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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2618 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Gulotta Antonio Walter Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Capotorti Valeria e l'Avv. Delia Cernigliaro CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA che ha maturato il diritto all'assegno ordinario di invalidità a partire Parte_1 dal 1 settembre 2019; CP_ CONDANNA l' ad erogare l'assegno ordinario di invalidità in favore di a Parte_1 decorrere dal 1 settembre 2019 con gli interessi al tasso legale;
COMPESA le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26 giugno 2024, premettendo che con decreto di omologa Parte_1 del 1 novembre 2023 è stato riconosciuto titolare del requisito sanitario per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità a far data dal mese di luglio 2019 e lamentando che, nonostante CP_ l'avvenuta notifica del provvedimento, datata 8 novembre 2023, l' non ha provveduto all'erogazione della prestazione previdenziale, ha chiesto al Tribunale la condanna dell' CP_2 resistente alla corresponsione del beneficio a partire dal mese di luglio 2019, con rivalutazione ed interessi. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di memoria difensiva, l' dopo aver rappresentato che il ricorrente è in possesso del requisito della contribuzione quinquennale ed ha maturato il requisito della contribuzione triennale a partire dal mese di agosto dell'anno 2019, ha chiesto il rigetto della domanda o, in subordine, in presenza di una corrispondente richiesta, il suo accoglimento a decorrere dal mese di settembre dell'anno 2019.
La causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive di udienza, è stata trattenuta in decisione il 17 aprile 2025.
Il ricorso merita accoglimento entro i limiti indicati.
Giova, in diritto, ricordare che l'assegno ordinario di invalidità, disciplinato dalla legge 222/84, è una prestazione previdenziale, erogata a domanda, al ricorrere di determinati requisiti sanitari e socio-economici.
Sotto il profilo sanitario, si richiede una riduzione della capacità lavorativa specifica o semi- specifica a meno di 1/3 a causa di un'infermità fisica o mentale.
Sotto il profilo amministrativo, è previsto che l'istante: i) sia un lavoratore del settore privato iscritto all'Ago o ad una gestione sostitutiva;
ii) abbia maturato, nel corso della vita lavorativa, almeno 260 contributi settimanali, in Italia o in uno Stato Ue o in uno Stato extraUE convenzionato con l'Italia, di cui 156 nel quinquennio precedente la presentazione della domanda amministrativa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che la contribuzione utile al trattamento previdenziale può anche maturare nel corso del procedimento amministrativo o del procedimento giudiziario (cfr Cass. 11057/14; Cass. 3738/98), con conseguente riconoscimento del diritto alla prestazione a partire dal mese successivo al perfezionamento del requisito contributivo.
Con particolare riferimento ai rapporti tra assegno ordinario di invalidità e Naspi, occorre far riferimento all'art. 11 comma I lett. e) dlgs 22/15 a mente del quale “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: (…); e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.
Dal dettato normativo si desume che, una volta maturato il diritto all'assegno ordinario di invalidità, il percettore della Naspi decade automaticamente dal trattamento, salvo che non decida di optare ugualmente per la Naspi.
Calando i suddetti principi nel caso di specie, va, innanzitutto, preso atto della sussistenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta, per come emerge dal decreto di omologa versato in atti. Quanto al profilo socio-economico si evidenzia che, pur al cospetto della totale carenza di CP_ allegazione da parte del ricorrente, l' ha prodotto l'estratto contributivo ed il flusso uniemens da cui si evincono i presupposti economici dell'assegno ordinario di invalidità.
In particolare, dall'estratto contributivo si ricava che il ricorrente, già al 31 dicembre 2018, aveva raggiunto, per contributi italiani ed esteri, oltre 260 settimane di contributi.
Relativamente al requisito dei 156 contributi settimanali, va dato rilievo al fatto che il ricorrente: i) dall'anno 2016 al 31 dicembre 2018 ha totalizzato 149 contributi settimanali;
ii) nell'anno 2019, ha versato contributi a partire dalla ventiseiesima settimana e fino alla quarantottesima settimana.
Ciò significa che il requisito contributivo dell'assegno ordinario di invalidità è stato raggiunto alla trentaduesima settimana, coincidente con la seconda settimana di agosto dell'anno 2019.
Ne consegue, richiamando i superiori principi di diritto, che il ricorrente abbia diritto all'assegno ordinario di invalidità a partire dal 1 settembre 2019.
Giunti a questo punto, non può trascurarsi che il ricorrente percepisce la Naspi sin dalla data del 17 gennaio 2020, per come risulta dall'estratto conto contributivo.
Deve, quindi, affermarsi che la prestazione previdenziale, per come riconosciuta, comporta la decadenza dalla Naspi, salvo che il ricorrente decida di optarvi per tutta la durata della disoccupazione nell'esercizio del diritto previsto dall'art. 11 comma I lett e) dlgs 22/15.
La domanda va, quindi, accolta nei limiti di quanto esposto.
Le spese di lite, in considerazione del riconoscimento del beneficio economico da una data successiva a quella richiesta, vanno compensate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2618 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Gulotta Antonio Walter Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Capotorti Valeria e l'Avv. Delia Cernigliaro CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA che ha maturato il diritto all'assegno ordinario di invalidità a partire Parte_1 dal 1 settembre 2019; CP_ CONDANNA l' ad erogare l'assegno ordinario di invalidità in favore di a Parte_1 decorrere dal 1 settembre 2019 con gli interessi al tasso legale;
COMPESA le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26 giugno 2024, premettendo che con decreto di omologa Parte_1 del 1 novembre 2023 è stato riconosciuto titolare del requisito sanitario per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità a far data dal mese di luglio 2019 e lamentando che, nonostante CP_ l'avvenuta notifica del provvedimento, datata 8 novembre 2023, l' non ha provveduto all'erogazione della prestazione previdenziale, ha chiesto al Tribunale la condanna dell' CP_2 resistente alla corresponsione del beneficio a partire dal mese di luglio 2019, con rivalutazione ed interessi. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di memoria difensiva, l' dopo aver rappresentato che il ricorrente è in possesso del requisito della contribuzione quinquennale ed ha maturato il requisito della contribuzione triennale a partire dal mese di agosto dell'anno 2019, ha chiesto il rigetto della domanda o, in subordine, in presenza di una corrispondente richiesta, il suo accoglimento a decorrere dal mese di settembre dell'anno 2019.
La causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive di udienza, è stata trattenuta in decisione il 17 aprile 2025.
Il ricorso merita accoglimento entro i limiti indicati.
Giova, in diritto, ricordare che l'assegno ordinario di invalidità, disciplinato dalla legge 222/84, è una prestazione previdenziale, erogata a domanda, al ricorrere di determinati requisiti sanitari e socio-economici.
Sotto il profilo sanitario, si richiede una riduzione della capacità lavorativa specifica o semi- specifica a meno di 1/3 a causa di un'infermità fisica o mentale.
Sotto il profilo amministrativo, è previsto che l'istante: i) sia un lavoratore del settore privato iscritto all'Ago o ad una gestione sostitutiva;
ii) abbia maturato, nel corso della vita lavorativa, almeno 260 contributi settimanali, in Italia o in uno Stato Ue o in uno Stato extraUE convenzionato con l'Italia, di cui 156 nel quinquennio precedente la presentazione della domanda amministrativa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che la contribuzione utile al trattamento previdenziale può anche maturare nel corso del procedimento amministrativo o del procedimento giudiziario (cfr Cass. 11057/14; Cass. 3738/98), con conseguente riconoscimento del diritto alla prestazione a partire dal mese successivo al perfezionamento del requisito contributivo.
Con particolare riferimento ai rapporti tra assegno ordinario di invalidità e Naspi, occorre far riferimento all'art. 11 comma I lett. e) dlgs 22/15 a mente del quale “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: (…); e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.
Dal dettato normativo si desume che, una volta maturato il diritto all'assegno ordinario di invalidità, il percettore della Naspi decade automaticamente dal trattamento, salvo che non decida di optare ugualmente per la Naspi.
Calando i suddetti principi nel caso di specie, va, innanzitutto, preso atto della sussistenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta, per come emerge dal decreto di omologa versato in atti. Quanto al profilo socio-economico si evidenzia che, pur al cospetto della totale carenza di CP_ allegazione da parte del ricorrente, l' ha prodotto l'estratto contributivo ed il flusso uniemens da cui si evincono i presupposti economici dell'assegno ordinario di invalidità.
In particolare, dall'estratto contributivo si ricava che il ricorrente, già al 31 dicembre 2018, aveva raggiunto, per contributi italiani ed esteri, oltre 260 settimane di contributi.
Relativamente al requisito dei 156 contributi settimanali, va dato rilievo al fatto che il ricorrente: i) dall'anno 2016 al 31 dicembre 2018 ha totalizzato 149 contributi settimanali;
ii) nell'anno 2019, ha versato contributi a partire dalla ventiseiesima settimana e fino alla quarantottesima settimana.
Ciò significa che il requisito contributivo dell'assegno ordinario di invalidità è stato raggiunto alla trentaduesima settimana, coincidente con la seconda settimana di agosto dell'anno 2019.
Ne consegue, richiamando i superiori principi di diritto, che il ricorrente abbia diritto all'assegno ordinario di invalidità a partire dal 1 settembre 2019.
Giunti a questo punto, non può trascurarsi che il ricorrente percepisce la Naspi sin dalla data del 17 gennaio 2020, per come risulta dall'estratto conto contributivo.
Deve, quindi, affermarsi che la prestazione previdenziale, per come riconosciuta, comporta la decadenza dalla Naspi, salvo che il ricorrente decida di optarvi per tutta la durata della disoccupazione nell'esercizio del diritto previsto dall'art. 11 comma I lett e) dlgs 22/15.
La domanda va, quindi, accolta nei limiti di quanto esposto.
Le spese di lite, in considerazione del riconoscimento del beneficio economico da una data successiva a quella richiesta, vanno compensate.