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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Verbale di udienza dell'11 marzo 2025 Causa iscritta al n.1921/2024 R.G.A.C.
È presente l'avv. Emanuela Coscarella per il locatore intimante, la quale si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria integrativa depositata, insistendo per l'accoglimento delle stesse, e chiede che la causa venga decisa;
rappresenta che, nelle more, l'immobile non è stato ancora rilasciato dalla conduttrice, ed altresì che, alla data odierna, la morosità ammonta ad € 5.100,00; alle ore 10:40 nessuno è presente per l'avv. Angela Carnovale, costituita nella fase preliminare per la conduttrice intimata;
il giudice
dato atto, invita le parti alla discussione della causa, e, all'esito, dà lettura della seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza e depositata telematicamente in uno con il medesimo.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1921 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Coscarella, presso il cui studio Parte_1
( , in Cosenza, viale G. Mancini n. 156, è altresì elettivamente Controparte_1 domiciliato, giusta procura in atti;
intimante
contro rappresentata e difesa dall'avv. Angela Carnovale, presso il cui studio, in CP_2
Roggiano Gravina (CS), via Calvario n. 143, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
intimata
avente ad oggetto: locazione ad uso abitativo - sfratto per morosità;
conclusioni delle parti:
1 per il locatore intimante: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni eventuale e contraria istanza, eccezione e difesa: - convalidare lo sfratto per morosità intimato ai sensi dell'art. 658 c.p.c. [emettendo, in caso di opposizione, ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva;
] - dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore;
[- fissare la data del rilascio;
] - emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del debitore per il pagamento dei canoni e delle spese, per complessivi € 4.500,00 e per gli ulteriori a maturare, fino al rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Con ogni altra, ulteriore e conseguenziale statuizione e con vittoria di spese, competenze ed onorari di procedura e le successive occorrende, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”; la conduttrice intimata così ha concluso nella comparsa di costituzione per l'udienza di convalida: “Voglia l'Ill.ma S.V., respinta ogni avversa eccezione e conclusione:
1. Nel merito: 1.1.) Accertare e dichiarare la carenza ed insufficienza dell'elemento probatorio a sostegno della risoluzione contrattuale per inadempimento;
1.2.) In subordine al punto sub 1.1., accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto;
non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti, per le ragioni sub b)”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida ritualmente notificata, premetteva di aver concesso in locazione ad uso abitativo a Parte_1
l'immobile ubicato in Roggiano Gravina (CS), via degli Ulivi n. 15, giusta CP_2 contratto del 01.01.2024, regolarmente registrato, al canone annuale di € 3.600,00, da corrispondersi mediante rate mensili di € 300,00, deducendo la morosità della locatrice per 5 mensilità, pari ad € 1.500,00, ed altresì per il pagamento del deposito cauzionale di € 600,00, ed invocando quindi la convalida dello sfratto e l'emissione di ingiunzione di pagamento, vinte le spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, la nullità della citazione CP_2 siccome omesso l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., rappresentando nondimeno le precarie condizioni familiari (coniuge attinto da custodia cautelare in carcere, figlia di poco più di un anno, e stato di gravidanza) e patrimoniali, e denunciando altresì problemi strutturali e manutentivi dell'appartamento locato, oltre alla mancata consegna di copia del contratto per l'accesso a sussidio;
eccepiva, in ogni caso, l'assenza di prova della morosità, opponendosi alla convalida ed all'ordinanza di rilascio, giusta conclusioni sopra ritrascritte. All'udienza del 25.06.2024, delibandosi sfavorevolmente le ragioni della conduttrice, al locatore veniva accordata ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni, con contestuale mutamento del rito, ed assegnazione del termine per la mediazione obbligatoria, nonché di quelli per eventuali memorie integrative.
Solo il locatore provvedeva al deposito di memoria, nella quale ribadiva la morosità, precisandone l'importo, e rassegnava le suestese conclusioni. Alla odierna udienza, in assenza di istanze di prova costituenda, la causa è stata discussa,
e, di seguito, decisa, mediante lettura del presente provvedimento, successivamente depositato in PCT in uno con il relativo verbale.
Tanto premesso in fatto, e verificata preliminarmente la procedibilità della domanda, poiché infruttuosa, per assenza della conduttrice, la mediazione obbligatoria compulsata dal
2 locatore intimante, la domanda di quest'ultimo, siccome fondata, deve di conseguenza essere integralmente accolta.
Immutato il thema decidendum ac probandum rispetto al procedimento di convalida di sfratto, sfociato nell'emissione dell'ordinanza di rilascio dell'immobile con riserva delle eccezioni, nella odierna sede rimane di conseguenza intatta la valenza delle argomentazioni spese nel provvedimento accordato ai locatori ex art. 665 c.p.c.
Ed infatti, in estrema sintesi:
- l'obbligo di riportare nella citazione per la convalida (anche) gli avvisi di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c. è stato introdotto, a modifica dell'art. 660, comma 3, c.p.c., dal d.lgs. n. 164 del 31.10.2024, allorquando era stata già celebrata l'udienza di convalida del 25.06.2024;
- la morosità, nell'importo dedotto in citazione, non è stata contestata dalla conduttrice nella comparsa di costituzione del procedimento sommario, se non sotto il profilo dell'assenza di prova della stessa;
a tal riguardo, nondimeno, sovviene l'univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, nelle obbligazioni che trovano il loro titolo in un contratto, come nel caso di specie, la parte che agisce per l'adempimento può limitarsi a dedurre l'altrui inadempimento, spettando al debitore la dimostrazione di eventuali fatti estintivi, modificativi od impeditivi della pretesa creditoria (Cass. SSUU n. 13533/2001 e successive conformi);
- le censure di presunte carenze strutturali e manutentive dell'appartamento locato, siccome del tutto generiche, appaiono inammissibili, per violazione del diritto della controparte di difendersi compiutamente dalle stesse, prima ancora che, in ogni caso, meramente assertive,
e, quindi, infondate, anche poiché, in ultima analisi, del tutto indimostrate, non essendo anzi, più correttamente, neppure state formulate istanze di prova al riguardo;
- anche le condizioni sia familiari che patrimoniali dedotte dalla conduttrice rimangono, in via assorbente, meramente assertive siccome del tutto sprovviste di dimostrazione documentale, non potendo, in ogni caso, incidere sul diritto del locatore, a fronte della conclamata morosità, di riottenere la disponibilità dell'immobile, soprattutto considerando che la locazione è iniziata nel gennaio 2024, che la conduttrice è stata morosa dell'inizio, ed ha altresì manifestato, costituendosi in giudizio, la pervicace volontà di continuare a non pagare, pretendendo sostanzialmente di rimanere gratuitamente nell'immobile in ragione di quelle (presunte) condizioni familiari ed economiche.
Per quanto pur succintamente argomentato, e come premesso, la domanda attorea va integralmente accolta;
spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la risoluzione della locazione oggetto di causa per grave inadempimento della conduttrice intimata, e, per l'effetto, siccome nelle more non rilasciato l'immobile in esecuzione dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. emessa a conclusione della fase sommaria, condanna CP_2 al rilascio immediato dell'immobile locato, ed altresì al pagamento, in favore di
[...] Pt_1
della somma complessiva di € 5.100,00 per canoni di locazione scaduti ed insoluti, ed
[...] altresì oneri accessori previsti in contratto, nonché di quelli a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre interessi al saggio legale da ogni singola scadenza al saldo;
- condanna altresì la ridetta conduttrice intimata alla refusione, in favore del locatore, delle spese e competenze di lite, che liquida in € 89,60 per esborsi documentati nonché in
3 complessivi € 1.800,00 per competenze professionali tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen. CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Emanuela Coscarella, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza all'udienza dell'11 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
Provvedimento letto in udienza, e successivamente depositato telematicamente unitamente al relativo verbale.
4
È presente l'avv. Emanuela Coscarella per il locatore intimante, la quale si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria integrativa depositata, insistendo per l'accoglimento delle stesse, e chiede che la causa venga decisa;
rappresenta che, nelle more, l'immobile non è stato ancora rilasciato dalla conduttrice, ed altresì che, alla data odierna, la morosità ammonta ad € 5.100,00; alle ore 10:40 nessuno è presente per l'avv. Angela Carnovale, costituita nella fase preliminare per la conduttrice intimata;
il giudice
dato atto, invita le parti alla discussione della causa, e, all'esito, dà lettura della seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza e depositata telematicamente in uno con il medesimo.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1921 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Coscarella, presso il cui studio Parte_1
( , in Cosenza, viale G. Mancini n. 156, è altresì elettivamente Controparte_1 domiciliato, giusta procura in atti;
intimante
contro rappresentata e difesa dall'avv. Angela Carnovale, presso il cui studio, in CP_2
Roggiano Gravina (CS), via Calvario n. 143, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
intimata
avente ad oggetto: locazione ad uso abitativo - sfratto per morosità;
conclusioni delle parti:
1 per il locatore intimante: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni eventuale e contraria istanza, eccezione e difesa: - convalidare lo sfratto per morosità intimato ai sensi dell'art. 658 c.p.c. [emettendo, in caso di opposizione, ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva;
] - dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore;
[- fissare la data del rilascio;
] - emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del debitore per il pagamento dei canoni e delle spese, per complessivi € 4.500,00 e per gli ulteriori a maturare, fino al rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Con ogni altra, ulteriore e conseguenziale statuizione e con vittoria di spese, competenze ed onorari di procedura e le successive occorrende, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”; la conduttrice intimata così ha concluso nella comparsa di costituzione per l'udienza di convalida: “Voglia l'Ill.ma S.V., respinta ogni avversa eccezione e conclusione:
1. Nel merito: 1.1.) Accertare e dichiarare la carenza ed insufficienza dell'elemento probatorio a sostegno della risoluzione contrattuale per inadempimento;
1.2.) In subordine al punto sub 1.1., accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto;
non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti, per le ragioni sub b)”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida ritualmente notificata, premetteva di aver concesso in locazione ad uso abitativo a Parte_1
l'immobile ubicato in Roggiano Gravina (CS), via degli Ulivi n. 15, giusta CP_2 contratto del 01.01.2024, regolarmente registrato, al canone annuale di € 3.600,00, da corrispondersi mediante rate mensili di € 300,00, deducendo la morosità della locatrice per 5 mensilità, pari ad € 1.500,00, ed altresì per il pagamento del deposito cauzionale di € 600,00, ed invocando quindi la convalida dello sfratto e l'emissione di ingiunzione di pagamento, vinte le spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, la nullità della citazione CP_2 siccome omesso l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., rappresentando nondimeno le precarie condizioni familiari (coniuge attinto da custodia cautelare in carcere, figlia di poco più di un anno, e stato di gravidanza) e patrimoniali, e denunciando altresì problemi strutturali e manutentivi dell'appartamento locato, oltre alla mancata consegna di copia del contratto per l'accesso a sussidio;
eccepiva, in ogni caso, l'assenza di prova della morosità, opponendosi alla convalida ed all'ordinanza di rilascio, giusta conclusioni sopra ritrascritte. All'udienza del 25.06.2024, delibandosi sfavorevolmente le ragioni della conduttrice, al locatore veniva accordata ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni, con contestuale mutamento del rito, ed assegnazione del termine per la mediazione obbligatoria, nonché di quelli per eventuali memorie integrative.
Solo il locatore provvedeva al deposito di memoria, nella quale ribadiva la morosità, precisandone l'importo, e rassegnava le suestese conclusioni. Alla odierna udienza, in assenza di istanze di prova costituenda, la causa è stata discussa,
e, di seguito, decisa, mediante lettura del presente provvedimento, successivamente depositato in PCT in uno con il relativo verbale.
Tanto premesso in fatto, e verificata preliminarmente la procedibilità della domanda, poiché infruttuosa, per assenza della conduttrice, la mediazione obbligatoria compulsata dal
2 locatore intimante, la domanda di quest'ultimo, siccome fondata, deve di conseguenza essere integralmente accolta.
Immutato il thema decidendum ac probandum rispetto al procedimento di convalida di sfratto, sfociato nell'emissione dell'ordinanza di rilascio dell'immobile con riserva delle eccezioni, nella odierna sede rimane di conseguenza intatta la valenza delle argomentazioni spese nel provvedimento accordato ai locatori ex art. 665 c.p.c.
Ed infatti, in estrema sintesi:
- l'obbligo di riportare nella citazione per la convalida (anche) gli avvisi di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c. è stato introdotto, a modifica dell'art. 660, comma 3, c.p.c., dal d.lgs. n. 164 del 31.10.2024, allorquando era stata già celebrata l'udienza di convalida del 25.06.2024;
- la morosità, nell'importo dedotto in citazione, non è stata contestata dalla conduttrice nella comparsa di costituzione del procedimento sommario, se non sotto il profilo dell'assenza di prova della stessa;
a tal riguardo, nondimeno, sovviene l'univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, nelle obbligazioni che trovano il loro titolo in un contratto, come nel caso di specie, la parte che agisce per l'adempimento può limitarsi a dedurre l'altrui inadempimento, spettando al debitore la dimostrazione di eventuali fatti estintivi, modificativi od impeditivi della pretesa creditoria (Cass. SSUU n. 13533/2001 e successive conformi);
- le censure di presunte carenze strutturali e manutentive dell'appartamento locato, siccome del tutto generiche, appaiono inammissibili, per violazione del diritto della controparte di difendersi compiutamente dalle stesse, prima ancora che, in ogni caso, meramente assertive,
e, quindi, infondate, anche poiché, in ultima analisi, del tutto indimostrate, non essendo anzi, più correttamente, neppure state formulate istanze di prova al riguardo;
- anche le condizioni sia familiari che patrimoniali dedotte dalla conduttrice rimangono, in via assorbente, meramente assertive siccome del tutto sprovviste di dimostrazione documentale, non potendo, in ogni caso, incidere sul diritto del locatore, a fronte della conclamata morosità, di riottenere la disponibilità dell'immobile, soprattutto considerando che la locazione è iniziata nel gennaio 2024, che la conduttrice è stata morosa dell'inizio, ed ha altresì manifestato, costituendosi in giudizio, la pervicace volontà di continuare a non pagare, pretendendo sostanzialmente di rimanere gratuitamente nell'immobile in ragione di quelle (presunte) condizioni familiari ed economiche.
Per quanto pur succintamente argomentato, e come premesso, la domanda attorea va integralmente accolta;
spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la risoluzione della locazione oggetto di causa per grave inadempimento della conduttrice intimata, e, per l'effetto, siccome nelle more non rilasciato l'immobile in esecuzione dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. emessa a conclusione della fase sommaria, condanna CP_2 al rilascio immediato dell'immobile locato, ed altresì al pagamento, in favore di
[...] Pt_1
della somma complessiva di € 5.100,00 per canoni di locazione scaduti ed insoluti, ed
[...] altresì oneri accessori previsti in contratto, nonché di quelli a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre interessi al saggio legale da ogni singola scadenza al saldo;
- condanna altresì la ridetta conduttrice intimata alla refusione, in favore del locatore, delle spese e competenze di lite, che liquida in € 89,60 per esborsi documentati nonché in
3 complessivi € 1.800,00 per competenze professionali tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen. CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Emanuela Coscarella, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza all'udienza dell'11 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
Provvedimento letto in udienza, e successivamente depositato telematicamente unitamente al relativo verbale.
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