “limitate”, non di certo equiparabili a quelle di un sistema più evoluto.
Nel caso di specie, l'appellante non ha dimostrato quali fossero le reali aspettative di utilizzazione del software, in quanto il contratto di fornitura di software è stato prodotto solo parzialmente e non può, pertanto, essere idoneo dimostrare alcunché.
La e-mail del 20 giungo 2017 ha ad oggetto esclusivamente l'installazione dell'applicativo antiriciclaggio e, dunque, non riporta alcun malfunzionamento e/o danno subito.
La e-mail del 21 giugno 2017, inviata dalla dà Controparte_1
semplicemente atto della “parametrizzazione degli edili”.
Ancora, dallo scambio di corrispondenza intercorso tra l'8-9 marzo
2016 emerge solo la richiesta della dei partitari Controparte_1
dello Studio per poter operare un raffronto contabile. Pt_1
19 Anche la risposta al sollecito di pagamento delle fatture rimaste insolute del 07.08.2018 non vale a dimostrare gli asseriti malfunzionamenti.
Ancora una volta, in tale comunicazione la ricostruzione dei fatti
è confusa e non viene specificato in cosa consistono tali malfunzionamenti, la loro percentuale e le conseguenze che tali disservizi hanno comportato sull'attività svolta dallo
[...]
in termini di pregiudizi subiti. Pt_1
In ogni caso da tale comunicazione emerge che proprio in considerazione delle asserite limitazioni nel funzionamento del software, lo aveva chiesto e ottenuto una riduzione Parte_1
del canone per la fornitura del software che, infatti, nel 2018
veniva pattuito in misura inferiore (tale circostanza è pacifica e non contestata dalle parti).
Sono irrilevanti i capitoli di prova articolati dall'appellante sul punto in quanto generici, che non specificano nulla di più rispetto alle generiche contestazioni già risultanti dalla corrispondenza intercorsa tra le parti.
Deve poi essere evidenziato che gli asseriti disservizi lamentati dall'appellante, in ogni caso, sono contestati in toto dalla
Controparte_1
Quest'ultima, con lettera del 27.11.2018, affermava: “da una
verifica effettuata da […] è invece emerso che tutte le CP_2
installazioni effettuate, così come i numerosi servizi, sono state
fatte a regola d'arte, e anzi ad oggi non risulta vi sia nulla di
non funzionante. A quanto riferitomi, gli applicativi TeamSystem
vengono a tutt'oggi regolarmente utilizzati e ciò anche in modalità
cloud, servizio che ha eliminato alcune inefficienze sorte in sede
di messa in funzione del sistema. Proprio per “compensare” tali
20 inefficienze è già stata riconosciuta in passato una riduzione dei
canoni (con la conseguente stipula di un nuovo contratto triennale
in scadenza al 31.12.2020). In merito alla Vostra intenzione di
essere per il futuro assistiti da altro rivenditore, evidenzio che
tale passaggio è certamente possibile, ma in ogni caso dovrà essere
saldato il residuo debito già scaduto e ad oggi pari a complessivi
Euro 11.108,19 per il quale vi invito a provvedere all'immediato
pagamento”.
In merito all'asserita erronea limitazione dei malfunzionamenti al periodo 2016-2017 operata dal giudice di prime cure, il Tribunale
ha correttamente collocato nel tempo i lamentati disservizi di parte attrice, che ella stessa aveva indicato come risalenti agli anni
2016-2017, addirittura precisando che gli stessi perduravano solo fino al giugno 2017 (p. 3 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Non vi era motivo, dunque, di estendere la questione dei malfunzionamenti oltre al 2017, in quanto circostanza non sollevata da parte attrice.
Sull'asserito scarso approfondimento della domanda riconvenzionale,
occorre evidenziare che il Tribunale ha esaminato compiutamente le domande riconvenzionali dell'appellante, rigettandole correttamente.
Non vi era motivo di compensare il debito di parte attrice con il credito della in quanto i malfunzionamenti Controparte_1
lamentati dallo non erano stati provati e, peraltro, Parte_1
si riferivano a un periodo (2016-2017) diverso e anteriore rispetto a quello relativo alle fatture azionate dal creditore (2018-2019).
21 Tali fatture, infatti, erano state emesse per la fruizione dei servizi offerti nel corso del 2018-2019 e non per quelli degli anni
2016-2017.
Inoltre, non era stato in alcun modo dimostrato da parte attrice il rapporto tra i presunti disservizi e le fatture oggetto del decreto ingiuntivo, né il pregiudizio eventualmente subito in conseguenza dei lamentati malfunzionamenti.
Il Tribunale ha poi correttamente evidenziato che non era stato neppure indicato da parte attrice il parametro utilizzato per la quantificazione dell'importo richiesto a titolo di risarcimento e/o compensazione del proprio debito, pari a € 4.000,00.
Da qui il rigetto del quarto, quinto e sesto motivo di appello.
11. Per tutte le ragioni sopra esposte, questa Corte rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2938 del 18 novembre 2024 del Tribunale
[...]
di Genova e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Si dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115, che l'appello è stato interamente rigettato.
12. Le spese legali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 5.800,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a. ed I.V.A. (€ 1.130,00 per la fase di studio;
€
920,00 per la fase introduttiva;
€ 1.840,00 per la fase di trattazione e istruttoria;
€ 1.910,00 per la fase della decisione).
13. Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
22 La Corte d'appello di Genova, definitivamente pronunciando, respinta
ogni contraria o diversa istanza, rigetta l'appello proposto da
avverso la sentenza Parte_1
n. 2938 del 18 novembre 2024 del Tribunale di Genova che conferma.
Condanna a Parte_1
rifondere a – già - le spese legali Controparte_1 CP_2
del giudizio di appello liquidate in € 5.800,00 oltre spese generali,
c.p.a. ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Così deciso in Genova, lì 09.12.2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Sara Tattini
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