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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/06/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 567/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 567/2025, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Rosa Maria Carfora e Francesco Andronico
- ricorrente -
contro
(C.F. , nata in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
contumace
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 16.4.2025.
Conclusioni del ricorrente: “voglia Ill.mo Tribunale adito, pronunciare sentenza con cui autorizza il ricorrente a vivere separatamente dalla moglie sig.ra CF: Controparte_1
nata il [...] a [...], con addebito in capo alla stessa C.F._2
1 della separazione, si insta fin da ora perché il Tribunale ordini, altresì, agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere all'annotazione dell'emanata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 13.3.2025, il Sig. ha chiesto la separazione personale Parte_1
dalla moglie, Sig.ra rappresentando che, dalla loro unione, non sono Controparte_1
nati figli e che, dal 2012, non ha più alcuna notizia della moglie, la quale risulta anagraficamente irreperibile, dal 2021.
2. All'udienza del 17.6.2025, il Sig. ha dichiarato: “non vedo mia moglie dal 2012. Parte_1
Nel 2012, ha lasciato tutto e se n'è andata, adducendo il fatto che non si trovava e non c'era più rapporto tra noi. L'ho sentita i primi 4/5 mesi del 2012, poi basta. Dopo, non ho più saputo neanche dove vivesse”. Il difensore del ricorrente ha, quindi, “rinuncia[to] alla domanda di addebito e, per il resto, [ha] chie[sto] di poter precisare già oggi le conclusioni, come da ricorso in data 13.3.2025, disponendo nulla sulle spese, con rinuncia a qualsiasi ulteriore termine a difesa”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Nulla deve essere disposto sulle spese, come è stato specificamente richiesto dall'unica parte costituita.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa
2 ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Cassano Spinola, il 14.12.1996;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 567/2025, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Rosa Maria Carfora e Francesco Andronico
- ricorrente -
contro
(C.F. , nata in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
contumace
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 16.4.2025.
Conclusioni del ricorrente: “voglia Ill.mo Tribunale adito, pronunciare sentenza con cui autorizza il ricorrente a vivere separatamente dalla moglie sig.ra CF: Controparte_1
nata il [...] a [...], con addebito in capo alla stessa C.F._2
1 della separazione, si insta fin da ora perché il Tribunale ordini, altresì, agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere all'annotazione dell'emanata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 13.3.2025, il Sig. ha chiesto la separazione personale Parte_1
dalla moglie, Sig.ra rappresentando che, dalla loro unione, non sono Controparte_1
nati figli e che, dal 2012, non ha più alcuna notizia della moglie, la quale risulta anagraficamente irreperibile, dal 2021.
2. All'udienza del 17.6.2025, il Sig. ha dichiarato: “non vedo mia moglie dal 2012. Parte_1
Nel 2012, ha lasciato tutto e se n'è andata, adducendo il fatto che non si trovava e non c'era più rapporto tra noi. L'ho sentita i primi 4/5 mesi del 2012, poi basta. Dopo, non ho più saputo neanche dove vivesse”. Il difensore del ricorrente ha, quindi, “rinuncia[to] alla domanda di addebito e, per il resto, [ha] chie[sto] di poter precisare già oggi le conclusioni, come da ricorso in data 13.3.2025, disponendo nulla sulle spese, con rinuncia a qualsiasi ulteriore termine a difesa”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Nulla deve essere disposto sulle spese, come è stato specificamente richiesto dall'unica parte costituita.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa
2 ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Cassano Spinola, il 14.12.1996;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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