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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/05/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28/05/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1157 /2021 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA A. VOLTA N. 100, CAPO D'ORLANDO, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. MICELI EMANUELE
ATTORE
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIA DOGALI N. 50 MESSINA, presso lo studio dell'avv. CAMBRIA
MASSIMO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Militello (ME) il 29.08.1955 e residente in [...]
CONVENUTA CONTUMACE avente per OGGETTO: lesione personale
Sono comparsi: l'avv. Miceli per l'attore e l'avv. Pirri, in sostituzione dell'avv. Cambria per HDI, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio e la HDI Assicurazioni S.p.A. al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti (patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 377.182,11, oltre danni al mezzo per € 1.796,73, interessi, rivalutazione, spese, competenze e onorari del giudizio) in esito al sinistro occorsogli in data
11.11.2020 allorquando -mentre si trovava sulla propria bicicletta- sulla SS 289 nel Comune di Acquedolci -nei pressi del Km 6- si stringeva, per evitare una vettura che sopraggiungeva sull'opposta corsia, verso il margine destro della carreggiata andando così a collidere con l'autovettura Fiat Stilo tg DL827WW
(di proprietà della convenuta ivi parcheggiata, Controparte_1 frantumandone il lunotto posteriore.
L'attore allegava di essere stato soccorso da altri ciclisti e trasportato con il
118 dapprima al Nosocomio di Patti dove gli veniva diagnosticato “politrauma: trauma cranio facciale ferita lacero contusa in regione labiale superiore e mento, rachide cervicodorsolombare, frattura composta del processo spinoso dx C4, infrazione apice processo spinoso C7, avulsione parziale incisivo superiore sinistro, coccige deviato a dx con frattura composta, frattura V raggio piede sinistro, ipostenia arti inferiori dx e sinistro, trauma toracico” e poi, stante il grave quadro neurologico emerso, veniva trasferito al Policlinico G. Martino di
Messina e sottoposto a intervento chirurgico di doppia discectomia, con conseguente riabilitazione a Imola;
che era risultata vana la richiesta di risarcimento danni inoltrata alle odierne parti convenute.
Si costituiva in giudizio la HDI Assicurazioni S.p.A. chiedendo il rigetto delle domande attoree, con ogni conseguente statuizione in merito alle spese processuali.
Non si costituiva invece, nonostante le notifiche di rito. Controparte_1 Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta che nonostante le notifiche di rito non si è Controparte_1 costituita.
Nel merito, le domande attoree meritano parziale accoglimento per quanto di ragione.
Dalla documentazione agli atti e dalla prova orale è emersa la responsabilità, nella causazione dell'eventus damni, da parte della convenuta che ha parcheggiato la propria autovettura lungo la carreggiata della CP_1
SS 289 del Comune di Acquedolci, nei pressi di una curva e in presenza di striscia longitudinale continua, contravvenendo così alle previsioni del Codice della Strada in materia di divieto di sosta. E', altresì, emersa la condotta incauta dell'attore, il quale, pur accorgendosi per tempo del veicolo parcheggiato, non ha approntato le comuni regole di diligenza, al pari degli altri ciclisti che lo accompagnavano e che hanno evitato l'impatto con il suddetto veicolo, effettuando una manovra incauta che ha provocato l'urto con l'autovettura della convenuta.
Pertanto, nella verificazione del sinistro sottoposto al vaglio del Tribunale adito, va riconosciuta ex art. 1227 c.c. la responsabilità concorrente, al 50%, dell'attore e della convenuta proprietaria della Fiat Stilo assicurata CP_1 con la HDI.
Difatti, i testi escussi all'udienza del 4.5.2023 hanno confermato la dinamica del sinistro, ossia la presenza - pure secondo le foto loro esibite e allegate anche alla relazione dei CC, successivamente intervenuti sui luoghi - della macchina della convenuta in sosta prima di una curva, lungo la carreggiata priva di banchina laterale e delimitata da striscia longitudinale continua, nonché il sopravvenire di un furgoncino dalla corsia opposta per cui l'attore si stringeva verso il margine esterno della carreggiata andando ad impattare contro il veicolo della convenuta.
Nello specifico il teste , che accompagnava in bici l'attore, ha Tes_1 confermato l'accaduto e le circostanze articolate da parte attrice, riconoscendo i luoghi e precisando di essere stato qualche metro avanti ad , avendo Parte_1 superato la macchina parcheggiata e precisando che “l'auto era visibile, ma era in sosta alla fine del rettilineo, in prossimità dell'inizio della semicurva..ed occupava metà della carreggiata”. Dichiarazioni dello stesso tenore sono state rese ai Carabinieri (cfr. SIT allegate alle prime memorie attoree ex art. 183
c.p.c.).
Il teste , ciclista sopraggiunto dopo l'impatto essendo Testimone_2
“indietro rispetto a e ”, ha riconosciuto -anche a mezzo delle Tes_1 Parte_1 foto che ha consegnato personalmente ai Carabinieri - i luoghi di causa e ha
“visto l'autovettura così posteggiata e a terra…la macchina era in Parte_1
prossimità della curva”. Analoghe dichiarazioni sono state rese ai Carabinieri
(cfr. SIT allegate alle prime memorie attoree ex art. 183 c.p.c.).
Il teste , infine, ha dichiarato di trovarsi in un Testimone_3 appezzamento di terreno vicino per visionare le piante di ulivo e di avere visto a distanza sopraggiungere due ciclisti e di avere sentito l'impatto, di essersi avvicinato per prestare soccorso ma di essersi allontanato prima dell'arrivo dei
Carabinieri. Questi ha, nondimeno, confermato la presenza della macchina della convenuta che “si vedeva salendo” e del furgoncino che arrivava mentre tentava di sorpassare l'automobile in sosta. Parte_1
Inoltre, dall'istruttoria è emersa altresì la prova dei danni subiti da parte attrice in conseguenza del sinistro;
in particolare, l'attore ha esibito per i danni al mezzo la relazione di stima del perito della Compagnia convenuta, che ha quantificato i danni in € 1.796,73 (allegato 26 alla citazione) e accettato -per ragioni di economia processuale- le conclusioni della Consulenza medico legale della HDI Ass.ni, a firma del dott. che, va pertanto, recepita Persona_1 ai fini della quantificazione dei danni , subiti dall' . Parte_1
Si rileva, in proposito che stante il concorso di colpa al 50% dell' Parte_1 nella causazione del sinistro, occorre operare una riduzione della liquidazione dei danni richiesti mentre e, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dovrà tenersi pure conto (SSUU 12566/2018) dell'indennizzo liquidatogli dalla in virtù di una polizza sanitaria privata Controparte_2 che prevede l'erogazione di un massimale in caso di gradi interventi chirurgici, come quello subito dall'attore, a prescindere dall'accertamento di un'invalidità permanente o temporanea.
Dalla Consulenza dell'HDI, dopo la visita del periziando e la ritenuta ammissibilità del nesso causale tra il sinistro e i danni riportati, è emersa la seguente diagnosi: ESITI FUNZIONALI NEUROLOGICI PERIFERICI
DEFICITARI A LIEVE-MODERATA COMPONENTE SIA MOTORIA CHE
SENSITIVA A CARICO DELL'ARTO SUPERIORE E SOPRATTUTTO
DELL'ARTO INFERIORE DI SINISTRA SECONDARI AD IMPORTANTE
COMPRESSIONE SUL SACCO DURALE DEL COMPLESSO CRONICO
DEGENERATIVO DISCOSOMATICO OSTEOFITOSITARIO CON
CANCELLAZIONE DELLO SPAZIO DI SICUREZZA LIQUORALE
ANTERIORE A LIVELLO DEI METAMERI C5-C6-C7 CON SEGNI ACUTI
DI CONTUSIONE MIDOLLARE IN C5-C7 DA FRATTURA
TRAUMATICA DEL PROCESSO SPINOSO DX DI C4 INFRAZIONE DEL
PROCESSO SPINOSO DI C6 E RETROLISTESI DI I GRADO DI C5 SU C6
CON CONSEGUENTE FOCOLAIO DI SOFFERENZA MIELICA
DECOMPRESSO E STABILIZZATO MEDIANTE DUPLICE
DISCECTOMIA ED ARTRODESI CON POSIZIONAMENTO DI PLACCHE
E VITI METALLICHE INTERSOMATICHE CON ACCESSO
CHIRURGICO ANTERIORE. DISESTETISMO CICATRIZIALE AL VISO
DI LIEVE GRADO. ESITI ANATOMO FUNZIONALI A LIEVE
RIPERCUSSIONE A CARICO DEL TRATTO COCCIGEO DELLA
COLONNA SECONDARI A FRATTURA COMPOSTA DEL COCCIGE.
ESITI ANATOMO FUNZIONALI A MINIMALE RIPERCUSSIONE A
CARICO DEL V DITO DEL PIEDE SINISTRO SECONDARI AD
INFRAZIONE DELLA BASE DELLA PRIMA FALANGE E
RISPETTIVAMENTE DELLA FALANGE INTERMEDIA. ESITI DI
FRATTURA PARZIALE DELLA CORONA DELL'INCISIVO LATERALE
SUPERIORE SINISTRO GIA' RIABILITATA CON CURE
ODONTOPROTESICHE IN POLITRAUMA CONTUSIVO. Il dr. ha poi aggiunto che IL QUADRO NEUROMOTORIO Per_1
RESIDUATO A CARICO DELL'ARTO INFERIORE E SUPERIORE DI
SINISTRA - SECONDARIO A TETRAPARESI INCOMPLETA DI
LIVELLO NEUROLOGICO C7 -CON PROGRESSIVO RECUPERO CP_3
DELLE QUOTE MOTORIE A CARICO DEI QUATTRO ARTI E
PRESENZA DI DEFICIT SENSITIVO CON SEGNI DI PIRAMIDALISMO
ALL'ARTO INFERIORE SINISTRO -INSIEME ALLE SEQUELE A SIA
CARATTERE DISESTETICO CHE OSTEOARTICOLARE - SONO
SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONEMEDICO-LEGALE NELLA MISURA
TABELLARE DEL (40-45)%. (CFR ALLEGATO 20 alla citazione)
Ha, quindi, riconosciuto un'invalidità permanente al 40% con inabilità temporanea di giorni 75 al 100%, giorni 60 al 75% e giorni 30 al 50%.
Tanto premesso, i danni da liquidarsi in favore dell'attore quali danni alla persona, sulla base della Tabella di Milano sono pari ad € 84.000,00, tenuto conto della decurtazione del 50% per il concorso di colpa e della compensazione per effetto dell'indennizzo ricevuto a termini della polizza assicurativa con la di cui la parte convenuta ha fornito Controparte_2 prova.
Essendo liquidato in valori monetari attuali, il risarcimento non è soggetto a rivalutazione.
Quanto alla richiesta di interessi va rilevato che nei debiti di valore, il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass.,
n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n. 22347/07).
Nel caso di specie tale allegazione è mancata del tutto.
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, sono compensate per la metà e per la restante parte poste a carico dei convenuti in solido;
la liquidazione
è fatta in dispositivo ex d.m. 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.
1157/2021 R.G., promossa da contro e HDI Parte_1 Controparte_1
Assicurazioni S.p.A. disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia della convenuta;
Controparte_1
2. accoglie parzialmente le domande attoree, riconoscendo il concorso di colpa dell'attore al 50% nella causazione del danno e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento di € 84.000,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
3. compensa per la metà le spese di lite;
4. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice di
€ 607,00 per spese ed € 7.000, per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
IL GIUDICE
(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28/05/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1157 /2021 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA A. VOLTA N. 100, CAPO D'ORLANDO, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. MICELI EMANUELE
ATTORE
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIA DOGALI N. 50 MESSINA, presso lo studio dell'avv. CAMBRIA
MASSIMO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Militello (ME) il 29.08.1955 e residente in [...]
CONVENUTA CONTUMACE avente per OGGETTO: lesione personale
Sono comparsi: l'avv. Miceli per l'attore e l'avv. Pirri, in sostituzione dell'avv. Cambria per HDI, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio e la HDI Assicurazioni S.p.A. al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti (patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 377.182,11, oltre danni al mezzo per € 1.796,73, interessi, rivalutazione, spese, competenze e onorari del giudizio) in esito al sinistro occorsogli in data
11.11.2020 allorquando -mentre si trovava sulla propria bicicletta- sulla SS 289 nel Comune di Acquedolci -nei pressi del Km 6- si stringeva, per evitare una vettura che sopraggiungeva sull'opposta corsia, verso il margine destro della carreggiata andando così a collidere con l'autovettura Fiat Stilo tg DL827WW
(di proprietà della convenuta ivi parcheggiata, Controparte_1 frantumandone il lunotto posteriore.
L'attore allegava di essere stato soccorso da altri ciclisti e trasportato con il
118 dapprima al Nosocomio di Patti dove gli veniva diagnosticato “politrauma: trauma cranio facciale ferita lacero contusa in regione labiale superiore e mento, rachide cervicodorsolombare, frattura composta del processo spinoso dx C4, infrazione apice processo spinoso C7, avulsione parziale incisivo superiore sinistro, coccige deviato a dx con frattura composta, frattura V raggio piede sinistro, ipostenia arti inferiori dx e sinistro, trauma toracico” e poi, stante il grave quadro neurologico emerso, veniva trasferito al Policlinico G. Martino di
Messina e sottoposto a intervento chirurgico di doppia discectomia, con conseguente riabilitazione a Imola;
che era risultata vana la richiesta di risarcimento danni inoltrata alle odierne parti convenute.
Si costituiva in giudizio la HDI Assicurazioni S.p.A. chiedendo il rigetto delle domande attoree, con ogni conseguente statuizione in merito alle spese processuali.
Non si costituiva invece, nonostante le notifiche di rito. Controparte_1 Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta che nonostante le notifiche di rito non si è Controparte_1 costituita.
Nel merito, le domande attoree meritano parziale accoglimento per quanto di ragione.
Dalla documentazione agli atti e dalla prova orale è emersa la responsabilità, nella causazione dell'eventus damni, da parte della convenuta che ha parcheggiato la propria autovettura lungo la carreggiata della CP_1
SS 289 del Comune di Acquedolci, nei pressi di una curva e in presenza di striscia longitudinale continua, contravvenendo così alle previsioni del Codice della Strada in materia di divieto di sosta. E', altresì, emersa la condotta incauta dell'attore, il quale, pur accorgendosi per tempo del veicolo parcheggiato, non ha approntato le comuni regole di diligenza, al pari degli altri ciclisti che lo accompagnavano e che hanno evitato l'impatto con il suddetto veicolo, effettuando una manovra incauta che ha provocato l'urto con l'autovettura della convenuta.
Pertanto, nella verificazione del sinistro sottoposto al vaglio del Tribunale adito, va riconosciuta ex art. 1227 c.c. la responsabilità concorrente, al 50%, dell'attore e della convenuta proprietaria della Fiat Stilo assicurata CP_1 con la HDI.
Difatti, i testi escussi all'udienza del 4.5.2023 hanno confermato la dinamica del sinistro, ossia la presenza - pure secondo le foto loro esibite e allegate anche alla relazione dei CC, successivamente intervenuti sui luoghi - della macchina della convenuta in sosta prima di una curva, lungo la carreggiata priva di banchina laterale e delimitata da striscia longitudinale continua, nonché il sopravvenire di un furgoncino dalla corsia opposta per cui l'attore si stringeva verso il margine esterno della carreggiata andando ad impattare contro il veicolo della convenuta.
Nello specifico il teste , che accompagnava in bici l'attore, ha Tes_1 confermato l'accaduto e le circostanze articolate da parte attrice, riconoscendo i luoghi e precisando di essere stato qualche metro avanti ad , avendo Parte_1 superato la macchina parcheggiata e precisando che “l'auto era visibile, ma era in sosta alla fine del rettilineo, in prossimità dell'inizio della semicurva..ed occupava metà della carreggiata”. Dichiarazioni dello stesso tenore sono state rese ai Carabinieri (cfr. SIT allegate alle prime memorie attoree ex art. 183
c.p.c.).
Il teste , ciclista sopraggiunto dopo l'impatto essendo Testimone_2
“indietro rispetto a e ”, ha riconosciuto -anche a mezzo delle Tes_1 Parte_1 foto che ha consegnato personalmente ai Carabinieri - i luoghi di causa e ha
“visto l'autovettura così posteggiata e a terra…la macchina era in Parte_1
prossimità della curva”. Analoghe dichiarazioni sono state rese ai Carabinieri
(cfr. SIT allegate alle prime memorie attoree ex art. 183 c.p.c.).
Il teste , infine, ha dichiarato di trovarsi in un Testimone_3 appezzamento di terreno vicino per visionare le piante di ulivo e di avere visto a distanza sopraggiungere due ciclisti e di avere sentito l'impatto, di essersi avvicinato per prestare soccorso ma di essersi allontanato prima dell'arrivo dei
Carabinieri. Questi ha, nondimeno, confermato la presenza della macchina della convenuta che “si vedeva salendo” e del furgoncino che arrivava mentre tentava di sorpassare l'automobile in sosta. Parte_1
Inoltre, dall'istruttoria è emersa altresì la prova dei danni subiti da parte attrice in conseguenza del sinistro;
in particolare, l'attore ha esibito per i danni al mezzo la relazione di stima del perito della Compagnia convenuta, che ha quantificato i danni in € 1.796,73 (allegato 26 alla citazione) e accettato -per ragioni di economia processuale- le conclusioni della Consulenza medico legale della HDI Ass.ni, a firma del dott. che, va pertanto, recepita Persona_1 ai fini della quantificazione dei danni , subiti dall' . Parte_1
Si rileva, in proposito che stante il concorso di colpa al 50% dell' Parte_1 nella causazione del sinistro, occorre operare una riduzione della liquidazione dei danni richiesti mentre e, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dovrà tenersi pure conto (SSUU 12566/2018) dell'indennizzo liquidatogli dalla in virtù di una polizza sanitaria privata Controparte_2 che prevede l'erogazione di un massimale in caso di gradi interventi chirurgici, come quello subito dall'attore, a prescindere dall'accertamento di un'invalidità permanente o temporanea.
Dalla Consulenza dell'HDI, dopo la visita del periziando e la ritenuta ammissibilità del nesso causale tra il sinistro e i danni riportati, è emersa la seguente diagnosi: ESITI FUNZIONALI NEUROLOGICI PERIFERICI
DEFICITARI A LIEVE-MODERATA COMPONENTE SIA MOTORIA CHE
SENSITIVA A CARICO DELL'ARTO SUPERIORE E SOPRATTUTTO
DELL'ARTO INFERIORE DI SINISTRA SECONDARI AD IMPORTANTE
COMPRESSIONE SUL SACCO DURALE DEL COMPLESSO CRONICO
DEGENERATIVO DISCOSOMATICO OSTEOFITOSITARIO CON
CANCELLAZIONE DELLO SPAZIO DI SICUREZZA LIQUORALE
ANTERIORE A LIVELLO DEI METAMERI C5-C6-C7 CON SEGNI ACUTI
DI CONTUSIONE MIDOLLARE IN C5-C7 DA FRATTURA
TRAUMATICA DEL PROCESSO SPINOSO DX DI C4 INFRAZIONE DEL
PROCESSO SPINOSO DI C6 E RETROLISTESI DI I GRADO DI C5 SU C6
CON CONSEGUENTE FOCOLAIO DI SOFFERENZA MIELICA
DECOMPRESSO E STABILIZZATO MEDIANTE DUPLICE
DISCECTOMIA ED ARTRODESI CON POSIZIONAMENTO DI PLACCHE
E VITI METALLICHE INTERSOMATICHE CON ACCESSO
CHIRURGICO ANTERIORE. DISESTETISMO CICATRIZIALE AL VISO
DI LIEVE GRADO. ESITI ANATOMO FUNZIONALI A LIEVE
RIPERCUSSIONE A CARICO DEL TRATTO COCCIGEO DELLA
COLONNA SECONDARI A FRATTURA COMPOSTA DEL COCCIGE.
ESITI ANATOMO FUNZIONALI A MINIMALE RIPERCUSSIONE A
CARICO DEL V DITO DEL PIEDE SINISTRO SECONDARI AD
INFRAZIONE DELLA BASE DELLA PRIMA FALANGE E
RISPETTIVAMENTE DELLA FALANGE INTERMEDIA. ESITI DI
FRATTURA PARZIALE DELLA CORONA DELL'INCISIVO LATERALE
SUPERIORE SINISTRO GIA' RIABILITATA CON CURE
ODONTOPROTESICHE IN POLITRAUMA CONTUSIVO. Il dr. ha poi aggiunto che IL QUADRO NEUROMOTORIO Per_1
RESIDUATO A CARICO DELL'ARTO INFERIORE E SUPERIORE DI
SINISTRA - SECONDARIO A TETRAPARESI INCOMPLETA DI
LIVELLO NEUROLOGICO C7 -CON PROGRESSIVO RECUPERO CP_3
DELLE QUOTE MOTORIE A CARICO DEI QUATTRO ARTI E
PRESENZA DI DEFICIT SENSITIVO CON SEGNI DI PIRAMIDALISMO
ALL'ARTO INFERIORE SINISTRO -INSIEME ALLE SEQUELE A SIA
CARATTERE DISESTETICO CHE OSTEOARTICOLARE - SONO
SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONEMEDICO-LEGALE NELLA MISURA
TABELLARE DEL (40-45)%. (CFR ALLEGATO 20 alla citazione)
Ha, quindi, riconosciuto un'invalidità permanente al 40% con inabilità temporanea di giorni 75 al 100%, giorni 60 al 75% e giorni 30 al 50%.
Tanto premesso, i danni da liquidarsi in favore dell'attore quali danni alla persona, sulla base della Tabella di Milano sono pari ad € 84.000,00, tenuto conto della decurtazione del 50% per il concorso di colpa e della compensazione per effetto dell'indennizzo ricevuto a termini della polizza assicurativa con la di cui la parte convenuta ha fornito Controparte_2 prova.
Essendo liquidato in valori monetari attuali, il risarcimento non è soggetto a rivalutazione.
Quanto alla richiesta di interessi va rilevato che nei debiti di valore, il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass.,
n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n. 22347/07).
Nel caso di specie tale allegazione è mancata del tutto.
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, sono compensate per la metà e per la restante parte poste a carico dei convenuti in solido;
la liquidazione
è fatta in dispositivo ex d.m. 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.
1157/2021 R.G., promossa da contro e HDI Parte_1 Controparte_1
Assicurazioni S.p.A. disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia della convenuta;
Controparte_1
2. accoglie parzialmente le domande attoree, riconoscendo il concorso di colpa dell'attore al 50% nella causazione del danno e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento di € 84.000,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
3. compensa per la metà le spese di lite;
4. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice di
€ 607,00 per spese ed € 7.000, per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
IL GIUDICE
(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)