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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/05/2024, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4387/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composto dai IGg.ri magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5055/2019 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SANSONI ROBERTO (PEC: Parte_1
) Email_1
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. MOTTOLA IRENE (PEC: CP_1 Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta: cfr. verbale dell'udienza del 25.09.2024.
Per il P.M.: Visto in data 30.8.2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
La IG.ra , premesso di aver contratto matrimonio con il IG. Parte_1 [...]
dalla cui unione non sono nati, ha chiesto la separazione personale con addebito al CP_1
resistente per violazione del dovere di fedeltà avendo avviato una relazione extraconiugale.
Ha quindi chiesto disporsi un assegno di mantenimento pari alla somma mensile di euro 2.500,00 oltre all'assegnazione della casa coniugale onerando il resistente del pagamento della rata del mutuo (pari alla somma mensile di euro 500,oo) ed oltre alla condanna del resistente al risarcimento del danno dalla medesima subita pari ad euro 100.000,oo.
pagina 1 di 6 Con comparsa di costituzione depositata in data 6.2.2020 si è costituito in giudizio il resistente contestando i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito e chiedendone in via riconvenzionale l'addebito alla moglie, rea di essersi sottratti ai bona matrimonii inducendo il resistente a credere di avere problemi di fertilità salvo poi scoprire come fosse la moglie a non volere figli serbando un comportamento aggressivo nei confronti del resistente, caratterizzato da gelosia rispetto ad altre donne e alle figlie della di lui sorella e costringendo da ultimo il marito a cointestarle il conto corrente bancario.
Si è quindi opposto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, inammissibile in assenza di figli e ha contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in capo alla moglie, avendo la medesima una capacità di lavoro specifica e adeguate risorse, tenuto conto del prelievo della somma di euro 93.000,oo dal conto corrente cointestato ed essendo perfettamente in grado di reperire un'occupazione tenuto conto della giovane età e del titolo di studio posseduto (laurea).
In sede presidenziale è stato posto a carico del resistente un contributo di mantenimento della moglie pari alla somma mensile di euro 500,oo.
La causa è stata istruita con l'escussione delle prove orali, ritenute ammissibili e rilevanti, e con l'ordine di depositare documentazione reddituale aggiornata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Domanda di separazione
La domanda di separazione è stata già definita con sentenza parziale.
1.1.Domanda di addebito
Sul punto deve ricordarsi, in generale, che un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare pagina 2 di 6 l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto.
Occorre, pertanto, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Nella fattispecie in esame la difesa del ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda di addebito della separazione, la violazione del dovere di fedeltà.
Per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, occorre rilevare che, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale pur rappresentando una violazione particolarmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio non rappresenta di per sé, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile posto che la parte che avanza domanda di addebito è pur sempre gravata dall'onere di provare che tale inadempimento dei doveri coniugali abbia determinato, in termini di rapporto di causalità immediato e diretto, l'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. 2059 del 2012 secondo cui
“Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”; in termini Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020
“In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”.
Occorre pertanto che la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale si ponga come causa immediata diretta della crisi matrimoniale e non si inserisca in un quadro di crisi familiare già in atto.
Ed infatti la violazione del dovere di fedeltà diventa irrilevante solo laddove il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato la violazione del dovere di fedeltà e ha eccepito che l'affectio coniugalis era venuto meno anteriormente.
Le prove testimoniali svolte hanno provato l'infedeltà del marito.
Giova richiamare le dichiarazioni rese dal Teste che ha confermato di aver Testimone_1
personalmente assistito allo scambio di effusioni amorose tra il resistente con altra donna (“Confermo quanto mi si legge, non so riferire sulle date. So che i coniugi avevano dei problemi per avermelo pagina 3 di 6 CP_ riferito ”. Sul capitolo n. 9 risponde:” Ho visto il sig. baciarsi con una signora mora CP_1
di circa 40 anni, verso la fine di maggio (23 o 24 maggio del 2019) in un parco pubblico vicino ad un supermercato (credo ad Aprilia”. ADR:” preciso di aver visto il sig. in compagnia Org_1 CP_1 della stessa signora a entre passeggiavano per strada anche alcuni giorni prima”. ADR:” Non Pt_2
sono in grado di descrivere la signora che si accompagnava con il Ricordo che quando li ho CP_1
visti al parco aveva un cane. Poi la signora si è allontanata ed è tornata poco dopo senza il cane e ho visto i due entrare in macchina”. Posso riferire queste circostanze in quanto ero in macchina con l'investigatore privato IG. che avevo accompagnato come da sua richiesta”. Il verbale Testimone_2
viene riletto al teste che ne approva il contenuto”).
Tali dichiarazioni confermano l'asserto difensivo della ricorrente in ordine alla scoperta della relazione extraconiugale come pure documentato sin dalla fase introduttiva del giudizio.
Non ha trovato alcun riscontro probatorio l'asserita pregressa crisi familiare meramente allegata dalla difesa del resistente in assenza di articolazione di capitoli di prova ammissibili, dovendosi poi dare atto dell'intrinseca contraddittorietà della tesi difensiva di parte resistente in ordine alla riconducibilità della crisi al rifiuto della ricorrente di avere figli, allegazione evidentemente in logico contrasto con la ricerca di cause di infertilità maschile da parte del marito che evidente presuppone l'intervenuta consumazione di rapporti sessuali con scopo riproduttivo.
La domanda di addebito svolta dal ricorrente deve pertanto essere accolta.
2. Domande economiche.
Relativamente alla domanda di mantenimento a favore della ricorrente sono noti al Collegio i principi giurisprudenziali (vedi al riguardo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006) secondo cui “Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.”, nonché secondo cui (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; conforme Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021) “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica.
pagina 4 di 6 Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche.”.
Deve essere rigettata la domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento, avendo la difesa della ricorrente omesso di depositare la documentazione economico reddituale richiesta dal giudice istruttore e dovendosi pertanto presumere che la stessa possa contare su redditi non dichiarati o comunque sia titolare di risorse economico patrimoniali adeguate a garantirle un tenere di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio tenuto del resto altresì' conto come la stessa abbia potuto beneficiare di notevoli risorse comiche elargite al marito non avendo in alcun modo contribuito all'acquisto della casa coniugale alla medesima cointestata e venduta nel corso del procedimento con incameramento della somma netta di euro 12.000 (cfr. documentazione in atti) ed avendo prelevato il 50% del conto corrente cointestato. La medesima inoltre ha un'età compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed una capacità di lavoro specifica, avendo in passato svolto plurime attività lavorative oltre che possedere un titolo di studio (laurea) adeguato a garantirle il reperimento di un'attività lavorativa.
Deve pertanto disporsi la revoca dell'ordinanza presidenziale con effetto dal mese di maggio 2021, non avendo la ricorrente prodotto la documentazione economico reddituale relativa agli ultimi due anni anteriori all'udienza di precisazione delle conclusioni (fissata ex art 81 bis disp att c.p.c. per il mede di maggio 2023) e potendosi pertanto presumere che in tale arco temporale abbia beneficiato di redditi non dichiarati.
Infine ritiene il Collegio di dover rigettare la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente a seguito della violazione del dovere di fedeltà da parte del marito posto che, di regola, la sanzione cd. endofamiliare dell'addebito è di per sé esaustiva del ristoro del pregiudizio subito dal coniuge derivante dalla violazione del dovere di fedeltà salvo che questi provi gli ulteriori elementi tipici del fatto illecito lesivo di un autonomo diritto della persona attinente alla salute psicofisica o all'integrità morale, non potendosi ravvisare alcun automatismo tra la violazione del dovere di fedeltà e tale lesione secondo quanto autorevolmente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass.
6598/2019 secondo cui “La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale
l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art.
2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un
pagina 5 di 6 diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale”.
Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza possono essere compensate per la metà e per il resto poste a carico della parte resistente, soccombente rispetto alla domanda di addebito, e liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti:
Addebita la separazione al IG. ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c.. CP_1
Rigetta la domanda di risarcimento danni e quella di riconoscimento di un assegno di mantenimento avanzate dalla ricorrente.
Condanna la resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che, compensate per la metà, si liquidano in complessivi € 3.808,00 oltre al 15% sul compenso totale a titolo di spese generali ex art. 2 del DM 55/2014 ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 3.5.2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Marco Valecchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composto dai IGg.ri magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5055/2019 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SANSONI ROBERTO (PEC: Parte_1
) Email_1
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. MOTTOLA IRENE (PEC: CP_1 Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta: cfr. verbale dell'udienza del 25.09.2024.
Per il P.M.: Visto in data 30.8.2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
La IG.ra , premesso di aver contratto matrimonio con il IG. Parte_1 [...]
dalla cui unione non sono nati, ha chiesto la separazione personale con addebito al CP_1
resistente per violazione del dovere di fedeltà avendo avviato una relazione extraconiugale.
Ha quindi chiesto disporsi un assegno di mantenimento pari alla somma mensile di euro 2.500,00 oltre all'assegnazione della casa coniugale onerando il resistente del pagamento della rata del mutuo (pari alla somma mensile di euro 500,oo) ed oltre alla condanna del resistente al risarcimento del danno dalla medesima subita pari ad euro 100.000,oo.
pagina 1 di 6 Con comparsa di costituzione depositata in data 6.2.2020 si è costituito in giudizio il resistente contestando i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito e chiedendone in via riconvenzionale l'addebito alla moglie, rea di essersi sottratti ai bona matrimonii inducendo il resistente a credere di avere problemi di fertilità salvo poi scoprire come fosse la moglie a non volere figli serbando un comportamento aggressivo nei confronti del resistente, caratterizzato da gelosia rispetto ad altre donne e alle figlie della di lui sorella e costringendo da ultimo il marito a cointestarle il conto corrente bancario.
Si è quindi opposto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, inammissibile in assenza di figli e ha contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in capo alla moglie, avendo la medesima una capacità di lavoro specifica e adeguate risorse, tenuto conto del prelievo della somma di euro 93.000,oo dal conto corrente cointestato ed essendo perfettamente in grado di reperire un'occupazione tenuto conto della giovane età e del titolo di studio posseduto (laurea).
In sede presidenziale è stato posto a carico del resistente un contributo di mantenimento della moglie pari alla somma mensile di euro 500,oo.
La causa è stata istruita con l'escussione delle prove orali, ritenute ammissibili e rilevanti, e con l'ordine di depositare documentazione reddituale aggiornata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Domanda di separazione
La domanda di separazione è stata già definita con sentenza parziale.
1.1.Domanda di addebito
Sul punto deve ricordarsi, in generale, che un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare pagina 2 di 6 l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto.
Occorre, pertanto, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Nella fattispecie in esame la difesa del ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda di addebito della separazione, la violazione del dovere di fedeltà.
Per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, occorre rilevare che, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale pur rappresentando una violazione particolarmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio non rappresenta di per sé, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile posto che la parte che avanza domanda di addebito è pur sempre gravata dall'onere di provare che tale inadempimento dei doveri coniugali abbia determinato, in termini di rapporto di causalità immediato e diretto, l'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. 2059 del 2012 secondo cui
“Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”; in termini Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020
“In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”.
Occorre pertanto che la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale si ponga come causa immediata diretta della crisi matrimoniale e non si inserisca in un quadro di crisi familiare già in atto.
Ed infatti la violazione del dovere di fedeltà diventa irrilevante solo laddove il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato la violazione del dovere di fedeltà e ha eccepito che l'affectio coniugalis era venuto meno anteriormente.
Le prove testimoniali svolte hanno provato l'infedeltà del marito.
Giova richiamare le dichiarazioni rese dal Teste che ha confermato di aver Testimone_1
personalmente assistito allo scambio di effusioni amorose tra il resistente con altra donna (“Confermo quanto mi si legge, non so riferire sulle date. So che i coniugi avevano dei problemi per avermelo pagina 3 di 6 CP_ riferito ”. Sul capitolo n. 9 risponde:” Ho visto il sig. baciarsi con una signora mora CP_1
di circa 40 anni, verso la fine di maggio (23 o 24 maggio del 2019) in un parco pubblico vicino ad un supermercato (credo ad Aprilia”. ADR:” preciso di aver visto il sig. in compagnia Org_1 CP_1 della stessa signora a entre passeggiavano per strada anche alcuni giorni prima”. ADR:” Non Pt_2
sono in grado di descrivere la signora che si accompagnava con il Ricordo che quando li ho CP_1
visti al parco aveva un cane. Poi la signora si è allontanata ed è tornata poco dopo senza il cane e ho visto i due entrare in macchina”. Posso riferire queste circostanze in quanto ero in macchina con l'investigatore privato IG. che avevo accompagnato come da sua richiesta”. Il verbale Testimone_2
viene riletto al teste che ne approva il contenuto”).
Tali dichiarazioni confermano l'asserto difensivo della ricorrente in ordine alla scoperta della relazione extraconiugale come pure documentato sin dalla fase introduttiva del giudizio.
Non ha trovato alcun riscontro probatorio l'asserita pregressa crisi familiare meramente allegata dalla difesa del resistente in assenza di articolazione di capitoli di prova ammissibili, dovendosi poi dare atto dell'intrinseca contraddittorietà della tesi difensiva di parte resistente in ordine alla riconducibilità della crisi al rifiuto della ricorrente di avere figli, allegazione evidentemente in logico contrasto con la ricerca di cause di infertilità maschile da parte del marito che evidente presuppone l'intervenuta consumazione di rapporti sessuali con scopo riproduttivo.
La domanda di addebito svolta dal ricorrente deve pertanto essere accolta.
2. Domande economiche.
Relativamente alla domanda di mantenimento a favore della ricorrente sono noti al Collegio i principi giurisprudenziali (vedi al riguardo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006) secondo cui “Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.”, nonché secondo cui (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; conforme Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021) “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica.
pagina 4 di 6 Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche.”.
Deve essere rigettata la domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento, avendo la difesa della ricorrente omesso di depositare la documentazione economico reddituale richiesta dal giudice istruttore e dovendosi pertanto presumere che la stessa possa contare su redditi non dichiarati o comunque sia titolare di risorse economico patrimoniali adeguate a garantirle un tenere di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio tenuto del resto altresì' conto come la stessa abbia potuto beneficiare di notevoli risorse comiche elargite al marito non avendo in alcun modo contribuito all'acquisto della casa coniugale alla medesima cointestata e venduta nel corso del procedimento con incameramento della somma netta di euro 12.000 (cfr. documentazione in atti) ed avendo prelevato il 50% del conto corrente cointestato. La medesima inoltre ha un'età compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed una capacità di lavoro specifica, avendo in passato svolto plurime attività lavorative oltre che possedere un titolo di studio (laurea) adeguato a garantirle il reperimento di un'attività lavorativa.
Deve pertanto disporsi la revoca dell'ordinanza presidenziale con effetto dal mese di maggio 2021, non avendo la ricorrente prodotto la documentazione economico reddituale relativa agli ultimi due anni anteriori all'udienza di precisazione delle conclusioni (fissata ex art 81 bis disp att c.p.c. per il mede di maggio 2023) e potendosi pertanto presumere che in tale arco temporale abbia beneficiato di redditi non dichiarati.
Infine ritiene il Collegio di dover rigettare la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente a seguito della violazione del dovere di fedeltà da parte del marito posto che, di regola, la sanzione cd. endofamiliare dell'addebito è di per sé esaustiva del ristoro del pregiudizio subito dal coniuge derivante dalla violazione del dovere di fedeltà salvo che questi provi gli ulteriori elementi tipici del fatto illecito lesivo di un autonomo diritto della persona attinente alla salute psicofisica o all'integrità morale, non potendosi ravvisare alcun automatismo tra la violazione del dovere di fedeltà e tale lesione secondo quanto autorevolmente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass.
6598/2019 secondo cui “La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale
l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art.
2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un
pagina 5 di 6 diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale”.
Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza possono essere compensate per la metà e per il resto poste a carico della parte resistente, soccombente rispetto alla domanda di addebito, e liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti:
Addebita la separazione al IG. ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c.. CP_1
Rigetta la domanda di risarcimento danni e quella di riconoscimento di un assegno di mantenimento avanzate dalla ricorrente.
Condanna la resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che, compensate per la metà, si liquidano in complessivi € 3.808,00 oltre al 15% sul compenso totale a titolo di spese generali ex art. 2 del DM 55/2014 ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 3.5.2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Marco Valecchi
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