Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 05/02/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00216/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00061/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2026, proposto dalla società Agrim S.r.l. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Caliendo, Gennaro Fiorillo, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capaccio Paestum, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Carpinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso e per l’annullamento del diniego espresso sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata in data 29/12/2025, rigettata il 7.1.2026; rigetto del chiarimento del 7.1.2026;
nonché avverso e per l’annullamento previa sospensione: della ordinanza del 23.10.2025 del Comune di Capaccio Paestum recante ordine demolitorio della porzione di fabbricato gestito dalla ricorrente notificato il 13.11.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capaccio Paestum;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RT FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente conduce in locazione una struttura di proprietà della sig.ra EP IE nella quale ha impiantato un’impresa agrituristica ricettiva denominata “Agripaestum” allocata nel Comune di Capaccio-Paestum.
1.1 L’immobile è stato colpito dall’ordinanza di demolizione impugnata con la quale il Comune di resistente gli aveva ordinato unitamente alla proprietaria dell’immobile di demolire diverse opere abusive asseritamente ivi realizzate.
2. A seguito della notifica del provvedimento la AGRIM si era preliminarmente rivolta al Comune per ottenere l’accesso agli atti del procedimento e prenderne visione, sia per fini di tutela che per chiedere un eventuale permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36 TUED.
Il Comune ha negato l’accesso sul presupposto che la qualità di conduttrice non integrasse la legittimazione a richiedere l’ostensione degli atti e che, comunque, nemmeno avrebbe potuto presentare istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 TUED in assenza dell’espressa autorizzazione della proprietaria dell’immobile. Peraltro, in proposito, nel proprio riscontro il Comune aveva invitato l’istante proprio a coinvolgere nel procedimento la proprietaria.
3. La società è insorta sia contro il diniego di accesso che contro l’ordinanza di demolizione.
3.1 Il ricorso è stato articolato su sette motivi: in quelli dal quarto al settimo parte ricorrente ha affermato il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all’ingiunzione demolitoria e contestato, comunque, in via subordinata, i contenuti di merito dell’ordinanza, così rubricando le proprie censure: “4. V iolazione e falsa applicazione dei principi CEDU - Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 comma 4 bis del dpr 380 del 2001 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1256 c.c. - violazione e falsa applicazione della legge 241 del 1990 - Eccesso di potere - Sviamento; 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 241 del 1990 - violazione e falsa applicazione del testo unico ambientale - Eccesso di potere; 6. Illegittimità dell'ordinanza per sussistenza dei presupposti di sanabilità e fiscalizzazione – difetto di istruttoria e violazione del diritto di difesa per mancato accesso agli atti; 7. Violazione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto – eccesso di potere per contraddittorietà”.
Nel contempo, nei primi tre motivi di ricorso, la Società ha impugnato il diniego di accesso oppostole in data 7.1.2026 dal Comune a fronte della sua istanza presentata in data 29.12.2025, nella quale aveva chiesto, a fronte della notifica dell’ordinanza di demolizione, di ottenere documentazione riguardante i pregressi permessi conseguiti per la realizzazione dell’immobile de quo . Le doglianze sono state così rubricate “ 1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Cost. - Violazione e falsa applicazione sulla sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale; eccesso di potere - sviamento; 2. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Cost. - violazione e falsa applicazione della legge 241 del 1990 - sulla legittimazione autonoma della ricorrente; 3. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Cost. - violazione e falsa applicazione del tu 380 del 2001 - sull'esigenza difensiva e violazione dell’art. 24 l. 241/90”.
3.1 Il Comune si è costituito in giudizio difendendo la legittimità degli atti impugnati e insistendo sulla carenza di legittimazione del ricorrente a dolersi del diniego dell’istanza di accesso documentale.
3.2 All’odierna udienza cautelare, sentite le parti come da verbale in atti, dato altresì loro avviso della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm. e della sussistenza di una possibile inammissibilità parziale del ricorso, la causa è stata posta in decisione.
4. Sussistono i presupposti per la preannunciata emissione di una sentenza in forma semplificata, in ragione della manifesta fondatezza del ricorso demolitorio e della contestuale inammissibilità del ricorso avverso il diniego di accesso.
5. Il Collegio reputa che per ordine logico espositivo si debba principiare dall’esame dei motivi rivolti all’annullamento dell’atto demolitorio.
5.1 Invero, rispetto ad esso, risulta manifestamente fondata la dirimente censura di illegittimità del provvedimento, in parte qua , correlata alla mancata dimostrazione della responsabilità della ricorrente quale conduttrice che non si è dichiarata responsabile degli abusi.
5.2 Ebbene va premesso che ai sensi dell’art. 31 TUED comma i destinatari dell’ingiunzione demolitoria sono principalmente i proprietari e solo se specificamente individuati, i responsabili degli abusi. “2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”. Nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato “ Ai fini della legittimazione passiva del soggetto destinatario dell'ordine di demolizione, l'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, nell'individuare i soggetti colpiti dalle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell'abuso, considera evidentemente quale soggetto passivo della demolizione colui che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta” (Consiglio di Stato sez. VI, n.9511/2022).
5.3 Dal che consegue che nel caso di non coincidenza del proprietario con l’autore individuato dell’abuso edilizio, occorre accertare, preliminarmente, se quest’ultimo (nel caso di specie il RO) sia il soggetto responsabile degli abusi edilizi e, poi, allegare le circostanze idonee ad imputare al medesimo l’effettiva realizzazione dei contestati abusi, con una puntuale motivazione (sul punto, CGARS Sez. Cons. n. 419/2023).
Quando ricorre quest’evenienza, come nella fattispecie odierna, l’applicazione della sanzione demolitoria, pur tenendo conto del carattere vincolato del procedimento e della sufficiente motivazione attraverso la descrizione delle opere abusive e la constatazione della loro abusività ( ex plurimis , Cgars, sez. riun. del 15 marzo 2022, n. 174/2022), non può prescindere dalla puntuale individuazione ed esplicitazione dei presupposti in fatto e in diritto su cui si fonda e sostanzialmente in ordine alla effettiva responsabilità del conduttore.
Nel caso di non coincidenza del proprietario con l’autore dell’abuso edilizio occorre dunque accertare, preliminarmente, se il destinatario sia il soggetto responsabile degli abusi edilizi e, poi, allegare le circostanze idonee ad imputare al medesimo l’effettiva realizzazione dei contestati abusi, con una puntuale motivazione.
5.4 Nella fattispecie odierna l’ordinanza impugnata è stata diretta, oltre che contro la proprietaria, anche nei confronti della ricorrente quale responsabile degli abusi contestati. A dimostrazione della legittimazione passiva il Comune non ha fornito, però, ulteriori elementi, se non il riferimento alla qualità di conduttrice, risultante per tabulas , rivestita dalla ricorrente. Ma invero, come anche di recente sottolineato da precedenti in termini del Tribunale “Nemmeno rileva di per sé, in carenza di elementi di prova ulteriori, la circostanza che i ricorrenti attualmente fruiscano, quali conduttori, della medesima struttura oggetto dell’ingiunzione demolitoria ” (TAR Campania, Salerno, II Sez. n. 892/2025 ) . Difatti “Il fatto di utilizzare un’opera edilizia abusiva non può considerarsi sufficiente a fondare il titolo di responsabilità e, conseguentemente, la legittimazione passiva all'ingiunzione di demolizione, ben potendo essere l'utilizzatore un terzo completamente estraneo alla realizzazione dell'opera abusiva ed alla relativa proprietà ” (Consiglio di Stato sez. VI, n.5031/2022).
Di contro la ricorrente ha affermato di non avere alcuna responsabilità rispetto agli abusi e il Comune non ha fornito in proposito alcun elemento di segno diverso. Alcun rilievo assumono le considerazioni svolte dalla difesa comunale nella memoria difensiva, finalizzate ad affermare che la datazione delle opere dimostrerebbe la responsabilità della società ricorrente. E’ appena il caso di osservare che si tratta di considerazioni integranti un’inammissibile motivazione postuma sulle quali il Collegio non è tenuto nemmeno a soffermarsi.
5.5 Quanto sopra basta a condurre all’accoglimento, in parte qua , della domanda di annullamento, talchè l’atto va annullato lì dove diretto a ordinare la demolizione anche nei confronti della società conduttrice.
6. Il ricorso avverso il diniego di accesso è invece inammissibile per mancata notifica alla controinteressata. Come si evince dalla documentazione in atti (cfr. doc.nn. 3 e 4 prod.doc.ricorso “Integrazione richiesta accesso agli atti Soc. Agricola srl” ) il Comune, nel riscontrare l’istanza di accesso, aveva espressamente fatto riferimento alla necessità d’integrare la documentazione con la delega della controinteressata proprietaria dei locali oggetto dell’ordinanza di demolizione; ciò ne implicava, ovviamente, il necessario coinvolgimento nel procedimento. Tuttavia la ricorrente non ha coinvolto la proprietaria nel procedimento, né ha inteso notificarle il ricorso.
Ciò nonostante la controinteressata, proprietaria dell’immobile, fosse logicamente coinvolta prima ancora che immediatamente individuabile nell’atto impugnato, oltre che nel procedimento di accesso. La ricorrente, peraltro, ha espressamente precisato che il suo interesse all’ostensione non era finalizzato soltanto ad ottenere elementi utili rispetto alla proposizione del ricorso odierno, bensì anche per poter eventualmente chiedere un permesso in sanatoria. Quest’intendimento, invero, potrebbe collidere con interessi opposti della stessa controinteressata che, già per questo, avrebbe dovuto essere destinataria della notifica sia dell’istanza che, più tardi, dell’odierno ricorso. Di qui l’irrimediabile inammissibilità in parte qua del gravame
7. Conclusivamente, il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione va accolto stante la sussistenza del lamentato difetto di legittimazione passiva, non potendo la ricorrente essere qualificata come responsabile dell’abuso in assenza di un corredo dimostrativo che, nell’odierna vicenda, non risulta nemmeno accennato nell’atto impugnato; di conseguenza l’atto impugnato non può che essere annullato in parte qua .
7.1 Il ricorso avverso l’accesso è invece inammissibile per mancata notifica alla controinteressata proprietaria dei beni, ella stessa destinataria dell’ordinanza di demolizione e titolare di interessi potenzialmente contrastanti con quelli del ricorrente e come tale da qualificarsi come controinteressata, immediatamente rilevabile per tabulas dagli atti del procedimento. Di conseguenza il ricorso è per questa parte inammissibile.
8. La reciproca soccombenza conduce a disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-dichiara inammissibile l’impugnazione dell’atto di diniego espresso di accesso documentale per mancata notifica alla controinteressata, proprietaria dei beni, immediatamente rilevabile per tabulas dagli atti del procedimento;
- accoglie il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione e per l’effetto annulla, per quanto d’interesse, il provvedimento impugnato lì dove diretto anche nei confronti della società ricorrente;
- compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
RT FE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT FE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO