Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 258
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa o illegittima notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data anteriore all'intimazione, mediante consegna a familiare e successiva raccomandata informativa. La produzione dell'Agenzia delle Entrate non è stata contestata specificamente dal ricorrente, pertanto è stata assunta come prova secondo il principio di non contestazione. Di conseguenza, l'intimazione di pagamento, ritualmente notificata e non opposta, non consente più eccezioni relative alla regolarità della notifica delle cartelle presupposte o alla prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione maturata prima dell'intimazione di pagamento dovesse essere fatta valere con l'impugnazione dell'intimazione stessa, non essendo più ammissibile in sede di impugnazione di atti successivi. Per quanto riguarda la prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di intimazione, la Corte ha ritenuto che non fosse maturata in quanto il termine triennale non era ancora decorso e l'atto impugnato aveva interrotto tale termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 258
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 258
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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