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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 22.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1894/2023 R.G. vertente fra
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_2 C.F._3
tutti nella qualità di eredi di , nato a [...] il [...], C.F.: Persona_1
, deceduto in Lavello il 18.02.2024, rappresentati e difesi C.F._4 dall'Avvocato Gianluigi Sacco ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Melfi al viale G. d'Annunzio n. 13, nel di lui studio, giusta mandato in atti;
RICORRENTI
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_2
Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
1 RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 29.06.2023 e ritualmente notificato, il sig. , adiva il Persona_1
giudice del lavoro ed esponeva di aver svolto attività dioperaio dal 1964 presso industria saccarifera, poi presso un laterificio e come carpentiere edile, in seguito ovvero dal
31.12.1993 al 1.1.2009 come operaio addetto alla raccolta dei rifiuti sia manualmente, sia con utilizzo e conduzione di automezzi dedicati;
svolgendo mansioni per le quali è stato continuamente sottoposto a sforzi fisici di non poca entità, con esposizione a condizioni climatiche anche avverse per basse temperature e precipitazioni anche a carattere nevoso.
Deduceva altresì che manteneva, quindi, una cattiva postura (chino sulle ginocchia e con la schiena) anche utilizzando strumenti vibranti di ausilio;
a causa delle lavorazioni morbigene svolte il lavoratore dichiarava di aver sviluppato le seguenti patologie: “artrosi diffusa lombare, con ernia discale preforaminale dx tra L4-L5 che esercita compressione diretta sulle stesse fibre e che presenta margini calcifici e ernia discale L3-L4 intra legamentosa e preforaminale sx (RM del 15/1/2019, ad evidente incidenza funzionale); tendinosi del sovraspinoato a sx e dx con rottura parziale dell'infraspinato nel tratto preinserzionale a dx e tendinosi del CLB a dx (RM del 15/1/2021) in ridotto spazio sub-acromiale ed edema articolare con discreto deficit funzionale dei movimenti dello scapolo omerale sinistra e deficit marcato dell'articolarità della scapolo omerale a destra”; per le quali patologie in data 28 febbraio 2021 il ricorrente presentava domanda volta ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale, rigettata con provvedimenti dell'Istituto datati 01.04.2021 e
25.06.2021 ; a seguito di opposizione vi era nuovo rigetto da parte dell'istituto in data
27.11.2021.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_4
presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale per accertare che le patologie di cui è affetto sono da qualificarsi in termini di malattia professionale nonché per accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennizzo per danno biologico parametrato almeno nella misura del 22/23% e, per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento del relativo CP_4
2 indennizzo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al procuratore antistatario.
Le medesime conclusioni venivano rassegnate nel corso del giudizio dagli eredi costituitisi per sopravvenuto decesso del de cuius.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_3
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 22 gennaio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Attraverso la relazione tecnica in atti è possibile ritenere la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Il Consulente Tecnico, in particolare, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “il signor Per_1
era affetto da:” Lesione a tutto spessore della componente centrale del sovraspinato
[...]
a sx a sede inserzionale su artrosi acromion-claveare, tendinosi della cuffia dei rotatori a dx
… su alterazioni degenerative acromion-claveari (RMN accertate il 15.1.2021). Ernia discale preforaminale dx tra L4-L5 (RMN accertate il 15.1.2021).” Le suddette patologie così come sopra elencate sono ascrivibili a malattia professionale ed insorte pertanto per causa di lavoro. Esse hanno prodotto un danno biologico quantizzabile globalmente nella misura del
14% (quattordicipercento). L'epoca di decorrenza del suddetto danno biologico e' quella della domanda di malattia professionale (28.2.2021)”
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dall' che conduca il Tribunale a CP_4 discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento della domandata malattia professionale.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento delle connesse CP_4
previdenze, oltre accessori come per legge.
3 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta , , , tutti Parte_1 CP_1 CP_2
nella qualità di eredi di , con ricorso depositato il 29.06.2023, ogni Persona_1
altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo al defunto un danno biologico permanente, quale Persona_1
conseguenza della patologia di cui risulta affetto, pari al 14% a far data dal 28 febbraio 2021;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in favore CP_3
di , , , tutti nella qualità di Parte_1 CP_1 CP_2
eredi di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Persona_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_3 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_3
Potenza, 22 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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