Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00568/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2025, proposto da
ET Sharma, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Franco De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio sulla richiesta del 10.05.2025 diretta ad ottenere la convocazione delle parti ai sensi dell’art. 42 co. 4. D.L. 73/22 per la formalizzazione della proposta di lavoro giusta nulla osta prot. P-SA/L/Q/2023/115602 ovvero dell'accertamento dell’impossibilità di stipula per cessazione attività di impresa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Matera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. PA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 21/7/2025, il deducente – migrante, titolare di un visto d’ingresso per lavoro stagionale in Italia ed interessato alla stipula di un contratto di soggiorno ex art. 5- bis del D.L. n. 286/1998 - ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’intimata Amministrazione sulla richiesta, datata 10/5/2025, diretta ad ottenere la convocazione del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 42, co. 4, del D.L. n. 73/2022, per la formalizzazione della proposta di lavoro (giusta nulla osta prot. p-sa/l/q/2023/115602) ovvero per l'accertamento dell’impossibilità di stipula per cessazione attività di impresa, nonché per il contestuale rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione.
2. Si è costituito in giudizio, per resistere al gravame, il Ministro dell’Interno, il quale ne ha evidenziato l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza, considerato che alla predetta istanza l’Amministrazione avrebbe fornito riscontro con nota del 29/7/2025.
3. Con ordinanza n. 84 dell’11/9/2025 è stata respinta la domanda cautelare proposta congiuntamente al ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 3/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Ed invero, vi è evidenza in atti che l’intimata Amministrazione ha riscontrato (negativamente) l’istanza per cui è causa con nota del 29/7/2025; circostanza già esposta nella richiamata ordinanza cautelare.
A tale atto va riconosciuta natura provvedimentale, trattandosi di determinazione chiaramente espressiva della definitiva volizione dell’Amministrazione in merito all’istanza in questione, nel senso della sua inaccoglibilità; ciò per le ragioni ivi esposte, pure condivisibili, in punto di esistenza di preclusioni de iure alla possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro nella procedura di regolarizzazione della posizione lavorativa del ricorrente o di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Detta inoppugnata determinazione, sopraggiunta in corso di causa, è idonea a far cessare la situazione di inerzia contestata nel ricorso e, contestualmente, a regolare in modo definitivo il rapporto giuridico-amministrativo in evidenza, determinando conseguentemente la sopravvenuta carenza di interesse all’ulteriore coltivazione del gravame, dal cui eventuale accoglimento l’interessato non ricaverebbe alcuna utilità.
Né assumono rilevanza, in questa sede, le contestazioni avverso tale determinazione amministrativa, variamente esposte nella memoria conclusionale del ricorrente (non notificata), siccome irritualmente e tardivamente sollevate (non essendo refluite in una tempestiva e formale impugnazione).
6. In ragione della particolarità del caso, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST LE, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
PA MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA MA | ST LE |
IL SEGRETARIO