Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/03/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 12567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 12567 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato BARBARA SANI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato ENKELETA XHAFERRI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 13/03/2025):
“prevedere le seguenti condizioni di divorzio, in modifica dei precedenti provvedimenti:
1
campo scolastico e sanitario;
- collocare i figli presso la madre;
- prevedere che il padre possa incontrare soltanto in incontri osservati che i Per_1
servizi sociali dovranno organizzare;
durante gli incontri, il padre dovrà necessariamente parlare in lingua italiana;
- prevedere che il padre possa incontrare tramite incontri osservati (nei quali il Per_2
padre dovrà parlare in lingua italiana), nonché in incontri liberi, previ accordi tra i genitori, qualora il minore manifesti la volontà di incontrare il padre liberamente anche in occasioni ulteriori rispetto all'incontro osservato;
- prevedere il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, con la vigilanza del giudice tutelare;
- disporre che prenda in carico i figli minori ( , nata in [...] il CP_2 Persona_3
07.07.2008 e nato in [...] il [...]) per offrire agli stessi un Persona_4
sostegno psicologico, se ritenuto necessario;
- tenuto conto che la madre è in cerca di occupazione lavorativa e ha capacità di lavoro, porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , con effetto CP_1 Parte_1
a decorrere da novembre 2024 compreso, la somma complessiva mensile di € 300,00 (€
150,00 a figlio), soggetta a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 18 di ogni mese;
le parti concordano che gli arretrati dell'assegno di mantenimento, relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2024 e di gennaio 2025, saranno versati entro il mese di dicembre 2025;
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie mediche (non coperte dal servizio sanitario nazionale) e scolastiche necessarie per i figli, con la precisazione che, per quanto riguarda per spese Per_1
straordinarie da dividere si intendono quelle spese straordinarie che non sono coperte dall'indennità di frequenza;
- disporre che l'assegno unico per la prole sia versato da integralmente alla madre CP_3
per entrambi i figli, compresi gli arretrati;
- spese di lite compensate”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 novembre 2024, ha adito il Tribunale Parte_1
di Firenze per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n.
75 del 12/04/2022, emessa dal Tribunale albanese del distretto giudiziario di JE
(sentenza con la quale era stato disposto il collocamento dei figli minori presso la madre, senza statuizioni di tipo economico), poi modificate con decreto del Tribunale per i minorenni di Firenze n. 4119/2023 del 18/10/2023.
Si è costituito in giudizio , il quale ha eccepito l'improcedibilità CP_1
della domanda per la mancata trascrizione della sentenza di divorzio, e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato che le parti, all'esito dell'audizione della minore hanno raggiunto Per_1
un accordo su tutte le questioni, deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità del giudizio formulata dal convenuto, che peraltro risulta infondata, dal momento che, ai sensi degli artt. 64 e 65 della legge n. 218/1995, la sentenza straniera è riconosciuta in
Italia in via automatica (senza che sia necessario il ricorso ad un apposito procedimento), quando sono rispettati i presupposti di legge, che nel caso di specie non sono stati messi in discussione.
Nel merito, considerato che il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva disposto l'affidamento dei figli minori nata il [...], e nato il [...], al Per_1 Per_2
servizio sociale competente per dodici mesi, che sono ormai trascorsi, valutato che i genitori hanno collaborato per raggiungere un accordo e che tuttavia i figli da tempo frequentano il padre tramite incontri osservati, risulta nell'interesse dei figli minori prevederne un affidamento condiviso tra i genitori, con delega alla madre, quale genitore collocatario, delle decisioni in campo scolastico e sanitario.
Occorre altresì incaricare i servizi sociali di attivare incontri osservati tra padre e figli
(con le modalità indicate dalla minore durante l'ascolto) e di monitorare il Per_1
nucleo familiare. I servizi sociali riferiranno al giudice tutelare, di cui si dispone la vigilanza.
3 È altresì opportuno disporre che prenda in carico i minori per offrire agli CP_2
stessi un sostegno psicologico, se ritenuto necessario.
Si osserva, infine, che le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alla prole un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale albanese del distretto giudiziario di JE n. 75 in data 12/04/2022, come modificate con decreto del
Tribunale per i minorenni di Firenze n. 4119/2023 del 18/10/2023:
- affida i figli e in via condivisa tra i genitori, con delega alla madre in Per_1 Per_2
campo scolastico e sanitario;
- colloca i figli presso la madre;
- dispone che il padre possa incontrare soltanto in incontri osservati che i servizi Per_1
sociali dovranno organizzare;
durante gli incontri, il padre dovrà necessariamente parlare in lingua italiana;
- dispone che il padre possa incontrare ramite incontri osservati (nei quali il padre Per_2
dovrà parlare in lingua italiana), nonché in incontri liberi, previ accordi tra i genitori, qualora il minore manifesti la volontà di incontrare il padre liberamente anche in occasioni ulteriori rispetto all'incontro osservato;
- dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, con la vigilanza del giudice tutelare;
- dispone che prenda in carico i figli minori ( , nata in [...] il CP_2 Persona_3
07.07.2008 e nato in [...] il [...]) per offrire agli stessi un Persona_4
sostegno psicologico, se ritenuto necessario;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , con effetto CP_1 Parte_1
a decorrere da novembre 2024 compreso, la somma complessiva mensile di € 300,00 (€
4 150,00 a figlio), soggetta a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 18 di ogni mese;
- pone a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie mediche (non coperte dal servizio sanitario nazionale) e scolastiche necessarie per i figli, con la precisazione che, per quanto riguarda per spese straordinarie da Per_1
dividere si intendono quelle spese straordinarie che non sono coperte dall'indennità di frequenza;
- dispone che l'assegno unico per la prole sia versato da integralmente alla madre CP_3
per entrambi i figli, compresi gli arretrati;
- prende atto degli ulteriori accordi tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
5