Articolo 10 della Legge 1 dicembre 1986, n. 879
Articolo 9Articolo 11
Versione
21 dicembre 1986
Art. 10. 1. Nell'ambito dei contributi finanziari diretti all'Ente ferrovie dello Stato di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210 , la complessiva quota di lire 650 miliardi nel periodo 1987-1989 e' destinata agli interventi relativi all'ammodernamento ed al raddoppio della linea ferroviaria da Pontebba al confine dello Stato, della linea Udine-Tarvisio, alla realizzazione della circonvallazione di Udine, al raddoppio ferroviario del ponte sul Tagliamento di Casarsa della Delizia, nonche', per una quota di lire 15 miliardi, allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto su rotaia collegate alla medesima ferrovia Udine-Tarvisio, sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Nota all' art. 10, comma 1:
La legge n. 210/1985 ha istituito l'ente "Ferrovie dello Stato".
Entrata in vigore il 21 dicembre 1986