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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 258/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
EZ AN AL AR, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2168/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249035078250000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3051/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Palermo , Ricorrente_1 , rappr. e difeso dall'avv.Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 28.4.2025, relativamente alla cartella di pagamento avente ad oggetto tasse automobilistiche anno 2011, per un importo complessivo di €.194,81.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) l'omessa o illegittima notifica della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione di pagamento impugnata.
2) la prescrizione del diritto essendo decorso il termine triennale previsto dalla legge
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituita Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Palermo, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per definitività della cartella regolarmente notificata e non impugnata , ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, pertanto, viene respinto.
Il ricorrente eccepisce la mancata notifica della cartella di pagamento, atto presupposto all'intimazione impugnata e l'estinzione del diritto alla riscossione di quanto richiesto essendo inutilmente trascorso il termine prescrizionale triennale previsto dalla legge.
Tale asserzione non regge alla prova versata in atti da Agenzia delle Entrate che produce avviso di intimazione di pagamento n. 29620229019215421000, contenente la cartella di che trattasi, notificata regolarmente il
16.02.2023, mediante consegna a familiare ex art.139 c.p.c. ed invio di raccomandata informativa.
Si rileva che sulla produzione avversaria nessuna specifica contestazione è stata formulata dal ricorrente, per cui la stessa può essere assunta quale prova nel presente giudizio per il principio di non contestazione.
Pertanto l' intimazione di pagamento su citata, ritualmente notificata al ricorrente e non opposta, fa sì che non sono più ammissibili eccezioni relative alla regolarità della notifica delle cartelle in essa contenute o di intervenuta prescrizione.
Da ultimo, infatti, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 del Dpr citato, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992), di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Del resto, con riferimento all'intimazione di pagamento in generale - quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – la Suprema corte ha ribadito che si tratta di atto assimilato all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2 Dpr n. 602/1973 (Cassazione n. 22108/2024)
e che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'articolo 19 Dlgs n. 546/1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (Cassazione n. 40233/2021).
Dallo scrutinio della giurisprudenza in argomento, la Corte di cassazione ritiene dunque che il meccanismo di cui all'articolo 19, comma 3, ultimo periodo Dlgs n. 546/1992 - secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo - comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata - facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa - il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cassazione 22108/2024 e 10736/2024).
Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata.
In ultima analisi, l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento e l'omessa notifica dell'atto presupposto vanno fatte valere dal contribuente impugnando quest'ultima, restando precluse, invece, in sede di impugnazione del successivo atto.
Per quanto attiene la prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di intimazione avvenuta il 16.2.2023,
è da dire che non è maturata, non essendo ancora decorso il termine triennale previsto dalla legge, in quanto interrotto dall'atto qui impugnato.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso confermando l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 150,00, a favore di
Agenzia delle Entrate. Così deciso il 10.12.2025 Giudice monocratico Anna Vasquez
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
EZ AN AL AR, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2168/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249035078250000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3051/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Palermo , Ricorrente_1 , rappr. e difeso dall'avv.Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 28.4.2025, relativamente alla cartella di pagamento avente ad oggetto tasse automobilistiche anno 2011, per un importo complessivo di €.194,81.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) l'omessa o illegittima notifica della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione di pagamento impugnata.
2) la prescrizione del diritto essendo decorso il termine triennale previsto dalla legge
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituita Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Palermo, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per definitività della cartella regolarmente notificata e non impugnata , ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, pertanto, viene respinto.
Il ricorrente eccepisce la mancata notifica della cartella di pagamento, atto presupposto all'intimazione impugnata e l'estinzione del diritto alla riscossione di quanto richiesto essendo inutilmente trascorso il termine prescrizionale triennale previsto dalla legge.
Tale asserzione non regge alla prova versata in atti da Agenzia delle Entrate che produce avviso di intimazione di pagamento n. 29620229019215421000, contenente la cartella di che trattasi, notificata regolarmente il
16.02.2023, mediante consegna a familiare ex art.139 c.p.c. ed invio di raccomandata informativa.
Si rileva che sulla produzione avversaria nessuna specifica contestazione è stata formulata dal ricorrente, per cui la stessa può essere assunta quale prova nel presente giudizio per il principio di non contestazione.
Pertanto l' intimazione di pagamento su citata, ritualmente notificata al ricorrente e non opposta, fa sì che non sono più ammissibili eccezioni relative alla regolarità della notifica delle cartelle in essa contenute o di intervenuta prescrizione.
Da ultimo, infatti, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 del Dpr citato, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992), di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Del resto, con riferimento all'intimazione di pagamento in generale - quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – la Suprema corte ha ribadito che si tratta di atto assimilato all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2 Dpr n. 602/1973 (Cassazione n. 22108/2024)
e che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'articolo 19 Dlgs n. 546/1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (Cassazione n. 40233/2021).
Dallo scrutinio della giurisprudenza in argomento, la Corte di cassazione ritiene dunque che il meccanismo di cui all'articolo 19, comma 3, ultimo periodo Dlgs n. 546/1992 - secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo - comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata - facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa - il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cassazione 22108/2024 e 10736/2024).
Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata.
In ultima analisi, l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento e l'omessa notifica dell'atto presupposto vanno fatte valere dal contribuente impugnando quest'ultima, restando precluse, invece, in sede di impugnazione del successivo atto.
Per quanto attiene la prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di intimazione avvenuta il 16.2.2023,
è da dire che non è maturata, non essendo ancora decorso il termine triennale previsto dalla legge, in quanto interrotto dall'atto qui impugnato.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso confermando l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 150,00, a favore di
Agenzia delle Entrate. Così deciso il 10.12.2025 Giudice monocratico Anna Vasquez