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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/10/2025, n. 4168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4168 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9265 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa BE TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 07/10/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 9265 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SCISCA ROBERTO Parte_1 ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro, considerato che:
1. - l'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente
(comunicazione di assunzione, lettera di licenziamento, buste paga di settembre e ottobre 2024, sub docc. nn. 1, 2 e 4), da cui risulta senza incertezze che è stata dipendente della Parte_1 società convenuta, in qualità di operaia, dal 1.8.2024 al 30.11.2024, data del CP_1 licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con inquadramento nel livello 6' del CCNL
Multiservizi in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario a tempo pieno;
2. - parte ricorrente ha allegato di non aver ricevuto, alla cessazione del rapporto, la retribuzione dei mesi di settembre e ottobre 2024 (rispetto alla quale ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo)
pagina 1 di 3 nonché la retribuzione per il mese di novembre 2024, le competenze di fine rapporto, il t.f.r. (al netto di quanto già richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo) e l'indennità sostitutiva del preavviso;
3. - sulla base della documentazione allegata parte ricorrente ha richiesto il pagamento del complessivo importo lordo di € 3.258,79 per i titoli sopra indicati (di cui € 238,35 lordi a titolo di t.f.r.) sulla scorta dell'analitico conteggio depositato sub doc. n. 6;
4. - detta quantificazione appare corretta, in quanto formulata sulla base dei dati retributivi utilizzati dallo stesso datore di lavoro nelle busta paga in atti e conforme alla contrattazione collettiva di settore applicabile alla fattispecie (cfr. CCNL Pulizia e Multiservizi sub doc. n. 7); la stessa può pertanto essere utilizzata per la determinazione delle somme spettanti a parte ricorrente;
5. – non può dubitarsi della spettanza anche dell'indennità sostitutiva del preavviso, essendo la cessazione del rapporto intervenuta per licenziamento per giustificato motivo oggettivo e con effetto immediato (cfr. lettera di licenziamento sub doc. 2); l'indennità appare correttamente calcolata e parametrata a 15 giorni, come previsto dall'art. 57 del CCNL;
6. -parte convenuta, rimanendo contumace, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le somme risultanti da detto conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., né ha allegato altri fatti estintivi, ovvero modificativi o impeditivi delle obbligazioni dedotte, e va quindi condannata all'integrale pagamento alla ricorrente dell'importo lordo in questione;
7. - dal giorno di maturazione delle singole voci retributive e del T.F.R. spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
8. - in quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del D.M. 55/14, in considerazione della semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, della concentrazione del giudizio in una sola udienza, nonché della semplicità dell'istruttoria svolta, limitata alla sola produzione documentale;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
• condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente CP_1 Parte_1
la somma lorda di € 3.258,79 per i titoli sopra indicati (di cui € 238,35 lordi a titolo di t.f.r.)
[...]
pagina 2 di 3 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
• condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di causa liquidate in € 1.700,00 oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
IL GIUDICE
BE TO
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa BE TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 07/10/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 9265 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SCISCA ROBERTO Parte_1 ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro, considerato che:
1. - l'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente
(comunicazione di assunzione, lettera di licenziamento, buste paga di settembre e ottobre 2024, sub docc. nn. 1, 2 e 4), da cui risulta senza incertezze che è stata dipendente della Parte_1 società convenuta, in qualità di operaia, dal 1.8.2024 al 30.11.2024, data del CP_1 licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con inquadramento nel livello 6' del CCNL
Multiservizi in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario a tempo pieno;
2. - parte ricorrente ha allegato di non aver ricevuto, alla cessazione del rapporto, la retribuzione dei mesi di settembre e ottobre 2024 (rispetto alla quale ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo)
pagina 1 di 3 nonché la retribuzione per il mese di novembre 2024, le competenze di fine rapporto, il t.f.r. (al netto di quanto già richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo) e l'indennità sostitutiva del preavviso;
3. - sulla base della documentazione allegata parte ricorrente ha richiesto il pagamento del complessivo importo lordo di € 3.258,79 per i titoli sopra indicati (di cui € 238,35 lordi a titolo di t.f.r.) sulla scorta dell'analitico conteggio depositato sub doc. n. 6;
4. - detta quantificazione appare corretta, in quanto formulata sulla base dei dati retributivi utilizzati dallo stesso datore di lavoro nelle busta paga in atti e conforme alla contrattazione collettiva di settore applicabile alla fattispecie (cfr. CCNL Pulizia e Multiservizi sub doc. n. 7); la stessa può pertanto essere utilizzata per la determinazione delle somme spettanti a parte ricorrente;
5. – non può dubitarsi della spettanza anche dell'indennità sostitutiva del preavviso, essendo la cessazione del rapporto intervenuta per licenziamento per giustificato motivo oggettivo e con effetto immediato (cfr. lettera di licenziamento sub doc. 2); l'indennità appare correttamente calcolata e parametrata a 15 giorni, come previsto dall'art. 57 del CCNL;
6. -parte convenuta, rimanendo contumace, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le somme risultanti da detto conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., né ha allegato altri fatti estintivi, ovvero modificativi o impeditivi delle obbligazioni dedotte, e va quindi condannata all'integrale pagamento alla ricorrente dell'importo lordo in questione;
7. - dal giorno di maturazione delle singole voci retributive e del T.F.R. spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
8. - in quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del D.M. 55/14, in considerazione della semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, della concentrazione del giudizio in una sola udienza, nonché della semplicità dell'istruttoria svolta, limitata alla sola produzione documentale;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
• condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente CP_1 Parte_1
la somma lorda di € 3.258,79 per i titoli sopra indicati (di cui € 238,35 lordi a titolo di t.f.r.)
[...]
pagina 2 di 3 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
• condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di causa liquidate in € 1.700,00 oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
IL GIUDICE
BE TO
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