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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/09/2024, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
Il Tribunale Ordinario di EN , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.2988/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 9.6.2023 da:
PA
(C.F.: ) C.F._1 nato ad [...] 81031, provincia di Caserta, il 16/06/1990 e residente in Lusciano 81030, provincia di Caserta, al viale delle Margherite n. 24, quale titolare dell'omonima impresa avente P.Iva Parte_2
e sede in Aversa 81031 (Caserta), alla via Santa Lucia n. 97, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. ALFREDO SAGLIOCCO, C.F.
, PEC e presso il quale è C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato in Aversa 81031, provincia di Caserta, alla via Atellana n. 19
attore opponente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ) P.IVA_2
con sede in Zermeghedo (VI), Via Valdichiampo nr. 5 (C.F. e P. IVA:
), in persona del suo legale rappr.te pro tempore Sig.ra P.IVA_2
assistita e difesa dall'avv. Massimiliano Lamola del foro Parte_3 di EN (C.F.: ) presso lo studio del quale in C.F._3
EN, P.zza Araceli nr. 2,
convenuta opposta
1 In punto : opposizione al decreto ingiuntivo n. 800/2023
Conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER L'ATTORE OPPONENTE in via pregiudiziale, ed in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale ad emettere il provvedimento monitorio opposto, dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale civile di Napoli nord e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto per sua nullità, con ogni provvedimento anche in ordine al regolamento delle spese di lite;
in subordine, accertare e declarare l'infondatezza della pretesa creditoria posta a base del monitorio – in ragione dell'inesistenza del rapporto contrattuale dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo e della mancata esecuzione della fornitura asseritamente realizzata in favore del sig.
– e, per l'effetto, revocare il provvedimento monitorio n. 800/2023, emesso dal PA
Tribunale civile di EN in data 03/04/2023, depositato in cancelleria in data 04/04/2023 e notificato a mezzo posta in data 19/04/2023;
Condannare, in ossequio al principio della soccombenza, la al pagamento Controparte_1 delle spese e dei compensi di causa, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, I.v.a. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di non aver riscosso compensi e di essere antistatario delle spese.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA IN VIA PREGIUDIZIALE Confermare la competenza territoriale del Tribunale di EN in ordine all'avvenuta emissione del decreto ingiuntivo opposto ed al presente giudizio.- IN VIA PRELIMINARE Non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto.- NEL MERITO 1) Respingersi l'opposizione interposta e tutte le domande formulate PA
, quale titolare dalla impresa individuale recante la ditta
[...] Parte_2
acclarandosene l'infondatezza, in accoglimento del
[...] in narrativa.- 2) Confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare PA
, quale titolare dalla impresa individuale recante la ditta
[...] Parte_2
al pagamento in favore della delle somme
[...] Controparte_1 to decreto, oltre alle spese ed ac 3) In via subordinata, accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di PA
, quale titolare dalla impresa individuale recante la ditta
[...] Parte_2
all'obbligazione di corrispondere il pagamento
[...] 24.932,69= portato dalla fattura n. 12 del 14.01.2020 di e, Controparte_1 conseguentemente, condannare l'opponente al pagament tà convenuta opposta della somma di € 24.932,69=, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre alle spese ed accessori tutti di legge.- IN VIA ISTRUTTORIA: Chiedesi ammissione di prova per interpello del legale rappresentante della convenuta società nonché per testi, questi ultimi anche a prova contraria, sulle seguenti circostanze (tra parentesi viene indicato il numero del documento allegato alla comparsa di costituzione e risposta della ): CP_1
2 1) vero che a inizio Gennaio 2020 la ditta RI AF OS LL ha ordinato alla la fornitura di merce di cui alle fattura n. 12 del Controparte_1 14.01.2020 ( ivo d.d.t. n. 13 del 10.01.2020 (doc. 11), che Le si rammostrano ? 2) vero che la ha consegnato alla ditta Controparte_1 Parte_2 la mer suddetta fattura e nel
[...] rammostrano?
3) vero che la ha regolarmente emesso la fattura elettronica n. 12 Controparte_1 del 14.01.2020 ostra ?
4) vero che detta fattura è stata regolarmente inviata e consegnata alla ditta
[...]
? Parte_2 5) vero che la ha effettuato un'unica fornitura alla ditta Controparte_1 Parte_2
ovvero quella di cui alla fattura n. 12 del 14.01.2020, che Parte_2
6) vero che il suddetto ddt n. 13 del 10.01.2020 è stato sottoscritto alla voce “firma destinatario” da Lei personalmente o comunque da persona della ditta
[...] da Lei incaricata ? Parte_2 7) vero che il prezzo applicato alla fornitura di merce di cui alla fattura n. 12 del 14.01.2020, che Le si rammostra, effettuato dalla alla ditta Controparte_1 [...]
venne previamente conc i ? Parte_2 8) vero che il prezzo applicato alla fornitura di merce di cui alla fattura n. 12 del 14.01.2020, che Le si rammostra, effettuato dalla alla ditta Controparte_1 Parte_2
è quello abitualmente a ceria per Parte_2 analoghe nel periodo in cui venne effettuata la fornitura stessa ? 9) vero che il prezzo applicato alla fornitura di merce di cui alla fattura n. 12 del 14.01.2020, che Le si rammostra, effettuato dalla alla ditta Controparte_1 [...]
è quello in uso nel settore conciario nel periodo in cui venne Parte_2 sa ? 10) vero che la comunicazione pec del 05.10.2021 della Parte_2 inviata al legale della , che Le si rammostra (doc. 07), nella
[...] Controparte_1
ditta comunicava di versare in gravissime Parte_2 difficoltà econ 19 e che avrebbe provveduto al più presto al pagamento, era riferita alla fornitura di cui alla fattura n. 12 del 14.01.2020 e rispettivo d.d.t. n. 13 del 10.01.2020, che Le si rammostrano? 11) vero che detta pec è stata inviata alla da Lei personalmente o Controparte_1 comunque da persona della ditta da Lei incaricata? Parte_2 Si indicano a testi:
1) Sig. res. in BE (VI; Testimone_1
2) Sig. , res. in IG (VI); Testimone_2
3) Sig. , res. in Chiampo.- Testimone_3 Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori legge.-
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.)
Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 800/2023 , che gli ingiungeva di pagare, in favore della la somma di €.24.932,69 oltre interessi e spese , a titolo di Controparte_1 prezzo delle merci di cui alla fattura n. 14/2020 del 14/01/2020.
3 L'attore opponente eccepiva preliminarmente l' incompetenza per territorio di questo tribunale, affermando la competenza territoriale del Tribunale di NAPOLI NORD IN AVERSA ai sensi dell'art. 19 cpc, stante l'inesistenza di qualsivoglia contratto di fornitura tra le parti, ovvero di altro titolo negoziale, così come di alcun ordinativo per la fattura n. 12 del 14/01/2020, da cui la natura controversa ed illiquida, oltreché inesigibile, della pretesa. Affermava che la fattura n. 12 del 14/01/2020 versata in atti non era mai stata ricevuta e così neppure registrata in contabilità; né risulta dagli atti del giudizio il diverso luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione dedotta in giudizio od il diverso luogo in cui l'obbligazione si sarebbe dovuta eseguire. Nel merito eccepiva l'inesistenza del rapporto contrattuale presupposto, affermando che la merce indicata nella fattura n. 12 del 14/01/2020, in forza della quale era stato richiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio, non era stata mai consegnata. Sosteneva altresì, il mancato ricevimento dei D.D.T., e affermava di non avere “mai riconosciuto il predetto debito con la mentovata comunicazione del 05/10/2021, che si disconosce a tutti gli effetti e conseguenze di legge la paternità…. Il sig. si riserva espressamente sin d'ora – laddove venissero PA prodotti gli originali – di disconoscere le sottoscrizioni apposte sul mentovato D.D.T. 13 del 10/01/2020, che comunque sin d'ora disconosce come apocrife e comunque in nessun modo al medesimo riconducibile.” Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nulla essendo dovuto a
. Controparte_1
Parte convenuta-opposta, costituitasi, replicava: che EN era competente come domicilio del creditore-venditore, a nulla rilevando la mancanza di un contratto scritto atteso che nella pratica dei rapporti commerciali di pellame non vi si ricorre se non raramente;
che aveva ricevuto la fornitura e la fattura e non le aveva Parte_2 mai contestate;
che, anzi, a fronte delle diffide di pagamento inviate dal legale di con pec del 10.09.2021 e del 28.09.2021 , aveva Controparte_1 Parte_2 replicato con propria pec del 05.10.2021 inviata al difensore di Controparte_1
(doc. 07) affermando testualmente :
“siamo qui ad informarvi che la ditta è in serissime difficoltà PA economiche dovute alla situazione Covid 19. Siamo ancora in contatto con la conceria che anch'essa riporta sollecitazioni continue. Come è già stato CP_1 più volte comunicato alla conceria, provvederemo al più presto al pagamento”. Tale pagamento, tuttavia non era mai pervenuto, nonostante i successivi solleciti del difensore (v. pec del 17.02.2022, racc.a.r. del 24.02.2022, racc.a.r. del 17.05.2022, docc. 08, 09, 10). Effettuava ulteriore produzione documentale e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza il g.i. rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedeva al decreto opposto la provvisoria esecutività.
4 Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, atteso che parte attrice opponente non ha contestato la competenza del Tribunale di EN sotto tutti i profili, come necessario per costante giurisprudenza, prendendo in considerazione tutti i possibili fori alternativi (cfr. Cass. 21989/21; 24632/20), e atteso che il foro di EN è competente quale forum destinatae solutionis ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cpc e 1182 co. III c.c, e ai sensi dell'art. 1498 c.c.. Va osservato che parte attrice opponente ha effettuato un disconoscimento del tutto generico, sia delle copie rispetto agli originali, sia delle sottoscrizioni apposte al DDT di consegna della merce, mentre costante giurisprudenza richiede che il disconoscimento sia specifico, ossia che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali rispetto al documento originale o alla sottoscrizione autentica (Cass.Sez. 5 -
Sentenza n. 16557 del 20/06/2019 Sez. 6 - 1, Sentenza n. 13425 del 13/06/2014 ).
A fronte di un inefficace disconoscimento, non è necessaria l'istanza di verificazione della parte che intenda avvalersi dei documenti prodotti. Va altresì osservato che dopo la produzione da parte della convenuta, in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta, della stampa cartacea dell'originale della fattura elettronica e del relativo file in xml, contenente la descrizione analitica del ddt 10.1.2020 (doc.11) l'opponente non ne ha contestato nella prima successiva difesa la conformità all'originale . Né ha contestato la riconducibilità a sé dell'account di posta elettronica certificata da cui proveniva il riconoscimento di debito del
5.10.2021 (doc.7). In tale comunicazione via PEC la ditta PA rispondendo alle precedenti intimazioni di pagamento del legale di , Controparte_1
e ammettendo che anche dalla erano arrivate “sollecitazioni continue”, CP_1 adduceva difficoltà dovute al Covid e prometteva il pagamento della fattura, pagamento intimato dall'avvocato con le precedenti PEC del 10.9.2021(doc.5) e 28.9.2021 (doc.6) Inoltre parte convenuta ha prodotto, sempre in allegato alla comparsa di costituzione e senza incontrare contestazione- stampa della schermata video del software della conceria estratta dal relativo cassetto fiscale riferita alla fattura della conceria a del 2020 (doc. 19), dalla quale si evince che la fattura in questione è Parte_2 stata regolarmente emessa e ricevuta da e il relativo file in formato xml di Parte_2 detta fattura (doc. 20). Quindi la fattura elettronica del 14.1.2020 era stata regolarmente consegnata tramite SDI ed era stata ricevuta il 15.1.2020 , peraltro prima dell'inizio della pandemia da Covid, e non era mai stata contestata da
Nel 2021 l'odierno attore aveva promesso, con comunicazione via PEC, il Parte_2 pagamento della fattura , adducendo difficoltà economiche, ma senza negare di avere ricevuto la merce e senza sollevare contestazione alcuna. Solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo nel 2023 il debitore ha proposto la presente opposizione che, per le ragioni sopra viste, deve ritenersi infondata e va rigettata.
5 Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e n. 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) rigetta l'opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 800 /2023 D.Ing.;
2) condanna l'attore opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 5077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in EN il 12.9.2024 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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