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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/07/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 45/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
14.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 45/2025 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Sele n. 33 presso lo studio dell'Avv. Paolo Mascaro, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli P.IVA_2
Avv.ti Giacinto Greco, Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla CP_1
Via S. D'Ippolito n. 5
Opposto contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Raffaele Tarantino 12 presso lo studio dell'Avv. Alessio Migliardi, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020249007383516000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020180002384162000, n. 33020190002876035000, n.
33020210000255320000, n. 33020220001644538000 e n. 33020220002744160000
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 13.01.2025 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020249007383516000, notificata il 2.12.2024, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020180002384162000, n. 33020190002876035000, n.
33020210000255320000, n. 33020220001644538000 e n. 33020220002744160000, aventi ad oggetto crediti vantati dall' per un importo totale di € 23.007,88, deducendo che quattro dei CP_1 suddetti avvisi di addebito erano stati già notificati ed erano stati autonomamente impugnati, nonché la nullità dell'atto impugnato per indeterminatezza degli addebiti;
nel merito, contestava la pretesa creditoria dell'ente convenuto, adducendo che l'attività della ditta di cui era stato titolare (avente
P.IVA ) era cessata a far data dall'1.11.2012, che egli non aveva avuto in gestione alcun P.IVA_4 terreno e/o attrezzatura agricola, sicché non sussistevano i requisiti necessari affinché fosse qualificato come esercente attività di impresa agricola e che il procedimento iscritto al n. 185/2018
R.G., avente ad oggetto l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020170002115287000, relativo all'annualità 2016, era stato definito con la sentenza n. 179/2021 del 12.04.2021 di totale accoglimento del ricorso.
Chiedeva, pertanto, che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e dei sottesi avvisi di addebito, venisse accertata e dichiarata la nullità, l'inammissibilità e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti, con conseguente declaratoria di non dovutezza della pretesa contributiva.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva che gli avvisi di addebito sopraindicati erano stati tutti CP_1 regolarmente notificati, che, con sentenza n. 24/2025 del 13.01.2025, il Tribunale di Lamezia Terme, accogliendo l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n. 33020180002384162000, aveva disposto la cancellazione del ricorrente dalla gestione previdenziale “coltivatori diretti” a far data dall'1.11.2012 e che, prendendo atto delle motivazioni della citata sentenza, l' aveva provveduto CP_1 all'integrale sgravio delle relative partite debitorie;
evidenziava, inoltre, che l'ente previdenziale stava provvedendo anche all'integrale sgravio delle partite debitorie portate negli AVA n.
33020190002876035000, n. 33020210000255320000, n. 33020220001644538000 e n.
33020220002744160000 e si riservava di produrre in giudizio i relativi provvedimenti, allo stato in fase di predisposizione;
chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
3. Con memoria difensiva depositata il 25.06.2025 si costituiva in giudizio l' Controparte_2
, rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare la notifica dell'intimazione opposta
[...]
n. 03020249007383516000 ai fini della tempestività dell'odierna impugnazione;
- accertare che
l'intimazione di pagamento è stata opposta con riferimento ai avvisi di addebito Pt_2 Pt_3 emessi da sede di Lamezia Terme, pari a complessivi € 23.007,88; - accertare che i motivi di CP_1 opposizione NON si riferiscono a vizi propri dell'intimazione opposta e/o del procedimento di riscossione, ed in ogni caso dichiararli infondati per le ragioni esposte;
per l'effetto, - verificare la regolare notifica del ricorso e decreto ad quale parte necessaria ed unica destinataria dei CP_1 motivi di opposizione riferiti al merito delle pretese o comunque riguardanti la fase precedente all'affidamento ad , e per tutte le suesposte difese;
- Verificare Controparte_3 che il ricorrente ha effettivamente impugnato i soli quattro avvisi di addebito nn.
33020180002384162000; 33020210000255320000; 33020220001644538000 e
33020220002744160000 e che NON è stata evocata nei rispettivi Controparte_2 giudizi descritti a pag. 2 del ricorso;
- accertare che l'avviso di addebito n 33020190002876035000 di € 3.932,47 NON è oggetto delle suddette opposizioni e dichiarare tardivo ogni profilo recuperatorio sulla pretesa sostanziale, per i motivi esposti. - dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale e processuale di , trattandosi di doglianze riferite agli Controparte_4 avvisi di addebito di esclusiva pertinenza dell' in base al D.L. 70/2010, ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 24 D. Lgs 46/99 e comunque riguardanti la fase precedente alla consegna del ruolo e/o che riguardano l'esistenza dell'avviso di addebito, anche per mancanza di colpa imputabile della eventuale estinzione sopravvenuta, non essendo impugnati neppure gli atti successivi e per i motivi esposti;
- accertare che la prescrizione è stata interrotta con la notifica degli avvisi di addebito impugnati (anche per effetto della mancata contestazione dell'opponente sul punto), e degli atti successivi (intimazioni di pagamento e comunicazione preventiva di ipoteca); - per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda per irretrattabilità del credito secondo Cass 1901/2020 e per tutte le ragioni esposte. - in caso di accertamento di prescrizione, dichiarare che lo sgravio spetta all'Ente impositore e compensare le spese per i motivi esposti;
- dichiarare tardivo ogni profilo recuperatorio sulla pretesa sostanziale;
- dichiarare inammissibile ogni altro profilo di domanda;
- in subordine, in caso di accoglimento della domanda per fatti imputabili all'Ente creditore, disporre che L' manlevi l'Agente della riscossione dalle spese di giudizio e da ogni conseguenza negativa CP_1 per i motivi suesposti. - spese secondo giustizia, da determinarsi nel rispetto del principio di causalità
e soccombenza.”.
4. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Con nota dell'8.07.2025 l' ha depositato la comunicazione di avvenuto annullamento degli CP_1
AVA sottesi all'intimazione di pagamento opposta, nonché di cancellazione del dall'archivio Pt_1 dei coltivatori diretti a far data dall'1.11.2012 (cfr. altresì la comunicazione di avvenuta cancellazione effettuata il 27.06.2025 con decorrenza dall'1.11.2012).
Alla luce della documentazione allegata dall' , che attesta l'intervenuto annullamento degli AVA CP_1 per sgravio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non essendovi accordo tra le parti, ritiene il giudicante che le stesse, alla stregua del principio di soccombenza virtuale1, vadano poste a carico dell' nel rapporto con l'odierno opponente, tenuto conto che l'annullamento degli avvisi di CP_1 addebito è intervenuto nelle more del giudizio (dopo la notifica del ricorso) e, soprattutto, della circostanza che l'ente previdenziale ha proceduto alla notifica di ulteriori avvisi di addebito ed all'affidamento dei carichi contributivi all'agente della riscossione nonostante le pronunce favorevoli ottenute dal in primo grado, passate in giudicato (si veda, in particolare, la sentenza più risalente Pt_1
n. 179/2021 del 12.04.2021, pubblicata in pari data, emessa nell'ambito del procedimento n. 185/2018
R.G., con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio di alla gestione speciale agricola prevista per i coltivatori diretti ed ha, quindi, Parte_1 accertato l'insussistenza della relativa obbligazione contributiva).
In considerazione del valore dichiarato della causa, dell'assenza di attività istruttoria, della coincidenza della fase di trattazione con quella decisionale e del comportamento processuale dell' , le spese del giudizio si liquidano in € 1.863,50 per compensi professionali, oltre accessori CP_1 di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Le spese del giudizio possono essere compensate nel rapporto tra il ricorrente e l' CP_5
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
- compensa le spese di lite nel rapporto tra il ricorrente e l' CP_5
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio sostenute dal ricorrente, liquidate in € CP_1
1.863,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 14.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Valeria Salatino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, “la cessazione della materia del contendere postula il venir meno durante l'iter processuale di ogni posizione di contrasto tra i contendenti
... salvo l'eventuale sopravvivere della questione delle spese del giudizio da risolversi con il criterio della soccombenza virtuale” (Cass., sez. II, 14.4.1995, n. 4278).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
14.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 45/2025 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Sele n. 33 presso lo studio dell'Avv. Paolo Mascaro, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli P.IVA_2
Avv.ti Giacinto Greco, Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla CP_1
Via S. D'Ippolito n. 5
Opposto contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Raffaele Tarantino 12 presso lo studio dell'Avv. Alessio Migliardi, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020249007383516000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020180002384162000, n. 33020190002876035000, n.
33020210000255320000, n. 33020220001644538000 e n. 33020220002744160000
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 13.01.2025 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020249007383516000, notificata il 2.12.2024, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020180002384162000, n. 33020190002876035000, n.
33020210000255320000, n. 33020220001644538000 e n. 33020220002744160000, aventi ad oggetto crediti vantati dall' per un importo totale di € 23.007,88, deducendo che quattro dei CP_1 suddetti avvisi di addebito erano stati già notificati ed erano stati autonomamente impugnati, nonché la nullità dell'atto impugnato per indeterminatezza degli addebiti;
nel merito, contestava la pretesa creditoria dell'ente convenuto, adducendo che l'attività della ditta di cui era stato titolare (avente
P.IVA ) era cessata a far data dall'1.11.2012, che egli non aveva avuto in gestione alcun P.IVA_4 terreno e/o attrezzatura agricola, sicché non sussistevano i requisiti necessari affinché fosse qualificato come esercente attività di impresa agricola e che il procedimento iscritto al n. 185/2018
R.G., avente ad oggetto l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020170002115287000, relativo all'annualità 2016, era stato definito con la sentenza n. 179/2021 del 12.04.2021 di totale accoglimento del ricorso.
Chiedeva, pertanto, che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e dei sottesi avvisi di addebito, venisse accertata e dichiarata la nullità, l'inammissibilità e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti, con conseguente declaratoria di non dovutezza della pretesa contributiva.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva che gli avvisi di addebito sopraindicati erano stati tutti CP_1 regolarmente notificati, che, con sentenza n. 24/2025 del 13.01.2025, il Tribunale di Lamezia Terme, accogliendo l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n. 33020180002384162000, aveva disposto la cancellazione del ricorrente dalla gestione previdenziale “coltivatori diretti” a far data dall'1.11.2012 e che, prendendo atto delle motivazioni della citata sentenza, l' aveva provveduto CP_1 all'integrale sgravio delle relative partite debitorie;
evidenziava, inoltre, che l'ente previdenziale stava provvedendo anche all'integrale sgravio delle partite debitorie portate negli AVA n.
33020190002876035000, n. 33020210000255320000, n. 33020220001644538000 e n.
33020220002744160000 e si riservava di produrre in giudizio i relativi provvedimenti, allo stato in fase di predisposizione;
chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
3. Con memoria difensiva depositata il 25.06.2025 si costituiva in giudizio l' Controparte_2
, rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare la notifica dell'intimazione opposta
[...]
n. 03020249007383516000 ai fini della tempestività dell'odierna impugnazione;
- accertare che
l'intimazione di pagamento è stata opposta con riferimento ai avvisi di addebito Pt_2 Pt_3 emessi da sede di Lamezia Terme, pari a complessivi € 23.007,88; - accertare che i motivi di CP_1 opposizione NON si riferiscono a vizi propri dell'intimazione opposta e/o del procedimento di riscossione, ed in ogni caso dichiararli infondati per le ragioni esposte;
per l'effetto, - verificare la regolare notifica del ricorso e decreto ad quale parte necessaria ed unica destinataria dei CP_1 motivi di opposizione riferiti al merito delle pretese o comunque riguardanti la fase precedente all'affidamento ad , e per tutte le suesposte difese;
- Verificare Controparte_3 che il ricorrente ha effettivamente impugnato i soli quattro avvisi di addebito nn.
33020180002384162000; 33020210000255320000; 33020220001644538000 e
33020220002744160000 e che NON è stata evocata nei rispettivi Controparte_2 giudizi descritti a pag. 2 del ricorso;
- accertare che l'avviso di addebito n 33020190002876035000 di € 3.932,47 NON è oggetto delle suddette opposizioni e dichiarare tardivo ogni profilo recuperatorio sulla pretesa sostanziale, per i motivi esposti. - dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale e processuale di , trattandosi di doglianze riferite agli Controparte_4 avvisi di addebito di esclusiva pertinenza dell' in base al D.L. 70/2010, ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 24 D. Lgs 46/99 e comunque riguardanti la fase precedente alla consegna del ruolo e/o che riguardano l'esistenza dell'avviso di addebito, anche per mancanza di colpa imputabile della eventuale estinzione sopravvenuta, non essendo impugnati neppure gli atti successivi e per i motivi esposti;
- accertare che la prescrizione è stata interrotta con la notifica degli avvisi di addebito impugnati (anche per effetto della mancata contestazione dell'opponente sul punto), e degli atti successivi (intimazioni di pagamento e comunicazione preventiva di ipoteca); - per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda per irretrattabilità del credito secondo Cass 1901/2020 e per tutte le ragioni esposte. - in caso di accertamento di prescrizione, dichiarare che lo sgravio spetta all'Ente impositore e compensare le spese per i motivi esposti;
- dichiarare tardivo ogni profilo recuperatorio sulla pretesa sostanziale;
- dichiarare inammissibile ogni altro profilo di domanda;
- in subordine, in caso di accoglimento della domanda per fatti imputabili all'Ente creditore, disporre che L' manlevi l'Agente della riscossione dalle spese di giudizio e da ogni conseguenza negativa CP_1 per i motivi suesposti. - spese secondo giustizia, da determinarsi nel rispetto del principio di causalità
e soccombenza.”.
4. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Con nota dell'8.07.2025 l' ha depositato la comunicazione di avvenuto annullamento degli CP_1
AVA sottesi all'intimazione di pagamento opposta, nonché di cancellazione del dall'archivio Pt_1 dei coltivatori diretti a far data dall'1.11.2012 (cfr. altresì la comunicazione di avvenuta cancellazione effettuata il 27.06.2025 con decorrenza dall'1.11.2012).
Alla luce della documentazione allegata dall' , che attesta l'intervenuto annullamento degli AVA CP_1 per sgravio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non essendovi accordo tra le parti, ritiene il giudicante che le stesse, alla stregua del principio di soccombenza virtuale1, vadano poste a carico dell' nel rapporto con l'odierno opponente, tenuto conto che l'annullamento degli avvisi di CP_1 addebito è intervenuto nelle more del giudizio (dopo la notifica del ricorso) e, soprattutto, della circostanza che l'ente previdenziale ha proceduto alla notifica di ulteriori avvisi di addebito ed all'affidamento dei carichi contributivi all'agente della riscossione nonostante le pronunce favorevoli ottenute dal in primo grado, passate in giudicato (si veda, in particolare, la sentenza più risalente Pt_1
n. 179/2021 del 12.04.2021, pubblicata in pari data, emessa nell'ambito del procedimento n. 185/2018
R.G., con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio di alla gestione speciale agricola prevista per i coltivatori diretti ed ha, quindi, Parte_1 accertato l'insussistenza della relativa obbligazione contributiva).
In considerazione del valore dichiarato della causa, dell'assenza di attività istruttoria, della coincidenza della fase di trattazione con quella decisionale e del comportamento processuale dell' , le spese del giudizio si liquidano in € 1.863,50 per compensi professionali, oltre accessori CP_1 di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Le spese del giudizio possono essere compensate nel rapporto tra il ricorrente e l' CP_5
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
- compensa le spese di lite nel rapporto tra il ricorrente e l' CP_5
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio sostenute dal ricorrente, liquidate in € CP_1
1.863,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 14.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Valeria Salatino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, “la cessazione della materia del contendere postula il venir meno durante l'iter processuale di ogni posizione di contrasto tra i contendenti
... salvo l'eventuale sopravvivere della questione delle spese del giudizio da risolversi con il criterio della soccombenza virtuale” (Cass., sez. II, 14.4.1995, n. 4278).