TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 116 / 2025 promossa congiuntamente da: difesa e rappresentata, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente, dagli Avv. Maria Grazia Pisanu e Avv. Mauro Cini, presso il cui Studio ha eletto domicilio e difeso e rappresentato dall'Avv. Vincenzo Todaro ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del Difensore
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 4.02.2025, Parte_1 Pt_2
sposati con matrimonio civile celebrato in data 01.10.2022 in
[...]
1 Calenzano - trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Calenzano al n. 28 parte 1 - anno 2022, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni - hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati i figli il Per_1
22.10.2016 e il 08.11.2018; (2) che la comunione spirituale e materiale Per_2
tra i medesimi è venuta meno da molto tempo per incompatibilità caratteriali.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate:
“1)Voglia l'Ecc.mo Tribunale dichiarare la separazione personale tra Parte_1
e alle seguenti condizioni e autorizzare i coniugi a vivere
[...] Parte_2 separati;
2) I figli minori saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
i coniugi danno atto e concordano che l'attuale residenza familiare, fissata in Calenzano, Via di Barberino n. 44, verrà lasciata e che la sig.ra
assieme ai figli, sposterà nei prossimi mesi la propria residenza e quella dei Pt_1 figli in Firenze, Via Sestese n.126/10, mentre il sig. che ora abita in Località Pt_2
Montepulico in via sant' Ansano n.33/4 Borgo San Lorenzo risiederà in Firenze, via della Cernaia 41; pertanto i coniugi sposteranno entrambi nel corso del 2025 la propria attuale residenza anagrafica da Calenzano alle rispettive loro future abitazioni, come sopra indicate;
3) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Pt_2 complessiva di € 400,00 somma che sarà versata direttamente alla sig.ra entro Pt_1 il giorno 27 di ogni mese, a decorrere dal mese di Gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) L'assegno unico sarà percepito totalmente dalla sig.ra Pt_1
5) Le spese straordinarie saranno da suddividersi al 50% secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Prato, assumendo i genitori di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, educazione e alla salute. Si specifica che, per quanto concerne la mensa, per il solo anno 2024/2025, essa sarà totalmente a carico del sig. il quale provvederà al più presto anche al pagamento di tutti gli Pt_2 arretrati. A partire dall'anno scolastico 2025/2026 le spese per la mensa saranno suddivise al 50% tra i genitori.
2 6) Il padre potrà tenere con sé i figli e due pomeriggi alla settimana Per_1 Per_2 nelle settimane in cui egli non dovrà sostenere turni lavorativi pomeridiani;
di detti pomeriggi uno viene orientativamente indicato nel giorno del mercoledì e l'altro sarà da stabilirsi concordemente con la madre;
in tali pomeriggi il padre preleverà i figli all'uscita da scuola alle 16,30 e li riaccompagnerà presso l'abitazione familiare dopo cena, entro le ore 20,00.
Egli potrà poi tenere con sé i figli a fine settimane alternati, prelevandoli, nelle settimane in cui egli non dovrà sostenere turni lavorativi pomeridiani, all'uscita di scuola il venerdì e riaccompagnandoli entro le ore 19,00 della domenica a casa della madre.
Quando il sig. arà impegnato con i turni lavorativi di pomeriggio, potrà tenere Pt_2 con sé i figli per il weekend e lì preleverà al termine del proprio turno lavorativo il venerdì dove si troveranno presso la madre e li riaccompagnerà entro le ore 19 della domenica a casa della stessa.
Per le vacanze estive si stabilisce che i bambini potranno passare quindici giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, da fissarsi entro il mese di maggio. Durante tali periodi sono sospesi i diritti di visita dell'altro genitore.
Si alterneranno poi i genitori tra loro nella tenuta dei figli ripartendosi in parti uguali tra loro i tempi delle vacanze scolastiche dei figli, sia natalizie che pasquali.
Sono comunque fatti salvi diversi accordi che intercorrano tra i genitori.
7) Le parti danno atto che attualmente la sig.ra non ha un'attività lavorativa Pt_1 stabile e concordano che, quando ella avrà reperito idonea occupazione lavorativa, il sig. darà alla medesima la propria massima collaborazione per la tenuta dei Parte_2 figli, al fine di consentirle di svolgere il suo lavoro nei turni che ella dovrà sostenere.
8) Le parti dichiarano di voler dividere al 50% tra loro gli importi delle due rate mensili fissate per il pagamento dei prestiti accesi presso Ing Direct n. 10101163607 e
n.10101082203 per spese familiari, pari l'una ad € 143,98 circa e l'altra ad € 91,89 circa, prestiti per i quali resta indicativamente da pagare un importo complessivo di €
16.000,00 circa. A tal fine il sig. corrisponderà alla sig.ra la metà Pt_2 Pt_1 dell'importo totale delle rate, pari ad € 118,00, entro il giorno 27 di ogni mese, fino all'estinzione totale dei detti debiti.
3 • Le due auto di proprietà della sig.ra Nissan QA tg.EW434ZG e Fiat Pt_1
127 tg. ROMA00529D, verranno messe in vendita e dal ricavato, la metà dovrà darsi alla sig.ra e l'altra metà al sig. dalla cui quota dovranno però detrarsi Pt_1 Pt_2
€1.500,00 da restituire alla sig.ra che glieli ha anticipati ad agosto-settembre Pt_1
2024; in caso di mancata vendita da parte della sig.ra entro il giorno 31 marzo Pt_1
2025, la sig.ra terrà per sé la Fiat 127 e venderà la Nissan QA Pt_1 tg.EW434ZG quando vorrà, ma in tal caso la quota di tale veicolo spettante al sig. costituita dalla metà del ricavato della vendita al netto dei € 1.500,00 da Pt_2 restituire alla sig.ra sarà da considerarsi quale acconto già versato, da parte Pt_1 del sig. sulla quota a suo carico delle rate da versarsi sui finanziamenti di cui al Pt_2 punto 8); a tal fine le parti concordano di stimare fin da ora il valore del veicolo al
31.03.2025 in € 8.000,00 per cui la quota netta spettante al sig. come sopra Pt_2 specificato viene già da ora calcolata in euro 2.500,00 e tale importo sarà da considerarsi quale acconto già versato, da parte del sig. sulla quota a suo carico delle rate da Pt_2 versarsi sui finanziamenti di cui al punto 8) ; l'eventuale eccedenza di prezzo ottenuto dalla vendita resterà a favore della sig.ra senza obblighi di retrocessione al sig. Pt_1
Per quanto concerne la roulotte marca Laica non trasportabile depositata a Pt_2
Marina di Massa presso il campeggio identificabile con il numero di piazzola n 2488bis al Bagno Italia. resterà nella esclusiva proprietà e disponibilità della sig.ra Pt_1
9) Ordinare al Comune di Calenzano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
10) dichiarare compensate le spese legali”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di
4 sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento della prole – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti, accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse dei minori ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento dei figli, il
Collegio ritiene che le modalità di mantenimento siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo, tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e delle diverse capacità reddituali delle parti.
Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione all'accordo relativo alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie ed al percepimento dell'assegno unico a favore della madre.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
sposati con matrimonio civile celebrato in data 01.10.2022 in
[...]
5 Calenzano - trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Calenzano al n. 28 parte 1 - anno 2022;
Omologa l'accordo relativo alle condizioni di seguito trascritte:
1) I figli minori saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
i coniugi danno atto e concordano che l'attuale residenza familiare, fissata in Calenzano, Via di Barberino n. 44, verrà lasciata e che la sig.ra assieme ai figli, sposterà nei prossimi mesi la propria Pt_1
residenza e quella dei figli in Firenze, Via Sestese n.126/10, mentre il sig. che roa abita in Località Montepulico in via sant' Ansano n.33/4 Borgo Pt_2
San Lorenzo risiederà in Firenze, via della Cernaia 41; pertanto i coniugi sposteranno entrambi nel corso del 2025 la propria attuale residenza anagrafica da Calenzano alle rispettive loro future abitazioni, come sopra indicate;
2) Il sig. erserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Pt_2
complessiva di € 400,00 somma che sarà versata direttamente alla sig.ra entro il giorno 27 di ogni mese, a decorrere dal mese di Gennaio 2025, Pt_1
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
3) L'assegno unico sarà percepito totalmente dalla sig.ra Pt_1
4) Le spese straordinarie saranno da suddividersi al 50% secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Prato, assumendo i genitori di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, educazione e alla salute. Si specifica che, per quanto concerne la mensa, per il solo anno
2024/2025, essa sarà totalmente a carico del sig. il quale provvederà al Pt_2 più presto anche al pagamento di tutti gli arretrati. A partire dall'anno scolastico 2025/2026 le spese per la mensa saranno suddivise al 50% tra i genitori.
5) Il padre potrà tenere con sé i figli e due pomeriggi alla Per_1 Per_2
settimana nelle settimane in cui egli non dovrà sostenere turni lavorativi pomeridiani;
di detti pomeriggi uno viene orientativamente indicato nel giorno del mercoledì e l'altro sarà da stabilirsi concordemente con la madre;
in tali pomeriggi il padre preleverà i figli all'uscita da scuola alle 16,30 e li riaccompagnerà presso l'abitazione familiare dopo cena, entro le ore 20,00. Egli
6 potrà poi tenere con sé i figli a fine settimane alternati, prelevandoli, nelle settimane in cui egli non dovrà sostenere turni lavorativi pomeridiani, all'uscita di scuola il venerdì e riaccompagnandoli entro le ore 19,00 della domenica a casa della madre. Quando il sig. arà impegnato con i turni lavorativi di Pt_2
pomeriggio, potrà tenere con sé i figli per il weekend e lì preleverà al termine del proprio turno lavorativo il venerdì dove si troveranno presso la madre e li riaccompagnerà entro le ore 19 della domenica a casa della stessa. Per le vacanze estive si stabilisce che i bambini potranno passare quindici giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, da fissarsi entro il mese di maggio.
Durante tali periodi sono sospesi i diritti di visita dell'altro genitore. Si alterneranno poi i genitori tra loro nella tenuta dei figli ripartendosi in parti uguali tra loro i tempi delle vacanze scolastiche dei figli, sia natalizie che pasquali. Sono comunque fatti salvi diversi accordi che intercorrano tra i genitori.
Prende altresì atto delle seguenti condizioni:
6) Le parti dichiarano di voler dividere al 50% tra loro gli importi delle due rate mensili fissate per il pagamento dei prestiti accesi presso Ing Direct n.
e n.10101082203 per spese familiari, pari l'una ad € 143,98 circa e P.IVA_1
l'altra ad € 91,89 circa, prestiti per i quali resta indicativamente da pagare un importo complessivo di € 16.000,00 circa. A tal fine il sig. orrisponderà Pt_2
alla sig.ra la metà dell'importo totale delle rate, pari ad € 118,00, entro Pt_1
il giorno 27 di ogni mese, fino all'estinzione totale dei detti debiti.
7) Le parti danno atto che attualmente la sig.ra non ha un'attività Pt_1
lavorativa stabile e concordano che, quando ella avrà reperito idonea occupazione lavorativa, il sig. darà alla medesima la propria Parte_2
massima collaborazione per la tenuta dei figli, al fine di consentirle di svolgere il suo lavoro nei turni che ella dovrà sostenere.
8) Le due auto di proprietà della sig.ra Nissan QA tg.EW434ZG e Pt_1
Fiat 127 tg. ROMA00529D, verranno messe in vendita e dal ricavato, la metà dovrà darsi alla sig.ra e l'altra metà al sig. dalla cui quota Pt_1 Pt_2 dovranno però detrarsi € 1.500,00 da restituire alla sig.ra che glieli ha Pt_1
7 anticipati ad agosto-settembre 2024; in caso di mancata vendita da parte della sig.ra entro il giorno 31 marzo 2025, la sig.ra terrà per sé la Pt_1 Pt_1
Fiat 127 e venderà la Nissan QA tg.EW434ZG quando vorrà, ma in tal caso la quota di tale veicolo spettante al sig. costituita dalla metà del ricavato Pt_2
della vendita al netto dei €1.500,00 da restituire alla sig.ra sarà da Pt_1
considerarsi quale acconto già versato, da parte del sig. sulla quota a Pt_2 suo carico delle rate da versarsi sui finanziamenti di cui al punto 8) ; a tal fine le parti concordano di stimare fin da ora il valore del veicolo al 31.03.2025 in €
8.000,00 per cui la quota netta spettante al sig. come sopra specificato Pt_2 viene già da ora calcolata in euro 2.500, 00 e tale importo sarà da considerarsi quale acconto già versato, da parte del sig. sulla quota a suo carico delle Pt_2 rate da versarsi sui finanziamenti di cui al punto 8) ; l'eventuale eccedenza di prezzo ottenuto dalla vendita resterà a favore della sig.ra senza Pt_1
obblighi di retrocessione al sig. Per quanto concerne la roulotte marca Pt_2
Laica non trasportabile depositata a Marina di Massa presso il campeggio identificabile con il numero di piazzola n 2488bis al Bagno Italia. resterà nella esclusiva proprietà e disponibilità della sig.ra Pt_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calenzano di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 12.03.2025.
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dott.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
8