Articolo 1 della Legge 7 luglio 1910, n. 456
Versione
3 agosto 1910
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa di lire cinquantamila, da iscriversi in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1910-1911, quale concorso dello Stato nella spesa per un monumento che segni, a gloria perenne dell'eroico ardimento, il luogo dove sbarcarono i Mille l'11 maggio 1860.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, Il guardasigilli: FANI.

Entrata in vigore il 3 agosto 1910