Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00524/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00493/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Marche - Comando Interregionale Carabinieri -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comandante Interregionale Carabinieri -OMISSIS- di protocollo, datato 26.5.2022, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dall''odierno ricorrente avverso il provvedimento disciplinare definito con la sanzione della “consegna per giorni 1”;
- del presupposto provvedimento sanzionatorio con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare di corpo di giorni 1 di consegna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Marche e del Comando Interregionale Carabinieri -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Al ricorrente, Maresciallo Maggiore dei Carabinieri, veniva inflitta la sanzione disciplinare di consegna per giorni uno, con la seguente motivazione finale: “…in servizio e in divisa, informato telefonicamente dalla consorte che la figlia e una sua amichetta, minorenni, all’interno di un bar di quel centro, erano state oggetto di comportamenti molesti da parte di un uomo, raggiungeva quest’ultimo all’interno dell’esercizio e, al culmine di un alterco, lo spingeva alla schiena facendogli perdere l’equilibrio e, una volta terminato in terra, nel corso di colluttazione, lo colpiva. Per tale condotta veniva sottoposto a procedimento penale che si concludeva con declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela. In violazione degli artt. 713 co. 2 e 3 e 732 comma 1 e comma 5 lett. e)”.
La sanzione veniva impugnata con ricorso gerarchico poi respinto.
Tali atti sono stati impugnati con l’odierno ricorso.
L’amministrazione intimata si è costituita per resistere al gravame.
2. Prima di trattare il ricorso di merito, va ricordato che con ordinanza 8/5/2025 n. 340, veniva dato avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, del c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso giurisdizionale con riferimento alle censure che non trovavano riscontro nel precedente ricorso gerarchico proposto avverso la medesima sanzione.
Il ricorrente ha fornito le proprie deduzioni con memoria depositata il 6/6/2025 ma che non forniscono, al Collegio, elementi convincenti per mutare opinione.
Il ricorso giurisdizionale sarà quindi trattato nel limiti delle censure che trovano riscontro nel ricorso gerarchico secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1/3/2024 n. 2028; id. Sez. II, 5/10/2023 n. 8678; Sez. III, 18.9.2023, n. 8419; Sez. VI, 21/11/2022 n. 10230; Sez. VI, 19/11/2018, n. 6491; Sez. III, 17/4/2018, n. 2286; Sez. VI, 2/7/2015, n. 3299; Sez. V, 15/3/2012, n. 1444; TAR Piemonte, Sez. III, 16/4/2025 n. 657; TAR Toscana, Sez. I, 4/4/2025 n. 626; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 24/2/2025 n. 623; TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 9/4/2024 n. 290).
3. Il ricorso gerarchico è affidato ad un’unica ed articolata censura con cui si deduce quanto segue:
- l’amministrazione ha travisato la sentenza penale che non ha affermato alcuna responsabilità a carico del ricorrente e ha ricostruito la vicenda in maniera diversa da come è stata poi ricostruita in sede disciplinare;
- effettivamente c’è stato un alterco tra il ricorrente e l’altro soggetto, ma dovuto esclusivamente allo stato di ubriachezza di quest’ultimo che non si mostrava affatto collaborativo e andava quindi immobilizzato per renderlo inoffensivo;
- è noto che le tecniche di immobilizzazione presuppongono l’uso della forza fisica per neutralizzare una minaccia e la spinta data dal ricorrente era solo una “mossa” per immobilizzare l’avversario a terra, in posizione dove non ha poi ricevuto altri colpi;
- l’uso della sedia si è reso solo necessario per bloccare l’avversario e per proteggersi dai suoi colpi;
- le ferite riportate dall’avversario sono incompatibili con l’effettivo accadimento dei fatti.
Tutte queste doglianze trovano riscontro nel ricorso giurisdizionale.
Le censure sono infondate.
Al riguardo va osservato che il procedimento disciplinare era stato avviato per la consegna di rigore ma si è concluso con un giorno di consegna semplice, segno evidente che c’è stato un successivo approfondimento della vicenda in contraddittorio con l’incolpato.
Il capo di imputazione prevedeva lesioni lievi con l’aggravante di aver usato un’arma (rappresentata da una sedia), ma il giudice penale si è limitato ad escludere l’uso dell’arma (ai fini della sua rilevanza penale) perché ha ipotizzato che la sedia lanciata dal ricorrente (fatto ripreso dalle immagini di videosorveglianza) non abbia colpito l’avversario, non essendo questi visibile nelle immagini perché coperto dal bancone del bar e per essenza di testimonianze su questa specifica fase della colluttazione (comunque effettivamente avvenuta).
Il giudice penale non ha infatti escluso l’uso di calci e pugni come espressamente riferito da un testimone ivi presente, che aggiungeva anche di aver richiamato il ricorrente proprio nella fase in cui “in uno scatto d’ira colpiva ripetutamente l’uomo con calci e pugni”, ma egli (il “Marescià”) “guardandomi mi faceva capire che non dovevo intervenire” (cfr. sentenza penale, pag. 4).
Sul posto era intervenuto anche un altro Carabiniere ma non risulta dagli atti che il ricorrente abbia chiesto il suo aiuto se l’intenzione era effettivamente solo quella di difesa e di immobilizzazione dell’avversario.
Resta quindi assodato che ci fu una lite quasi “da bar” in presenza di altre persone; lite verosimilmente evitabile con un atteggiamento più professionale e prudente e, soprattutto, avvalendosi del collega anziché fare da solo.
4. Gli ulteriori motivi del ricorso sono invece inammissibili per le ragioni già spiegate nel precedente paragrafo 2.
5. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara parzialmente inammissibile il ricorso in epigrafe e lo respinge per il resto come in motivazione.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 7 maggio 2025, 11 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Morri | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.