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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/06/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1255/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 25.02.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Segretario Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Esposito, Lorenzo Calvani e Andrea Stramaccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di questi ultimi;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_2
Generale e procuratrice speciale avv. rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Luca Marra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Opposizione ex art. 28 l. 300/1970
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: 1) ACCERTARE la condotta antisindacale da parte
(c.f. e p.iva con sede legale in 56029 Santa Controparte_1 P.IVA_2
Croce Sull'Arno (Pi) alla Via del Bosco n. 283 – Località Cerri in persona del legale rappresentante pro tempore, consistita nell'aver violato il regolamento aziendale del 1° marzo 2001 per tutte le ragioni indicate nel ricorso introduttivo, nella lesione dell'immagine del sindacato e della RSU. 2) E, per gli effetti, CONDANNARE La società resistente (c.f. e p.iva ) con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 in 56029 Santa Croce Sull'Arno (Pi) alla Via del Bosco n. 283 – Località Cerri in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della retribuzione in favore di tutti i lavoratori che hanno partecipato allo sciopero ed al risarcimento del danno pari ad euro 20.000,00 o la diversa somma di giustizia, non patrimoniale ai sensi
e per gli effetti dell'art. 28, comma, d.lgs. 150/2011, in virtù della lesione dell'interesse, diffuso o collettivo, del quale l'ente collettivo ricorrente è portatore e garante (Cass. N.
20819/2021 e Cass. 22885/2015) e, comunque, per i motivi esposti nel presente ricorso.
3) Di pubblicare in bacheca e, del caso, su un quotidiano locale (Il Tirreno, Pisa
Today, La Nazione) il testo integrale del emanando provvedimento indicando le dimensioni non inferiori a mezza pagina o altra di giustizia. 4) Disporre ogni altra misura idonea a cessare gli effetti della condotta antisindacale. 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Per la parte resistente “si conclude per il rigetto del Controparte_1 ricorso state l'infondatezza e/o la inammissibilità delle domande. Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che non si effettua chiamata di terzi, non si propone domanda riconvenzionale e non si modificano le domande già proposte. Con vittoria di spese e compensi di avvocato.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 28 St. Lav., depositato in data 17.07.2024, Parte_1 della provincia di , opponendosi al decreto del Tribunale di Pisa, n. cronol. Pt_1
2664/2024 del 10.07.2024, all'esito del procedimento n. 900/2024 R.G., chiedeva l'accertamento della condotta antisindacale da parte del
[...]
consistita nell'aver violato il regolamento aziendale del CP_1
01.03.2001 in occasione dello sciopero proclamato in data 08.05.2024. Per
Pag. 2 di 8 l'effetto, il sindacato ricorrente chiedeva la condanna al pagamento della retribuzione in favore di tutti i lavoratori che avevano partecipato allo sciopero e al risarcimento del danno pari all'importo di 20.000,00 euro oltre a condannare a pubblicare su un quotidiano locale il testo integrale dell'emanando provvedimento, indicando dimensioni non inferiori a mezza pagina, nonché a disporre misure idonee a cessare gli effetti della condotta sindacale.
2. In particolare, l'opponente lamentava che il decreto opposto avesse errato in ordine alle conseguenze della condotta antisindacale, consistita nell'aver violato la norma collettiva obbligatoria, ai sensi dell'art. 7 della l. 146/1990. Deduceva che la società opposta si occupava di depurazione delle acque reflue del territorio pisano, attività rientranti tra i servizi pubblici essenziali, disciplinati dalla legge 146/1990. Riferiva che, da tempo, aveva chiesto un incontro alla società per raggiungere un accordo per il cd. tempo tuta;
tale invito al confronto veniva rifiutato dalla società. Per tale ragione, uno stato di agitazione sindacale portava alla proclamazione dello sciopero di 4 ore nella data del 08.05.2024.
Esponeva che solo il giorno prima, in data 07.05.2024, alle ore 18:07, la
Direzione Aziendale aveva inviato una comunicazione ad alcuni lavoratori preposti chiedendo, al fine di garantire il funzionamento e la continuità degli impianti, di individuare “sin dalla giornata odierna, con un criterio sterile e che non rechi pregiudizio ad alcuno (come ad esempio l'ordine alfabetico), il personale che dovrà garantire l'adempimento del numero minimo di cui all'accordo trasmesso in allegato e che pertanto non potrà partecipare allo sciopero di specie”. Rilevava che tale comunicazione violava quanto previsto dall'art. 9 dell'Accordo nazionale del 01.03.2001. Nel dettaglio, si evidenziava che, a causa della mancata tempestività della comunicazione ai preposti, questi non avevano potuto affiggere il piano di servizi con l'indicazione dei nominativi del personale e i compiti specifici per la copertura delle prestazioni entro il termine di cinque giorni prima dello sciopero, dovendo individuare i nominativi dei lavoratori il giorno stesso e venendo anche meno al criterio dell'ordine alfabetico che garantisce la rotazione dei lavoratori alla partecipazione sindacale.
Pag. 3 di 8 Sosteneva di aver subito un danno all'immagine a causa della condotta della datrice di lavoro.
3. In data 24.10.2024 costituiva in giudizio che Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione. In particolare, ribadendo quanto già dedotto nella fase precedente, evidenziava come la questione dell'introduzione di una regolamentazione sindacale aziendale del cd. tempo tuta fosse stata già affrontata in vari incontri con i sindacati, tra cui l'opponente. Inoltre, precisava che seppur non aveva pedissequamente seguito l'accordo collettivo – non applicando i criteri indicati né inviando tempestivamente la comunicazione - non aveva impedito ai lavoratori di partecipare allo sciopero, in quanto coloro che avevano prestato servizio in data 08.05.2024, avevano liberamente scelto di rendersi disponibili.
4. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 25.02.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
5. Il ricorso è infondato.
6. L'art. 28 St. Lav. rappresenta un peculiare strumento che consente di far cessare in via di urgenza le condotte poste in essere dal datore di lavoro ritenute
“antisindacali”, ossia, come da dato letterale della norma, quei “comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero”, vale a dire quei diritti che trovano la loro fonte negli artt. 39 e 40 Cost.
7. Come già osservato nel decreto opposto, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 St.
Lav. è sufficiente che il comportamento controverso leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali. Non è necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate, perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali
Pag. 4 di 8 aziendali a disporre di locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale. Ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero (Cass. Civ., Sez. Un.,
12.06.1997, n. 5295).
Inoltre, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (Cass. Civ., Sez. Lav., 22.05.2019, n.
13860; Sez. Lav., 26.02.2016, n. 38337; Sez. Lav., 12.11.2010, n. 23038).
8. Nel caso di specie, non è contestato che il datore di lavoro non abbia rispettato l'Accordo nazionale del 01.03.2002, comunicando tardivamente la comunicazione prevista dall'art. 9 del citato Accordo e non indicando di seguire pedissequamente il criterio alfabetico per l'individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni nella giornata di sciopero. Tuttavia, non è emerso che tale condotta abbia in qualche modo limitato la libertà di sciopero da parte dei lavoratori, né che i lavoratori scioperanti abbiano subito delle ripercussioni. Non risulta neppure che coloro i quali hanno coperto il turno al fine di garantire il servizio essenziali siano stati costretti a rinunciare alla loro partecipazione sindacale. Pertanto, il comportamento del datore di lavoro non appare antisindacale nel senso prima osservato per la mera violazione dell'art. 7 della l.
146/1990.
9. Si osserva ancora che, ai sensi dell'art. 7 l. 146/1990, è condotta antisindacale la violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività dei sindacati contenute nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi essenziali. La violazione di un accordo sindacale da parte del datore di lavoro
Pag. 5 di 8 costituisce una condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 St. Lav. – come già osservato – se tale violazione impedisce o ostacola in maniera obiettiva e concreta l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale. Nel contesto dei servizi essenziali, la legge prevede che la libertà sindacale e il diritto di sciopero vengano garantiti nel limite della continuità di tali servizi. Il datore non può imporre limitazioni eccessive al diritto di sciopero per garantire la continuità dei servizi essenziali.
10. Dal tenore della intempestiva comunicazione non emerge un intento ostacolante allo sciopero, ma contrariamente emerge quasi una collaborazione da parte del datore, il quale rimette – in assenza di congruo preavviso – ai lavoratori stessi la scelta di manifestare o meno la propria adesione allo sciopero, garantendo così la libertà positiva e negativa di scioperare. Il criterio dell'ordine alfabetico, infatti, permette la rotazione dei lavoratori, ma laddove vi siano lavoratori che preferiscano prestare servizio, in una giornata di sciopero, l'applicazione del criterio suddetto diviene superflua. Infatti, in assenza di prova contraria sulla privazione della libertà dei lavoratori che hanno prestato nella data di sciopero attività lavorativa, il criterio appare nel favor lavoratoris di coloro i quali, nonostante l'ordine alfabetico garantisse la rotazione di partecipare allo sciopero, avessero voluto comunque prestare attività lavorativa. Il diverso criterio non ha concretamente leso la scelta libera di partecipare alle attività sindacali, né le scelte future di partecipazione da parte dei lavoratori.
11. Quanto al rifiuto a trattare, si ribadisce l'insussistenza in capo al datore di lavoro dell'obblio generale a trattare e stipulare con tutte le organizzazioni sindacali. Il datore di lavoro può, difatti, legittimamente scegliere con chi trattare ed eventualmente escludere dalla trattativa alcuni sindacati. Il rifiuto può configurare una condotta antisindacale qualora sia ingiustificato e sistematico, perdurante nel tempo con finalità di limitare la libertà sindacale (sul punto, Cass.
Civ., Sez. Lav., 10.06.1ì2013, n. 14511).
12. Nel caso di specie, la parte opposta ha dimostrato che, sulla questione del cd. tempo tuta, ha partecipato a vari incontri: in data 30.01.2023 su richiesta della in data 18.05.2023 su richiesta della in data 27.06.2023 CP_3 CP_3
Pag. 6 di 8 su richiesta della ricorrente in data 15.11.2023 (su richiesta della Parte_1 ricorrente, sottoscritta anche da e Usb). L'asserito rifiuto è CP_3 documentato da unica e singolare comunicazione prodotta del 17.04.2024, nella quale si legge che la società non ritiene di dover procedere con una nuova trattazione della tematica avendo “già programmato numerose riunioni aventi ad oggetto la tematica di specie, rispetto alla quale ha espresso la propria posizione, corredandola anche di approdi giurisprudenziali recenti” (all. 3 di parte opponente). Inoltre, successivamente allo sciopero, in data 23.05.2024, la società ha convocato la sigla sindacale invitandola a discutere il tema in data
05.06.2024 (all. 37 di parte opposta).
13. Tali circostanze non sono state specificatamente contestate e, dunque, si ritengono pacifiche.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importo medi previsti dal D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore accertato tra 5.201 e 26.000 euro, ridotti della metà ex art. 4, comma 1, dello stesso D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
➢ rigetta il ricorso;
➢ condanna della provincia di alla rifusione delle spese di lite, Parte_1 Pt_1 in favore della che si liquidano in € 1.700,00, oltre Controparte_1 spese generali, Cpa e Iva, come per legge.
Pisa, 06.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 7 di 8 Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1255/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 25.02.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Segretario Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Esposito, Lorenzo Calvani e Andrea Stramaccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di questi ultimi;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_2
Generale e procuratrice speciale avv. rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Luca Marra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Opposizione ex art. 28 l. 300/1970
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: 1) ACCERTARE la condotta antisindacale da parte
(c.f. e p.iva con sede legale in 56029 Santa Controparte_1 P.IVA_2
Croce Sull'Arno (Pi) alla Via del Bosco n. 283 – Località Cerri in persona del legale rappresentante pro tempore, consistita nell'aver violato il regolamento aziendale del 1° marzo 2001 per tutte le ragioni indicate nel ricorso introduttivo, nella lesione dell'immagine del sindacato e della RSU. 2) E, per gli effetti, CONDANNARE La società resistente (c.f. e p.iva ) con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 in 56029 Santa Croce Sull'Arno (Pi) alla Via del Bosco n. 283 – Località Cerri in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della retribuzione in favore di tutti i lavoratori che hanno partecipato allo sciopero ed al risarcimento del danno pari ad euro 20.000,00 o la diversa somma di giustizia, non patrimoniale ai sensi
e per gli effetti dell'art. 28, comma, d.lgs. 150/2011, in virtù della lesione dell'interesse, diffuso o collettivo, del quale l'ente collettivo ricorrente è portatore e garante (Cass. N.
20819/2021 e Cass. 22885/2015) e, comunque, per i motivi esposti nel presente ricorso.
3) Di pubblicare in bacheca e, del caso, su un quotidiano locale (Il Tirreno, Pisa
Today, La Nazione) il testo integrale del emanando provvedimento indicando le dimensioni non inferiori a mezza pagina o altra di giustizia. 4) Disporre ogni altra misura idonea a cessare gli effetti della condotta antisindacale. 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Per la parte resistente “si conclude per il rigetto del Controparte_1 ricorso state l'infondatezza e/o la inammissibilità delle domande. Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che non si effettua chiamata di terzi, non si propone domanda riconvenzionale e non si modificano le domande già proposte. Con vittoria di spese e compensi di avvocato.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 28 St. Lav., depositato in data 17.07.2024, Parte_1 della provincia di , opponendosi al decreto del Tribunale di Pisa, n. cronol. Pt_1
2664/2024 del 10.07.2024, all'esito del procedimento n. 900/2024 R.G., chiedeva l'accertamento della condotta antisindacale da parte del
[...]
consistita nell'aver violato il regolamento aziendale del CP_1
01.03.2001 in occasione dello sciopero proclamato in data 08.05.2024. Per
Pag. 2 di 8 l'effetto, il sindacato ricorrente chiedeva la condanna al pagamento della retribuzione in favore di tutti i lavoratori che avevano partecipato allo sciopero e al risarcimento del danno pari all'importo di 20.000,00 euro oltre a condannare a pubblicare su un quotidiano locale il testo integrale dell'emanando provvedimento, indicando dimensioni non inferiori a mezza pagina, nonché a disporre misure idonee a cessare gli effetti della condotta sindacale.
2. In particolare, l'opponente lamentava che il decreto opposto avesse errato in ordine alle conseguenze della condotta antisindacale, consistita nell'aver violato la norma collettiva obbligatoria, ai sensi dell'art. 7 della l. 146/1990. Deduceva che la società opposta si occupava di depurazione delle acque reflue del territorio pisano, attività rientranti tra i servizi pubblici essenziali, disciplinati dalla legge 146/1990. Riferiva che, da tempo, aveva chiesto un incontro alla società per raggiungere un accordo per il cd. tempo tuta;
tale invito al confronto veniva rifiutato dalla società. Per tale ragione, uno stato di agitazione sindacale portava alla proclamazione dello sciopero di 4 ore nella data del 08.05.2024.
Esponeva che solo il giorno prima, in data 07.05.2024, alle ore 18:07, la
Direzione Aziendale aveva inviato una comunicazione ad alcuni lavoratori preposti chiedendo, al fine di garantire il funzionamento e la continuità degli impianti, di individuare “sin dalla giornata odierna, con un criterio sterile e che non rechi pregiudizio ad alcuno (come ad esempio l'ordine alfabetico), il personale che dovrà garantire l'adempimento del numero minimo di cui all'accordo trasmesso in allegato e che pertanto non potrà partecipare allo sciopero di specie”. Rilevava che tale comunicazione violava quanto previsto dall'art. 9 dell'Accordo nazionale del 01.03.2001. Nel dettaglio, si evidenziava che, a causa della mancata tempestività della comunicazione ai preposti, questi non avevano potuto affiggere il piano di servizi con l'indicazione dei nominativi del personale e i compiti specifici per la copertura delle prestazioni entro il termine di cinque giorni prima dello sciopero, dovendo individuare i nominativi dei lavoratori il giorno stesso e venendo anche meno al criterio dell'ordine alfabetico che garantisce la rotazione dei lavoratori alla partecipazione sindacale.
Pag. 3 di 8 Sosteneva di aver subito un danno all'immagine a causa della condotta della datrice di lavoro.
3. In data 24.10.2024 costituiva in giudizio che Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione. In particolare, ribadendo quanto già dedotto nella fase precedente, evidenziava come la questione dell'introduzione di una regolamentazione sindacale aziendale del cd. tempo tuta fosse stata già affrontata in vari incontri con i sindacati, tra cui l'opponente. Inoltre, precisava che seppur non aveva pedissequamente seguito l'accordo collettivo – non applicando i criteri indicati né inviando tempestivamente la comunicazione - non aveva impedito ai lavoratori di partecipare allo sciopero, in quanto coloro che avevano prestato servizio in data 08.05.2024, avevano liberamente scelto di rendersi disponibili.
4. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 25.02.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
5. Il ricorso è infondato.
6. L'art. 28 St. Lav. rappresenta un peculiare strumento che consente di far cessare in via di urgenza le condotte poste in essere dal datore di lavoro ritenute
“antisindacali”, ossia, come da dato letterale della norma, quei “comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero”, vale a dire quei diritti che trovano la loro fonte negli artt. 39 e 40 Cost.
7. Come già osservato nel decreto opposto, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 St.
Lav. è sufficiente che il comportamento controverso leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali. Non è necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate, perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali
Pag. 4 di 8 aziendali a disporre di locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale. Ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero (Cass. Civ., Sez. Un.,
12.06.1997, n. 5295).
Inoltre, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (Cass. Civ., Sez. Lav., 22.05.2019, n.
13860; Sez. Lav., 26.02.2016, n. 38337; Sez. Lav., 12.11.2010, n. 23038).
8. Nel caso di specie, non è contestato che il datore di lavoro non abbia rispettato l'Accordo nazionale del 01.03.2002, comunicando tardivamente la comunicazione prevista dall'art. 9 del citato Accordo e non indicando di seguire pedissequamente il criterio alfabetico per l'individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni nella giornata di sciopero. Tuttavia, non è emerso che tale condotta abbia in qualche modo limitato la libertà di sciopero da parte dei lavoratori, né che i lavoratori scioperanti abbiano subito delle ripercussioni. Non risulta neppure che coloro i quali hanno coperto il turno al fine di garantire il servizio essenziali siano stati costretti a rinunciare alla loro partecipazione sindacale. Pertanto, il comportamento del datore di lavoro non appare antisindacale nel senso prima osservato per la mera violazione dell'art. 7 della l.
146/1990.
9. Si osserva ancora che, ai sensi dell'art. 7 l. 146/1990, è condotta antisindacale la violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività dei sindacati contenute nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi essenziali. La violazione di un accordo sindacale da parte del datore di lavoro
Pag. 5 di 8 costituisce una condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 St. Lav. – come già osservato – se tale violazione impedisce o ostacola in maniera obiettiva e concreta l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale. Nel contesto dei servizi essenziali, la legge prevede che la libertà sindacale e il diritto di sciopero vengano garantiti nel limite della continuità di tali servizi. Il datore non può imporre limitazioni eccessive al diritto di sciopero per garantire la continuità dei servizi essenziali.
10. Dal tenore della intempestiva comunicazione non emerge un intento ostacolante allo sciopero, ma contrariamente emerge quasi una collaborazione da parte del datore, il quale rimette – in assenza di congruo preavviso – ai lavoratori stessi la scelta di manifestare o meno la propria adesione allo sciopero, garantendo così la libertà positiva e negativa di scioperare. Il criterio dell'ordine alfabetico, infatti, permette la rotazione dei lavoratori, ma laddove vi siano lavoratori che preferiscano prestare servizio, in una giornata di sciopero, l'applicazione del criterio suddetto diviene superflua. Infatti, in assenza di prova contraria sulla privazione della libertà dei lavoratori che hanno prestato nella data di sciopero attività lavorativa, il criterio appare nel favor lavoratoris di coloro i quali, nonostante l'ordine alfabetico garantisse la rotazione di partecipare allo sciopero, avessero voluto comunque prestare attività lavorativa. Il diverso criterio non ha concretamente leso la scelta libera di partecipare alle attività sindacali, né le scelte future di partecipazione da parte dei lavoratori.
11. Quanto al rifiuto a trattare, si ribadisce l'insussistenza in capo al datore di lavoro dell'obblio generale a trattare e stipulare con tutte le organizzazioni sindacali. Il datore di lavoro può, difatti, legittimamente scegliere con chi trattare ed eventualmente escludere dalla trattativa alcuni sindacati. Il rifiuto può configurare una condotta antisindacale qualora sia ingiustificato e sistematico, perdurante nel tempo con finalità di limitare la libertà sindacale (sul punto, Cass.
Civ., Sez. Lav., 10.06.1ì2013, n. 14511).
12. Nel caso di specie, la parte opposta ha dimostrato che, sulla questione del cd. tempo tuta, ha partecipato a vari incontri: in data 30.01.2023 su richiesta della in data 18.05.2023 su richiesta della in data 27.06.2023 CP_3 CP_3
Pag. 6 di 8 su richiesta della ricorrente in data 15.11.2023 (su richiesta della Parte_1 ricorrente, sottoscritta anche da e Usb). L'asserito rifiuto è CP_3 documentato da unica e singolare comunicazione prodotta del 17.04.2024, nella quale si legge che la società non ritiene di dover procedere con una nuova trattazione della tematica avendo “già programmato numerose riunioni aventi ad oggetto la tematica di specie, rispetto alla quale ha espresso la propria posizione, corredandola anche di approdi giurisprudenziali recenti” (all. 3 di parte opponente). Inoltre, successivamente allo sciopero, in data 23.05.2024, la società ha convocato la sigla sindacale invitandola a discutere il tema in data
05.06.2024 (all. 37 di parte opposta).
13. Tali circostanze non sono state specificatamente contestate e, dunque, si ritengono pacifiche.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importo medi previsti dal D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore accertato tra 5.201 e 26.000 euro, ridotti della metà ex art. 4, comma 1, dello stesso D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
➢ rigetta il ricorso;
➢ condanna della provincia di alla rifusione delle spese di lite, Parte_1 Pt_1 in favore della che si liquidano in € 1.700,00, oltre Controparte_1 spese generali, Cpa e Iva, come per legge.
Pisa, 06.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 7 di 8 Pag. 8 di 8