Ordinanza cautelare 14 dicembre 2012
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/08/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00648/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00717/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Formica e Pietro Siciliano, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Comando Generale della Guardia di Finanza Regione Marche, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
del rapporto informativo per sottufficiali anno -OMISSIS- con la quale il secondo revisore compilatore (-OMISSIS-), non concordando con il I° revisore (-OMISSIS- che, nella precedente scheda valutativa aveva attribuito al ricorrente la qualifica finale di “Eccellente”) ribadiva per il ricorrente la qualifica di “superiore alla media”;
di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, all’epoca dei fatti brigadiere della Guardia di Finanza in servizio presso la Compagnia di -OMISSIS-, impugna il rapporto informativo redatto a suo carico per il periodo -OMISSIS-, nella parte in cui il secondo revisore, (ossia il Comandante Provinciale di -OMISSIS-), non concordando con il primo revisore (ossia il Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di -OMISSIS-, che aveva attribuito al ricorrente la qualifica finale di “eccellente”), ha attribuito al-OMISSIS- la qualifica di “superiore alla media”.
2. In punto di fatto il ricorrente espone che:
- in data -OMISSIS- gli era stata notificata la scheda valutativa riferita al periodo -OMISSIS-, nella quale il primo e il secondo revisore avevano espresso i medesimi giudizi, rispettivamente, di “eccellente” e di “superiore alla media”. Ritenendo immeritato e illegittimo il giudizio del secondo revisore, il-OMISSIS- aveva impugnato la scheda con ricorso gerarchico. Con decreto del -OMISSIS- il Comandante Regionale della Guardia di Finanza accoglieva il ricorso gerarchico, evidenziando nella motivazione che “ …in generale, il superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l'eventuale proprio dissenso dal giudizio dell'Autorità inferiore per non violare i limiti concettuali della sua funzione attraverso il rifacimento, a modo e per conto proprio, del lavoro svolto dal compilatore o dal revisore che lo precede, contrapponendo sic et simpliciter, acriticamente, un proprio apprezzamento del valutato a quello dell'Autorità giudicatrice inferiore; in particolare, allorché il dissenso si traduca in una diminuzione di qualifica, è necessario che siano messi in luce con sicura efficacia probante quegli elementi caratteristici non adeguatamente positivi sfuggiti o non adeguatamente apprezzati dall'autorità giudicatrice inferiore… ”. Di conseguenza i superiori gerarchici del ricorrente provvedevano a redigere nuovamente la scheda valutativa, ma anche in questo caso il secondo revisore, non concordando con il primo revisore, confermava il giudizio di “superiore alla media”. La scheda è stata quindi impugnata davanti a questo Tribunale con il ricorso iscritto al N.R.G. -OMISSIS-(deciso anch’esso all’odierna udienza pubblica);
- medio tempore , stante il trasferimento del compilatore ad altro incarico e considerato che, in base alla normativa che disciplina la redazione della documentazione caratteristica del personale della Guardia di Finanza, per periodi di servizio inferiori a 150 giorni non si deve compilare una scheda valutativa, veniva redatto il rapporto informativo oggetto del presente giudizio.
2. Il-OMISSIS- impugna dunque il rapporto informativo, deducendo un unico articolato motivo, rubricato “Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Motivazione apparente, insufficiente e contraddittoria. Eccesso di potere per Motivazione apparente, insufficiente e contraddittoria. Irragionevolezza, difetto di istruttoria, traviamento dei fatti. Violazione dell’obbligo di astensione da parte del compilatore. Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi generali in materia di astensione dall’attività del proprio ufficio in caso di conflitto di interessi e/o di opportunità” e così declinato:
- il compilatore avrebbe dovuto astenersi, anche solo per ragioni di opportunità, dal rendere il proprio giudizio, e ciò in relazione ad una segnalazione di notizia di reato a carico dello stesso compilatore redatta dal-OMISSIS- e da un collega a seguito di una verifica fiscale svolta presso un ristorante di -OMISSIS-;
- in ogni caso, il giudizio del compilatore è del tutto immotivato, essendo stato letteralmente copiato da quello espresso dal secondo revisore nella scheda valutativa impugnata dal-OMISSIS- con il ricorso n. -OMISSIS-R.G. (il che risulta dalla semplice lettura contestuale dei due documenti);
- il giudizio del secondo revisore è invece infondato, anzitutto perché il Comandante Provinciale ha potuto valutare il militare per un periodo di tempo assolutamente limitato, tenuto conto che egli ha assunto l’incarico il -OMISSIS- è stato assente dal servizio per i riposi compensativi, la licenza ordinaria e la licenza straordinaria (di talché il secondo revisore ha potuto valutare solo 40 giorni circa di servizio del militare). Si può dunque affermare che il Comandante Provinciale non conoscesse il dipendente che stava valutando, mentre, di converso, il primo revisore aveva diretta contezza dell’operato del-OMISSIS-, essendo il Nucleo Mobile un’articolazione della Compagnia di -OMISSIS-;
- il giudizio del secondo revisore si pone in contrasto anche con l’obbligo di motivazione rafforzata discendente dal provvedimento con cui il Comandante Regionale aveva accolto il ricorso gerarchico proposto dal-OMISSIS- avverso la scheda valutativa relativa al periodo -OMISSIS-.
3. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza.
Con ordinanza n. -OMISSIS-il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, per assenza del periculum in mora .
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 25 giugno 2025.
4. Prima di dare conto della decisione a cui il Collegio ritiene di dover pervenire è necessario precisare che:
- il più volte citato ricorso n. -OMISSIS-R.G. è stato accolto con sentenza resa in pari data;
- la difesa erariale ha probabilmente frainteso il senso delle censure relative al fatto che il giudizio del compilatore dell’odierno rapporto informativo sarebbe stato “copiato” da quello espresso dal secondo revisore nella scheda valutativa impugnata con il ricorso n. -OMISSIS-R.G. Al riguardo, infatti, l’Avvocatura dello Stato richiama il consolidato principio secondo cui ogni documento caratteristico è autonomo rispetto a quelli precedenti e a quelli successivi, riguardando esso solo e soltanto uno specifico periodo di servizio. Parte ricorrente, tuttavia, non ha inteso mettere a confronto la scheda valutativa e il rapporto informativo, ma ha solo voluto rafforzare il dedotto vizio motivazionale richiamando un dato che, a suo dire, risulta per tabulas .
5. Ciò detto, il ricorso va accolto, anche se non tutte le censure dedotte sono fondate.
In particolare non è fondato il motivo con cui si deduce la violazione dell’obbligo di astensione del compilatore, visto che:
- in primo luogo, non ricorre nessuna delle fattispecie di astensione obbligatoria, non essendo pendente alcuna lite fra il ricorrente e il compilatore e non rispondendo al vero che il ricorrente aveva “denunciato” il comandante del Nucleo Mobile;
- in secondo luogo, non ricorrevano neanche particolari ragioni di opportunità che consigliassero l’astensione, essendo molto frequenti nel contesto delle attività istituzionali della Guardia di Finanza le segnalazioni a carico dei militari (la gran parte delle quali non poi non ha alcun esito penale e/o disciplinare), stante il rapporto solitamente conflittuale che si instaura fra i militari del Corpo e i contribuenti sottoposti a verifiche fiscali.
Sono invece nel loro complesso fondate le censure che si appuntano nei riguardi del giudizio del secondo revisore, e questo sia alla luce delle ragioni esposte dal Tribunale nella sentenza resa in pari data sul ricorso n. -OMISSIS-R.G. (alla quale si rimanda anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a.), sia perché nel caso di specie il consolidato principio di autonomia fra i singoli documenti caratteristiche non opera pienamente.
Va infatti considerato che nella complessiva vicenda che ha coinvolto il-OMISSIS- la redazione della seconda scheda valutativa oggetto del ricorso n. -OMISSIS-R.G. e quella del rapporto informativo impugnato in questa sede si sono intersecate dal punto di vista temporale (infatti il secondo revisore ha compilato la scheda in data -OMISSIS-), per cui è innegabile il reciproco condizionamento, anche involontario, fra i due giudizi.
E poiché nella sentenza resa in pari data sul ricorso n. -OMISSIS-R.G. il Tribunale ha ritenuto non adeguatamente motivato il giudizio espresso dal secondo revisore nella scheda valutativa (soprattutto in relazione al giudizio espresso dal primo revisore), analoga conclusione va rassegnata nei riguardi del rapporto informativo impugnato in questa sede.
Fra l’altro neanche nel presente giudizio le amministrazioni intimate hanno dato conto della c.d. giustificazione della motivazione (su tale concetto si vedano le sentenze di questo Tribunale nn. 328/2019 e 167/2023), per cui ancora oggi non è dato comprendere le specifiche ragioni per le quali il secondo revisore ha ritenuto di abbassare il giudizio rispetto a quello di “eccellente” espresso dal primo revisore.
6. Per tali motivi il ricorso va accolto, con conseguente annullamento in parte qua del rapporto informativo impugnato.
Le spese del giudizio si possono tuttavia compensare, anche in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Capitanio | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.