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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/07/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 3.7.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. S. Parte_1
Galizia
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato CP_1
in atti, dall' avv. D. Rotunno
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.8.2023, la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver svolto dal 2017 mansioni di bracciante agricola, rimanendo esposta, a causa delle stesse, alla movimentazione di carichi pesanti – esponeva di aver presentato, in data
4.8.2022, domanda per il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (ernia discale lombare).
Ritenuta l'erroneità del rigetto opposto in via amministrativa, chiedeva accertarsi l'origine professionale della malattia denunciata, con conseguente condanna dell' CP_2
convenuto alla liquidazione dell'indennizzo in capitale.
Si costituiva in giudizio l che contestava gli avversi assunti eccependo l'eziologia CP_1
multifattoriale della patologia denunciata;
concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato - acquisita prova dell'attività lavorativa espletata dalla ricorrente nel periodo dedotto in ricorso e secondo le modalità ivi descritte (cfr. dichiarazioni teste
) – è stata disposta CTU al fine di accertare l'esistenza della patologia denunciata Tes_1
e l'eventuale sussistenza del nesso causale nonché al fine di determinare il grado di menomazione dell'integrità fisica.
Ebbene, il CTU nominato, a seguito di un'accurata indagine medico legale, ha evidenziato quanto segue: “La documentazione agli atti mostra la presenza di una alterazione statico- cinetica del rachide con ipercifosi dorsale ed una patologia erniaria discale a livello L4-
L5. Patologia che ha determinato una lombalgia cronica con saltuari episodi sciatalgici.
L'esame obiettivo ha confermato la presenza di un impegno della radice nervosa di L5 a sinistra con ipoestesia, ma non sono presenti deficit muscolari nè turbe trofiche.
L'anamnesi della ha mostrato una attività lavorativa svolta per molti anni Parte_1
come bracciante agricola (1980-1997 e 2007-2016) e come operaia presso ditte di conserve alimentari di prodotti agricoli (1999-2007 e 2017-2023).
La ha riferito di aver svolto in agricoltura lavori di vario genere (come risulta Parte_1
anche dal diario agli atti): potatura,raccolta olive e trasporto dei tini sui mezzi di CP_1
carico,coltivazione di carciofi e pomodori).Una attività che se non comporta in maniera prevalente la mobilizzazione manuale di carichi sicuramente comporta la necessità di posture sfavorevoli per il rachide lombare anche in considerazione della obesità della
Parte_1
La ricorrente ha svolto inoltre per molti anni lavoro presso ditte di trasformazione di ortaggi. Il lavoro svolto comportava la stazione eretta per la selezione del prodotto sul tavolo o su nastro, l'invasettamento dei prodotti, la posa , il trasporto delle casse del peso di circa 20 kg e più (come risulta dalle prove testimoniali agli atti e dalle visite di idoneità lavorativa che hanno posto il limite di 15 kg nella mmdc) e la cottura dei vasetti contenenti vari prodotti già confezionati.
Ritengo pertanto che l'attività lavorativa abbia determinato, quanto meno come concausa, la malattia denunciata.
La valutazione del danno biologico legato alle ernie discali lombari è riportata dal cod.
213 con una valutazione fino a 12 in presenza di disturbi trofico-sensitive persistenti.
Considerando l'assenza di turbe trofiche e l'assenza di deficit muscolari, ritengo che la valutazione possa essere fissata al 6% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale del caso concreto, stante altresì l'assenza di contestazioni- non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza – idonee ad infirmarne il contenuto.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto alla liquidazione in capitale, la domanda va accolta e l' condannato al pagamento del dovuto. CP_1
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
Dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale corrispondente a un danno biologico pari al 6% in dipendenza della malattia professionale denunciata con domanda del 4.8.2022 e, per l' effetto, condanna l' al pagamento del CP_1
dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, liquidate CP_1 in € 2697,00, per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1
decreto.
Brindisi, 3.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere