Ordinanza collegiale 12 gennaio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00893/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04110/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4110 del 2025, proposto da
Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. - Igd Siiq S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Paolucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate Territorio Ufficio Provinciale Milano, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del diniego di accesso agli atti in parte esplicito ed in parte implicito dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano – Territorio avverso la domanda di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 29 agosto 2025 per prendere visione di documentazione catastale della ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Territorio Ufficio Provinciale Milano e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. ZI RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che i ricorsi in materia di accesso devono essere definiti con sentenza in forma semplificata, ex art. 116, commi 1 e 4, cpa;
Rilevato che:
- l’Amministrazione nel corso del giudizio ha depositato una parte della documentazione richiesta, sicché il ricorso deve ritenersi in parte qua improcedibile;
- a seguito dell’istruttoria disposta dal Tribunale, la società ricorrente ha precisato il contenuto della pretesa residua;
- a sua volta, l’Agenzia delle Entrate, con nota in data 21.01.2026 prot n. 9553, sottoscritta dalla Direttrice dell’Ufficio provinciale di Milano, competente per la trattazione della richiesta di accesso, ha, da un lato, richiamato le produzioni documentali eseguite in sede processuale a parziale soddisfazione della pretesa ostensiva, dall’altro, ha preso posizione in maniera dettagliata e puntuale, a fronte delle contestazioni mosse dalla ricorrente, sulle procedure amministrative oggetto della perdurante richiesta, evidenziandone le caratteristiche e le modalità di trattazione anche automatizzata ed esplicitando le ragioni dell’inesistenza dell’ulteriore documentazione pretesa dalla richiedente;
- la dichiarazione, evidentemente impegnativa e resa dal Dirigente dotato del potere di rappresentare l’Amministrazione, precisa chiaramente che “tutta la documentazione in possesso è stata resa disponibile con nota n. 241515 del 14/10/2025 (allegato 1) e successiva integrazione a rettifica nota prot. n. 248402 del 21/10/25 (allegato 2) e che l’Ufficio non ha in possesso altra documentazione che non è stata prodotta”;
- dopo avere preso posizione selle contestazioni mosse dalla ricorrente, la Direttrice ha ribadito che l’Ufficio non dispone di “alcuna ulteriore documentazione da produrre alla parte” e che “non vi è alcuna documentazione detenuta dall’amministrazione che non è stata fornita”;
- il tenore della dichiarazione è inequivoco e attesta che l’Amministrazione non dispone dell’ulteriore documentazione pretesa dalla società ricorrente;
- quando l’Amministrazione dichiara di non detenere i documenti richiesti, assumendosi ovviamente la responsabilità della veridicità della sua affermazione, non vi sono elementi per ritenere fondata la residua pretesa della ricorrente;
- in presenza di una dichiarazione espressa dell’Amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data (Cons. Stato, sez. IV, 27.03.2020, n. 2142);
- ne deriva che il ricorso è infondato e deve essere respinto con riferimento alla pretesa relativa alla documentazione di cui l’Amministrazione, in persona del Dirigente munito dei necessari poteri di rappresentanza, ha attestato l’inesistenza, con assunzione di responsabilità ad ogni effetto di legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia in parte improcedibile e in parte infondato e da respingere, secondo quanto appena precisato, mentre la peculiarità della situazione complessiva e la parziale soccombenza della parte ricorrente consentono di compensare tra le parti le spese della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara il ricorso parzialmente improcedibile e in parte lo respinge, secondo quanto precisato in motivazione;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH OS, Presidente
ZI RN, Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZI RN | CH OS |
IL SEGRETARIO