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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 17/10/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 913/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 913/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
D'EL OB, con domicilio eletto in Orsogna (CH), Via Trento e
Trieste n. 59 presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
TI TE, con domicilio eletto in VIA DEI BOSSI 6 MILANO presso il difensore.
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
GI IO, con domicilio eletto in VIA DARDANELLI 13 ROMA presso il difensore avv. GI IO
TE AT
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 20 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del CP_1
in ordine alla produzione del sinistro verificatosi in data
[...]
23.04.2022 e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 16.104,69 comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
II) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito:
rigettare ogni domanda formulata dalla sig.ra con l'atto di citazione Pt_1 in data 7 novembre 2022 e, per l'effetto, mandare integralmente assolto il da ogni pretesa avanzata dall'attrice in quanto del tutto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni dedotte negli atti e nelle note di trattazione scritta depositati nel corso del presente giudizio, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, oltre che non provata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;
In via subordinata:
per il caso di accoglimento, anche parziale, di qualsivoglia pretesa avanzata dalla sig.ra accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa, se Pt_1
pagina 2 di 20 provato, è imputabile esclusivamente ad e, per l'effetto, Controparte_2 condannare quest'ultima a tenere indenne il da Controparte_1 qualunque conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli e a corrispondere direttamente all'attrice le somme eventualmente liquidate in suo favore dall'Ill.mo Tribunale adito;
In via di ulteriore subordine:
nell'eventualità in cui il Giudice dovesse disporre, ai sensi dell'art. 107
c.p.c., in quanto terzi cui è comune la causa, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di EL e/o TE e in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda della sig.ra accertare e dichiarare Pt_1 che l'evento per cui è causa è imputabile esclusivamente a EL e/o
TE e, per l'effetto, condannare queste ultime, in via esclusiva o in solido con a tenere indenne il da Controparte_2 Controparte_1 qualunque conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli e a corrispondere direttamente all'attrice le somme eventualmente liquidate in suo favore dall'Ill.mo Tribunale adito;
In ogni caso:
con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
CONCLUSIONI DEL TE PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, contrariis reiectis
- Estromettere stante l'evidente carenza di legittima Controparte_3 passiva, non essendo né proprietà del pozzetto ammalorato né tenuta alla sua custodia e manutenzione, con condanna del al Controparte_1 pagamento delle spese di lite;
pagina 3 di 20 - nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della precedente domanda, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto anche ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c.;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria avversaria, gradare la responsabilità di
[...] in ragione delle responsabilità imputabili rispettivamente alla CP_2 danneggiata, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., e al CP_1 convenuto.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La sig.ra ha citato in giudizio il Parte_1 Controparte_1 per sentire accogliere nei suoi confronti la domanda riportata in punto di conclusioni.
Ha premesso che il 23/4/22 alle ore 13.30 circa, aveva parcheggiato la propria vettura in Via Bellisario all'altezza del civico n.12, e nello scende dalla stessa, era caduta inciampando in un tombino posto a dislivello rispetto all'asfalto circostante, la cui sconnessione non era visibile perché coperta da foglie e detriti di vario genere nei giorni successivi si è recata presso il locale nosocomio che diagnosticò “Esiti trauma distorsivo- contusivo ginocchio sn con frattura dell'Emipiatto Tibiale esterno RMN evidente”; gli esiti dell'occorso sono stati diagnosticati dal consulente di parte in “postumi permanenti quantificabili nella misura del 7%” oltre ad una inabilità temporanea parziale al 75 % in capo alla Sig.ra Parte_1 decorrente dal giorno dell'incidente (id est: giorni 20), una inabilità parziale al 50% (id est 50 giorni), al 25% (id est 50 giorni)
pagina 4 di 20 Il si è costituito ed ha eccepito il difetto della condizione di CP_1 procedibilità della negoziazione assistita, ha sostenuto la carenza di legittimazione passiva deducendo la responsabilità di che CP_4 nell'area aveva eseguito lavori di realizzazione di infrastrutture interrate per telecomunicazioni in fibra ottica, con conseguente obbligo di ripristino, e chiedendo di esserne autorizzata alla chiamata in causa. Sulla dinamica ha eccepito l'assenza della caratteristica dell'insidia non prevedibile riconducendo l'occorso alla negligenza del danneggiato, dop avere richiamato la conformazione dei luoghi evincibile dalla documentazione fotografica allegata dall'attrice, oltre a richiamare la circostanza che la stessa risiede a breve distanza dal luogo della caduta;
ha contestato la domanda anche in rodine agli esiti della caduta ed alla conseguente quantificazione dell'ammontare risarcitorio.
All'udienza di comparizione è stato disposto l'avvio della negoziazione assistita ed autorizzata la chiamata del terzo.
si è costituita contestando la propria legittimazione CP_2 passiva, il tombino indicato dall'attrice come determinante la caduta non era stato realizzato da ma da altro operatore, ed i lavori di CP_2 CP_2 avevano interessato il lato opposto della carreggiata , dove essa
[...] aveva alloggiato un tombino realizzato a regola d'arte. Nel merito ha contrastato la domanda di manleva articolata dal deducendo che CP_1 questo non aveva allegato prova documentale dell'intervenuta pattuizione di clausole di tale contenuto, che l'area interessata dall'occorso era individuabile mediante sopralluogo e che la stessa, alò termine dei lavori era tornata sotto la custodia del comune
Il giudizio è stato istruito secondo le istanze di prova orale regolate dall'ordinanza istruttoria del 08/01/2024 e dalla successiva ctu medico pagina 5 di 20 legale.
All'esito, è stato rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 9/6/25, tenuta mediante trattazione scritta e trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc
DIRITTO
I. Oggetto della presente controversia è l'accertamento della responsabilità del nella determinazione del Controparte_1 danno subito da parte attrice, che ha dedotto di essere caduta per causa del dislivello esistente tra il coperchio di un tombino e l'asfalto circostante, in corrispondenza del civico 12 di Via Bellisario di riportando le lesioni di cui alla documentazione medica CP_1 versata in atti.
II. Il ha contestato la propria responsabilità ed imputato CP_1
l'evento alla condotta della danneggiata ed ha sostenuto la responsabilità di per l'inesatto ripristino dei luoghi al CP_2 termine dei lavori eseguiti sul posto.
III. Deve quindi in primo luogo riconoscersi la corretta individuazione del contraddittore da parte dell'attrice, che agisce nei confronti del custode ai sensi dell'art. 2051 CC, qualità che permane in capo al seppure in correlazione con l'esecuzione di lavori da parte CP_1 di posto che il soggetto che esercita effettivi poteri di CP_2 controllo sulla res rimane tale anche ove abbia affidato ad un terzo la manutenzione dell'area , oltre che per il fatto stesso di averla affidata.
IV. Al riguardo risulta sancito che “in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione dn appalto, bisogna distinguere tra i danni
pagina 6 di 20 derivanti dalla attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; … per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell'art.
2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi il caso fortuito” (Cass. 28/09/2018, n. 23442 e Cass.
17/03/2021, n. 7553).
V. D'altro canto, rileva che l'occorso si è verificato non durante l'esecuzione dei lavori da parte di ma dopo la loro CP_2 riconsegna, cioè in un momento in cui l'area interessata era certamente tornata nella custodia dell' convenuto proprietario CP_5 della strada.
VI. La fattispecie, quindi, va certamente inquadrata nel perimetro della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art.2051 c.c.. escludendo la riconducibilità al criterio generale della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
VII. Al riguardo è ormai pacifica l'applicabilità della responsabilità per danni da cosa in custodia alla Pubblica Amministrazione per i beni soggetti ad uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, mentre restano escluse le ipotesi in cui sul bene non sia possibile – per la ragguardevole estensione di esso e per le sue modalità d'uso pagina 7 di 20 – un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Corte cost. n.156/1999) e mantenendo il carattere della demanialità, assieme all'estensione del bene medesimo, soltanto la funzione di circostanza sintomatica dell'impossibilità della custodia (Cass. civ. 5669/2010).
VIII. In tema di responsabilità specifica del custode, la Suprema Corte ha chiarito che "la presunzione di responsabilità non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 c.c."
(ex multis, Cass. civ. sentenza n. 9546/2010).
IX. Quindi in ambito di accertamento della responsabilità della P.A. per il risarcimento dei danni derivanti da beni in custodia la disciplina dell'art. 2051 c.c. resta esclusa solo ove si accerti la concreta impossibilità dell'effettiva custodia sul bene pubblico;
in tale, diverso, caso l'ente pubblico risponderà in via aquiliana dei danni subiti dall'utente in forza della regola generale di cui all'art. 2043 c.c..
Peraltro, spetta in entrambi i casi al danneggiato fornire la prova del nesso eziologico tra causa ed evento, ovvero tra esistenza dell'insidia e caduta determinata da tale insidia.
X. Segnatamente, affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni rivenienti da detti beni, deve tenersi in considerazione non solo l'estensione di tali beni pagina 8 di 20 o la possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto la causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno: infatti, da un lato, se quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo),
l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione – sulla quale incombe il relativo onere – dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (o dalla stessa vittima), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 c.c. (Cass. civ., Sez. III,
06/06/2008, n. 15042).
XI. Ora, con specifico riguardo al caso odierno, in cui si discute della caduta del pedone in corrispondenza di un dislivello esistente tra il coperchio di un tombino e la stratificazione del manto stradale asfaltato non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che tale conformazione possa determinare la caduta del passante) e inevitabile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente agli utenti della strada); deve, allora, ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo ad interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano.
XII. E' acclarato che il sinistro nel quale è rimasta coinvolta l'attrice si è verificato in condizioni di visibilità adeguate in relazione all'orario pagina 9 di 20 (13:30, circa) sia per la stagione (l'occorso è del 23/04/2022).
XIII. Nel frangente, l'attrice era scesa dalla propria auto dopo averla parcheggiata in prossimità del civico 12 di via Bellisario;
non sono emersi elementi tali da poter qualificare un comportamento particolarmente anomalo dell'attrice, posto che entrambi i testi riferiscono che l'attrice è caduta dopo essere scesa dal posto di guida della propria autovettura e mentre si stava apprestando ad aprire la portiera posteriore destra. Dopo di che riconoscono il tombino nelle foto allegate dall'attrice e ne confermano la corrispondenza alle raffigurazioni fotografiche quanto alle condizioni di presenza di fogliame al di sopra del coperchio.
XIV. In disparte dalla considerazione che entrambi i testi sono legati da vincoli di parentela stretta con la danneggiata (madre e cugina) pertanto le loro deposizioni vanno prudentemente valutate. Si deve considerare che le loro affermazioni possono essere ricondotte a termini oggettivi nella misura in cui riferiscono di aver visto la attrice cadere mentre si apprestava ad aprire la porta del veicolo, e di avere riconosciuto il tombino in quello raffigurato nelle foto allegate in atti dalla parte attrice;
viene inoltre riferito che il tombino a causa del vento forte presente quel giorno era coperto di foglie
XV. L'esistenza del dislivello è provata dalla documentazione fotografica prodotta da cui si vede che il coperchio del tombino è posto ad un livello inferiore rispetto al circostante asfalto.
XVI. Tuttavia nessuno dei testi riferisce di avere visto il momento dell'inciampo dell'attrice nel tombino, e questo induce a concludere in termini solo probabilistici, comunque credibili, circa la corrispondenza dell'evento con quanto riferito dall'attrice, data la pagina 10 di 20 corrispondenza del punto di caduta con la posizione del tombino.
XVII. Nel caso di specie l'attenzione va posta sulla conformazione dei luoghi: il tombino che l'attrice indica come causa della caduta è posto in corrispondenza di un'area di parcheggio. Le foto allegate dall'attrice evidenziano il dislivello esistente tra coperchio e asfalto circostante, ma non permettono di avere una visuale completa, che meglio si ottiene dalla visione delle foto allegate dalla convenuta in particolare dalle raffigurazioni contenute nel corpo CP_2 della comparsa di costituzione, in particolare alla pag. 4, da cui ril tombino in questione risulta evidente e ben visibile anche il dislivello.
XVIII. La presenza di fogliame, riferita dall'attrice, confermata dei suoi testi e dalle foto allegate, non porta a conclusione diversa, perché non è idonea a rendere non percepibile l'esistenza di questo dislivello, anzi per il vero, l'accumulo di foglie raffigurato nelle foto allegate dall'attrice, circoscritto al di sopra del coperchio e non presente sull'asfalto circostante, più che mascherare il dislivello, ancor più lo evidenzia, dato che esso è risultato idoneo a contenere il fogliame pur in presenza del forte vento che l'attrice riferisce nella descrizione delle condizioni meteo del giorno.
XIX. Deve inoltre considerarsi che il danno descritto dall'attrice non può ricondursi a dinamismo interno alla res, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento che la giurisprudenza esemplifica nello scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e che nel caso specifico potrebbe individuarsi nel cedimento del tombino all'atto del passaggio al di sopra di esso, ma richiede che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte. In tal caso pagina 11 di 20 per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (Sez. 3,
Sentenza n. 2660 del 05/02/2013).
XX. Tale situazione di obiettiva ed intrinseca pericolosità non si ravvede nella conformazione del sito descritta e confermata dall'istruttoria, che deve invece ritenersi facilmente visibile ed evitabile da parte di chiunque procedesse con un minimo di attenzione, sia all'atto del passaggio pedonale, tanto più nel caso di specie, dove tale passaggio pedonale era stato necessariamente preceduto dalla manovra di avvicinamento e parcheggio, ed il tombino posto in tangenza ad una delle strisce bianche di delimitazione del parcheggio, poteva essere scorto anche nell'eseguire tale manovra
XXI. Ne risulta la condizione di visibilità dell'area di transito.
XXII. Posto dunque, per le premesse sopra esaminate, che nel caso di specie si verte nell'ambito di responsabilità oggettiva ex art. 2051
c.c. deve essere esaminata la rilevanza causale della condotta della danneggiata principale, se qualificabile come imprudente ed addirittura assorbente, in ordine alla causazione del sinistro perché tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, che
è un fatto idoneo ad escludere la responsabilità del custode, in quanto dotato di efficacia causale determinante rispetto alla produzione dell'evento e non evitabile, tenuto conto delle modalità che in concreto caratterizzano l'attività del custode' (Cass. Civ., Sez.
Terza, Sentenza n.13005 del 23 giugno 2016).
XXIII. Questo fattore attiene non già, o meglio, non solo ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento,
pagina 12 di 20 riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, che rechi i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità.
XXIV. Il caso fortuito va inteso nel senso più ampio comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. n. 1279/2008, Cass.
n. 24739/2007, Cass. n. 5326/2005, Cass. n. 11264/1995, Cass. n.
1947/1994), e porta ad escludere il nesso causale quando consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
XXV. L'utente è, quindi, esclusivo responsabile del fatto se provoca l'incidente con la propria condotta, se ha agito in maniera anomala e
'quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro' (Cass.
Ord. 2345/2019; Cass. Ord. 9315/2019), per cui 'elide il nesso di causalità tra la cosa e l'evento una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o 'normale', corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod plerumque accidit' (Cass. Civ. Del 29 luglio pagina 13 di 20 2016 n. 15761/2016).
XXVI. Più recentemente la Cassazione, con ordinanza n. 4035/2021 ha statuito che "In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art.1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno".
XXVII. Ne consegue, in sintesi, che la valutazione della prevedibilità dell'evento deve essere effettuata con riferimento alla situazione concreta ed alla posizione del custode, che non risponde solo in caso di condotta imprevedibile e non evitabile, per cui non può reputarsi sufficiente ad integrare il caso fortuito la presenza di elementi colposi rinvenibili nella condotta della danneggiata ove gli stessi non si traducano in un evento che non poteva essere previsto.
XXVIII. La condotta della danneggiata nel caso di specie non trova spazio all'interno del paradigma dell'art.2051 c.c., e la violazione del dovere di diligenza non vale ad integrare il caso fortuito e ad escludere l'an del risarcimento dell'utente rilevando, invece, con riferimento alla diversa ipotesi, non contemplata in appello, della graduazione del quantum ex art. 1127 c.c.
pagina 14 di 20 XXIX. Solo quando la condotta dell'utente sia consistita nell'uso imprevedibile del bene demaniale o in un affidamento soggettivo anomalo può configurarsi l'esistenza di una sua condotta colposa idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (il sinistro), potendosi individuare in essa l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro, ma questo carattere non è ravvisabile nella condotta tenuta dall'attrice: infatti non può dirsi che la condotta dell'utente non fosse prevedibile, ben potendo l'ente aver noto che il dislivello destinato all'uso promiscuo del parcheggio veicolare e transito pedonale, da individuarsi principalmente nelle fasi di salita e discesa dal veicolo, e da ritenere talora disagiato dalla vicinanza di altri veicoli parcheggiati potenzialmente idoneo a limitare il raggio di apertura delle portiere,
l'area di transito del pedone e la effettiva visibilità della sconnessione che nel caso di specie si collocherebbe nello spazio tra due veicoli affiancati in parcheggio, sia elemento idoneo a provocare la caduta dell'utente, e non può d'altro canto ravvisarsi l'efficienza causale del comportamento, quand'anche connotato da carattere d'imprudenza a determinare autonomamente il danno, interrompendo il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso così da escludere in toto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla manutenzione della strada.
XXX. La valutazione di quanto sopra va effettuata, naturalmente, in relazione al tipo di bene ed all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle peculiari condizioni di luogo e di tempo dell'occorso, e nel caso di specie non si rinviene alcun elemento per ritenere che l'attrice abbia nella circostanza fruito del bene tenendo una condotta pagina 15 di 20 anomala o improvvida al punto tale da costituire la ragione causale esclusiva dell'evento.
XXXI. Sul piano dell'onere probatorio in capo al custode resta allora non soddisfatto l'onere di fornire la prova dell'imputabilità dell'evento al caso fortuito dimostrando l'esistenza di un fatto estraneo alla sfera di custodia, e dotato di impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità ed eccezionalità (Cass., Sent. n. 5910/11): infatti l'Ente non ha dimostrato l'esistenza della colpa esclusiva propria della danneggiata idonea ad interrompere il suddetto nesso (Cass.
1.2.2018 n. 2482) limitandosi ad affermare che la stessa ben avrebbe potuto prestare attenzione o evitare il transito in quel posto che ella ben conosceva e che l'infortunio si è verificato in condizioni di visibilità.
XXXII. Tale giustificazione non può far venir meno in toto la responsabilità dell'Ente su cui incombe l'obbligo di manutenere le strade e i marciapiedi in modo tale da poter prevenire possibili incidenti. Nel caso di specie il non ha dimostrato di aver adottato le CP_1 minime cautele necessarie a segnalare la situazione di potenziale pericolo, attenualrla o eliminarla, né è possibile accedere alla tesi dell'esclusiva responsabilità dell'attrice. D'altro canto neppure giova il richiamo all'operato della Posto che ad esso non è CP_2 conseguita una esatta individuazione delle opere svolte dal terzo chiamato idonea a contrastare quanto risulta dai documenti di quest'ultimo da cui si evince che il lavori eseguiti hanno interessato il lato di Via Bellisario opposto al teatro della caduta
XXXIII. La relazione allegata dal è troppo sintetica per poter fornire CP_1 elementi discordanti dalle presenti conclusioni, perché si limita a pagina 16 di 20 ricondurre lo stato dei luoghi all'operato di Tuttavia dalle CP_2 foto e dagli schemi grafici allegati risulta che il tracciato realizzato da
Open fiber si trova dal lato opposto della strada, oltre a risultare completato con asfalto a livello radente i tombini allocati, la cui diversa colorazione, più scura, evidenzia la più recente stesura rispetto alla restante parte della strada. Di contro, quanto al tombino in contesa, risulta evidente che il dislivello costituisce il risultato di una o più sovrapposizioni di asfalto nel corso del tempo, operata senza la previa rimozione dello strato preesistente, onde la condizione dei luoghi è imputabile all'ente proprietario.
XXXIV. Alla luce di quanto esposto deve ritenersi che, soddisfatto dall'attrice il proprio onere probatorio sul nesso di causalità tra cosa e danno, il convenuto non abbia provato il caso fortuito che richiede l'accertamento di una condotta colposa o dolosa da parte del danneggiato che concreti un uso improprio della cosa e che per la sua evidente pericolosità e obbiettiva imprevedibilità è tale da interrompere il nesso di causalità giuridico predetto ex art.41 cp.
(Cass. Sez. III n.20334/2004). Si osserva che nel caso concreto è certamente ravvisabile una condotta disattenta della danneggiata per le descritte circostanze di verificazione dell'evento. Una condotta più circospetta avrebbe consentito quanto meno di ridurre la rovinosità della caduta e l'entità delle lesioni. Si tratta tuttavia di condotta disattenta rilevante solo ai fini dell'applicazione dell'art.1227 cc.
XXXV. Ne consegue, per le suesposte ragioni, che ai sensi dell'art. 1227 c.c. può ben essere ascritta a ciascuna delle parti una parte di responsabilità. L'amministrazione convenuta va quindi ritenuta responsabile civilmente dei danni subiti dall'attrice. Ritenuto il pagina 17 di 20 concorso di colpa dell'attrice per i motivi esposti l'importo del risarcimento deve essere ridotto in misura che appare congrua in relazione alla gravità della concorrente colpa e delle sue conseguenze pari al 50%.
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XXXVI. Non può accogliersi la richiesta avanzata dal nei confronti di CP_1
posto che la documentazione allegata, come in CP_2 precedenza rilevato, non consente di individuare la terza chiamata come soggetto che abbia effettivamente operato sul tombino indicato dall'attrice, né prova la intervenuta modifica, da parte di quest'ultima, dello stato dei luoghi all'epoca di restituzione del cantiere rispetto alla presa in consegna dei lavori.
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XXXVII. Passando alla quantificazione del danno, il ctu. ha confermato la natura delle lesioni riportate dalla attrice consistite in trauma distorsivo ginocchio sinistro con frattura composta emipiatto tibiale esterno RMN evidente (classificazione Schatzker tipo 1); distrazione del LCE”. Sono postumi permanenti, consistenti in sfumata lassità articolare ed esiti dolorosi in sede della pregressa frattura” con I.P. pari al 2,5%, ITP al 75% per giorni 20 e ITP al 50% per giorni 20, ed al 25% per giorni 80.
XXXVIII. Applicando le tabelle del Tribunale di Milano il danno vanno riconosciute le seguenti voci risarcitorie:
Danno biologico permanente (età 46 anni, 2,5%) • Valore base per punto: € 901,00 • Importo: € 2.252,50 Inabilità temporanea: • 20 gg al
75% = € 45,48/giorno = € 909,60 • 20 gg al 50% = € 30,32/giorno = €
pagina 18 di 20 606,40 • 80 gg al 25% = € 15,16/giorno = € 1.212,80 Totale ITT: €
2.728,80 Danno morale (1/3 del danno biologico totale) • 1/3 di (€
2.252,50 + € 2.728,80) ≈ € 1.660,44 Spese mediche documentate: •
€ 773,46 Totale danno risarcibile: • € 2.252,50 + € 2.728,80 + €
1.660,44 + € 773,46 = € 7.415,20
applicando le tabelle vigenti al momento della liquidazione (cioè della decisione della causa o dell'accordo stragiudiziale Cass. n.
19229/2022 e pronunce successive), le quali sono già aggiornate agli indici ISTAT all'importo liquidato non si aggiunge la rivalutazione
Complessivamente vanno riconosciuti all'attrice in ragione del 50% di responsabilità ex art.1227 c.c., € 3.707,60
XXXIX. Le spese seguono la soccombenza ed il conseguente riparto;
esse sono liquidate per l'intero sulla, base dell'importo riconosciuto
Fase studio 425
Fase introduttiva 425
Fase istruttoria - trattazione 851
Fase decisionale 851
Le spese di CTU vanno ripartite in pari misura
XL. Per la liquidazione delle spese tra convenuto e terzo chiamato deve tenersi a riferimento non il criterio della soccombenza, parziale, dell'attrice rispetto alla domanda principale (da cui scaturirebbe l'obbligo dell'attrice di rimborsare il 50% delle spese al terzo chiamato), bensì il rilevo di soccombenza del rispetto alla CP_1 chiamata in manleva della CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina 19 di 20 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la responsabilità concorrente e paritaria dell'attrice e del convenuto nelle causazioni dell'infortunio Controparte_1 occorso all'attrice il giorno 22/04/2022 in;
CP_1
2. Condanna il a risarcire all'attrice l'importo di Controparte_1
€ 3.707,60, oltre interessi dalla pronuncia al saldo
3. Condanna il a rimborsare all'attrice il 50% delle Controparte_1 spese di lite, che liquida per l'intero in € 125,00 per esborsi,
€ 2.552,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA, ed al terzo chiamato le spese di lite, che liquida CP_2 per l'intero in € 125,00 per esborsi, € 2.552,00 per compensi, oltre 15
% per spese generali, oltre CPA ed IVA.
4. Pone definitivamente a carico dell'attrice e della convenuta in ragione del 50% ciascuna e con solidarietà esterna nei confronti del C.T.U. il compenso liquidato in favore di quest'ultimo con decreto del
28/01/2025
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 16 ottobre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 913/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
D'EL OB, con domicilio eletto in Orsogna (CH), Via Trento e
Trieste n. 59 presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
TI TE, con domicilio eletto in VIA DEI BOSSI 6 MILANO presso il difensore.
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
GI IO, con domicilio eletto in VIA DARDANELLI 13 ROMA presso il difensore avv. GI IO
TE AT
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 20 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del CP_1
in ordine alla produzione del sinistro verificatosi in data
[...]
23.04.2022 e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 16.104,69 comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
II) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito:
rigettare ogni domanda formulata dalla sig.ra con l'atto di citazione Pt_1 in data 7 novembre 2022 e, per l'effetto, mandare integralmente assolto il da ogni pretesa avanzata dall'attrice in quanto del tutto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni dedotte negli atti e nelle note di trattazione scritta depositati nel corso del presente giudizio, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, oltre che non provata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;
In via subordinata:
per il caso di accoglimento, anche parziale, di qualsivoglia pretesa avanzata dalla sig.ra accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa, se Pt_1
pagina 2 di 20 provato, è imputabile esclusivamente ad e, per l'effetto, Controparte_2 condannare quest'ultima a tenere indenne il da Controparte_1 qualunque conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli e a corrispondere direttamente all'attrice le somme eventualmente liquidate in suo favore dall'Ill.mo Tribunale adito;
In via di ulteriore subordine:
nell'eventualità in cui il Giudice dovesse disporre, ai sensi dell'art. 107
c.p.c., in quanto terzi cui è comune la causa, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di EL e/o TE e in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda della sig.ra accertare e dichiarare Pt_1 che l'evento per cui è causa è imputabile esclusivamente a EL e/o
TE e, per l'effetto, condannare queste ultime, in via esclusiva o in solido con a tenere indenne il da Controparte_2 Controparte_1 qualunque conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli e a corrispondere direttamente all'attrice le somme eventualmente liquidate in suo favore dall'Ill.mo Tribunale adito;
In ogni caso:
con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
CONCLUSIONI DEL TE PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, contrariis reiectis
- Estromettere stante l'evidente carenza di legittima Controparte_3 passiva, non essendo né proprietà del pozzetto ammalorato né tenuta alla sua custodia e manutenzione, con condanna del al Controparte_1 pagamento delle spese di lite;
pagina 3 di 20 - nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della precedente domanda, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto anche ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c.;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria avversaria, gradare la responsabilità di
[...] in ragione delle responsabilità imputabili rispettivamente alla CP_2 danneggiata, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., e al CP_1 convenuto.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La sig.ra ha citato in giudizio il Parte_1 Controparte_1 per sentire accogliere nei suoi confronti la domanda riportata in punto di conclusioni.
Ha premesso che il 23/4/22 alle ore 13.30 circa, aveva parcheggiato la propria vettura in Via Bellisario all'altezza del civico n.12, e nello scende dalla stessa, era caduta inciampando in un tombino posto a dislivello rispetto all'asfalto circostante, la cui sconnessione non era visibile perché coperta da foglie e detriti di vario genere nei giorni successivi si è recata presso il locale nosocomio che diagnosticò “Esiti trauma distorsivo- contusivo ginocchio sn con frattura dell'Emipiatto Tibiale esterno RMN evidente”; gli esiti dell'occorso sono stati diagnosticati dal consulente di parte in “postumi permanenti quantificabili nella misura del 7%” oltre ad una inabilità temporanea parziale al 75 % in capo alla Sig.ra Parte_1 decorrente dal giorno dell'incidente (id est: giorni 20), una inabilità parziale al 50% (id est 50 giorni), al 25% (id est 50 giorni)
pagina 4 di 20 Il si è costituito ed ha eccepito il difetto della condizione di CP_1 procedibilità della negoziazione assistita, ha sostenuto la carenza di legittimazione passiva deducendo la responsabilità di che CP_4 nell'area aveva eseguito lavori di realizzazione di infrastrutture interrate per telecomunicazioni in fibra ottica, con conseguente obbligo di ripristino, e chiedendo di esserne autorizzata alla chiamata in causa. Sulla dinamica ha eccepito l'assenza della caratteristica dell'insidia non prevedibile riconducendo l'occorso alla negligenza del danneggiato, dop avere richiamato la conformazione dei luoghi evincibile dalla documentazione fotografica allegata dall'attrice, oltre a richiamare la circostanza che la stessa risiede a breve distanza dal luogo della caduta;
ha contestato la domanda anche in rodine agli esiti della caduta ed alla conseguente quantificazione dell'ammontare risarcitorio.
All'udienza di comparizione è stato disposto l'avvio della negoziazione assistita ed autorizzata la chiamata del terzo.
si è costituita contestando la propria legittimazione CP_2 passiva, il tombino indicato dall'attrice come determinante la caduta non era stato realizzato da ma da altro operatore, ed i lavori di CP_2 CP_2 avevano interessato il lato opposto della carreggiata , dove essa
[...] aveva alloggiato un tombino realizzato a regola d'arte. Nel merito ha contrastato la domanda di manleva articolata dal deducendo che CP_1 questo non aveva allegato prova documentale dell'intervenuta pattuizione di clausole di tale contenuto, che l'area interessata dall'occorso era individuabile mediante sopralluogo e che la stessa, alò termine dei lavori era tornata sotto la custodia del comune
Il giudizio è stato istruito secondo le istanze di prova orale regolate dall'ordinanza istruttoria del 08/01/2024 e dalla successiva ctu medico pagina 5 di 20 legale.
All'esito, è stato rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 9/6/25, tenuta mediante trattazione scritta e trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc
DIRITTO
I. Oggetto della presente controversia è l'accertamento della responsabilità del nella determinazione del Controparte_1 danno subito da parte attrice, che ha dedotto di essere caduta per causa del dislivello esistente tra il coperchio di un tombino e l'asfalto circostante, in corrispondenza del civico 12 di Via Bellisario di riportando le lesioni di cui alla documentazione medica CP_1 versata in atti.
II. Il ha contestato la propria responsabilità ed imputato CP_1
l'evento alla condotta della danneggiata ed ha sostenuto la responsabilità di per l'inesatto ripristino dei luoghi al CP_2 termine dei lavori eseguiti sul posto.
III. Deve quindi in primo luogo riconoscersi la corretta individuazione del contraddittore da parte dell'attrice, che agisce nei confronti del custode ai sensi dell'art. 2051 CC, qualità che permane in capo al seppure in correlazione con l'esecuzione di lavori da parte CP_1 di posto che il soggetto che esercita effettivi poteri di CP_2 controllo sulla res rimane tale anche ove abbia affidato ad un terzo la manutenzione dell'area , oltre che per il fatto stesso di averla affidata.
IV. Al riguardo risulta sancito che “in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione dn appalto, bisogna distinguere tra i danni
pagina 6 di 20 derivanti dalla attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; … per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell'art.
2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi il caso fortuito” (Cass. 28/09/2018, n. 23442 e Cass.
17/03/2021, n. 7553).
V. D'altro canto, rileva che l'occorso si è verificato non durante l'esecuzione dei lavori da parte di ma dopo la loro CP_2 riconsegna, cioè in un momento in cui l'area interessata era certamente tornata nella custodia dell' convenuto proprietario CP_5 della strada.
VI. La fattispecie, quindi, va certamente inquadrata nel perimetro della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art.2051 c.c.. escludendo la riconducibilità al criterio generale della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
VII. Al riguardo è ormai pacifica l'applicabilità della responsabilità per danni da cosa in custodia alla Pubblica Amministrazione per i beni soggetti ad uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, mentre restano escluse le ipotesi in cui sul bene non sia possibile – per la ragguardevole estensione di esso e per le sue modalità d'uso pagina 7 di 20 – un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Corte cost. n.156/1999) e mantenendo il carattere della demanialità, assieme all'estensione del bene medesimo, soltanto la funzione di circostanza sintomatica dell'impossibilità della custodia (Cass. civ. 5669/2010).
VIII. In tema di responsabilità specifica del custode, la Suprema Corte ha chiarito che "la presunzione di responsabilità non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 c.c."
(ex multis, Cass. civ. sentenza n. 9546/2010).
IX. Quindi in ambito di accertamento della responsabilità della P.A. per il risarcimento dei danni derivanti da beni in custodia la disciplina dell'art. 2051 c.c. resta esclusa solo ove si accerti la concreta impossibilità dell'effettiva custodia sul bene pubblico;
in tale, diverso, caso l'ente pubblico risponderà in via aquiliana dei danni subiti dall'utente in forza della regola generale di cui all'art. 2043 c.c..
Peraltro, spetta in entrambi i casi al danneggiato fornire la prova del nesso eziologico tra causa ed evento, ovvero tra esistenza dell'insidia e caduta determinata da tale insidia.
X. Segnatamente, affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni rivenienti da detti beni, deve tenersi in considerazione non solo l'estensione di tali beni pagina 8 di 20 o la possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto la causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno: infatti, da un lato, se quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo),
l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione – sulla quale incombe il relativo onere – dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (o dalla stessa vittima), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 c.c. (Cass. civ., Sez. III,
06/06/2008, n. 15042).
XI. Ora, con specifico riguardo al caso odierno, in cui si discute della caduta del pedone in corrispondenza di un dislivello esistente tra il coperchio di un tombino e la stratificazione del manto stradale asfaltato non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che tale conformazione possa determinare la caduta del passante) e inevitabile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente agli utenti della strada); deve, allora, ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo ad interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano.
XII. E' acclarato che il sinistro nel quale è rimasta coinvolta l'attrice si è verificato in condizioni di visibilità adeguate in relazione all'orario pagina 9 di 20 (13:30, circa) sia per la stagione (l'occorso è del 23/04/2022).
XIII. Nel frangente, l'attrice era scesa dalla propria auto dopo averla parcheggiata in prossimità del civico 12 di via Bellisario;
non sono emersi elementi tali da poter qualificare un comportamento particolarmente anomalo dell'attrice, posto che entrambi i testi riferiscono che l'attrice è caduta dopo essere scesa dal posto di guida della propria autovettura e mentre si stava apprestando ad aprire la portiera posteriore destra. Dopo di che riconoscono il tombino nelle foto allegate dall'attrice e ne confermano la corrispondenza alle raffigurazioni fotografiche quanto alle condizioni di presenza di fogliame al di sopra del coperchio.
XIV. In disparte dalla considerazione che entrambi i testi sono legati da vincoli di parentela stretta con la danneggiata (madre e cugina) pertanto le loro deposizioni vanno prudentemente valutate. Si deve considerare che le loro affermazioni possono essere ricondotte a termini oggettivi nella misura in cui riferiscono di aver visto la attrice cadere mentre si apprestava ad aprire la porta del veicolo, e di avere riconosciuto il tombino in quello raffigurato nelle foto allegate in atti dalla parte attrice;
viene inoltre riferito che il tombino a causa del vento forte presente quel giorno era coperto di foglie
XV. L'esistenza del dislivello è provata dalla documentazione fotografica prodotta da cui si vede che il coperchio del tombino è posto ad un livello inferiore rispetto al circostante asfalto.
XVI. Tuttavia nessuno dei testi riferisce di avere visto il momento dell'inciampo dell'attrice nel tombino, e questo induce a concludere in termini solo probabilistici, comunque credibili, circa la corrispondenza dell'evento con quanto riferito dall'attrice, data la pagina 10 di 20 corrispondenza del punto di caduta con la posizione del tombino.
XVII. Nel caso di specie l'attenzione va posta sulla conformazione dei luoghi: il tombino che l'attrice indica come causa della caduta è posto in corrispondenza di un'area di parcheggio. Le foto allegate dall'attrice evidenziano il dislivello esistente tra coperchio e asfalto circostante, ma non permettono di avere una visuale completa, che meglio si ottiene dalla visione delle foto allegate dalla convenuta in particolare dalle raffigurazioni contenute nel corpo CP_2 della comparsa di costituzione, in particolare alla pag. 4, da cui ril tombino in questione risulta evidente e ben visibile anche il dislivello.
XVIII. La presenza di fogliame, riferita dall'attrice, confermata dei suoi testi e dalle foto allegate, non porta a conclusione diversa, perché non è idonea a rendere non percepibile l'esistenza di questo dislivello, anzi per il vero, l'accumulo di foglie raffigurato nelle foto allegate dall'attrice, circoscritto al di sopra del coperchio e non presente sull'asfalto circostante, più che mascherare il dislivello, ancor più lo evidenzia, dato che esso è risultato idoneo a contenere il fogliame pur in presenza del forte vento che l'attrice riferisce nella descrizione delle condizioni meteo del giorno.
XIX. Deve inoltre considerarsi che il danno descritto dall'attrice non può ricondursi a dinamismo interno alla res, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento che la giurisprudenza esemplifica nello scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e che nel caso specifico potrebbe individuarsi nel cedimento del tombino all'atto del passaggio al di sopra di esso, ma richiede che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte. In tal caso pagina 11 di 20 per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (Sez. 3,
Sentenza n. 2660 del 05/02/2013).
XX. Tale situazione di obiettiva ed intrinseca pericolosità non si ravvede nella conformazione del sito descritta e confermata dall'istruttoria, che deve invece ritenersi facilmente visibile ed evitabile da parte di chiunque procedesse con un minimo di attenzione, sia all'atto del passaggio pedonale, tanto più nel caso di specie, dove tale passaggio pedonale era stato necessariamente preceduto dalla manovra di avvicinamento e parcheggio, ed il tombino posto in tangenza ad una delle strisce bianche di delimitazione del parcheggio, poteva essere scorto anche nell'eseguire tale manovra
XXI. Ne risulta la condizione di visibilità dell'area di transito.
XXII. Posto dunque, per le premesse sopra esaminate, che nel caso di specie si verte nell'ambito di responsabilità oggettiva ex art. 2051
c.c. deve essere esaminata la rilevanza causale della condotta della danneggiata principale, se qualificabile come imprudente ed addirittura assorbente, in ordine alla causazione del sinistro perché tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, che
è un fatto idoneo ad escludere la responsabilità del custode, in quanto dotato di efficacia causale determinante rispetto alla produzione dell'evento e non evitabile, tenuto conto delle modalità che in concreto caratterizzano l'attività del custode' (Cass. Civ., Sez.
Terza, Sentenza n.13005 del 23 giugno 2016).
XXIII. Questo fattore attiene non già, o meglio, non solo ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento,
pagina 12 di 20 riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, che rechi i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità.
XXIV. Il caso fortuito va inteso nel senso più ampio comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. n. 1279/2008, Cass.
n. 24739/2007, Cass. n. 5326/2005, Cass. n. 11264/1995, Cass. n.
1947/1994), e porta ad escludere il nesso causale quando consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
XXV. L'utente è, quindi, esclusivo responsabile del fatto se provoca l'incidente con la propria condotta, se ha agito in maniera anomala e
'quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro' (Cass.
Ord. 2345/2019; Cass. Ord. 9315/2019), per cui 'elide il nesso di causalità tra la cosa e l'evento una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o 'normale', corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod plerumque accidit' (Cass. Civ. Del 29 luglio pagina 13 di 20 2016 n. 15761/2016).
XXVI. Più recentemente la Cassazione, con ordinanza n. 4035/2021 ha statuito che "In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art.1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno".
XXVII. Ne consegue, in sintesi, che la valutazione della prevedibilità dell'evento deve essere effettuata con riferimento alla situazione concreta ed alla posizione del custode, che non risponde solo in caso di condotta imprevedibile e non evitabile, per cui non può reputarsi sufficiente ad integrare il caso fortuito la presenza di elementi colposi rinvenibili nella condotta della danneggiata ove gli stessi non si traducano in un evento che non poteva essere previsto.
XXVIII. La condotta della danneggiata nel caso di specie non trova spazio all'interno del paradigma dell'art.2051 c.c., e la violazione del dovere di diligenza non vale ad integrare il caso fortuito e ad escludere l'an del risarcimento dell'utente rilevando, invece, con riferimento alla diversa ipotesi, non contemplata in appello, della graduazione del quantum ex art. 1127 c.c.
pagina 14 di 20 XXIX. Solo quando la condotta dell'utente sia consistita nell'uso imprevedibile del bene demaniale o in un affidamento soggettivo anomalo può configurarsi l'esistenza di una sua condotta colposa idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (il sinistro), potendosi individuare in essa l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro, ma questo carattere non è ravvisabile nella condotta tenuta dall'attrice: infatti non può dirsi che la condotta dell'utente non fosse prevedibile, ben potendo l'ente aver noto che il dislivello destinato all'uso promiscuo del parcheggio veicolare e transito pedonale, da individuarsi principalmente nelle fasi di salita e discesa dal veicolo, e da ritenere talora disagiato dalla vicinanza di altri veicoli parcheggiati potenzialmente idoneo a limitare il raggio di apertura delle portiere,
l'area di transito del pedone e la effettiva visibilità della sconnessione che nel caso di specie si collocherebbe nello spazio tra due veicoli affiancati in parcheggio, sia elemento idoneo a provocare la caduta dell'utente, e non può d'altro canto ravvisarsi l'efficienza causale del comportamento, quand'anche connotato da carattere d'imprudenza a determinare autonomamente il danno, interrompendo il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso così da escludere in toto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla manutenzione della strada.
XXX. La valutazione di quanto sopra va effettuata, naturalmente, in relazione al tipo di bene ed all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle peculiari condizioni di luogo e di tempo dell'occorso, e nel caso di specie non si rinviene alcun elemento per ritenere che l'attrice abbia nella circostanza fruito del bene tenendo una condotta pagina 15 di 20 anomala o improvvida al punto tale da costituire la ragione causale esclusiva dell'evento.
XXXI. Sul piano dell'onere probatorio in capo al custode resta allora non soddisfatto l'onere di fornire la prova dell'imputabilità dell'evento al caso fortuito dimostrando l'esistenza di un fatto estraneo alla sfera di custodia, e dotato di impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità ed eccezionalità (Cass., Sent. n. 5910/11): infatti l'Ente non ha dimostrato l'esistenza della colpa esclusiva propria della danneggiata idonea ad interrompere il suddetto nesso (Cass.
1.2.2018 n. 2482) limitandosi ad affermare che la stessa ben avrebbe potuto prestare attenzione o evitare il transito in quel posto che ella ben conosceva e che l'infortunio si è verificato in condizioni di visibilità.
XXXII. Tale giustificazione non può far venir meno in toto la responsabilità dell'Ente su cui incombe l'obbligo di manutenere le strade e i marciapiedi in modo tale da poter prevenire possibili incidenti. Nel caso di specie il non ha dimostrato di aver adottato le CP_1 minime cautele necessarie a segnalare la situazione di potenziale pericolo, attenualrla o eliminarla, né è possibile accedere alla tesi dell'esclusiva responsabilità dell'attrice. D'altro canto neppure giova il richiamo all'operato della Posto che ad esso non è CP_2 conseguita una esatta individuazione delle opere svolte dal terzo chiamato idonea a contrastare quanto risulta dai documenti di quest'ultimo da cui si evince che il lavori eseguiti hanno interessato il lato di Via Bellisario opposto al teatro della caduta
XXXIII. La relazione allegata dal è troppo sintetica per poter fornire CP_1 elementi discordanti dalle presenti conclusioni, perché si limita a pagina 16 di 20 ricondurre lo stato dei luoghi all'operato di Tuttavia dalle CP_2 foto e dagli schemi grafici allegati risulta che il tracciato realizzato da
Open fiber si trova dal lato opposto della strada, oltre a risultare completato con asfalto a livello radente i tombini allocati, la cui diversa colorazione, più scura, evidenzia la più recente stesura rispetto alla restante parte della strada. Di contro, quanto al tombino in contesa, risulta evidente che il dislivello costituisce il risultato di una o più sovrapposizioni di asfalto nel corso del tempo, operata senza la previa rimozione dello strato preesistente, onde la condizione dei luoghi è imputabile all'ente proprietario.
XXXIV. Alla luce di quanto esposto deve ritenersi che, soddisfatto dall'attrice il proprio onere probatorio sul nesso di causalità tra cosa e danno, il convenuto non abbia provato il caso fortuito che richiede l'accertamento di una condotta colposa o dolosa da parte del danneggiato che concreti un uso improprio della cosa e che per la sua evidente pericolosità e obbiettiva imprevedibilità è tale da interrompere il nesso di causalità giuridico predetto ex art.41 cp.
(Cass. Sez. III n.20334/2004). Si osserva che nel caso concreto è certamente ravvisabile una condotta disattenta della danneggiata per le descritte circostanze di verificazione dell'evento. Una condotta più circospetta avrebbe consentito quanto meno di ridurre la rovinosità della caduta e l'entità delle lesioni. Si tratta tuttavia di condotta disattenta rilevante solo ai fini dell'applicazione dell'art.1227 cc.
XXXV. Ne consegue, per le suesposte ragioni, che ai sensi dell'art. 1227 c.c. può ben essere ascritta a ciascuna delle parti una parte di responsabilità. L'amministrazione convenuta va quindi ritenuta responsabile civilmente dei danni subiti dall'attrice. Ritenuto il pagina 17 di 20 concorso di colpa dell'attrice per i motivi esposti l'importo del risarcimento deve essere ridotto in misura che appare congrua in relazione alla gravità della concorrente colpa e delle sue conseguenze pari al 50%.
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XXXVI. Non può accogliersi la richiesta avanzata dal nei confronti di CP_1
posto che la documentazione allegata, come in CP_2 precedenza rilevato, non consente di individuare la terza chiamata come soggetto che abbia effettivamente operato sul tombino indicato dall'attrice, né prova la intervenuta modifica, da parte di quest'ultima, dello stato dei luoghi all'epoca di restituzione del cantiere rispetto alla presa in consegna dei lavori.
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XXXVII. Passando alla quantificazione del danno, il ctu. ha confermato la natura delle lesioni riportate dalla attrice consistite in trauma distorsivo ginocchio sinistro con frattura composta emipiatto tibiale esterno RMN evidente (classificazione Schatzker tipo 1); distrazione del LCE”. Sono postumi permanenti, consistenti in sfumata lassità articolare ed esiti dolorosi in sede della pregressa frattura” con I.P. pari al 2,5%, ITP al 75% per giorni 20 e ITP al 50% per giorni 20, ed al 25% per giorni 80.
XXXVIII. Applicando le tabelle del Tribunale di Milano il danno vanno riconosciute le seguenti voci risarcitorie:
Danno biologico permanente (età 46 anni, 2,5%) • Valore base per punto: € 901,00 • Importo: € 2.252,50 Inabilità temporanea: • 20 gg al
75% = € 45,48/giorno = € 909,60 • 20 gg al 50% = € 30,32/giorno = €
pagina 18 di 20 606,40 • 80 gg al 25% = € 15,16/giorno = € 1.212,80 Totale ITT: €
2.728,80 Danno morale (1/3 del danno biologico totale) • 1/3 di (€
2.252,50 + € 2.728,80) ≈ € 1.660,44 Spese mediche documentate: •
€ 773,46 Totale danno risarcibile: • € 2.252,50 + € 2.728,80 + €
1.660,44 + € 773,46 = € 7.415,20
applicando le tabelle vigenti al momento della liquidazione (cioè della decisione della causa o dell'accordo stragiudiziale Cass. n.
19229/2022 e pronunce successive), le quali sono già aggiornate agli indici ISTAT all'importo liquidato non si aggiunge la rivalutazione
Complessivamente vanno riconosciuti all'attrice in ragione del 50% di responsabilità ex art.1227 c.c., € 3.707,60
XXXIX. Le spese seguono la soccombenza ed il conseguente riparto;
esse sono liquidate per l'intero sulla, base dell'importo riconosciuto
Fase studio 425
Fase introduttiva 425
Fase istruttoria - trattazione 851
Fase decisionale 851
Le spese di CTU vanno ripartite in pari misura
XL. Per la liquidazione delle spese tra convenuto e terzo chiamato deve tenersi a riferimento non il criterio della soccombenza, parziale, dell'attrice rispetto alla domanda principale (da cui scaturirebbe l'obbligo dell'attrice di rimborsare il 50% delle spese al terzo chiamato), bensì il rilevo di soccombenza del rispetto alla CP_1 chiamata in manleva della CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina 19 di 20 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la responsabilità concorrente e paritaria dell'attrice e del convenuto nelle causazioni dell'infortunio Controparte_1 occorso all'attrice il giorno 22/04/2022 in;
CP_1
2. Condanna il a risarcire all'attrice l'importo di Controparte_1
€ 3.707,60, oltre interessi dalla pronuncia al saldo
3. Condanna il a rimborsare all'attrice il 50% delle Controparte_1 spese di lite, che liquida per l'intero in € 125,00 per esborsi,
€ 2.552,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA, ed al terzo chiamato le spese di lite, che liquida CP_2 per l'intero in € 125,00 per esborsi, € 2.552,00 per compensi, oltre 15
% per spese generali, oltre CPA ed IVA.
4. Pone definitivamente a carico dell'attrice e della convenuta in ragione del 50% ciascuna e con solidarietà esterna nei confronti del C.T.U. il compenso liquidato in favore di quest'ultimo con decreto del
28/01/2025
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 16 ottobre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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