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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/06/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1254/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1254/2025 R.G. posta in decisione in data 11/06/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Verbania presso lo studio dell'avv. Francesca Lideo, Parte_1
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Borgomanero presso lo studio dell'avv. Marco Controparte_1
Milan, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia l'ill.mo Tribunale di BU IO (VA), respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito cattolico nel Comune di Borgomanero (NO) in data 09
pagina 1 di 2 settembre 1989 tra e , trascritto nell'atto di matrimonio N. 41 parte II Controparte_1 Parte_1
serie A - anno 1989 - Comune di BORGOMANERO (NO) e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgomanero di provvedere alle annotazioni e alle trascrizioni tutte di legge in relazione alla emananda sentenza. 2) Assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi al signor
; 3) Porre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Parte_1 Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia (maggiorenne ma
[...] Persona_1
economicamente non indipendente), la somma di euro 370,00 mensili, automaticamente ed annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi a mezzo di bonifico bancario in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli così come specificate e disciplinate nelle linee guida del C.N.F. del 29.11.2017; 4) Nulla prevedere in punto assegno di mantenimento attesa l'indipendenza economica delle parti;
5) Spese legali compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 09/09/1989 in Borgomanero è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono separate sin dalla data di comparizione avanti il Presidente del
Tribunale di Varese, avvenuta il 17/02/2021 e tra loro non vi è stata più riunione;
lo stato di separazione protrattosi per vari anni, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve prendersi atto che nelle more processuali le parti sono pervenute ad un accordo sulle condizioni del pronunziando divorzio, che può essere recepito in quanto relativo a diritti disponibili.
Stante l'intervenuto accordo, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di BU IO, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 09/09/1989 in
Borgomanero, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 41, parte II, serie A, anno 1989;
2) Prende atto che le parti hanno concordato le sopra riportate condizioni, che qui si intendono recepite ed omologate;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in BU IO nella camera di consiglio dell'11/06/2025
Il Presidente Estensore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1254/2025 R.G. posta in decisione in data 11/06/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Verbania presso lo studio dell'avv. Francesca Lideo, Parte_1
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Borgomanero presso lo studio dell'avv. Marco Controparte_1
Milan, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia l'ill.mo Tribunale di BU IO (VA), respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito cattolico nel Comune di Borgomanero (NO) in data 09
pagina 1 di 2 settembre 1989 tra e , trascritto nell'atto di matrimonio N. 41 parte II Controparte_1 Parte_1
serie A - anno 1989 - Comune di BORGOMANERO (NO) e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgomanero di provvedere alle annotazioni e alle trascrizioni tutte di legge in relazione alla emananda sentenza. 2) Assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi al signor
; 3) Porre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora Parte_1 Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia (maggiorenne ma
[...] Persona_1
economicamente non indipendente), la somma di euro 370,00 mensili, automaticamente ed annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi a mezzo di bonifico bancario in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli così come specificate e disciplinate nelle linee guida del C.N.F. del 29.11.2017; 4) Nulla prevedere in punto assegno di mantenimento attesa l'indipendenza economica delle parti;
5) Spese legali compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 09/09/1989 in Borgomanero è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono separate sin dalla data di comparizione avanti il Presidente del
Tribunale di Varese, avvenuta il 17/02/2021 e tra loro non vi è stata più riunione;
lo stato di separazione protrattosi per vari anni, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve prendersi atto che nelle more processuali le parti sono pervenute ad un accordo sulle condizioni del pronunziando divorzio, che può essere recepito in quanto relativo a diritti disponibili.
Stante l'intervenuto accordo, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di BU IO, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 09/09/1989 in
Borgomanero, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 41, parte II, serie A, anno 1989;
2) Prende atto che le parti hanno concordato le sopra riportate condizioni, che qui si intendono recepite ed omologate;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in BU IO nella camera di consiglio dell'11/06/2025
Il Presidente Estensore
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