Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1033/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1263/2019 del 7 marzo 2019
PROMOSSA DA
nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), residente a [...] e quivi elettiva- C.F._1
mente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ubaldo Ruvolo che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto introduttivo di questo grado del giu-
dizio
APPELLANTE
CONTRO
(P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la liquidazione dei si-
nistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione
siciliana, con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45 ed elettivamente domici-
liata in Palermo presso lo studio dell'avv. Enrico Gentile che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLATA
1
Per l'appellante
Riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, ritenere e dichiarare,
alla stregua della rigorosa prova testimoniale espletata, ai sensi dell'art. 116
Cpc, nella fase istruttoria, in assenza di elementi probatori processualmente ri-
levanti forniti dalla controparte, la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, nella causazione del sinistro avvenuto in Palermo,
in data 17 ottobre 2014.
Conseguentemente, condannare la nella Controparte_1
qualità di Fondo di garanzia per le vittime della strada al risarcimento in favore dell'attore, odierno appellante, della complessiva somma di €26.000,00, ovvero al risarcimento di quella diversa somma maggiore o minore, che la Corte adita vorrà liquidare, anche, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado.
E ciò, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Per l'appellata
Chiede che la Corte di Appello di Palermo rigetti l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo e condanni l'appellante al rim-
borso delle spese e dei compensi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 18 marzo 2016, espose Parte_1
che il 17 ottobre 2014 il ciclomotore a bordo del quale si trovava veniva
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2 «investito da un veicolo, che lo sorpassava, […] rimasto sconosciuto, il cui con-
ducente si dava alla fuga».
Poiché , quale impresa designata per la li- Controparte_1
quidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione siciliana, benché diffidata, non gli aveva risarcito i danni che gli erano derivati dal sinistro, chiese quindi al Tribunale di Palermo la condanna della stessa società al pagamento delle relative somme di danaro.
1.1. Con la sentenza n. 1263/2019 del 7 marzo 2019, il giudice adìto
respinse la domanda.
1.2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello;
Parte_1
dal canto suo, ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 24 gennaio 2025 sono stati concessi termini di venticinque giorni e di altri venti giorni per il deposito, ri-
spettivamente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Con l'unico motivo di impugnazione, deduce un'«ar- Parte_1
bitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie». In particolare,
l'appellante si duole che il Tribunale abbia valorizzato quale «prova decisiva per la propria decisione un documento prodotto da[lla sua] controparte, che,
seppur può essere, astrattamente, utilizzato quale prova atipica, nella specie è,
assolutamente, di dubbia provenienza, in quanto nemmeno sottoscritto da al-
cuno»; in ogni caso – prosegue l'appellante –, si tratta di un documento che contiene pareri non assunti in contraddittorio.
aggiunge che tanto «l'espressione usata da chi chiama il Parte_1
118» quanto la sua risposta al personale del medesimo soccorso «non possono
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3 essere considerati elementi determinanti per il decidente», e ciò considerato che egli, «soggetto leso, dolorante e frastornato» per quanto gli era capitato, «non
[poteva] fornire dichiarazioni precise e circostanziate».
Viceversa – si legge ancora nell'atto introduttivo di questo grado del giudizio –, il teste sentito in primo grado aveva deposto sull'«evento lesivo con estremo rigore, collocando correttamente il sinistro nello spazio e nel tempo».
E sebbene quegli avesse parlato di tamponamento, ciò non si poneva in contra-
sto con quanto da lui, l'appellante, sostenuto un primo grado: e questo perché
una manovra di sorpasso non correttamente eseguita può causare un tampona-
mento.
2.1. L'articolata doglianza, così riassunta, non può accogliersi.
2.1.1. Va condiviso l'assunto dell'appellante nella parte in cui egli si duole che il Tribunale abbia dato rilievo, nel proprio percorso argomentativo,
al contenuto di una nota redatta da un agente investigativo incaricato dal Fondo
di garanzia per le vittime della strada di accertare la dinamica del sinistro, e in particolare al passaggio di quella nota in cui si dava atto «che il recapito tele-
fonico fornito dal chiamante alla centrale operativa del 118 aveva consentito di individuare il chiamante nella persona di e di contattarlo;
Persona_1
nonché che questi, contattato, aveva ammesso di aver assistito all'incidente e che l'evento era stato del tutto autonomo e accidentale, ma non intendeva in-
contrare l'agente per rilasciare una dichiarazione dell'accaduto» (così pag. 5
dell'impugnata sentenza).
Infatti, si tratta di una nota non sottoscritta, la quale, a sua volta, riporta dichiarazioni di un soggetto non sentito dal Tribunale, sicché il valore probato-
rio della stessa è pressoché nullo.
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4 2.2. E tuttavia, al rigetto della domanda di si doveva – e Parte_1
si deve – pervenire sulla scorta delle considerazioni che seguono.
2.2.1. Infatti, nella vicenda di cui si discute in questo giudizio emerge un'evidente e irredimibile inconciliabilità tra le prime dichiarazioni rese dal medesimo e quanto da questi esposto in seguito, allorché affermò di Pt_1
esser stato investito da altro mezzo. Infatti, nella scheda redatta lo stesso giorno dell'incidente dai sanitari del 118 si legge «rif [ossia “riferisce”/”riferito”] in-
cidente autonomo», ossia – come correttamente chiosa il primo giudice – «non provocato da altri veicoli»; e «parimenti, il verbale del pronto soccorso dell'Ospedale Ingrassia, nella “sintomatologia riferita” attesta “trauma alla ca-
viglia dx con ferita escoriativa da caduta in moto”» (così l'impugnata sentenza).
2.2.2. Ciò posto, reputa questo collegio di dover ritenere maggiormente credibili le prime dichiarazioni, giacché alle stesse deve attribuirsi, proprio per-
ché rese nell'immediatezza dei fatti, un particolare valore di genuinità e, con-
seguentemente, autenticità.
D'altra parte, se è vero che il paziente, al momento dell'ingresso al pronto soccorso, può essere poco lucido e dunque non può pretendersi che renda una dettagliata indicazione delle cause del sinistro, è altresì vero che nella vicenda in esame il non fece alcun cenno, neppure generico, a un in- Pt_1
vestimento.
2.2.3. Va, inoltre, sottolineato che nella trascrizione della telefonata pro-
dotta in primo grado da IP (il cui contenuto non è stato contestato) si legge che il soggetto che chiamava il 118 affermava che «un ragazzo [era] scivolato con lo scooter», senza alcuna indicazione di un investimento;
ed è lecito rite-
nere che, ove fosse intervenuto un tale fatto, sarebbe stato spontaneo, per il
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5 soggetto che chiedeva i soccorsi, farvi riferimento, quand'invece l'operatore del 118 veniva informato – come visto – che il ragazzo era «scivolato», così
indicandosi una dinamica dei fatti del tutto eccentrica rispetto a quella riferibile all'urto da parte di un automezzo.
2.2.4. Né, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il consu-
lente tecnico d'ufficio nominato in primo grado ha riconosciuto «il nesso ezio-
logico tra le lesioni riportate e la dinamica dell'occorso»: l'ausiliare del giudice,
infatti, si è limitato a scrivere che «l'immediatezza del ricorso alle cure e la certificazione proveniente da struttura pubblica attestano le modalità lesive e le lesioni riportate riferendole all'incidente della strada di cui agli atti» (sottoli-
neatura e corsivo sono dell'estensore di questa sentenza), senza spingersi ad affermare che quelle lesioni potessero senz'altro mettersi in relazione a un in-
vestimento.
2.3. E dunque, l'insuperabile e non giustificato iato – da una parte – tra le inequivocabili dichiarazioni rese in prima battuta sia dal sia dal sog- Pt_1
getto che chiese i soccorsi al 118 e quanto – d'altra parte – successivamente esposto allorché fu avanzata richiesta di risarcimento rende sostanzialmente ininfluente la dichiarazione testimoniale di , il quale ha dichia- Testimone_1
rato che il era stato tamponato da un'auto che poi era «andata via»: Pt_1
come si è detto, ritiene questa Corte, secondo un percorso argomentativo già
applicato in diverse pronunce (si vedano, fra le altre, le sentenze 1973/2023,
1766/2024, 1933/2024 e 2120/2024), che alle prime dichiarazioni debba annet-
tersi un decisivo valore probatorio in quanto, essendo temporalmente vicine agli eventi, appaiono maggiormente credibili.
3. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
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6 dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellante al rim-
borso, all'appellata, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022; inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 1263/2019 del 7 marzo 2019, respinge il gravame;
condanna al rimborso, a , Parte_1 Controparte_1
delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi €3.966,00
per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente im-
pugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 19 marzo 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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